229a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI
indi del Vice-Presidente
CARCARINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Mattioli e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE
(3393) Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri
(536) CARCARINO ed altri. - Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani
(537) CARCARINO ed altri. - Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani
(587) LAVAGNINI ed altri. - Nuove norme in materia di locazioni di immobili urbani
(645) SERVELLO. - Modifica all' articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo
(684) SERVELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Accantonata la votazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3393, si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore MANFREDI fa propri ed illustra gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.14, 2.20, 2.25, 2.29, 2.34, 2.35, 2.42 e 2.49 nonchè gli emendamenti 2.10 (in ordine al quale rileva in generale l'inidoneità della legge a rimettere in moto il mercato delle locazioni), 2.5, 2.13, 2.15, 2.18, 2.19, 2.24 (di tenore identico all'emendamento 2.25), 2.30, 2.36, 2.40, 2.41, 2.12, 2.43 e 2.46.

Il senatore RIZZI illustra gli emendamenti 2.2, 2.11, 2.21, 2.22, 2.23, 2.38, 2.39, 2.44, 2.47, 2.48, 2.50 e 2.51.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 2.53, 2.52, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57 e 2.58 (di tenore identico all'emendamento 2.51).

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 2.8, 2.16, 2.17, 2.27, 2.33 e 2.45 (volto a rendere automatica la proroga dei due anni)

Il senatore POLIDORO illustra gli emendamenti 2.9 e 2.28 (di tenore identico all'emendamento 2.27).

Il presidente GIOVANELLI dà conto degli emendamenti 2.26 e 2.32.

Il senatore CAPALDI illustra l'emendamento 2.31, volto a chiarire il significato del testo.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 2.37, volto a stimolare il ricorso al regime contrattato; illustra altresì il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 3393,

premesso che:

- l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e di quelle dei conduttori è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento dall'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
- la Corte costituzionale, con sentenza n. 309 del 1996, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto a tale previsione con riferimento a due profili:

a) l'obbligatorietà dell'assistenza per la validità di un accordo tra le parti senza delinearne il contenuto;
b) la mancata individuazione dei soggetti abilitati a prestare tale assistenza e dei criteri di determinazione del relativo corrispettivo;

impegna il Governo

a tenere conto, in sede di attuazione del disegno di legge in esame ed in particolare degli articoli 2 e 4, della sentenza citata in premessa, per quanto concerne l'individuazione delle associazioni e l'indirizzo della loro attività.
0/3393/1/13
Carcarino

A tale ordine del giorno aggiungono la propria firma i senatori POLIDORO e RESCAGLIO.

Il relatore PAROLA esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.18 e 2.31, si rimette al Governo sull'emendamento 2.51, identico all'emendamento 2.58 e si esprime in senso contrario su tutti gli altri emendamenti, pur rilevando, per quanto riguarda la questione del titolo di provvedimento esecutivo di cui agli emendamenti 2.3 e 2.4 e gli emendamenti al comma 4, che sarebbe opportuno un approfondimento delle questioni agli stessi sottese per giungere ad una eventuale riformulazione del testo.

Il sottosegretario MATTIOLI invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.8 e 2.9, in quanto l'equilibrio raggiunto presso l'altro ramo del Parlamento poggia anche sul mantenimento della durata attuale dei contratti; precisa poi sull'emendamento 2.10 che il Governo non ha assolutamente fatto passi indietro sul piano della liberalizzazione mentre, per quanto riguarda l'emendamento 2.15, ricorda che l'introduzione dell'ipotesi di vendita è già contemplata nel testo, proprio a seguito dell'accoglimento di un emendamento dell'opposizione. Invita altresì i proponenti a ritirare l'emendamento 2.45 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.53.

Il senatore MANFREDI interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.10, rilevando che l'equilibrio raggiunto presso la Camera dei deputati non è soddisfacente soprattutto per i proprietari, dal momento che gran parte degli emendamenti presentati sono nella direzione di difendere questi ultimi; il mantenimento della durata dei contratti in quattro anni più altri quattro desta inoltre preoccupazione proprio per la coincidenza con quanto previsto nella normativa vigente che, come è noto, non ha dato buoni risultati nell'incentivare i proprietari a locare i propri immobili.
Tale emendamento è posto ai voti e respinto.

Senza discussione sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.11, 2.52, 2.8, 2.9, 2.14, 2.13, 2.15, 2.16 e 2.17.

In merito all'emendamento 2.18, il senatore CARCARINO propone di riformulare il primo periodo precisando la decorrenza del termine previsto, nonchè la seconda parte sopprimendo le parole: «o di accordo».

