EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4048
Art. 4.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo a coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso in età potenzialmente fertile, sposati o conviventi, tenuto conto della salute e dell’età della donna, quando sia accertata e documentata con atto medico l’impossibililtà per le coppie di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 5.
4.11
Il Relatore
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il ricorso alle tecniche predette è altresì consentito, fermi restando i requisiti soggettivi di cui al comma precedente, per finalità di prevenzione o cura di malattie genertiche o trasmissibili per via ereditaria, in caso di grave rischio documentato con atto medico».
4.25
Il Relatore
Al comma 2, inserire alla fine il seguente periodo:
«È fatto comunque divieto l’impiego di tecniche di fecondazione extracorporea».
4.37
Gubert
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «che abbiano un’apprezzabile possibilità di successo».
4.39
Il Relatore
Sopprimere il comma 3.
4.41
Il Relatore
Al comma 3 e ovunque ricorra nel testo sostituire le parole: «di tipo eterologo» con le altre: «con gameti di donatore».
4.52
Il Relatore
Aggiungere in fine i seguenti commi:
«3-bis. È vietata qualsiasi forma di maternità surrogata.
4-ter. È vietato il prelievo di gameti senza il consenso informato della persona interessata. È altresì vietato il prelievo post mortem di gameti».
4.55
Il Relatore
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Procreazione medicalmente assistita con gameti di donatore)
1. La donazione di gameti e la conseguente procreazione medicalmente assistita sono consentite qualora non si possa procedere alla utilizzazione di tecniche di tipo omologo o qualora sia accertata la presenza di gravi malattie genetiche o infettive trasmissibili.
2. La donazione di gameti è consentita ai soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età, previo consenso informato e validamente espresso e previ accertamenti intesi ad escludere il rischio di trasmissione di patologie genetiche o infettive secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della sanità.
3. Per l’impiego di gameti donati è necessario il consenso scritto della coppia che accede a tale procedura.
4. La donazione di gameti non può essere assoggettata a condizione né gravata da onere.
5. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine.
6. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 4. Le strutture private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati.
7. È assicurata la riservatezza sull’identità del donatore, nonché della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, né azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall’impiego dei loro gameti salvo quanto disposto dal comma 8.
8. Nessun rapporto giuridico si costituisce fra il nato e il donatore.
9. È ammessa la ricerca dell’identità del donatore solo in caso di grave pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura.
10. Il Ministro della sanità determina con proprio decreto i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione dei gameti.
11. La selezione dei donatori dei gameti avviene esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati.
4.0.1
Di Orio, Camerini, Bernasconi, Daniele Galdi, Mignone
Art. 5.
Sopprimere l’articolo.
5.1
Cò, Crippa, Russo Spena
Sopprimere l’articolo.
5.2
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sopprimere l’articolo.
5.3
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita donne o coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta al medico responsabile della struttura, secondo le modalità indicate dall’articolo 6».
5.4
Salvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita donne o coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta al medico responsabile della struttura, secondo le modalità indicate all’articolo 6».
5.5
Cò, Crippa, Russo Spena
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età».
5.6
Salvato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. Possono accedere alle tecniche di procreazione assistita solo le donne che abbiano compiuto la maggiore età».
5.7
Cò, Crippa, Russo Spena
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età».
5.8
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. Gli interventi di inseminazione artificiale da donatori e di fecondazione in vitro o trasferimento di gameti o embrioni possono essere effettuati solo su donne che abbiano compiuto maggiore età».
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con le seguenti: «della donna».
5.9
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita donne maggiorenni in età potenzialmente fertile».
5.10
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistite, coppie eterosessuali di adulti maggiorenni».
5.11
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Requisiti soggettivi). – 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di sesso diverso costituite da adulti maggiorenni, entrambi viventi, coniugati e di età non superiore a 50 anni per la donna e 55 anni per l’uomo».
5.12
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Requisiti soggettivi). – 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di sesso diverso, di adulti maggiorenni, entrambi viventi, coniugati, ovvero conviventi in modo stabile da almeno tre anni, in età non superiore a 50 anni per la donna e 55 anni per l’uomo».
5.13
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di sesso diverso di adulti maggiorenni, entrambi viventi, coniugati, ovvero conviventi in modo stabile da almeno tre anni, nonchè in età potenzialmente fertile».
5.14
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistite, coppie eterosessuali coniugate di età non superiore a 50 anni».
5.15
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1».
5.16
Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1».
5.17
Salvato
Sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1».
5.18
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».
5.19
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, sostituire le parole da: «coppie di adulti» fino alla fine del comma con le seguenti: «le donne che abbiano compiuto la maggiore età».
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con le seguenti: «della donna».
5.20
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Dopo le parole: «medicalmente assistita», inserire le altre: «donne singole e».
5.21
Bruno Ganeri, Bucciarelli, Piloni, Salvato, Bonfietti
Al comma 1 sopprimere la parola: «adulti».
5.22
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, sopprimere le parole: «di sesso diverso».
5.23
Salvato
Sopprimere le parole: «di sesso diverso».
