TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

254ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,45.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso (n. 79)
(Parere al Ministro dell'ambiente: favorevole)
(L014 078, C13a, 0008°)

Il relatore CONTE illustra la proposta di nomina riguardante il Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nella persona del professor Franco Montacchini: tale proposta, che fa seguito all'adeguamento della disciplina del parco ai principi della legge n. 394 del 1991, registra l'intesa favorevole delle regioni interessate e riguarda una persona di acclarata professionalità scientifica e di costante presenza sul territorio.

Sulla proposta di parere favorevole svolgono brevi domande i senatori MAGGI e MANFREDI, cui replica il Relatore.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata all'unanimità, risultando 13 voti favorevoli.

Partecipano alla votazione i senatori: BORTOLOTTO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, MAGGI, MANFREDI, MANIS, PAROLA, RESCAGLIO, SPECCHIA, SQUARCIALUPI e VELTRI.


IN SEDE CONSULTIVA

(3455) Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
(Parere alla 8a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore CAPALDI ritiene opportuno portare a conoscenza della Commissione il contenuto del disegno di legge nel suo complesso, in considerazione del fatto che la disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica incrocia in molti punti aspetti di competenza della 13a Commissione. Rileva preliminarmente che il testo è molto complesso per l'iter che lo ha generato, il quale risale al disegno di legge n. 2772 presentato nel novembre 1996 a seguito della decadenza del decreto-legge n. 491 del 1996, non reiterabile in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996 nel frattempo emessa. Alcune parti del testo originario sono state quindi nel frattempo o recepite nell'ambito di altri provvedimenti, oppure rese superflue dal decreto legislativo n. 112 del 1998, che trasferisce la materia dell'edilizia residenziale pubblica, compresa la determinazione dei canoni, alle regioni, prevede la soppressione del CER, individua le competenze e le procedure per quanto concerne la dichiarazione di area a rischio ambientale e delinea alcune modifiche in merito alla valutazione di impatto ambientale. Nel corso dell'esame alla Camera il provvedimento in titolo è stato oggetto di un lavoro lungo e laborioso, anche per le parti di carattere ambientale, per cui sarebbe riduttivo un iter della Commissione ambiente, sia pure in sede consultiva, limitato nei tempi e nell'approfondimento.
Dà quindi conto degli articoli da 1 a 19 che concernono rispettivamente i seguenti temi: modifiche e semplificazioni di alcune norme della legge n. 189 del 1992, con la conseguente definizione delle competenze regionali per l'utilizzo delle disponibilità residue esistenti nel programma di edilizia residenziale pubblica 1992-1995 e l'eliminazione di un notevole contenzioso (articolo 1); modifiche e semplificazioni della legge n. 457 del 1978, consentendo l'erogazione di finanziamenti anche per le opere da realizzare su beni demaniali, nonché la possibilità di interventi di recupero accanto a quelli di riqualificazione urbana (articolo 2); modifiche alla legge n. 891 del 1986, la cosiddetta legge "Goria" che consentiva ai lavoratori dipendenti di contrarre mutui a tassi fissi per l'acquisto della prima casa (articolo 3); modifiche alla legge n. 560 del 1993, in merito all'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 4); modifiche al decreto-legge n. 398 del 1993, convertito nella legge n. 493 del 1993, nel senso di una maggiore autonomia regionale (articolo 5); modifiche alla legge n. 662 del 1996, tra le quali presentano un particolare rilievo la possibilità del ricorso all'accordo di programma per consentire l'avvio di interventi di edilizia residenziale su richiesta degli enti locali, la possibilità ai comuni di stabilire condizioni particolari, per gli oneri concessori, a favore di imprese e cooperative che costruiscano alloggi da dare in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, nonché l'interpretazione autentica della norma che, in tema di assegnazione di aree, prevede una preferenza per i proprietari espropriati (articolo 7); riapertura dei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 67 del 1997, il cosiddetto provvedimento "sbloccacantieri" (articolo 8); disposizioni relative all'acquisto di alloggi, da parte dei comuni, nelle zone ad alta tensione abitativa (articolo 11); recupero di immobili pubblici (articolo 13); norme di sanatoria per provvedimenti di cessione di alloggi non ancora perfezionati a causa di un ingorgo normativo e giurisprudenziale, nonché norme relative ad interventi eseguiti nel comune di Ancona a seguito del sisma del 1972 (articolo 15); norme di snellimento e decentramento a proposito dell'accertamento di alcuni requisiti per la concessione dei contributi agevolativi per l'assegnazione o l'acquisto di immobili (articolo 17); disposizioni volte ad accelerare l'acquisizione di alloggi, da parte dei comuni, da destinare agli sfrattati (articolo 18).
