AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDI' 31 GENNAIO 2001
342a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SERVELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Intini.

La seduta inizia alle ore 15,05.


IN SEDE REFERENTE

(4707) TAROLLI ed altri. - Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 21 settembre 2000.

Il relatore PIANETTA illustra il nuovo testo da lui elaborato sulla base dei lavori effettuati dal Comitato ristretto, testo che è pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta, auspicando che esso consenta di superare le difficoltà segnalate nel parere della 5a Commissione permanente.

La Commissione adotta quindi l'articolato testé presentato dal relatore come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(4123-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Introduce l'esame il senatore MAGGIORE, segnalando come, rispetto al testo approvato dal Senato, la Camera dei deputati abbia differito di un anno - a decorrere dal 2000 anziché dal 1999 – l'autorizzazione di spesa, con conseguente variazione della previsione di copertura.
In conclusione, raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario INTINI concorda con le considerazioni del relatore circa l'opportunità di una sollecita approvazione del disegno di legge.

Dopo che il senatore MAGLIOCCHETTI ha dichiarato il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, la Commissione, verificata la presenza del numero legale, conferisce al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.


(4890) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996
(Esame)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA, facendo presente che la Convenzione tende a rendere operativi anche per i tre Stati che sono entrati a far parte per ultimi dell'Unione Europea, vale a dire l'Austria, la Finlandia e la Svezia, gli accordi definiti in sede comunitaria diretti a dirimere le situazioni di conflitto fra le leggi nazionali applicabili in ordine alle obbligazioni contrattuali.
La Convenzione oggetto di ratifica potrà certamente contribuire ad assicurare sull'intero territorio dell'Unione Europea un maggior grado di certezza nei rapporti giuridici.
Per tali ragioni, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Dopo che il sottosegretario INTINI ha dichiarato di concordare con le considerazioni del relatore, la Commissione, verificata la presenza del numero legale, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento.


(4891) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999
(Esame)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA, rilevando come il testo oggetto di ratifica risponda alla consolidata tipologia degli accordi di promozione e protezione degli investimenti. Esso contempla un insieme di garanzie per gli operatori di ciascuno dei due Paesi che intendono investire nell'altro, dall'esclusione di provvedimenti di carattere discriminatorio al riconoscimento del diritto ad un trattamento fiscale equivalente a quello degli imprenditori nazionali; viene inoltre riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo in caso di espropriazione, e sono infine definite specifiche procedure per gli arbitrati.
Dopo aver ricordato come il provvedimento non presenti oneri aggiuntivi per lo Stato, ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario INTINI sottolinea come l'Accordo oggetto di ratifica si inscriva nel quadro dell'intensificazione in atto delle relazioni fra l'Italia e l'Iran, che conoscerà una significativa tappa alla fine del mese corrente con la visita del Presidente del Consiglio a Teheran, e sia vivamente atteso dagli operatori economici italiani.
In conclusione, sottolinea la necessità di una sollecita approvazione del provvedimento.

Il senatore VERTONE GRIMALDI auspica una più incisiva presenza italiana nell'area del Golfo Persico, ricordando come ancora non sia stata riaperta l'ambasciata a Baghdad, mentre molti altri Paesi, fra i quali la Germania, hanno già provveduto in tal senso.

Il sottosegretario INTINI fa presente che attualmente l'Italia è rappresentata a Baghdad da un incaricato d'affari, e che comunque lo stato dei rapporti con i Paesi dell'area è attualmente in evoluzione, pur nel persistere di taluni rilevanti problemi irrisolti.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, conferisce quindi al relatore il mandato di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.