5.24
Co’, Crippa, Russo Spena
Al comma 1, sostituire le parole: «coniugate o stabilmente legate da convivenza» con le seguenti: «, di sesso diverso, entrambe viventi, legate dal matrimonio».
5.25
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sopprimere le parole: «coniugate o conviventi».
5.26
Co’, Crippa, Russo Spena
Al comma 1, dopo le parole: «coniugate o conviventi» aggiungere le parole: «anche donna singola in età feconda e maggiorenne».
5.27
Valletta
All’articolo 5, comma 1, e all’articolo 9, sopprimere la parola: «o».
5.28
Gubert
Eliminare alla penultima riga la parola: «conviventi» e sostituire con: «stabilmente legate da convivenza comprovata da almeno tre anni, in età potenzialmente fertile e comunque non superiore ai 45 anni».
5.29
Camerini, Di Orio, Mignone
Sopprimere le parole: «in età potenzialmente fertile».
5.30
Co’, Crippa, Russo Spena
Al comma 1, sopprimere le parole: «in età potenzialmente fertile».
5.31
Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e comunque non superiore a 52 anni».
5.32
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo criteri definiti nelle linee-guida di cui all’articolo 7».
5.33
Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfeitti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Non possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie i cui singoli componenti abbiano superato i 50 anni».
5.34
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Art. 6.
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 6. – 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima dell’inizio del trattamento e in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico che curerà il trattamento, avvalendosi di figure professionali che abbiano i medesimi requisiti richiestiper l’esercizio della funzione di componente onorario del tribunale per i minorenni, informa analiticamente i soggetti di cui all’articolo 5 dei metodi e degli effetti sulla salute e sull’equilibrio psichico, derivanti dall’applicazione delle tecniche, nonchè sulle conseguenze giuridiche per la domma, per l’uomo e per il nascituro. Le informazioni devono essere fornite per ciascuna delle tecniche proposte, in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà. Delle informazioni fornite, nonchè degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest’ultima, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all’applicazione delle tecniche di protezione medicalmente assistita. Tra manifestazione per iscritto del consenso e l’inizio del trattamento deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. Il consenso può essere revocato dalla donna o dall’uomo, o da entrambi, fino alla fecondazione dell’ovulo».
6.1
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita la coppia deve essere informata in maniera dettagliata:
a) dal medico, sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse tecniche derivanti;
b) dallo psicologo, messo a disposizione dalla struttura autorizzata ex articolo 10, sui possibili effetti psicologici;
c) mediante la consegna da parte del medico ovvero della struttura, di materiale predisposto dal Ministero di grazia e giustizia sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro; sulla possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni e indicazione che chiarimenti potranno essere richiesti al “Servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità“ previsto dalla legge n. 405 del 1975.
Le informazioni indicate dalle lettere a) e b) del presente comma concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.
6.2
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire il coma 1, con il seguente:
«1. Per le finalità indicate dal comma 2, prima dell’inizio del trattamento e in ogni fase dì applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico che curerà il trattamento, avvalendosi di uno psicologo, ovvero di un consulente scelto tra le figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della funzione di componente onorario del tribunale per i minorenni, informa analiticamente i soggetti di cui all’articolo 5 dei metodi e degli effetti sulla salute e sull’equilibrio psichico derivanti dall’applicazione delle tecniche, nonchè sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro. Le informazioni devono essere fornite per ciascuna delle tecniche proposte, in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà. Delle informazioni fornite, nonchè degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest’ultima, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tra la manifestazione per iscritto del consenso e l’inizio del trattamento deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni il consenso può essere revocato dalla donna o dall’uomo, o da entrambi, fino alla fecondazione dell’ovulo».
6.3
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire il coma 1, con il seguente:
«1. Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita l’equipè medica insieme allo psicologo informa in maniera dettagliata i soggetti sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche per la donna per l’uomo e per il nascituro. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà».
6.4
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «Per le finalità indicate dal comma 3».
6.5
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «Per le finalità indicate dal comma 3».
6.6
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, e ovunque ricorra, sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».
6.7
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, sostituire le parole: «il medico, anche avvalendosi dello psicologo» con le parole: «l’équipe medico-scientifica, di cui fanno parte le figure professionali del ginecologo, dell’androgologo e dello psicologo».
6.8
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il medico» a: «psicologo» con le altre: «l’équipe medico-scientifica, di cui fanno parte le figure professionali del ginecologo, dell’andrologo e dello psicologo».
6.9
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo» con le altre: «l’équipe che assiste i soggetti che accedono alle pratiche di fecondazione».
6.10
Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il medico» con le parole: «l’équipe medica».
6.11
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «anche avvalendosi di figure professionali con idonea formazione in campo psicologico» e le parole: «e psicologici».
Conseguentemente, aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: «A tale scopo un parallelo consenso informato sul contesto psicologico viene richiesto ai soggetti di cui all’articolo 5 ad opera di uno psicologo specificatamente competente nel settore».
