GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

288a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE DELIBERANTE
(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore
(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 14 maggio 1998.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del testo accolto in sede referente, assunto come testo base, e presentati dopo la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti decisa nella stessa seduta antimeridiana del 14 maggio.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti in questione.

Il relatore BUCCIERO raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 15.23 da lui presentato ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 15. Il relatore richiama in particolare l'attenzione sugli obblighi internazionali derivanti per l'Italia dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round ai quali è stata data esecuzione con la legge n.747 del 1994, facendo specifico riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 61 dell'allegato 1 C alla suddetta legge contenente l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

Il sottosegretario di Stato MIRONE concorda con il relatore circa l'esigenza di un rafforzamento dell'apparato sanzionatorio, come derivante dagli accordi internazionali stipulati dall'Italia e auspica che la Commissione trovi un punto comune di incontro partendo dalle proposte contenute negli emendamenti 15.21, 15.22 e 15.23 sui quali esprime parere favorevole.

Dopo un breve intervento del senatore CENTARO, prende la parola il senatore RUSSO il quale sottolinea come il suo emendamento 15.21 si differenzi dagli emendamenti 15.22 e 15.23 in quanto lascia immutati i limiti mimino e massimo della pena edittale previsti dal vigente articolo 171-ter, ampliando però le ipotesi riconducibili a tale fattispecie e introducendo inoltre una circostanza aggravante ad effetto speciale che implica l'aumento della pena fino alla metà per chi commette il fatto nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero per chi ha promosso o organizzato le attività illecite considerate dal comma 1 dell'articolo 171-ter come introdotto dallo stesso emendamento 15.21. L'oratore prosegue sottolineando come gli impegni internazionali ai quali ha fatto riferimento il relatore non obbligano lo Stato italiano ad un innalzamento dei livelli di pena detentiva attualmente previsti e come le esigenze di un rafforzamento della tutela della proprietà intellettuale appaiono adeguatamente soddisfatte dall'introduzione della circostanza aggravante dal suo emendamento prevista.

Il senatore CENTARO si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 15.22 a condizione che l'emendamento 15.21 venga modificato con la soppressione del comma 4.

Il relatore BUCCIERO manifesta anch'egli la disponibilità a ritirare l'emendamento 15.23 qualora la circostanza aggravante prevista dal comma 2 dell'articolo 171-ter, come introdotto dall'emendamento 15.21, risulti applicabile anche all'ipotesi di riproduzione o duplicazione abusiva di oltre cinquanta copie della stessa opera.

Anche la senatrice SALVATO si dichiara disponibile a ritirare i suoi emendamenti qualora venga modificato l'emendamento 15.21, sostituendo al comma 1 dell'articolo 171-ter ivi introdotto, le parole «tre mesi» con le altre «sei mesi».

Il presidente ZECCHINO richiama l'attenzione sull'espressione «a fini di lucro», contenuta nel comma 1 dell'articolo 171-ter come introdotto dall'emendamento 15.21, che appare in contrasto con l'emendamento 14.0.2, già approvato dalla Commissione, che ha previsto nell'articolo 171-bis della legge n.633 del 1941 la sostituzione delle parole «a fini di lucro» con le altre «per trarne profitto».

Il senatore CENTARO ritiene opportuno utilizzare anche nella nuova formulazione dell'articolo 171-ter l'espressione «per trarne profitto» che appare coerente con l'esigenza di evitare che siano sottratte alla sanzione penale condotte che non sono finalizzate ad un arricchimento in termini propriamente monetari, ma che comunque richiedono un intervento repressivo.

Il senatore RUSSO non condivide le argomentazioni del senatore Centaro e ritiene che l'espressione «a fini di lucro» eviti l'inconveniente di un eccessivo ampliamento della fattispecie incriminatrice che potrebbe finire per ricomprendere, qualora venisse utilizzata la diversa espressione «al fine di trarne profitto», condotte di rilievo del tutto trascurabile.
Recependo infine le indicazioni emerse nel corso del dibattito, il senatore Russo modifica l'emendamento 15.21, riformulandolo nell'emendamento 15.21 (Nuovo testo).

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno ritirato tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15 e che i senatori CENTARO e SALVATO hanno aggiunto la loro firma all'emendamento 15.21 (Nuovo testo).

Posto ai voti, l'emendamento 15.21 (Nuovo testo) è approvato.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito della discussione congiunta.

(3283) Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CALVI il quale, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame risulta dallo stralcio, effettuato il 28 aprile scorso con deliberazione dell'Assemblea della Camera dei deputati, rispetto al più complesso disegno di legge concernente - in particolare - il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e disposizioni sul contenzioso civile pendente - ne raccomanda l'approvazione. Si tratta - infatti - di realizzare un sostanziale prolungamento nel tempo del termine a decorrere dal quale diventeranno efficaci le norme recate dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, per permettere al Governo di completare la realizzazione della nuova geografia giudiziaria anche per la prevista istituzione dei tribunali nelle aree metropolitane.

Il sottosegretario MIRONE si augura che il disegno di legge in discussione venga rapidamente approvato.

Chiusa la discussione generale, non essendovi iscritti a parlare, si conviene - su richiesta del senatore Antonino CARUSO - di fissare per le ore 11 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

(3272) Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti
(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore RUSSO, che sottolinea la evidente urgenza di procedere all'approvazione del provvedimento il quale intende - tra l'altro - adempiere alle indicazioni adottate dalla Commissione mediante la presentazione di un apposito ordine del giorno in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 2666-B, nella seduta del 6 maggio scorso. Lo scopo del provvedimento è infatti quello di inserire, con un apposito articolo 14-bis, nella legge 13 maggio 1997, n. 132, una norma transitoria la quale consenta la nomina alla carica nei collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di coloro che, ancorchè non iscritti nel registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della legge medesima, hanno comunque titolo ad ottenere l'iscrizione nel registro senza dover sottostare al sistema definitivo di selezione, una volta questo entrato a regime.
Il relatore Russo ricorda che, in ogni caso, il mancato superamento della prova di esame o la reiezione della domanda di esonero presentata ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge n. 132 del 1997, ovvero della domanda presentata ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge comporta la decadenza dalla carica.

Il sottosegretario MIRONE sottolinea che il provvedimento in discussione ha inteso intervenire con urgenza su una questione ritenuta, anche dalla Commissione, meritevole di un rapido intervento.

Dichiarata chiusa la discussione generale non essendovi iscritti a parlare, si conviene di fissare alle ore 11 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.