Tale riformulazione è accolta dal senatore MANFREDI solo per quanto riguarda il primo periodo dell'emendamento.

Il senatore BORTOLOTTO preannuncia voto contrario all'emendamento, anche nel testo riformulato, in quanto potrebbe pregiudicare la tutela degli inquilini.

Dopo un dibattito nel quale intervengono i senatori MANFREDI, CARCARINO, BORTOLOTTO e CAPALDI, nonchè il relatore PAROLA ed il presidente GIOVANELLI, l'emendamento è posto ai voti per parti separate, su richiesta del senatore CARCARINO; posti separatamente ai voti, sono accolti il primo periodo dell'emendamento, con il voto contrario del senatore BORTOLOTTO, il secondo periodo, con il voto contrario dei senatori BORTOLOTTO e CARCARINO.

Senza discussione sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22, 2.19, 2.23, 2.54, 2.24 e 2.25 di tenore identico, e 2.26.

Il senatore BORTOLOTTO interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.27 che a suo avviso offre maggiori garanzie alla categoria degli inquilini.

Anche il senatore POLIDORO interviene sull'emendamento 2.27, identico al proprio emendamento 2.28, rilevando che l'stanza sottesa a detti emendamenti è stata posta con forza da alcuni settori della società civile e ciò vuol dire che il testo approvato dalla Camera dei deputati non è soddisfacente come è sembrato in un primo momento. In generale, con riferimento alla posizione più volte espressa dal Governo in merito all'esigenza di non rimettere in discussione il testo approvandolo definitivamente così come pervenuto, esprime forte disappunto sulla prassi che va instaurandosi nei rapporti tra i due rami del Parlamento, che vede soccombere frequentemente il Senato della Repubblica nel senso di dover semplicemente ratificare in seconda lettura quanto approvato dalla Camera dei deputati e di vedere nel contempo profondamente modificati dalla Camera stessa provvedimenti approvati in prima lettura, magari a seguito di un iter lungo e laborioso.

Il senatore SPECCHIA concorda con queste ultime osservazioni del senatore Polidoro, pur rilevando che nel caso specifico l'ostacolo all'approvazione degli emendamenti non deriva dall'esigenza di evitare una terza lettura bensì da una posizione espressa dalla Corte costituzionale nell'ambito di una sentenza; preannuncia pertanto voto contrario sugli emendamenti 2.27 e 2.28.

Anche il senatore CARCARINO preannuncia voto contrario, ritenendo che l'obbligatorietà dell'assistenza delle organizzazioni di categoria non genera una maggiore tutela ma rappresenta una limitazione e come tale non garantisce il rispetto degli interessi generali.

Concorda il senatore CAPALDI, il quale sottolinea altresì il rischio di avvantaggiare taluni settori, attraverso la previsione dell'obbligatorietà.

Gli emendamenti 2.27 e 2.28 sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.29 e 2.30.

Dopo che è stato posto ai voti ed accolto l'emendamento 2.31, è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.32.

In merito all'emendamento 2.33 e agli altri emendamenti al comma 4, il relatore PAROLA prospetta l'ipotesi di un accantonamento.

Il sottosegretario MATTIOLI si dice contrario a tale accantonamento preferendo che qualora vengano individuati aspetti di grande rilievo politico da ridiscutere, essi vengano approfonditi durante l'esame in Assemblea.

Il presidente GIOVANELLI rileva che l'impegno assunto dalla Commissione di esaminare in tempi brevi i provvedimenti sulle locazioni non può non essere coniugato con la possibilità di questo ramo del Parlamento di intervenire sul testo, qualora ciò si riveli opportuno, dovendosi ovviamente interpretare il rispetto dell'equilibrio raggiunto nel testo, più volte richiamato dal Governo, quale esigenza politica e non difesa delle prerogative della Camera dei deputati.

Il senatore CAPALDI sottolinea anch'egli che alla mediazione finale debbano prendere parte tutti i soggetti istituzionali e tutte le forze politiche in modo dinamico, nel senso di raggiungere risultati quanto più avanzati possibile; si dichiara pertanto favorevole all'accantonamento degli emendamenti al comma 4, necessario per individuare una possibile riformulazione del testo.

Si associa il senatore POLIDORO.

Il relatore PAROLA ribadisce il proprio avviso ritenendo che se esiste la possibilità di migliorare il testo, essa va senz'altro percorsa, anche per permettere al Senato della Repubblica di esprimere concretamente il proprio orientamento.

