TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

219ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI


Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 9,20.


IN SEDE REFERENTE

(2344) VELTRI ed altri: Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Si passa all'articolo 5 ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2, da lui poi ritirati su invito del Relatore.

Il relatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, sui quali il sottosegretario MATTIOLI esprime parere favorevole.

La Commissione conviene sull'emendamento 5.3.

Previa dichiarazione di astensione del senatore CARCARINO sulla parte dell'emendamento 5.4 soppressiva del comma 2, il Presidente dispone, non facendosi osservazioni, la votazione per parti separate dell'emendamento 5.4.

Dopo prova e controprova, la Commissione conviene a maggioranza sulla parte dell'emendamento 5.4 soppressiva del comma 2.

La Commissione accoglie la restante parte dell'emendamento 5.4, risultandone conseguentemente assorbiti gli emendamenti 5.5 e 5.6.

La Commissione accoglie poi, con separate votazioni, l'articolo 5 nel testo emendato nonché l'articolo 6 del testo del Comitato ristretto.

L'emendamento 6.0.1, illustrato dal relatore SPECCHIA, è accolto dalla Commissione, previo parere favorevole del sottosegretario MATTIOLI.

Il senatore BORTOLOTTO, nell'aggiungere firma all'emendamento 6.0.2, richiede il rinvio del seguito dell'esame stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea.

Il relatore SPECCHIA, espresso interesse per il merito dell'emendamento 6.0.2, ricorda la delimitazione di ambito posta dal Presidente del Senato nelle intese con il Presidente della Camera dei deputati; ciò osta all'estensione del testo propugnata dal Gruppo Verdi-l'Ulivo, che più opportunamente potrebbe presentare apposito ordine del giorno in Assemblea.

Si associa il senatore VELTRI, che si dichiara disponibile ad aggiungere firma all'ordine del giorno che dovesse essere presentato in Assemblea con i contenuti dell'emendamento 6.0.2.

Il sottosegretario MATTIOLI dichiara che il Governo, ossequioso nei confronti della delimitazione di ambito fissata dalle intese tra i Presidenti delle Camere (pur non essendo pienamente convinto della possibilità di circoscrivere la materia), si oppone ad ulteriori dilatazioni che potrebbero intralciare vieppiù un esame globale nel quadro del testo attualmente in discussione alla Camera dei deputati.

Il presidente GIOVANELLI, ricordato che in Assemblea non si sta procedendo ancora a votazioni, richiede al senatore Bortolotto se intenda accedere all'invito al ritiro dell'emendamento da lui illustrato.

Il senatore BORTOLOTTO respinge l'invito al ritiro dell'emendamento 6.0.2.

Il sottosegretario MATTIOLI si rimette alla Commissione, giudicando necessario coordinare l'emendamento 6.0.2 con il decreto legislativo n. 112 del 1998.

Previo parere contrario del Relatore, l'emendamento 6.0.2 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione conferisce infine mandato al senatore Specchia a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 2344, come risultante dal testo del Comitato ristretto e dagli emendamenti accolti; gli dà altresì mandato a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale, nonché ad apportare le correzioni formali e di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 9,45.


EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO BASE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2344
Art. 5

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

"Art. 28. - (Collaudo) - 1. Il rilascio del certificato di abitabilità od agibilità è condizionato alla dimostrazione che l'esecuzione dell'opera è conforme al progetto depositato."

5.1 CARCARINO


Al comma 1, alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: "e dell'attestato di avvenuto deposito".

5.2 . CARCARINO


Al comma 1, capoverso, dopo le parole: "certificato di collaudo" aggiungere le seguenti: "munito degli estremi dell'avvenuto deposito ovvero di dichiarazione sostitutiva di avvenuto deposito".
5.3 IL RELATORE
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

5.4 IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

5.5 IL RELATORE


Sopprimere il comma 4.

