IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO 2001
387a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Rocchi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4833) MONTELEONE ed altri. - Definizione e modalità di utilizzo del defibrillatore cardiaco esterno.
(4873) GAMBINI ed altri. - Utilizzo dei defibrillatore semiautomatici (DAE) da parte di personale non sanitario.
(4855) BONATESTA. - Disposizioni per la diffusione della defibrillazione cardiaca precoce nei luoghi di lavoro
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4833 e 4873, congiunzione con il disegno di legge n. 4855 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4855, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4833 e 4873 e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge nn. 4833 e 4873, sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato proposto dalla relatrice.
Il presidente Carella fa quindi presente che nelle precedenti sedute non era stato iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 4855 che in realtà, nonostante abbia un oggetto parzialmente diverso da quello degli altri due disegni di legge, afferisce comunque alla stessa materia.

La relatrice BETTONI BRANDANI illustra brevemente il testo del disegno di legge n. 4855, diretto a promuovere l'utilizzazione dei defibrillatori nei luoghi di lavoro e a favorirne la diffusione con incentivi fiscali. Ella propone quindi la congiunzione del disegno di legge agli altri due, ritenendo comunque che le proposte recate dal disegno di legge n. 4855 possano essere oggetto di emendamenti al testo unificato da lei presentato.

Il senatore BONATESTA, nell'accogliere il suggerimento della relatrice osserva peraltro che gli emendamenti finora presentati dimostrano come sarebbe stato opportuno tener conto del suo disegno di legge fin dall'inizio. In ogni caso egli chiede una breve dilazione del termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di poter formulare una proposta emendativa che riprenda le norme di agevolazione fiscale contenute nel suo disegno di legge.

La relatrice BETTONI BRANDANI non si oppone alla richiesta di proroga del termine avanzata dal senatore Bonatesta, anche se preannuncia che personalmente non sarà favorevole a emendamenti che, richiedendo nuove spese di cui manca una quantificazione, arresterebbero l'iter del disegno di legge.

Dopo un intervento del senatore MONTELEONE che auspica una positiva conclusione dell'iter dei disegni di legge in titolo, la Commissione approva la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 4855 con i disegni di legge nn. 4833 e 4873, nonché la proroga fino alle ore 12 di domani, giovedì 1° marzo 2001, del termine per la presentazione degli emendamenti.