Il sottosegretario MATTIOLI afferma che sarebbe preferibile anche in questo caso il ritiro di tutti gli emendamenti e la riproposizione in Assemblea delle problematiche in essi trattate.

I senatori RIZZI e SPECCHIA chiedono che, qualora si convenga sull'ipotesi di accantonamento, i lavori debbano essere sospesi, in quanto le forze di maggioranza non possono rinunciare all'esigenza di procedere in modo rapido solo in relazione a problemi che le riguardano e sui quali non hanno raggiunto la necessaria convergenza.

Dissente il senatore POLIDORO, negando che ci sia alcuna forzatura sull'opposizione, dal momento che da quest'ultima proviene la maggior parte degli emendamenti al comma 4. In ogni caso la proposta di sospendere i lavori va presa in considerazione, per consentire al relatore di avere a disposizione un lasso di tempo più ampio per l'eventuale presentazione di un suo emendamento.

Concordano il senatore CAPALDI e il relatore PAROLA.

Il sottosegretario MATTIOLI prospetta l'eventualità di accantonare tutti i restanti emendamenti all'articolo 2 per passare all'esame all'articolo 3.

Il senatore RESCAGLIO suggerisce di riprendere la seduta dopo la sospensione di un'ora, per non pregiudicare l'obiettivo di concludere nei tempi previsti l'esame dei provvedimenti.

Il presidente CARCARINO, prendendo atto che l'orientamento maggioritario emerso dalla discussione è nel senso di accantonare gli emendamenti al comma 4 dell'articolo 2, nonchè di sospendere i lavori, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 18,45.



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3393

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione”, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 12 della presente legge non si applicano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta».
1.1
Colla, Avogadro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione”, possono essere stipulati o rinnovati, alla prima scadenza legale successiva all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1 e 3 e agli articoli da 12 a 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392».
1.2
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione relativi agli immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089 e a quelli inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9, ai quali si applica esclusivamente la disciplina dettata dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile».
1.3
Pastore, Manfredi

Al comma 2, dopo i numeri: «2, 3, 4,» inserire i seguenti: «5, 6,».
1.4
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 2, dopo la parola: «,4,» aggiungere la seguente: «5,».
1.5
Pastore, Manfredi

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1.6
Carcarino

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) agli immobili la cui costruzione o il cui restauro sia ultimato dopo il 31 luglio 1992 ovvero ubicati in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ovvero vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089 o inclusi nella categoria catastale A/8 e A/9, ovvero locati esclusivamente per finalità turistiche che sono tutti sottoposti alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile».

Conseguentemente sopprimere la lettera c).
1.7
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «categorie catastali», sopprimere le parole: «A/1».
1.8
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «categorie catastali A/1», aggiungere le seguenti: «costruiti dopo il 1980».
1.9
Polidoro, Rescaglio

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «... della legge 1o giugno 1939, n. 1089,» aggiungere le seguenti: «... o comunque a singoli immobili assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico artistiche, storico architettoniche e storico testimoniali,».
1.10
Callegaro, Manfredi

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «1o giugno 1939, n. 1089» aggiungere le seguenti: «o comunque a singoli immobili assoggettati dagli strumenti urbanistici a disciplina di restauro o risanamento conservativo espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico artistiche, storico architettoniche o storico testimoniali».
1.11
Fiorillo

Al comma 2, lettera a), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e che possono essere stipulati anche secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge».
1.12
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che possono essere stipulati anche secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge».
1.21
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Al comma 2, dopo la lettera c) vengono aggiunte le seguenti lettere:

«d) agli immobili siti in comuni aventi popolazione inferiore a diecimila abitanti sulla base dell'ultimo censimento;
e) agli immobili i cui lavori siano stati ultimati successivamente alla data dell'11 luglio 1992».
1.13
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) agli alloggi di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai quali si applica la stessa normativa statale e regionale vigente per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pertanto, devono essere considerate nulle tutte le intimidazioni e le ordinanze di sfratto per finita locazione».
1.14
Ripamonti

Al comma 3, dopo i numeri: «2, 3, 4,» inserire i seguenti: «5, 6,».
1.15
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 3, dopo la parola: «,7,» aggiungere la seguente: «8».
1.16
Pastore, Manfredi

Sopprimere il comma 4.
1.17
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Sopprimere il comma 4.
1.18
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 4, sostituire le parole: «per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta» con le seguenti: «dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione è richiesta la forma scritta, qualsiasi sia la durata convenuta».
1.19
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Sopprimere il comma 4.
1.20
Pastore, Manfredi

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 2

1. Le parti stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo nel rispetto delle disposizioni del codice civile. La durata del contratto non può essere inferiore a cinque anni.
2. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla data di scadenza del contratto medesimo».
2.1
Colla, Avogadro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore ai due anni, sottoposti unicamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.
2.2
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le parti stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo nel rispetto delle disposizioni del codice civile. La durata del contratto non può essere inferiore a cinque anni. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo. Con lettera raccomandata da inviarsi almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei quattro mesi successivi al ricevimento della comunicazione».
2.3
Colla, Avogadro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le parti possono stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo nel rispetto delle disposizioni del codice civile. La durata del contratto non può essere inferiore a cinque anni. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla data di scadenza del contratto medesimo».
2.4
Colla, Avogadro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore ai tre anni, sottoposti unicamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile».
2.53
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Al comma 1, sostituire le parole: «Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni,...» con le seguenti: «Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a tre anni,...».
2.10
Callegaro, Manfredi

Al comma 1, sostituire le parole: «Le parti possono stipulare» con le seguenti: «Qualora le parti stipulino».
2.5
Pastore, Manfredi

Al comma 1, sostituire le parole: «possono stipulare» con le seguenti: «stipulano».
2.6
Colla, Avogadro

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un eguale periodo,» con le seguenti: «non inferiore a tre anni decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo non inferiore a un anno,».
2.7
Colla, Avogadro

Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole: «durata» fino a: «periodo» con le seguenti: «durata non inferiore a tre anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per eguale periodo».
2.11
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 1, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».
2.52
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «durata non inferiore a» sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «otto».
2.8
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 1, sostituire la parola: «quattro» con la parola: «otto»; sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «dodici mesi».
2.9
Polidoro, Rescaglio

Al comma 1, sostituire le parole da: «decorsi i quali» fino alla fine del comma con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni del codice civile. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo».
2.14
Colla, Avogadro

Al comma 1, sostituire le parole: «per un eguale periodo» con le seguenti: «per un periodo di due anni».
2.13
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 1 sostituire le parole: «adibire l'immobile» con le seguenti: «vendere l'immobile o adibirlo».
2.15
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 1, primo periodo, sopprimere dalla parola: «ovvero» fino alla fine del periodo.
2.16
Sarto, Bortolotto, De Luca Athos

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da inviare all'altra parte almeno», sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».
2.17
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 1, dopo le parole: «...almeno sei mesi prima della scadenza.» aggiungere le seguenti: «La parte interpellata deve rispondere a mezzo raccomandata entro 60 giorni. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione».
2.18
Callegaro, Manfredi

Al comma 1, dopo le parole: «...almeno sei mesi prima della scadenza.» aggiungere le seguenti: «La parte interpellata deve rispondere a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricezione della raccomandata stessa. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione».
2.18 (Nuovo testo)
Callegaro, Manfredi

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
2.20
Colla, Avogadro

Al comma 1 sostituire la parole: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni» con le seguenti: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente per la durata di anni due».
2.21
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 1 sostituire le parole: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni», con le seguenti: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente per la durata di anni quattro».
2.22
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 1, dopo le parole: «....alle medesime condizioni» aggiungere le seguenti: «per un periodo di soli tre anni esclusa la rinnovazione di cui alla prima parte del presente comma».
2.19
Callegaro, Manfredi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le parti possono stipulare un contratto di durata inferiore a quella indicata nel comma 1 ove un evento determinato, che deve essere indicato in contratto, lo giustifichi in relazione alla necessità del locatore di rientrare nella disponibilità dell'immobile. La durata del contratto non può comunque essere inferiore ad un anno. Il locatore deve confermare il verificarsi dell'evento previsto all'atto della stipulazione del contratto inviando lettera raccomandata al conduttore almeno tre mesi prima della data di scadenza. In caso di mancato invio della lettera, il conduttore può chiedere la riconduzione del contratto alla durata prevista dal comma 1, ferme restando le rimanenti condizioni. Qualora l'evento previsto non si verifichi senza giustificato motivo, il locatore è tenuto a corrispondere al conduttore un risarcimento in misura pari a ventiquattro mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito».
2.23
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le parti possono stipulare un contratto di durata inferiore a quella indicata nel comma 1 ove un evento determinato, che deve essere indicato in contratto, lo giustifichi in relazione alla necessità del locatore di rientrare nella disponibilità dell'immobile. La durata del contratto non può comunque essere inferiore ad un anno. Il locatore deve confermare il verificarsi dell'evento previsto all'atto della stipulazione del contratto inviando lettera raccomandata al conduttore almeno tre mesi prima della data di scadenza. In caso di mancato invio della lettera, il conduttore può chiedere la riconduzione del contratto alla durata prevista dal comma 1, ferme restando le rimanenti condizioni. Qualora l'evento previsto non si verifichi senza giustificato motivo, il locatore è tenuto a corrispondere al conduttore un risarcimento in misura pari a ventiquattro mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito».
2.54
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Sopprimere il comma 2.
2.24
Pastore, Manfredi