5.6 IL RELATORE



Art. 6

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
"Art. 6-bis

1. E' abrogato il comma 10 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61".

6.0.1 IL RELATORE
Art. 6

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:
"Art. 6-bis
(Adeguamento antisismico degli edifici)

1. La presente legge disciplina anche gli interventi tendenti a ridurre la vulnerabilità sismica di edifici pubblici e del patrimonio edilizio e infrastrutturale nazionale nelle zone a rischio e disciplina altresì, la sperimentazione finalizzata a migliorare le conoscenze sul rischio sismico.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale della consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Servizio sismico nazionale, è definita una mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale e, in funzione di questa, sentite le regioni, una individuazione di zone secondo livelli differenziati di pericolosità assegnati a ciascun territorio comunale anche in deroga all'attuale classificazione, definendo altresì le zone ad elevato livello di pericolosità.
3. La presente legge si applica, ai fini della definizione del rischio sismico, a tutto il territorio nazionale.
4. Le indagini e gli interventi finanziati dalla presente legge, fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono localizzati nel territorio classificato sismico ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, della legge 2 febbraio 1974, n, 64, e successive modificazioni.
5. Con l'emanazione del decreto di cui al comma 2, dell'articolo 1 che definisce la mappa della pericolosità del territorio nazionale, le indagini e gli interventi finanziati dalla presente legge sono localizzati nelle zone ad elevato livello di pericolosità, individuate dal medesimo decreto.
6. Sono esclusi dagli interventi di cui al comma 3 gli edifici e le infrastrutture oggetto di finanziamento sulla base delle leggi emanate in materia di ricostruzione delle zone colpite dai terremoti.
7. Gli interventi di cui al comma 3 riguardano gli edifici pubblici, gli edifici adibiti ad uso pubblico e le infrastrutture.
8. Le indagini finalizzate all'accertamento dei livelli di vulnerabilità interessano anche gli edifici residenziali e ad uso produttivo.

Art. 6-ter
(Programma di intervento)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, e d'intesa con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, sentite le regioni, un programma di priorità degli interventi.
2. Le priorità di cui al comma 1 sono definite sulla base dei livelli di rischio individuati tramite le indagini di cui all'articolo 4, e sulla base delle indagini conoscitive nelle zone classificate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nelle zone ad elevato livello di pericolosità così come definite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Tali indagini devono prevedere la stima dei fabbisogni finanziari degli interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici adibiti ad uso pubblico.
3. La stima dei fabbisogni finanziari per gli interventi di adeguamento degli edifici residenziali o per uso produttivo deve essere prevista nelle indagini di cui al comma 2 solo nel caso di accesso ai benefici fiscali previsti dalla presente legge.

Art. 6-quater
(Metodologie di indagine)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientale d'intesa con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce i criteri e le metodologie di indagine, sentito il parere del Servizio sismico nazionale e del Consiglio nazionale delle ricerche.
2. I criteri e le metodologie di indagine di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei parametri di rischio relativi al patrimonio edilizio pubblico e privato ed alle infrastrutture. Sono altresì definite le schede unificate di censimento, anche ai fini dell'articolo 13.
3. I criteri e le metodologie di indagine sono definiti in base alle conoscenze scientifiche disponibili e precisano metodi per la valutazione della pericolosità, a livello di macrozonazione e di microzonazione, della vulnerabilità e dell'esposizione, nonché sentito il Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la valutazione del ruolo strategico delle funzioni svolte dai servizi pubblici.
Art. 6-quinquies
(Attuazione delle indagini e controlli)