IN SEDE DELIBERANTE
(5006) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Procacci; Corleone; Caccavari ed altri; Nardini e Schmid; Sica ed altri; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti ed altri.
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA in sostituzione del relatore designato Di Orio, assente per impegni istituzionali.
Il disegno di legge n. 5006, recante legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, è stato approvato dalla Camera dei deputati col voto unanime di tutti i Gruppi in un testo risultante dall'unificazione di dieci disegni di legge, a loro volta presentati da tutte le parti politiche.
Il disegno di legge si propone, senza per questo cadere in alcun modo in tentazioni di carattere proibizionista, di introdurre - anche in conformità ad una serie di indicazioni comunitarie, tra le quali in particolare la carta europea sull'alcol del 1995 - strumenti di efficace controllo preventivo e curativo del problema dell'alcolismo, che presenta dimensioni sociali e costi umani ed economici sicuramente molto superiori a quelli determinati dalla tossicodipendenza.
Il relatore passa ad illustrare il contenuto del disegno di legge, soffermandosi in particolare sulle finalità illustrate dall'articolo 2, sulle attribuzioni dello stato di cui all'articolo 3, per il cui conseguimento viene istituita all'articolo 4 una consulta nazionale sull'alcol, sulla norma di cui all'articolo 5, diretta ad promuovere l'apprendimento dell'alcologia in alcuni corsi universitari sulle modifiche al codice della strada introdotte all'articolo 6.
Il capo secondo (articoli 9,10,11 e 12) disciplina le competenze delle regioni in materia di sviluppo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, delle azioni di prevenzione e cura dell'alcolismo.
Il capo terzo (articoli 13, 14 e 15) reca disposizioni sulla pubblicità e sul consumo di bevande alcoliche e in materia di sicurezza sul lavoro.
A questo proposito il relatore si sofferma sulla disposizione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 la cui formulazione, anche alla luce della discussione alla Camera dei deputati, appare in una certa misura non del tutto chiara, dal momento che la norma vieta la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che "rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche"; in realtà è evidente - ed egli ritiene che la Commissione possa impegnare il Governo a chiarire questa questione fornendo indicazioni ai soggetti tenuti al codice di autoregolamentazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 13 - che la norma intende vietare la rappresentazione in modo positivo di bevande alcoliche o superalcoliche se e in quanto diretta ai minori.
Il relatore comunica inoltre che la Presidenza del Senato ha disposto la riassegnazione dalla Commissione industria alla Commissione sanità, in sede deliberante, di una serie di disegni di legge nn. 230, 1331, 1525, 1861, 2016, 2587 e 4073, già assegnati alla Commissione industria e concernenti la pubblicità e il consumo di alcol.
Tali disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno della seduta prevista per domani in modo che la loro discussione possa essere congiunta con quella del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TOMASSINI, pur riconoscendo l'importanza della questione trattata dai disegni di legge in titolo e pur prendendo atto del voto favorevole espresso all'unanimità dalla Camera dei deputati, invita la Commissione a non lasciarsi condizionare da quella logica dell'urgenza dell'approvazione dei disegni di legge a fine legislatura che finisce per determinare una sorta di espropriazione del Senato, oltre che impedire il miglioramento di articolati spesso gravemente discutibili.
Tale è il caso del disegno di legge in esame che, mosso da finalità che sono senza dubbio completamente condivisibili - anche alla luce del crescente spostamento verso l'alcolismo di parte della tossicodipendenza giovanile - reca però da una parte norme inidonee a conseguire i risultati auspicati, e dall'altra, anche per quanto riguarda le disposizioni da lui condivisibili, risulta finanziato in misura del tutto insufficiente.
Il senatore Tomassini, nel deplorare l'intempestività di un testo che giunge all'approvazione sei anni dopo l'adozione della Carta europea sull'alcol, esprime perplessità su talune norme recate dall'articolo 3, e in particolare dal comma 3 - che si muove in un'ottica di ospedalizzazione piuttosto che favorire la cura domiciliare degli alcolisti - e soprattutto dall'articolo 4 che istituisce una consulta nazionale sull'alcol pletorica e tale da riproporre un controllo di tipo politico su problemi cui dovrebbe essere riservato un approccio di tipo squisitamente scientifico e sociale.
Egli condivide invece le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, mentre tutte le disposizioni concernenti le competenze regionali, in astratto completamente condivisibili, recano a suo parere interventi che andrebbero finanziati in maniera assai più incisiva.
Anche l'articolo 15, relativo alle disposizioni per la sicurezza sul lavoro, andrebbe attentamente riesaminato, alla luce delle differenti conseguenze determinate dall'assunzione di alcol nelle varie tipologie di lavoro.

Il senatore MARTELLI, nel condividere le osservazioni del senatore Tomassini, si dichiara contrario all'approvazione senza reale discussione di un disegno di legge, che si tenta di far passare in questo scorcio di legislatura per motivi meramente elettorali, mentre a suo parere avrebbe bisogno di profonde e radicali modifiche.
Egli ritiene in primo luogo inopportuno il fatto che ad un provvedimento sulla regolamentazione delle bevande alcoliche venga conferito un simile carattere di urgenza quando sarebbero necessari interventi ben altrimenti prioritari in campi affini: sarebbe ad esempio auspicabile che il Governo e la maggioranza proponessero interventi altrettanto incisivi contro i derivati della cannabis, il cui uso viene liberamente propagandato da cantanti particolarmente seguiti dai giovani e la cui legalizzazione è auspicata con colpevole leggerezza persino dal Ministro della sanità.
In realtà, a parere del senatore Martelli, un disegno di legge che si proponga di disciplinare la materia della vendita e del consumo di alcol dovrebbe partire da un approccio scientificamente corretto, evitando di promuovere la demonizzazione di un prodotto il cui consumo è profondamente radicato nella cultura umana, che presenta entro certi limiti un valore di tipo alimentare e che può rivestire indubbiamente anche un significativo carattere terapeutico.
L'oratore si sofferma poi sull'articolo 4 del disegno di legge, che a suo parere rappresenta sicuramente la norma più criticabile con il quale viene istituita la Consulta nazionale sull'alcol e i problemi alcolcorrelati. Si tratta infatti, una volta di più di un organismo pletorico e di dubbia utilità; la sua composizione oltretutto non appare equa, dal momento che nell'ambito di un organismo che si occupa del consumo di bevande alcoliche sarebbe opportuno prevedere la presenza di rappresentanti dei consumatori.