IN SEDE DELIBERANTE

(4927) Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (Discussione e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PORCARI, ricordando preliminarmente come la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa sia stata istituita nel 1956 con il nome di "Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i profughi nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa".
L'obiettivo primario di tale istituto è quello di aiutare gli Stati membri a risolvere i problemi sociali che si possono determinare in relazione alla presenza di flussi di profughi o rifugiati, ovvero in occasione di catastrofi naturali o ecologiche.
In prosieguo di tempo, l'ambito operativo è andato ampliandosi al di là delle previsioni originarie, in rapporto all'evoluzione intervenuta nel contesto socio-economico europeo.
La Banca concede prestiti fino al 40 per cento della spesa complessiva per il finanziamento di iniziative volte a creare posti di lavoro nelle piccole e medie imprese in zone disagiate, a promuovere programmi di formazione professionale, a realizzare abitazioni da concedere in affitto a prezzi calmierati e ad effettuare interventi di infrastutturazione sociale in campi come la sanità, l'istruzione e la protezione ambientale.
L'Italia è attualmente uno dei tre maggiori azionisti della Banca, detenendo, al pari della Francia e della Germania, una quota del 16,93 per cento del capitale, per un ammontare di circa 237 milioni di euro.
Con delibera del Consiglio di direzione della Banca in data 9 novembre 1999, è stato proposto un aumento del relativo capitale – misura questa già adottata in quattro precedenti occasioni – che dovrebbe salire da oltre un miliardo e 400 milioni di euro a tre miliardi e 247 milioni di euro; ciò, senza alcun versamento effettivo immediato da parte dei sottoscrittori, in quanto l'aumento dovrebbe essere attuato mediante strumenti come la sottoscrizione di nuovi titoli di partecipazione e l'incorporazione parziale delle riserve a titolo di capitale.
La sottoscrizione da parte dell'Italia dell'aumento di capitale corrisponde ad un impegno internazionale che è certamente opportuno onorare, e d'altra parte gli oneri inerenti all'attuazione delle disposizioni del disegno di legge, date le modalità previste per la sottoscrizione, non sembrano rilevanti.
Non si può tuttavia non rilevare che il Governo non ha ritenuto opportuno mettere la Commissione nelle condizioni di valutare le modalità con le quali la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa ha in tempi recenti operato per fronteggiare le situazioni di squilibrio sociale presenti nel Continente europeo. In particolare, nella relazione che accompagna il disegno di legge non vengono indicati i progetti finanziari della Banca, il loro costo e i risultati conseguiti.
Più in generale, andrebbe effettuata una riflessione circa la necessità di ridefinire la missione della Banca, tenendo presente che, se nell'Europa del 1956 aveva un senso occuparsi di progetti mirati alla integrazione sociale ed economica dei lavoratori emigranti, oggi i problemi dei flussi migratori si manifestano in termini profondamente diversi, sia sulla direttrice Est-Ovest Europa che, più in generale, fra il Sud e il Nord del mondo.
Occorre quindi che il Governo fornisca indicazioni più esaurienti circa la struttura ed il metodo di finanziamento della Banca, le sue relazioni con la BEI e la BERS e le finalità politiche economiche e sociali delle istituzioni stesse; in prospettiva, sarebbe opportuno che su tali questioni il Governo presentasse relazioni annuali.
In conclusione, ribadisce il suo avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La senatrice SQUARCIALUPI dichiara di concordare con le considerazioni del relatore per ciò che attiene all'esigenza di una più puntuale informazione da parte del Governo sulle modalità di funzionamento della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e delle altre Istituzioni che operano nello stesso settore.
Dopo aver sottolineato l'importanza del ruolo della Banca nell'affrontare le conseguenze sociali dei flussi migratori, annunzia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo sul provvedimento.

Il senatore MAGGIORE, dopo aver espresso convinta adesione alle considerazioni svolte in precedenza dal relatore, prospetta l'opportunità di dar corso a specifiche audizioni per acquisire ulteriori elementi circa le modalità di funzionamento della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e delle altre istituzioni internazionali che operano nello stesso settore.

Dopo che il senatore ANDREOTTI ha dichiarato di ritenere preferibile, anche in considerazione dell'esiguità del tempo residuo prima della fine della legislatura, chiedere al Governo di fornire una documentazione aggiuntiva, il senatore BOCO sottolinea l'opportunità di pervenire comunque in tempi ravvicinati alla conclusione della discussione.

Il sottosegretario INTINI prende atto delle considerazioni emerse dal dibattito, assicurando che saranno messi a disposizione della Commissione in tempi brevi ulteriori elementi di valutazione circa il funzionamento della Banca.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.


TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER IL
DISEGNO DI LEGGE N. 4707

Art. 1

1. Obiettivo della presente legge è quello di favorire il superamento del divario esistente fra i Paesi più industrializzati e i Paesi in via di sviluppo, quale contributo alla stabilizzazione dell'economia mondiale, alla crescita di un mercato equilibrato ed alla costruzione di un futuro socialmente sostenibile per l'intera umanità.

2. A questo fine risultano prioritarie le azioni tendenti:
a) promuovere la riduzione della povertà dei Paesi in via di sviluppo;
b) creare un circuito virtuoso di lotta alla povertà mediante azioni di crescita e di sviluppo economico;
c) coinvolgere in questo processo governi, enti, associazioni e privati;
d) promuovere misure di regolamentazione del mercato globale.
Art. 2

1. Le iniziative di cui all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso le disposizioni della legge 28 luglio 2000 n. 209 attivate di concerto anche con i Paesi più industrializzati, con il F.M.I. e con la Banca Mondiale.

2. Il Governo, inoltre, potrà favorire anche mediante incentivi fiscali, l'acquisto da parte di organizzazioni ed enti privati italiani, finalizzato alla loro successiva eliminazione, di crediti vantati, a fronte di forniture diverse da quelle militari, da soggetti privati italiani nei confronti di Governi di Paesi a basso e medio reddito
Art. 3

1. Gli interventi che prevedono la riduzione del servzio del debito e la riduzione o cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo, saranno subordinati alla costituzione da parte del Paese beneficiario, di un Fondo in moneta locale, finanziato:
a) in caso di riduzione del servizio del debito, per un valore corrispondente alla riduzione ottenuta;
b) in caso di cancellazione o riduzione del debito, per un valore corrispondente a quello degli interessi maturati in 3 anni consecutivi, con versamenti distribuiti in dieci anni per i paesi rientranti nella iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), e nei tre anni successivi la cancellazione o riduzione per gli altri Paesi.

2. Il Fondo potrà essere utilizzato per finanziare progetti di sviluppo presentati da organizzazioni non governative (O.N.G.) del Paese beneficiario che partecipino con cofinanziamenti ad almeno il 10 per cento del costo del progetto di sviluppo del Paese, che potranno essere costituiti anche da apporto di risorse umane.
Tali O.N.G. potranno essere segnalate dal proprio Governo e qualificate da Agenzie per lo sviluppo delle Nazioni Unite o dai coordinamenti delle O.N.G. italiane attive nel settore, le quali avranno anche il diritto a segnalazioni autonome di O.N.G. del paese.

3. Il Fondo potrà altresì essere usato per finanziare progetti di sviluppo presentati da organizzazioni Non Governative Italiane ed Internazionali parimenti qualificate, che partecipino con cofinanziaemtni pari ad almeno il 20 per cento, in risorse finanziarie o tecniche, se in collaborazione con organizzazioni locali, o con cofinanziamenti pari almeno al 25 per cento, se in modo autonomo, al costo del progetto di sviluppo del paese.

4. I progetti di sviluppo finanziabili dal Fondo devono essere finalizzati prioritariamente:
a) a incentivare micro-progetti di cooperazione;
b) a promuovere il micro-creditto;
c) alla lotta alla povertà ed alla esclusione sociale;
d) a sostegno dell'istruzione e della formazione;
e) alla promozione della salute;
f) sostenere progetti di sviluppo agroalimentare;
g) favorire la realizzazione di piccole reti idriche per acqua potabile.

5. Al fine di rendere tempestivo l'utilizzo del Fondo, il finanziamento di tali progetti avverrà al momento della definitiva approvazione del progetto.

6. Alla gestione del Fondo provvederanno appositi Comitati misti, formati da:
a) 2 esponenti nominati dal Governo beneficiario;
b) 2 esponenti nominati dal Governo italiano;
c) 1 esponente nominato dalle Agenzie di Sviluppo delle Nazioni Unite.
Le nomine di cui sopra saranno effettuate scegliendo tra le persone indicate rispettivamente dalle O.N.G. locali, dalle O.N.G. italiane attive nel settore e dalle O.N.G. internazionali attive nel settore e riconosciute sia dall'ECOSOC che dalle agenzie per lo sviluppo delle nazioni Unite.
Art. 4

1. Gli interventi di cui agli articoli precedenti saranno attuati solo se nel paese beneficiario risulteranno rispettate le condizioni previste dalla legge 28 luglio 2000 n. 209 riguardanti i diritti umani e le regole democratiche.

2. I finanziamenti saranno interrotti qualora i progetti attuati non rispettassero le seguenti condizioni:
a) utilizzo delle risorse messe a disposizione, in conformità a quanto previsto all'art. 3 comma 4 con contestuale divieto dell'utilizzo in spese militari;
b) gestione corretta e trasparente delle risorse, di concerto con O.N.G. riconosciute dal governo italiano e internazionalmente;
c) impegno ad una politica economica di sviluppo e di risanamento delle finanze pubbliche.
Art. 5

1. La priorità della scelta dei paesi beneficiari degli interventi di cui agli articoli precedenti sarà definita dal Governo Italiano, sentiti anche i coordinamenti delle O.N.G. italiane, privilegiando le popolazioni in particolare situazione di disagio sociale e di paesi dell'area Mediterranea.
Art. 6

1. Per il triennio 2001-2003 è disposto un finanziamento pari a 35 miliardi annui per la riduzione del servizio del debito dei paesi altamente indebitati, secondo quanto previsto dall'articolo3, comma 1, lettera a).

2. Per il triennio 2001-2003 è disposto un onere nel limite massimo di 20 miliardi annui, per le agevolazioni fiscali di cui al comma 2 dell'articolo 2.
Art. 7

1. Ai fini di riconoscere la validità sociale della partecipazione di privati cittadini e aziende al cofinanziamento delle attività finanziabili dal fondo previsto al precedente art. 3, comma 1, ogni cittadino o società di persone o capitali italiane, secondo criteri fissati dal Governo italiano, potrà detrarre dal proprio imponibile fiscale fino al 66 per cento degli importi versati a finanziamento privato o tramite O.N.G., dei progetti cofinanziati dai suddetti Fondi di Sviluppo.

2. Per il triennio 2001-2003 è disposto un onere nel limite massimo di 44 miliardi annui, per le agevolazioni fiscali di cui al comma 1.

3. Ai fini di incrementare e mantenere negli anni successivi al 2003 il finanziamento del Fondo per la riduzione degli interessi sul debito estero prevista all'articolo 3, comma 1, lettera a), il Governo italiano istituisce un Comitato col compito di formulare, in collaborazione con esperti della società civile europea e internazionale e delle Nazioni Unite, e di concerto con i paesi della UE, una proposta di legge che preveda, a compensazione dei costi che i movimenti di capitale speculativo di breve periodo comportano per i paesi in via di sviluppo, una imposizione fiscale su detti movimenti.

4. Tale imposizione non dovrà incidere sul commercio e gli investimenti internazionali. E dovrà essere contenuta in un livello minimo.

5. Le risorse ricavate confluiranno per due terzi nel Fondo di cui all'articolo 3 comma 1, per la trasformazione di parte degli interessi sui debiti pregressi, in fondi interni destinati allo sviluppo sociale.

6. Il rimanente terzo delle risorse raccolte è destinato alla creazione, presso il FMI o altro ente internazionale, di un Fondo Assicurativo a protezione degli operatori dalle crisi di insolvenza internazionali.
Art. 8

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Osservatorio per la rilevazione e il monitoraggio della situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia nei confronti dei Paesi poveri e in via di sviluppo.
Il medesimo Osservatorio cura l'acquisizione di dati e l'informazione degli interventi effettuati dagli organismi internazionali operanti nel settore.
2. In attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 miliardo di lire.

Art. 9

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante riduzione annua degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio 2001-2003 nell'ambito della tabella C della legge n. 288 del 23 dicembre 2000 per 15 miliardi relativamente al Decreto-Legislativo n. 204 del 1998, per 40 miliardi relativamente alla Legge n. 163 del 1985 e 1213 del 1965, per 30 miliardi relativamente al Decreto Legislativo n. 143 del 1994 e per 15 miliardi relativamente alla Legge n. 549 del 1995, rubrica del Ministero dell'Ambiente, le cui autorizzazioni di spesa si intendono contestualmente ridotte.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.