1. Le regioni, sulla base dei criteri e della metodologia unificata così come definiti ai sensi dell'articolo 4, eseguono prioritariamente:
1) indagini di esposizione e vulnerabilità per tutti gli edifici pubblici;
b) indagini sugli edifici adibiti ad uso pubblico e sulle infrastrutture presenti nella parte del loro territorio classificato sismico;
c) indagini sulla restante parte di territorio con livello di pericolosità., vulnerabilità, esposizione e della funzione strategica, delle graduatorie di rischio secondo la metodologia unificata e la stima delle risorse finanziarie necessarie, basata, quest'ultima, su perizie compilate utilizzando i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro definiti ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'Osservatorio dei lavori pubblici.
2. Le regioni, attraverso le proprie strutture tecniche:
a) controllano l'esecuzione delle indagini e degli interventi sperimentali di cui all'articolo 6;
b) controllano l'attuazione degli interventi;
c) raccolgono i dati relativi con i quali costituiscono un archivio regionale, e, annualmente, trasmettono i dati e un rendiconto tecnico ed economico all'Osservatorio dei lavori pubblici ed al Servizio sismico nazionale:
3. Le regioni assicurano, anche con l'impiego di strutture tecniche esterne, pubbliche o private, il personale occorrente per le indagini nonché la formazione dei quadri tecnici necessari per lo svolgimento delle suddette indagini.
4. Il Servizio sismico nazionale annualmente, ai fini del controllo sui risultati degli interventi, predispone, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, una relazione generale sullo stato di realizzazione degli interventi e sui risultati ottenuti, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 6-sexies
(Normative tecniche)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono effettuati secondo la normativa tecnica sulle costruzioni in zona sismica ai sensi del punto C.9 della Tabella 4 allegata al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986, e successive modificazioni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici procede, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ad aggiornare ed integrare con proprio decreto le norme tecniche in relazione agli interventi di adeguamento e miglioramento, con particolare riferimento alle differenti pericolosità del territorio nazionale come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge ed alle particolari esigenze di tutela degli edifici di valore storico e culturale, individuate di concerto con il Ministro per i beni culturali o ambientali.
3. Fermo restando l'obbligo del rispetto della normativa per le costruzioni in zona sismica, con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono emanati codici di pratica per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Servizio sismico nazionale ed il Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 6-septies
(Edilizia residenziale pubblica e privata)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli istituti autonomi case popolari, con il coordinamento dell'Associazione nazionale degli istituti autonomi case popolari (ANIACAP), predispongono un programma di indagini per il patrimonio di loro competenza o da essi gestito localizzato nei comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nelle zone ad alto livello di pericolosità, così come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, seguendo la metodologia di cui all'articolo 4, al fine di individuare le priorità ed avviare gli interventi per la riduzione del rischio sismico.
Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 gli Istituti autonomi case popolari utilizzano le somme a propria disposizione nell'ambito delle leggi ordinarie, nonché una parte, non superiore al 10 per cento del totale, dei proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio residenziale pubblico.
3. I comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974,n. 64, e le zone ad elevato livello di pericolosità, così come definite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, predispongono, al fine di individuare le priorità e promuovere l'avvio di interventi di adeguamento e di miglioramento del patrimonio edilizio residenziale e produttivo privato, un programma di indagini e di interventi sperimentali in aree pilota.
4. Le regioni coordinano il programma delle indagini relative agli edifici destinati alle attività produttive, in relazione alle caratteristiche strutturali degli edifici ed al tipo di lavorazione.
5. Le regioni, sulla base della metodologia unificata, elaborano un piano delle priorità per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente così come definito ai sensi del presente articolo.
6. Il costo per l'attuazione dei programmi di intervento sul patrimonio edilizio di proprietà privata è a carico dei proprietari. Gli interessi sui mutui eventualmente contratti dai privati per le finalità della presente legge, sono totalmente deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile.
7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, sino ad un importo massimo delle stesse di lire 250 milioni, per la realizzazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alla lettera C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, approvate con il decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996 e riguardanti, per gli aspetti strutturali, l'intero edificio o complessi di edifici collegati strutturalmente sulla base di un progetto unitario. Tali interventi devono essere progettati ed attuati con soluzioni compatibili con la tutela dell'edilizia di interesse storico-testimoniale e di carattere tradizionale.
8. Per gli edifici a proprietà indivisa, frazionata o per i gruppi di edifici che per la continuità strutturale devono subire contemporaneamente l'intervento, si procede a maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei due terzi del valore dell'intero comparto qualora le opere da eseguire abbiano un costo inferiore al 10 per cento del valore catastale dell'immobile, altrimenti all'unanimità.
9. Al fine del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 14, i proprietari devono presentare agli uffici tecnici della regione, per l'approvazione, un progetto di massima redatto da un tecnico competente, relativo all'intero edificio o al complesso di edifici collegati strutturalmente.
10. Le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono stabilire di erogare contributi in conto interessi, tenendo conto delle priorità individuate.
11. I comuni, nell'ambito della propria potestà amministrativa, possono esonerare in tutto o in parte dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili i proprietari degli edifici oggetto degli interventi di cui al presente articolo.
12. Gli edifici oggetto degli interventi di cui al presente articolo devono essere individuati all'interno degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 10.
13. Nei comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, la denuncia di inizio attività di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, è sostituita dalla concessione edilizia. Il controllo nella progettazione e nella realizzazione degli interventi ammessi a contributo nei comuni classificati sismici ai sensi della citata legge n. 64 del 1974 deve essere effettuato in modo sistematico e generalizzato dai competenti uffici.
Art. 6-octies
(Infrastrutture di interesse nazionale, regionale e locale)

1. Gli enti da cui dipende la manutenzione o la gestione delle infrastrutture di interesse nazionale provvedono ad effettuare una valutazione dei livelli di rischio statico sulla base dei criteri e della metodologia unificata di cui all'articolo 1.
2. Nei bilanci annuali degli enti di cui al comma 1, devono annualmente essere previsti in misura non inferiore al 2 per cento finanziamenti per la riduzione dei livelli di rischio delle infrastrutture di loro competenza.
3. Le regioni devono effettuare, d'intesa con gli enti di cui al comma 1, una valutazione dei livelli di rischio dei sistemi infrastrutturali di interesse regionale in base alle metodologie di cui all'articolo 4.
4. Le regioni provvedono a destinare nei loro bilanci finanziamenti in misura non inferiore al 2 per cento per interventi di riduzione dei livelli di rischio dei sistemi infrastrutturali.
5. I comuni devono effettuare analisi della consistenza dei sistemi infrastrutturali di interesse locale.
6. I comuni devono individuare nell'ambito dei loro territori vie di fuga e di accesso dei soccorsi in caso di calamità nonché spazi aperti organizzati per l'uso in caso di emergenza, coerentemente con i piani locali di previsione e prevenzione.
Art. 6-nonies
(Piani urbanistici per la riduzione della vulnerabilità sismica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, qualora non vi abbiano già provveduto, predispongono norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici o per la loro adozione ai fini della riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, emanando altresì le relative direttive. Tali direttive indicano, sulla base della pericolosità e della normativa urbanistica e di settore di ciascuna regione, gli elenchi dei comuni che devono predisporre i nuovi piani urbanistici, di cui al comma 2.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni indicati negli elenchi di cui al comma 1 adottano i piani urbanistici che costituiscono la variante ai piani urbanistici vigenti.
3. La regione competente, entro un anno dall'adozione, provvede all'approvazione del piano stesso. Per i comuni inadempienti la regione, esercitando i poteri sostitutivi, provvede, attraverso i propri organismi, alla predisposizione dei piani di cui al presente articolo.
4. La regione competente verifica l'avvenuta predisposizione dei piani di previsione e di prevenzione locale, previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, in caso di inadempienza, esercitando i poteri sostitutivi, provvede attraverso i propri organismi, trasmettendo annualmente una relazione al Dipartimento della protezione civile.
5. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le caratteristiche di pericolosità del territorio nonché di vulnerabilità e di valore strategico delle costruzioni, si rende opportuno l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla riduzione della vulnerabilità, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree. I piani devono inoltre prevedere gli interventi infrastrutturali necessari per garantire, anche in caso di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali prefettura, ospedali, municipio, caserme, ed agli spazi liberi da attrezzature per le esigenze di assistenza e di protezione civile.
6. I piani prevedono altresì la disciplina per l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime d'intervento, le priorità, i tempi ed i costi."

6.0.2 SARTO