Passando alla parte di più stretta competenza, il relatore si sofferma sull'articolo 20, che riguarda i piani pluriennali di attuazione, prevedendo che entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento le regioni debbano adeguare la propria legislazione in materia secondo criteri di essenzialità ed organicità: la scelta sembra positiva in quanto coerentemente inserita in una precisa volontà di semplificazione della programmazione, benché essa incontri poi un limite evidente nel comma 2 il quale, in previsione di una eventuale inadempienza regionale, riafferma immediatamente la validità delle legislazioni nazionale e regionale vigenti. L'articolo 21 tende a stabilire tempi certi per le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti da parte delle regioni, individuando un termine definito perentorio al quale non fa però seguito la determinazione di disposizioni che ne garantiscano la cogenza. L'articolo 22 ha analogamente lo scopo di rendere più certe le procedure di approvazione dei piani attuativi sia pubblici che privati, ma individua poi una disciplina così complessa da indurre perplessità sulla sua efficacia. In merito a questi tre articoli si renderà a suo avviso opportuna l'assunzione di una posizione molto chiara nel senso o di rendere gli indirizzi in essi contenuti effettivamente vincolanti o di riconoscerne l'inutilità e prevederne conseguentemente l'eliminazione. L'articolo 23 reca norme per gli interventi in campo sanitario, mentre l'articolo 24 contiene norme di interpretazione autentica in tema di condono edilizio, che potranno consentire la soluzione di un notevolissimo contenzioso che rischierebbe di comprimere i diritti e le esigenze di coloro i quali, pur avendo realizzato opere abusive, sono rientrati nell'attività di sanatoria; rimane però aperta la questione delle opere abusive non sanate e non sanabili, per le quali occorrerà individuare un adeguato percorso che le riporti comunque in un alveo di normalità. L'articolo 25 contiene norme di snellimento per il collaudo ed il controllo di conformità degli ascensori e dei montacarichi. L'articolo 26 contiene norme riguardanti il settore ambientale, disponendo stanziamenti per la lotta all'eutrofizzazione del mare Adriatico, i piani di risanamento idrico di cui alla legge n. 305 del 1989, le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, e la previsione di un contributo per le procedure di valutazione dell'impatto ambientale per i progetti di importo superiore a 100 miliardi di lire; a quest'ultimo riguardo sarebbe opportuno specificare che i proventi di tale contributo devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per l'attività di valutazione dell'impatto ambientale, modificando in tal senso il comma 6. L'articolo 27 contiene disposizioni riguardanti la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche: il comma 1 differisce il termine per la richiesta di concessione di acque pubbliche e per la denuncia dei pozzi, così come il comma 3 differisce il termine per la richiesta di captazione dell'acqua nelle aree protette da parte dei soggetti che già ne usufruiscono senza un regolare titolo; il comma 4 istituisce un sovracanone per gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano; il comma 6 amplia l'ambito di applicazione della norma che prevede il ricorso, per la copertura degli organici delle autorità di bacino, al passaggio nei ruoli del personale comandato o collocato fuori ruolo; il comma 7 consente l'estensione alle opere connesse dei fondi destinati al completamento della diga del Bilancino; il comma 8 proroga di due anni i vincoli delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti; il comma 9 prevede uno snellimento procedurale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue; il comma 10 dispone che i proventi derivanti dall'eventuale addizionale sui canoni relativi alle utenze di acqua pubblica siano destinati ad attività di ricognizione delle opere e programmazione degli interventi da parte dei comuni e delle province. L'articolo 28 proroga al 31 dicembre 1998 il termine per il completamento delle opere di adeguamento degli scarichi ricadenti negli ambiti territoriali dei centri storici di Venezia e Chioggia, consentendo altresì ai mercati, agli impianti sportivi ed ai grandi alberghi di presentare un piano d adeguamento entro il 31 dicembre 1998 e completare i lavori entro il 31 dicembre 1999: a suo avviso sarebbe preferibile eliminare le date previste sostituendole con l'indicazione di congrui periodi di tempo decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge.

Il relatore fornisce poi dei chiarimenti ai senatori MANFREDI, BORTOLOTTO e VELTRI, precisando che il parere sarà articolato in modo da contenere alcune riflessioni politiche di carattere generale sul complesso del provvedimento ed una serie di indicazioni puntuali sugli articoli dal 20 in poi; specifica poi che l'articolo 3 si giustifica per il fatto che si trova in attivo il fondo speciale istituito dalla legge n. 891 del 1986 e che il contenuto del comma 1 dell'articolo 27 non è in contraddizione con il regolamento in materia di risorse idriche appena esaminato dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver ricordato che il parere all'8a Commissione, in forza del contenuto della lettera di assegnazione, dovrà essere tenuto in una particolare considerazione dalla Commissione di merito, conviene che la Commissione dovrà redigere un parere nel senso indicato dal relatore, attraverso una procedura che vedrà affidata al relatore stesso la valutazione complessiva delle proposte emendative - anche specifiche - che dovessero essere formulate nel corso del dibattito. Rinvia quindi il seguito dell'esame, per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,10.