Sopprimere il comma 2.
2.25
Colla, Avogadro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti si avvalgono dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni centrali ovvero tramite loro delegati a livello locale, che accertano l'equilibrio generale del contratto.».
2.26
Bosi, Tarolli

Al comma 2, sostituire le parole: «possono avvalersi», con le seguenti: «si avvalgono».
2.27
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 2, sostituire le parole: «possono avvalersi» con le seguenti: «si avvalgono».
2.28
Polidoro

Sopprimere il comma 3.
2.29
Colla, Avogadro

Al comma 3, aggiungere prima delle parole «In alternativa» le seguenti: «Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, in».
2.30
Pastore, Manfredi

Al comma 3, dopo le parole: «la durata del contratto» inserire le seguenti: «anche in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 5 comma 1».
2.31
Capaldi, Veltri, Figurelli

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «accordi definiti in sede locale fra» sostituire il periodo fino alla fine con le seguenti parole: «... delegati designati dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie della convenzione nazionale, di cui al successivo articolo 4, che provvedono alla definizione di contratti-tipo.».
2.32
Bosi, Tarolli

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli nei confronti dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni possono, altresì, deliberare aliquote ICI più elevate, nei confronti dei proprietari che concedono in locazione immobili al di fuori delle condizioni previste dagli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, o che hanno un immobile ad uso abitativo che risulti non occupato da oltre un anno. I comuni che adottano tali delibere possono derogare ai limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla vigente normativa ai fini della determinazione delle aliquote».
2.33
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «I comuni possono deliberare aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale».
2.34
Colla, Avogadro

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «nel rispetto dell'equilibrio di bilancio».
2.35
Colla, Avogadro

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
2.36
Pastore, Manfredi

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «all'uno per mille e» con le seguenti: «al cinquanta per cento dello stesso».
2.37
Carcarino

Al comma 4, all'ultimo periodo sostituire le parole: «limitatamente agli immobili non locati» con le seguenti: «limitatamente agli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, tenuti a disposizione del proprietario e da esso non utilizzati nè concessi in uso a propri familiari».
2.38
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 4, ultimo periodo dopo le parole: «limitatamente agli immobili» inserire le seguenti: «non volutamente».
2.39
Rizzi, Manfredi, Lasagna

All'ultimo periodo del comma 4, dopo le parole: «limitatamente agli immobili» e prima delle parole: «non locati», inserire la seguente: «volutamente».
2.55
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Al comma 4, ultimo periodo dopo le parole: «non locati» aggiungere le seguenti: «per un periodo di tre anni».
2.40
Rizzi, Manfredi, Lasagna

All'ultimo periodo del comma 4, dopo le parole: «non locati» inserire le seguenti: «per un periodo di due anni».
2.56
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'aliquota dell'ICI relativa agli immobili dati in locazione ad uso abitativo resta fissa per tutta la durata del contratto.
2.41
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'aliquota dell'ICI relativa agli immobili dati in locazione ad uso abitativo resta fissa per tutta la durata del contratto.
2.57
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Sopprimere il comma 5.
2.42
Colla, Avogadro

Al comma 5, primo periodo, sostituire dalle parole: «non possono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «non possono avere durata inferiore ai due anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5».
2.12
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 5, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «e di quelli autorizzati dagli accordi definiti in sede locale».
2.43
Pastore, Manfredi

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «per due anni» con le seguenti: «per un anno».
2.44
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 5, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «fatta salva...» fino alla fine del periodo.
2.45
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «adibire l'immobile» con le seguenti: «vendere l'immobile o adibirlo».
2.46
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 5 sostituire le parole: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni» con le seguenti: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente per la durata di anni due».
2.47
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
2.48
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
2.49
Colla, Avogadro

Al comma 5, sostituire le parole: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni» con le seguenti: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente per la durata di un anno».
2.50
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.».
2.51
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.».
2.58
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone