IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDI' 3 OTTOBRE 2000

345ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA


Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE REFERENTE
(4732) Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario, approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio).


La senatrice BERNASCONI, relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge, che giunge all'attenzione della Commissione dopo un lungo esame da parte della Camera dei deputati. Pur con alcune limature rispetto al testo originario, il provvedimento mantiene un carattere di sanatoria che tuttavia, in questo caso, ha valenza positiva in quanto diretta a risolvere anomalie e situazioni di precarietà accumulatesi nel corso degli anni per varie figure di personale dipendente o in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Occorre inoltre sottolineare che la sanatoria di tali situazioni è configurata in maniera sufficientemente rigorosa, con riferimento alle modalità di svolgimento dei concorsi previsti.
In particolare le situazioni di precariato alle quali il disegno di legge si riferisce concernono i molti medici che lavorano da anni presso il Servizio sanitario nazionale con contratti a termine di quattro o otto mesi periodicamente rinnovati, nonché il personale che svolge le funzioni dirigenziali senza un incarico permanente.
L'articolo 1 dispone che il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che risulti in servizio da almeno due anni in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, venga inquadrato, a domanda, con la stessa posizione funzionale nell'area o nella disciplina in cui ha esercitato le funzioni, fermo restando l'organico complessivo.
L'articolo 2 prevede poi che le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico siano autorizzati a bandire concorsi, nell'ambito delle dotazioni organiche già definite ed approvate, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio. Tale riserva opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, negli ultimi cinque anni abbiano prestato servizio per un periodo complessivo non inferiore a 16 mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina.
Il comma 3 dell'articolo 2, inoltre, precisa che il titolo di specializzazione in psicoterapia, già riconosciuto equipollente al diploma di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia.
Il comma 4, sempre dell'articolo 2, prevede poi che nei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti venga riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandiscono il concorso, i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda e abbiano maturato un anzianità di nove anni nella predetta carriera o qualifica.
L'articolo 3 riguarda i corsi di formazione specifica in medicina generale e prevede l'ammissione a domanda in soprannumero per i laureati in medicina iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991.
L'articolo 4 dispone l'attribuzione delle mansioni del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello, al personale medico già inquadrato nel nono livello nelle unità operative di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia non provvisto del diploma di specializzazione nelle predette discipline.
L'articolo 5 consente poi all'Istituto superiore di sanità di procedere, al fine di potenziare l'attività di ricerca, ad assunzioni a tempo determinato nel limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva.
L'articolo 6 equipara il regime previdenziale per i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi a quello degli specialisti ambulatoriali, mentre l'articolo 7 è diretto ad aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro; l'articolo 8, infine, detta norme in tema di numero di laureati iscrivibili in talune scuole di specializzazione post-laurea.
In conclusione la relatrice Bernasconi rappresenta l'esigenza prevalente di approvare rapidamente, senza modificazioni, il disegno di legge, che definisce situazioni e colma lacune non ulteriormente procrastinabili. Si riserva peraltro di presentare alcuni specifici ordini del giorno relativi ad alcune carenze ed omissioni presenti nel testo, quale ad esempio la mancata previsione di riconoscere a tutti gli effetti il relativo diploma di specializzazione ai medici che hanno svolto per anni nelle strutture ospedaliere le funzioni di radiologo o anestesista.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(4720) Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio).

Svolge la relazione introduttiva il senatore CAMERINI, il quale ricorda come il disegno di legge in titolo sia stato caratterizzato presso l'altro ramo del Parlamento da una gestazione tormentata e complessa, iniziata più di tre anni fa e durante la quale si sono succeduti numerosi cambiamenti di impostazione. La riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) è certamente urgente, sia tenendo presente che molti di tali istituti sono da vari anni in regime di commissariamento, sia in considerazione dell'esigenza di rilanciare la ricerca nel settore biomedico, evitando la dispersione all'estero di competenze e professionalità altamente qualificate.
Il senatore Camerini passa quindi alla puntuale illustrazione del disegno di legge che all'articolo 1 definisce gli IRCCS come enti riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale. Gli istituti, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, hanno personalità giuridica di diritto pubblico oppure di diritto privato, il che naturalmente comporta differenze gestionali di non poco conto, oltre al fatto che solo gli istituti di diritto pubblico sono sottoposti, ai sensi del successivo comma 5, alla vigilanza del Ministero della sanità.
L'articolo 2 prevede che la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti sia dettata da uno o più regolamenti da emanarsi su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
L'articolo 3 detta i princìpi e le norme generali della disciplina regolamentare prevista dall'articolo 2. Tra essi particolare rilievo riveste, ai fini del riconoscimento da parte del Ministero, la valutazione dell'entità e della qualità dell'attività di ricerca svolta; attualmente, infatti, gli IRCCS presentano a tale riguardo differenze enormi: basti pensare che rivestono tale qualifica sia un istituto che per il 1998 vanta un impact factor normalizzato totale di 730 punti sia un altro il cui impact factor è stato per lo stesso anno di soli 14 punti. Ai fini di introdurre rigorosi criteri di valutazione, appare senz'altro opportuna la previsione di istituire una Commissione composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed internazionali per la valutazione delle richieste di riconoscimento e per la revisione dei riconoscimenti stessi.
L'articolo 3 configura inoltre gli organi di vertice degli istituti di diritto pubblico, che comprendono il comitato di indirizzo - con funzioni di programmazione strategica e una composizione piuttosto complessa - il direttore generale - a cui sono attribuite le funzioni di gestione - il direttore scientifico, il comitato tecnico-scientifico ed il collegio sindacale; il direttore generale è poi coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario. Qualche perplessità suscita la norma che prevede anche per il direttore scientifico un limite di età di sessantacinque anni, limite che appare eccessivamente vincolante tenuto conto della peculiare qualificazione professionale di tale figura.
In conclusione il senatore Camerini sottolinea il rilievo del disegno di legge, che pure presenta alcuni aspetti problematici che saranno affrontati nel corso dell'esame da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1637-1660-1714-1945 e 4102-B) Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Cortiana ed altri; Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio)

Il relatore CARELLA illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dalla Commissione in sede deliberante.
Si tratta per lo più di modifiche volte ad introdurre opportuni chiarimenti e specificazioni, come in particolare quelle introdotte agli articoli 1 e 2.
L'articolo 3 è stato modificato nel senso di estendere le competenze della Commissione, ora denominata per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive: in particolare si prevede, in aggiunta al testo approvato dal Senato, che la Commissione individui le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui al successivo articolo 4 e possa promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione dal doping. La Camera dei deputati ha altresì modificato la composizione della Commissione optando per un allargamento delle competenze in essa rappresentate.
All'articolo 4 si dispone ora che i laboratori per il controllo sanitario per l'attività sportiva vengano accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale sulla base di una convenzione stipulata dalla Commissione; si precisa altresì che le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello Stato, ma siano invece a carico del CONI, come esplicitamente prevede l'articolo 10.
La Camera ha poi introdotto l'attuale articolo 8, che dispone che il Ministro della sanità presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle legge, nonché sull'attività svolta dalla Commissione.
Una significativa modifica è stata introdotta all'articolo 9, riguardante le disposizioni penali: la sanzione già prevista dal testo approvato dal Senato per chiunque procuri ad altri, somministri o favorisca l'utilizzo di farmaci o sostanze dopanti è stata estesa anche all'atleta che ne faccia uso, oppure si sottoponga o adotti le pratiche mediche vietate di cui all'articolo 2, comma 1. E' stato altresì introdotto il comma 7, volto opportunamente a sanzionare penalmente il traffico illecito di farmaci contenenti sostanze dopanti.
Il relatore Carella giudica complessivamente migliorative le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. L'unico punto che suscita perplessità è la scelta di introdurre la punibilità penale dell'atleta, scelta che in sede di prima lettura la Commissione aveva ritenuto preferibile evitare; tuttavia, alla luce dell'articolato dibattito svoltosi sul punto presso l'altro ramo del Parlamento ed in considerazione della esigenza di approvare prima della scadenza della legislatura un disegno di legge del quale tutte le forze politiche riconoscono l'urgenza e la necessità, propone alla Commissione di approvare il testo così come trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.