Il senatore MIGNONE rileva che il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati, risultante da disegni di legge presentati da numerosi Gruppi parlamentari, presenta aspetti indubbiamente migliorabili, ma deve prevalere comunque l'esigenza di varare il provvedimento entro la corrente legislatura. Del resto i rilievi formulati nel corso dell'odierna discussione possono trovare, a suo giudizio, opportuna sede in specifici ordini del giorno.
L'oratore osserva quindi che qualsiasi approccio legislativo ai complessi e antichi problemi connessi all'alcolismo si presenta irto di difficoltà. Se infatti l'abuso dell'alcol produce effetti che non è esagerato definire devastanti per la salute individuale e sociale intesa in senso lato – basti ricordare, a titolo di mero esempio, il numero dei morti e dei feriti negli incidenti stradali e sul lavoro causati dall'alcol – d'altra parte il consumo di tale sostanza in misura moderata può non essere nocivo; peraltro da un punto di vista strettamente scientifico non appaiono più sostenibili le virtù terapeutiche tradizionalmente attribuite all'alcol. A fronte delle delicate problematiche evocate, il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento risulta nel complesso equilibrato ed efficace per quanto concerne sia gli aspetti della prevenzione che quelli relativi alla cura e al recupero sociale. Opportunamente non si accede ad un approccio proibizionistico, né si incide negativamente sul settore produttivo e commerciale che, come è noto, occupa centinaia di migliaia di lavoratori.
In conclusione il senatore Mignone auspica la tempestiva approvazione del disegno di legge così come trasmesso dalla Camera dei deputati e sottolinea che gli strumenti messi a disposizione dalla recente legge quadro sull'assistenza sociale potranno offrire sinergie utili ad una compiuta ed efficace attuazione del presente provvedimento.

Il senatore MONTELEONE non nasconde il proprio imbarazzo nel prendere la parola in un dibattito che risulta a priori assolutamente strozzato, tenuto conto delle circostanze e dei tempi in cui il disegno di legge è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Del resto questo rappresenta il vizio capitale della legislatura che sta per concludersi, la quale ha visto l'affermarsi di un'intollerabile prassi in base alla quale la Camera dei deputati si è arrogata – con l'avallo del Governo - il diritto di essere l'unica sede di vero e approfondito dibattito sui grandi temi legislativi del Paese, lasciando al Senato, i cui tempi di esame dei vari provvedimenti sono stati sempre più compressi, una mera funzione notarile. Anche in questo caso, dunque, la Commissione si trova nella materiale impossibilità di svolgere una discussione sufficientemente approfondita su una problematica che pure – come hanno ampiamente dimostrato le argomentazioni espresse dai senatori Tomassini e Martelli – richiederebbe ben altro spazio.
In ogni modo il senatore Monteleone, dopo aver sottolineato con forza l'esigenza che nella legge quadro contro l'alcolismo sia riservato un ruolo primario allo svolgimento di campagne di informazione rivolte soprattutto alle giovani generazioni, ritiene che responsabilmente la Commissione debba compiere uno sforzo per verificare la possibilità di approvare il testo della Camera dei deputati senza apportarvi modifiche. In tal modo indubbiamente verrebbe recuperato un grave ritardo su un tema di grande importanza e delicatezza sociale, ferma restando la possibilità di introdurre in un secondo momento le modifiche che dovessero rendersi opportune in seguito alla prima applicazione della legge.

Il presidente rinvia quindi il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,30