6.12
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, sostituire le parole: «anche avvalendosi di figure professionali con idonea formazione in campo psicologico» con le seguenti: «avvalendosi della figura professionale dello psicologo».
6.13
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «medico» aggiungere le seguenti: «e il biologo».
6.14
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».
6.15
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «avvalendosi» con la parola: «servendosi».
6.16
Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l’uomo», aggiungere le seguenti: «che, in forza di legge ovvero con il consenso della madre, intenda riconoscere il nascituro».
6.17
Salvato
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per i concepiti per i quali non avverrà l’annidamento nell’utero materno».
6.18
Gubert
Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
6.19
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
6.20
Il Relatore
Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
6.21
Co’, Crippa, Russo Spena
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
6.22
Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Al comma 1, secondo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «alla coppia» con le altre: «ai soggetti».
6.23
Bruno Ganeri, Bucciarelli, Piloni, Salvato, Bonfietti
Al comma 1, secondo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «alla coppia» con le seguenti: «alle persone interessate».
6.24
Salvato
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prospettata» con la parola: «presentata».
6.25
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «possibilità» con la parola: «fattibilità».
6.26
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «alla coppia deve essere garantita una piena informazione sulle conseguenze giuridiche delle tecniche di procreazione assistita» .
6.27
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «devono essere» con la parola: «sono».
6.28
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:
«1-bis. Ai richiedenti l’accesso alla fecondazione assistita deve essere consegnata una relazione scritta sulle tecniche da impiegare, sulle possibilità di riuscita e sui rischi.
1-ter. Alla coppia deve essere garantita una piena informazione sulle conseguenze giuridiche della propria richiesta.
1-quater. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi dell’intera procedura.
1-quinquies. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o affidamento, come alternativa alla fecondazione assistita.
6.29
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Ai richiedenti l’accesso alla fecondazione assistita deve essere consegnata una relazione scritta sulle tecniche da impiegare, sulle possibilità di riuscita e sui rischi».
6.30
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sopprimere il comma 2.
6.31
Salvato
Sopprimere il comma 2.
6.32
Co’, Crippa, Russo Spena
Sopprimere il comma 2.
6.33
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L’attivazione della procedura per il ricorso a TPA avviene su richiesta scritta della donna che intende sottoporsi al trattamento. La richiesta, presentata al medico responsabile della struttura, deve di norma essere controfirmata dalla persona che intende assumere il ruolo di padre giuridico, indipendentemente dal fatto che tale persona sia anche il fornitore dei gameti».
6.34
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 2, dopo la parola: «coppia» aggiunere: «sposata o convivente».
6.35
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «la volontà della donna e (ove presente) del partner maschile deve essere espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura secondo modalità definite con decreto dei ministri di grazia e giustizia e della sanità, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggei».
6.36
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con la seguente: «della donna»; inoltre sopprimere la parola: «congiuntamente».
6.37
Salvato
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «la volontà di entrambi i soggetti» con le seguenti: «la volontà del soggetto».
6.38
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con le seguenti: «della donna o della coppia».
6.39
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con le seguenti: «dei soggetti».
6.40
Co’, Crippa, Russo Spena
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di entrambi i soggetti» aggiungere le parole: «o della donna singola maggiorenne».
6.41
Valleta
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola «procreazione» con la parola: «fecondazione».
6.42
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «congiuntamente».
6.43
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «congiuntamente».
6.44
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del decreto di cui al comma 1, articolo 7».
6.45
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«La manifestazione di volontà comporta l’assunzione di responsabilità genitoriale per la donna o per la coppia richiedenti».
6.46
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«La manifestazione di volontà comporta l’assunzione di responsabilità genitoriale per la donna o per la coppia richiedenti».
6.47
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sopprimere il secondo periodo.
6.48
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «un termine non inferiore a sette gioni» con le parole: «un termine non inferiore a trenta giorni».
6.49
Valletta
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la parola: «venti».
6.50
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la parola: «quindici».
6.51
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la parola: «dieci».
6.52
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la parola: «nove».
6.53
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.
6.54
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.
6.55
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 3, sopprimere l’ultimo periodo.
6.57
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 3, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «La volontà può essere revocata dalla donna in qualsiasi momento e dall’uomo fino al momento della fecondazione dell’ovulo».
6.58
Il Relatore
Al comma 3, sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: «Il partner maschile può revocare la sua volontà fino al momento della fecondazione dell’ovulo. Il partner femminile in qualsiasi momento».
6.59
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «della fecondazione dell’ovulo» con le altre: «dell’impianto dell’embrione in utero».
6.60
Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «della fecondazione dell’ovulo» con le seguenti: «iniziale di applicazione della tecnica prescelta».
6.61
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «fecondazione dell’ovulo» con le altre: «della inseminazione dell’ovocita».
6.62
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sopprimere il comma 4.
6.63
Cò, Crippa, Russo Spena
Sopprimere il comma 4.
6.64
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 4, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».
6.65
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 4, dopo la parola: «coppia» aggiungere le seguenti: «sposata o convivente».
6.66
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato |