GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 1997


110a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

Intervengono il ministro per la grazia e la giustizia Flick ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C02a, 0001°)
Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha fatto avere le informazioni richieste, nella seduta del 18 marzo scorso, dalla Commissione avuto riguardo al disegno di legge n. 1920, recante modifiche alla legge del 1965, n. 575, in tema di disposizioni contro la mafia. Tale documentazione, concernente la situazione attuale in merito alle misure di prevenzione, è a disposizione dei membri della Commissione.

IN SEDE REFERENTE
(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto di autore
(458) FUMAGALLI CARULLI. Norme per la protezione delle opere di disegno industriale
(2157) CENTARO ed altri. Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma
(Esame e rinvio del disegno di legge n. 2157; congiunzione con l'esame dei disegni di legge 1496 e 458. Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 1496 e 458)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1496 e 458, sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Su proposta del presidente ZECCHINO, la Commissione conviene di procedere nell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1496 e 458, unitamente al disegno di legge n. 2157.

Il presidente ZECCHINO ricorda che nel corso della mattinata si sono svolte in sede ristretta le audizioni delle organizzazioni interessate.

Il senatore PELLICINI sottolinea come la Commissione dovrà proporre norme idonee a garantire l'attuazione pratica della disciplina a tutela del diritto d'autore. Su tale versante si muove il disegno di legge n. 1496, di iniziativa governativa; tuttavia, l'articolo 2 di tale provvedimento - che consente all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione, nonchè degli elementi di prova concernenti la denunziata violazione - si presenta generico, in quanto non contempla la possibilità di ordinare il sequestro o l'esibizione della documentazione fiscale. Quest'ultima, infatti, consentirebbe di individuare più esattamente le merci prodotte dall'imprenditore e di risalire, pertanto, alle eventuali violazioni della disciplina a tutela del diritto d'autore. Preannunzia, in questo senso, la presentazione di un emendamento.

Il senatore FOLLIERI manifesta approvazione per il disegno di legge governativo, apprezzando il carattere di organicità che esso presenta rispetto alla regolamentazione della materia. Appare, infatti, necessario procedere ad una revisione delle sanzioni penali poste a tutela del diritto d'autore: in questo contesto si colloca la necessità di apprestare adeguati strumenti di contrasto alle organizzazioni criminali che agiscono nel settore, tenendo conto che per queste ultime potrebbe già ritenersi operante la norma generale dettata dall'articolo 416 del codice penale a proposito delle associazioni per delinquere. Per quanto attiene al problema della punibilità con la sanzione penale di chi acquista prodotti realizzati in violazione del diritto di autore, sarebbe egualmente possibile richiamarsi alla disposizione dettata dall'articolo 648 del codice penale in materia di ricettazione, che prevede una pena addirittura più aspra di quella stabilita dall'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941, per coloro che pongono in commercio prodotti realizzati in violazione del diritto d'autore. Tali considerazioni rendono, in conclusione, necessaria una revisione organica dell'entità delle sanzioni penali e l'armonizzazione dei vari disegni di legge presentati. A questo riguardo si dichiara favorevole all'istituzione di un comitato ristretto.

Anche il senatore CENTARO manifesta la necessità di rivedere il sistema delle sanzioni penali a tutela del diritto d'autore, soprattutto in considerazione del fatto che occorre contrastare l'attività delle organizzazioni criminali che operano nel settore, talora anche su scala internazionale: per queste ultime, infatti, la sanzione penale appare l'unico strumento atto ad assicurare il rispetto della legge. Problema diverso è, invece, quello della punibilità dei soggetti acquirenti dei prodotti illecitamente realizzati: per questi ultimi sarebbe opportuno prevedere una sanzione separata, meno grave di quella prevista dall'articolo 648 del codice penale per il delitto di ricettazione, che potrà assumere i caratteri della sanzione amministrativa o, al più, dell'ammenda. In ogni caso, la revisione dell'apparato sanzionatorio dovrà essere assistita dall'introduzione di opportuni strumenti atti ad intensificare e migliorare l'attività investigativa.
Per quanto attiene, infine, all'attività della Commissione - prosegue il relatore - sembrerebbe utile procedere alla costituzione di un comitato ristretto che proponga un testo unificato dei tre disegni di legge. Questi ultimi, tuttavia - pur integrandosi tra loro, in quanto destinati a disciplinare aspetti diversi della materia - ricorrono a diverse tecniche legislative: più precisamente i disegni di legge n. 1496, di iniziativa governativa e n. 458, di iniziativa della senatrice Fumagalli Carulli, ricorrono alla tecnica della novellazione di norme esistenti; il disegno di legge n. 2157, presentato da lui stesso e da altri senatori è inteso, invece, a proporre un provvedimento legislativo autonomo. Su questo particolare aspetto sarebbe opportuno conoscere il parere del Governo, anche al fine di agevolare l'attività del comitato ristretto.

Ha, quindi, la parola il senatore BERTONI, il quale, a proposito dei rilievi avanzati dal senatore Pellicini, osserva come la formulazione adottata dall'articolo 2 del disegno di legge n. 1496, di iniziativa governativa già sia atta a comprendere l'ordine di sequestro della documentazione fiscale. Non sarebbe, peraltro, opportuno modificare tale previsione, che riprende quella adottata in sede di accordi TRIP's. Per quanto attiene, poi, alla punibilità di chi acquista prodotti realizzati in violazione del diritto di autore, sarebbe contrario alla logica del sistema penale prevedere una autonoma fattispecie di reato intesa a punire il solo acquirente: o, infatti, i reati in questione vengono concepiti come reati «bilaterali» e, pertanto, la relativa fattispecie penale dovrà essere intesa a punire sia il venditore che l'acquirente; ovvero, in una opposta ipotesi, non si potrà che prevedere la punibilità del solo venditore. Per quanto attiene, infine, alla tecnica legislativa da adottarsi, quella della novellazione sembrerebbe più adatta a concentrare la disciplina della materia in un numero minore di provvedimenti legislativi.

La senatrice SILIQUINI sottolinea la gravità delle problematiche sollevate dai disegni di legge all'esame e la necessità di offrire una risposta in tempi rapidi. Rileva inoltre, come le fattispecie penali considerate siano diverse e, per molti aspetti più gravi, dei reati di contraffazione di segni distintivi o di opere dell'ingegno o di prodotti industriali disciplinati dal codice penale. Infatti, nel caso di specie, le attività illecite compiute in violazione del diritto d'autore sono suscettibili di provocare danni gravissimi anche nei confronti del compratore di copie illecitamente realizzate, la cui buona fede viene raggirata dalle falsificazioni o duplicazioni degli originali. Si dichiara, infine, favorevole all'istituzione del comitato ristretto, al quale preannunzia la propria intenzione di voler partecipare, al fine di elaborare un testo comune da sottoporre all'esame della Commissione.

Ha, quindi, la parola il senatore RUSSO, il quale manifesta il proprio apprezzamento per il disegno di legge n. 1496, di iniziativa governativa, in particolar modo sulla prima parte, che estende, fra l'altro, la possibilità per l'autorità giudiziaria di ordinare la descrizione, l'accertamento, la perizia o il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto d'autore, in analogia di quanto è già previsto a tutela dei brevetti. Opportuna si rivela, inoltre, la previsione che richiama l'applicabilità delle norme dettate dal codice di procedura civile in materia di procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva. Qualche perplessità suscita, infine, la previsione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge n. 458, di iniziativa della senatrice Fumagalli Carulli, che attribuisce al datore di lavoro o al committente la titolarità dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera di disegno industriale creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni: anche in questo caso, infatti, sarebbe opportuno richiamare la disciplina dettata in materia di brevetti, che prevede un più articolato sistema di attribuzione della titolarità dei diritti.

La senatrice SCOPELLITI, sottolineando la gravità del fenomeno della pirateria in materia di diritto d'autore, manifesta il proprio favore all'introduzione di una rete più articolata di sanzioni amministrative; si dichiara, invece, contraria all'inasprimento delle sanzioni penali, che non considera un vero deterrente, atto a contrastare il fenomeno criminoso. È, inoltre, contraria alla previsione della punibilità dell'acquirente di prodotti illecitamente realizzati, anche per le difficoltà di accertamento del reato che una tale previsione comporterebbe. Occorre, per contro, affinare gli strumenti di indagine, favorendo la specializzazione nel settore di opportuni pool investigativi e coinvolgendo nell'opera di indagine e di repressione anche i comuni, che potranno avvalersi della polizia municipale. Dichiara, infine, la propria contrarietà all'istituzione del comitato per la tutela della proprietà intellettuale previsto dall'articolo 9 del disegno di legge n. 1496, di iniziativa governativa.

Segue un intervento del senatore PASTORE, che sottolinea la necessità di introdurre fattispecie penali diverse per i possibili casi di violazione, con la previsione di adeguate sanzioni penali.

Il relatore BUCCIERO, ad integrazione della relazione svolta nella seduta del 18 marzo scorso, rileva come le previsioni contenute nel disegno di legge n. 458, di iniziativa della senatrice Fumagalli Carulli, siano di fatto superate dalla previsione dell'articolo 1, comma 58, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ricomprende il diritto d'autore di opera di disegno industriale tra quelli tutelati dalla legge n. 633 del 1941 ed autorizza il Governo ad emanare norme di attuazione in materia e di coordinamento con la normativa vigente in materia di disegno industriale. In merito al disegno di legge n. 2157, rileva che esso è volto a proporre un provvedimento legislativo autonomo e innovativo. Per quanto riguarda le sanzioni penali, rileva come gli intervenuti nel corso della discussione generale abbiano manifestato opinioni differenti circa l'eventuale inasprimento delle stesse; anche sulla problematica della previsione di sanzioni, amministrative o penali, a carico di chi acquista prodotti illecitamente realizzati, sono state espresse opinioni differenti. Su quest'ultimo aspetto, tuttavia, la Commissione è chiamata a compiere una valutazione concernente l'importanza del bene protetto, tenuto conto che in particolari materie - come ad esempio il contrabbando di sigarette - la legislazione prevede sanzioni anche a carico dell'acquirente di beni commercializzati in materia illecita. Per quanto attiene, infine, alla tecnica legislativa da adottarsi, il lavoro del comitato ristretto potrebbe essere reso più difficile dalla diversità di tecniche - quella della novellazione di leggi esistenti e quella dell'autonomo provvedimento legislativo - prescelte dai disegni di legge in discussione. Nella materia, peraltro, sarebbe auspicabile l'adozione di un testo unico.

Il sottosegretario AYALA, nel prendere atto dell'orientamento della Commissione, favorevole all'iniziativa assunta dal Governo di proporre misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore, osserva come il disegno di legge n. 2157 - in particolare -integri l'iniziativa del Governo stesso. Il Sottosegretario, richiama - in particolare - l'attenzione della Commissione sull'articolo 7 del disegno di legge n. 1496 il quale anche prendendo atto di alcune esigenze emerse fra gli operatori di settore dispone - tra l'altro - misure interdittive nei confronti di chi viola le norme sul diritto d'autore.
Conclude preannunciando che il Governo non ha obiezioni di principio circa l'ipotesi di predisporre un testo organico che ricomprenda i disegni di legge in titolo.

Il senatore CENTARO ritiene che un possibile profilo di sintesi fra i disegni di legge potrebbe essere costituito dall'essere anche il disegno di legge n. 2157, nella sostanza, finalizzato alla modifica degli articoli 171 e seguenti della legge n. 633 del 1941. L'esigenza di aggiornare tale normativa potrebbe rappresentare il mezzo per veicolare in un testo organico diversi provvedimenti.

Il presidente ZECCHINO alla luce delle disposizioni del Regolamento relative all'istituzione di appositi Comitati, esprime l'avviso che occorra scegliere un testo base cui poter presentare emendamenti e solo dopo questa fase procedere alla nomina dell'eventuale Comitato ristretto. Rileva, comunque, che solo attraverso la presentazione di emendamenti gli appare possibile legare i testi proposti, molto diversificati. Ricorda, altresì, alla luce di precedenti relativi al funzionamento di altri Comitati ristretti istituiti dalla Commissione, che la non sempre effettiva presenza nei medesimi di tutte le componenti politiche ha talora ostacolato la semplificazione dei lavori.

Il senatore RUSSO propone di prendere a base il testo di iniziativa del Governo, fissando un termine per gli emendamenti che potrebbero creare un nuovo testo organico e, in quella sede, valutare l'opportunità di procedere all'istituzione di un Comitato ristretto.

Il senatore CIRAMI propone, invece, che sia il relatore a predisporre un testo cui presentare eventuali emendamenti.

Dopo che sulla proposta del senatore Cirami sono intervenuti il relatore BUCCIERO, il senatore RUSSO e il presidente ZECCHINO la Commissione concorda sulla proposta stessa e il presidente ZECCHINO, dichiarata chiusa la discussione generale, fissa a martedì 22 aprile alle ore 19 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0035°)
In relazione alle audizioni svoltesi questa mattina, in sede di Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, sui disegni di legge in tema di diritto d'autore e sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria relativa alla durata di protezione del diritto d'autore stesso e di alcuni diritti connessi, la senatrice SCOPELLITI sollecita una maggiore informazione anche degli altri componenti della Commissione.

Prende atto il presidente ZECCHINO, che assicura alla senatrice Scopelliti una puntuale informazione.

La seduta termina alle ore 16,50.