IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO 2000

302ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA


Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.
La seduta inizia alle ore 15,15.


SUL PROCESSO VERBALE

Il senatore DI ORIO precisa che nella seduta della Commissione di ieri, dedicata all'esame dei disegni di legge in materia di procreazione medicalmente assistita, egli non ha preso la parola a nome del Gruppo Democratici di Sinistra - come erroneamente riportato alla pagina 78 del Resoconto delle Giunte e Commissioni del Senato - ma a nome degli altri firmatari degli emendamenti da lui illustrati. Ricorda al riguardo che il suo Gruppo ha lasciato, in tema di procreazione assistita, piena libertà di coscienza ai propri componenti, i quali in effetti hanno assunto posizioni tra loro diversificate. Coglie altresì l'occasione per integrare il citato Resoconto, ribadendo la necessità che chi partecipa alla funzione legislativa tenga distinte - soprattutto in materie che evocano problematiche di carattere etico - la fedeltà ai valori cui ispira la propria esistenza e la necessità di tener conto, nella propria opera di legislatore, delle diverse istanze presenti nella società al fine di prospettare soluzioni ispirate, nell'interesse generale, a criteri il più possibile condivisi.
Il senatore Di Orio osserva infine che nel Resoconto del suo intervento si notano numerosi errori tipografici, tali da compromettere in taluni punti la stessa comprensibilità del testo.


IN SEDE REFERENTE

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme a tutela dell'embrione umano
(217) SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni
(546) PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita
(742) LAVAGNINI. - Norme a tutela dell'embrione umano
(743) LAVAGNINI. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
(783) MAZZUCA. - Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa
(1154) BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita.
(1570) PERUZZOTTI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(2067) TOMASSINI ed altri. - Norme in materia di procreazione assistita
(2210) FOLLONI ed altri. - Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano
(2350) SERENA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani
(2433) ASCIUTTI ed altri. - Tutela degli embrioni
(2963) Lino DIANA ed altri. - Fecondazione medicalmente assistita
(3276) SERENA. - Norme per la procreazione medicalmente assistita
(3381) DI ORIO ed altri. - Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita
(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita
(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell’8 febbraio 2000.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta di ieri era iniziata l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 4 del disegno di legge n. 4048, assunto come testo base.
Illustra quindi gli emendamenti 4.11, 4.25, 4.39, 4.41 e 4.55.
Con il primo emendamento si intende sostituire una formulazione eccessivamente complessa e per più versi non chiara, in particolare in quanto fa riferimento a fattispecie non ben definite dal punto di vista medico scientifico, come quella di sterilità o infertilità inspiegata.
L’emendamento 4.25 poi, coerentemente con la riformulazione dell’articolo 1 da lui proposta, prevede quale condizione per il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, oltre all’ipotesi di sterilità o infertilità, anche quella di grave rischio di malattie genetiche o trasmissibili per via ereditaria.
L’emendamento 4.39 intende attenuare la portata della lettera b) del comma 2, riportando nell’ambito dell’apprezzamento medico l’applicazione del criterio di gradualità che deve presiedere all’esercizio delle tecniche di fecondazione artificiale. L’attuale formulazione, infatti, sembra obbligare il medico a percorrere comunque tutte le tappe delle procedure di fecondazione assistita, dalla meno alla più invasiva, anche quando una corretta valutazione diagnostica consente di escluderne alcune che sicuramente non avranno buon esito, a tutto danno della salute della donna.
L’emendamento 4.41 poi è diretto a sopprimere il divieto di utilizzare tecniche che prevedono la donazione di gamete; il relatore fa poi presente che in ogni caso, anche se questa o le altre proposte presentate in questo senso non fossero approvate, sarebbe opportuno sostituire, così come propone l’emendamento 4.52, il termine assolutamente non corretto di fecondazione eterologa. L’emendamento 4.55, infine, esplicita il divieto, peraltro indirettamente previsto nel sistema delle sanzioni, della maternità surrogata, del prelievo di gameti senza il consenso della persona interessata e del prelievo di gameti post mortem.
In assenza del presentatore, dà per illustrato l'emendamento 4.37.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 5.

Il senatore Cò illustra gli emendamenti 5.1, 5.5, 5.7, 5.18, 5.24, 5.26 e 5.30, soffermandosi in particolare sui primi due, che esprimono il totale dissenso dei senatori di Rifondazione Comunista rispetto all’articolo 5, che costituisce in realtà uno degli elementi qualificanti per la comprensione dell’impostazione ideologica del testo approvato dalla Camera dei deputati. E’ evidente infatti come l’articolo in questione sia ispirato alla volontà di sancire la legittimità di un unico modello di famiglia e di relazione tra i sessi, secondo un’ottica che non trova riscontro nell’attuale stato di evoluzione della società.
La decisione di consentire l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita unicamente alle coppie coniugate ovvero, al massimo, alle cosiddette coppie di fatto appare in palese contrasto con il principio di responsabilità personale e con il superamento, ormai ampiamente diffuso nel corpo sociale, di una concezione strettamente biologica della genitorialità.
A fronte di una realtà sociale in cui da una parte le unioni libere e la maternità della donna sola sono ampiamente diffuse ed accettate, e dall’altra vi è un’innegabile crisi del principio di indissolubilità del matrimonio, appare difficile sostenere che una maternità vissuta al di fuori di una famiglia legalmente costituita, o che ripeta di fatto la dinamica della famiglia tradizionale, possa comportare per la crescita del bambino un danno in qualche modo superiore a quello che si consuma in una famiglia di tipo tradizionale che, come sempre più spesso accade, entra in crisi. Il senatore Cò conclude invitando la Commissione a riflettere sulla necessità di garantire il carattere laico della legislazione dello Stato quale condizione per il libero manifestarsi di tutte le differenti opzioni etiche esistenti nella società.

La senatrice SALVATO illustra gli emendamenti 5.4, 5.6, 5.17, 5.21 e 5.23. ringraziando in primo luogo il senatore Di Orio per aver correttamente precisato nel suo intervento sul processo verbale che le valutazioni espresse dai presentatori degli emendamenti devono essere riferite a coloro che quegli emendamenti hanno sottoscritto, avendo il Gruppo dei Democratici di Sinistra lasciato piena libertà ai propri componenti in relazione alla delicatezza e al carattere certamente non politico degli argomenti in discussione. In proposito l’oratrice osserva che la ricerca di soluzioni soddisfacenti sul piano giuridico, medico e umano, di problematiche come quelle evocate dal disegno di legge in esame, richiede una grande capacità di ascolto reciproco: da questo punto di vista è sicuramente apprezzabile la capacità di ascolto che stanno dimostrando i colleghi del Centro Destra, anche se sarebbe augurabile una loro partecipazione più attiva al dibattito.
La senatrice Salvato condivide quanto affermato dal senatore Cò circa l’inaccettabilità del tentativo di imporre opzioni etiche con lo strumento legislativo e invita la Commissione a non prescindere dalla realtà concreta della società; anche quanto affermato ieri dal senatore Di Orio circa la necessità che l’uomo e la donna condividano la responsabilità della procreazione, è certamente condivisibile, ma non si può evitare di vedere come, in concreto, si tratti di una responsabilità vissuta in modo spesso molto diverso dall’uomo e dalla donna, che non di rado si trova ad affrontare da sola le conseguenze di una scelta che è stata assunta con un grado di coinvolgimento ben diverso tra i due soggetti. Se nella realtà sociale la donna vive così spesso la maternità da sola non si comprende in base a quali considerazioni, se non alla pretesa ideologica di voler costringere le persone a vivere secondo un determinato modello etico, si possa pretendere di escludere la donna sola dall’accesso alle tecniche di procreazione assistita. Può essere certamente comprensibile che taluni siano turbati perché questa possibilità implica anche la libertà di accedere a queste tecniche da parte delle donne che vivono relazioni omosessuali; non si può però ignorare come già adesso tante donne che vivono tali relazioni decidano di avere figli sia in maniera naturale, sia ricorrendo a tecniche di fecondazione assistita, e non vi sarebbe nulla di peggio che spingere queste persone verso pratiche clandestine a danno della loro salute e di quella dei bambini così concepiti.
La senatrice Salvato conclude invitando i componenti della Commissione a evitare che ancora una volta il legislatore venga lasciato indietro dall’evoluzione della società e della giurisprudenza, come dimostra ad esempio l’innovativa decisione assunta ieri dalla Suprema Corte in ordine all’adozione di una minorenne russa, sentenza alla cui luce tanto più appaiono sterili le discussioni che si svolgono ora in Parlamento a proposito della riforma della normativa sulle adozioni.

Il senatore VALLETTA fa propri gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.19, 5.20, 5.22, 5.25, 5.32, 5.33 e 5.34, che dà per illustrati.
Illustra poi l’emendamento 5.27 rilevando come non appaia corretto escludere la donna sola dal diritto a quello che si configura come un intervento terapeutico per consentire la procreazione superando problemi di sterilità e di infertilità.

La senatrice BERNASCONI illustra gli emendamenti 5.16 e 5.33, rilevando che la limitazione dell’accesso alla procreazione assistita alle coppie in età fertile appare incongrua dal punto di vista medico-scientifico, specialmente per la difficoltà di definire il limite di età della fertilità maschile; è invece opportuno che siano le linee guida, coerentemente del resto a quanto affermato dallo stesso relatore nei suoi emendamenti all’articolo 4, a indicare gli interventi possibili in rapporto all’età della donna.

Stante l’assenza del presentatore il Relatore dà per illustrato l’emendamento 5.28.

Il senatore CAMERINI illustra l’emendamento 5.29, inteso da una parte a conferire una maggiore certezza giuridica alla nozione di coppia convivente ammessa alle tecniche di procreazione assistita, e dall’altra a stabilire, sulla base del resto di quella che è l’esperienza circa la possibilità di riuscita delle tecniche in parola, il limite di età per la donna richiedente a 45 anni.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l’emendamento 5.31 osservando che la proposta di sopprimere il riferimento all’età potenzialmente fertile ha lo scopo di migliorare un articolo la cui formulazione ella non condivide nel suo complesso; sarebbe stato infatti preferibile non prescrivere requisiti soggettivi per l’accesso alle tecniche di procreazione assistita.

Si passa all’esame dell’articolo 6.

Il senatore VALLETTA fa suoi gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.19, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.33, 6.35, 6.36, 6.38, 6.39, 6.42, 6.44, 6.45, 6.47, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.55, 6.57, 6.59, 6.62, 6.64, 6.65 e 6.66, che rinuncia ad illustrare.
Illustra poi l’emendamento 6.41, coerente con l’emendamento da lui presentato all’articolo 5, e l’emendamento 6.49, che risponde all’esigenza di consentire una decisione sufficientemente meditata sul ricorso alle tecniche di procreazione assistita.

Il senatore Cò illustra gli emendamenti 6.5, 6.8, 6.11, 6.21, 6.40, 6.43, 6.46, 6.48, 6.54, 6.61 e 6.64. Quest’ultimo in particolare intende sopprimere una disposizione, quella di cui al comma 4, che sembra introdurre surrettiziamente la previsione di una possibilità di obiezione di coscienza da parte del medico, possibilità che presta il fianco, e con ancor più forti motivazioni, a tutti i rilievi a suo tempo avanzati nei confronti dell’obiezione di coscienza prevista dalla legge n. 194 del 1978 in materia di interruzione volontaria della gravidanza.

La senatrice SALVATO illustra gli emendamenti 6.17, 6.23, 6.24, 6.31 e 6.37. Ella rileva che l’articolo 6 rappresenta un’eloquente testimonianza di come nel testo in esame la procreazione medicalmente assistita - che pure viene definita come un atto terapeutico, inteso quindi a rimediare ad uno stato di sofferenza - viene connotata con un forte carattere di disvalore. Appare ad esempio incomprensibile l’obbligo posto a carico del medico di prospettare ai richiedenti “con chiarezza i costi della procedura”: mentre risulta quanto meno ambiguo a quali costi ci si riferisca - se si tratti cioè di costi economici, medici o magari di costi in termini di disapprovazione sociale - va osservato che tale disposizione o è del tutto superflua, dal momento che il coinvolgimento e l’informazione del paziente dovrebbero essere scontate per la deontologia del medico moderno, o non può che essere ispirata alla volontà di scoraggiare il ricorso alle tecniche suddette.

La senatrice BERNASCONI illustra l’emendamento 6.10 sottolineando l’inopportunità di escludere a priori il coinvolgimento nel rapporto con i richiedenti di altre figure professionali oltre quelle indicate dall’articolo 6, ad esempio dell’andrologo.

La senatrice DANIELE GALDI illustra gli emendamenti 6.22 e 6.60, il primo dei quali, in conformità del resto anche all’emendamento soppressivo dell’articolo 3 da lei presentato, intende eliminare una norma chiaramente intesa a colpevolizzare la coppia che richiede il trattamento.

Il Relatore illustra l’emendamento 6.20, analogo all’emendamento 6.22 testé illustrato dalla senatrice Daniele Galdi, e ritira l’emendamento 6.58. In assenza del presentatore dà poi per illustrato l’emendamento 6.18.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4048

Art. 4.

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo a coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso in età potenzialmente fertile, sposati o conviventi, tenuto conto della salute e dell’età della donna, quando sia accertata e documentata con atto medico l’impossibililtà per le coppie di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione».

        Conseguentemente, sopprimere l’articolo 5.

4.11


Il Relatore

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il ricorso alle tecniche predette è altresì consentito, fermi restando i requisiti soggettivi di cui al comma precedente, per finalità di prevenzione o cura di malattie genertiche o trasmissibili per via ereditaria, in caso di grave rischio documentato con atto medico».

4.25


Il Relatore

        Al comma 2, inserire alla fine il seguente periodo:

        «È fatto comunque divieto l’impiego di tecniche di fecondazione extracorporea».

4.37


Gubert

        Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «che abbiano un’apprezzabile possibilità di successo».

4.39


Il Relatore

        Sopprimere il comma 3.

4.41


Il Relatore

        Al comma 3 e ovunque ricorra nel testo sostituire le parole: «di tipo eterologo» con le altre: «con gameti di donatore».

4.52


Il Relatore

        Aggiungere in fine i seguenti commi:

        «3-bis. È vietata qualsiasi forma di maternità surrogata.

        4-ter. È vietato il prelievo di gameti senza il consenso informato della persona interessata. È altresì vietato il prelievo post mortem di gameti».

4.55


Il Relatore

        Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Procreazione medicalmente assistita con gameti di donatore)


        1. La donazione di gameti e la conseguente procreazione medicalmente assistita sono consentite qualora non si possa procedere alla utilizzazione di tecniche di tipo omologo o qualora sia accertata la presenza di gravi malattie genetiche o infettive trasmissibili.

        2. La donazione di gameti è consentita ai soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età, previo consenso informato e validamente espresso e previ accertamenti intesi ad escludere il rischio di trasmissione di patologie genetiche o infettive secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della sanità.
        3. Per l’impiego di gameti donati è necessario il consenso scritto della coppia che accede a tale procedura.
        4. La donazione di gameti non può essere assoggettata a condizione né gravata da onere.
        5. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine.
        6. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 4. Le strutture private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati.
        7. È assicurata la riservatezza sull’identità del donatore, nonché della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, né azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall’impiego dei loro gameti salvo quanto disposto dal comma 8.
        8. Nessun rapporto giuridico si costituisce fra il nato e il donatore.
        9. È ammessa la ricerca dell’identità del donatore solo in caso di grave pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura.
        10. Il Ministro della sanità determina con proprio decreto i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione dei gameti.
        11. La selezione dei donatori dei gameti avviene esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati.

4.0.1


Di Orio, Camerini, Bernasconi, Daniele Galdi, Mignone
Art. 5.

        Sopprimere l’articolo.

5.1


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere l’articolo.

5.2

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere l’articolo.

5.3

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita donne o coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta al medico responsabile della struttura, secondo le modalità indicate dall’articolo 6».

5.4


Salvato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita donne o coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta al medico responsabile della struttura, secondo le modalità indicate all’articolo 6».

5.5


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età».

5.6


Salvato

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «1. Possono accedere alle tecniche di procreazione assistita solo le donne che abbiano compiuto la maggiore età».

5.7


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età».

5.8

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «1. Gli interventi di inseminazione artificiale da donatori e di fecondazione in vitro o trasferimento di gameti o embrioni possono essere effettuati solo su donne che abbiano compiuto maggiore età».

        Conseguentemente, all’articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con le seguenti: «della donna».

5.9

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita donne maggiorenni in età potenzialmente fertile».

5.10

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistite, coppie eterosessuali di adulti maggiorenni».

5.11

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Requisiti soggettivi). – 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di sesso diverso costituite da adulti maggiorenni, entrambi viventi, coniugati e di età non superiore a 50 anni per la donna e 55 anni per l’uomo».

5.12

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Requisiti soggettivi). – 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di sesso diverso, di adulti maggiorenni, entrambi viventi, coniugati, ovvero conviventi in modo stabile da almeno tre anni, in età non superiore a 50 anni per la donna e 55 anni per l’uomo».

5.13

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di sesso diverso di adulti maggiorenni, entrambi viventi, coniugati, ovvero conviventi in modo stabile da almeno tre anni, nonchè in età potenzialmente fertile».

5.14

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistite, coppie eterosessuali coniugate di età non superiore a 50 anni».

5.15

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1».

5.16

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1».

5.17


Salvato

        Sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1».

5.18


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

5.19

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire le parole da: «coppie di adulti» fino alla fine del comma con le seguenti: «le donne che abbiano compiuto la maggiore età».

        Conseguentemente, all’articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con le seguenti: «della donna».

5.20

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo le parole: «medicalmente assistita», inserire le altre: «donne singole e».

5.21


Bruno Ganeri, Bucciarelli, Piloni, Salvato, Bonfietti

        Al comma 1 sopprimere la parola: «adulti».

5.22

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere le parole: «di sesso diverso».

5.23


Salvato

        Sopprimere le parole: «di sesso diverso».

5.24


Co’, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, sostituire le parole: «coniugate o stabilmente legate da convivenza» con le seguenti: «, di sesso diverso, entrambe viventi, legate dal matrimonio».

5.25

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere le parole: «coniugate o conviventi».

5.26


Co’, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, dopo le parole: «coniugate o conviventi» aggiungere le parole: «anche donna singola in età feconda e maggiorenne».

5.27


Valletta

        All’articolo 5, comma 1, e all’articolo 9, sopprimere la parola: «o».

5.28


Gubert

        Eliminare alla penultima riga la parola: «conviventi» e sostituire con: «stabilmente legate da convivenza comprovata da almeno tre anni, in età potenzialmente fertile e comunque non superiore ai 45 anni».

5.29


Camerini, Di Orio, Mignone

        Sopprimere le parole: «in età potenzialmente fertile».

5.30


Co’, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, sopprimere le parole: «in età potenzialmente fertile».

5.31

Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e comunque non superiore a 52 anni».

5.32

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo criteri definiti nelle linee-guida di cui all’articolo 7».

5.33

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfeitti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Non possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie i cui singoli componenti abbiano superato i 50 anni».

5.34

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato


Art. 6.

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 6. – 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima dell’inizio del trattamento e in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico che curerà il trattamento, avvalendosi di figure professionali che abbiano i medesimi requisiti richiestiper l’esercizio della funzione di componente onorario del tribunale per i minorenni, informa analiticamente i soggetti di cui all’articolo 5 dei metodi e degli effetti sulla salute e sull’equilibrio psichico, derivanti dall’applicazione delle tecniche, nonchè sulle conseguenze giuridiche per la domma, per l’uomo e per il nascituro. Le informazioni devono essere fornite per ciascuna delle tecniche proposte, in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà. Delle informazioni fornite, nonchè degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest’ultima, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all’applicazione delle tecniche di protezione medicalmente assistita. Tra manifestazione per iscritto del consenso e l’inizio del trattamento deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. Il consenso può essere revocato dalla donna o dall’uomo, o da entrambi, fino alla fecondazione dell’ovulo».

6.1

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita la coppia deve essere informata in maniera dettagliata:
            
a) dal medico, sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse tecniche derivanti;

            b) dallo psicologo, messo a disposizione dalla struttura autorizzata ex articolo 10, sui possibili effetti psicologici;
            
c) mediante la consegna da parte del medico ovvero della struttura, di materiale predisposto dal Ministero di grazia e giustizia sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro; sulla possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni e indicazione che chiarimenti potranno essere richiesti al “Servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità“ previsto dalla legge n. 405 del 1975.

        Le informazioni indicate dalle lettere a) e b) del presente comma concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.

6.2

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il coma 1, con il seguente:

        «1. Per le finalità indicate dal comma 2, prima dell’inizio del trattamento e in ogni fase dì applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico che curerà il trattamento, avvalendosi di uno psicologo, ovvero di un consulente scelto tra le figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della funzione di componente onorario del tribunale per i minorenni, informa analiticamente i soggetti di cui all’articolo 5 dei metodi e degli effetti sulla salute e sull’equilibrio psichico derivanti dall’applicazione delle tecniche, nonchè sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro. Le informazioni devono essere fornite per ciascuna delle tecniche proposte, in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà. Delle informazioni fornite, nonchè degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest’ultima, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tra la manifestazione per iscritto del consenso e l’inizio del trattamento deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni il consenso può essere revocato dalla donna o dall’uomo, o da entrambi, fino alla fecondazione dell’ovulo».

6.3

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

                Sostituire il coma 1, con il seguente:

        «1. Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita l’equipè medica insieme allo psicologo informa in maniera dettagliata i soggetti sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche per la donna per l’uomo e per il nascituro. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà».

6.4

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «Per le finalità indicate dal comma 3».

6.5


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «Per le finalità indicate dal comma 3».

6.6

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, e ovunque ricorra, sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

6.7

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire le parole: «il medico, anche avvalendosi dello psicologo» con le parole: «l’équipe medico-scientifica, di cui fanno parte le figure professionali del ginecologo, dell’androgologo e dello psicologo».

6.8


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il medico» a: «psicologo» con le altre: «l’équipe medico-scientifica, di cui fanno parte le figure professionali del ginecologo, dell’andrologo e dello psicologo».

6.9

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo» con le altre: «l’équipe che assiste i soggetti che accedono alle pratiche di fecondazione».

6.10

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il medico» con le parole: «l’équipe medica».

6.11


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «anche avvalendosi di figure professionali con idonea formazione in campo psicologico» e le parole: «e psicologici».

        Conseguentemente, aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: «A tale scopo un parallelo consenso informato sul contesto psicologico viene richiesto ai soggetti di cui all’articolo 5 ad opera di uno psicologo specificatamente competente nel settore».

6.12

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire le parole: «anche avvalendosi di figure professionali con idonea formazione in campo psicologico» con le seguenti: «avvalendosi della figura professionale dello psicologo».

6.13

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «medico» aggiungere le seguenti: «e il biologo».

6.14

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

6.15

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «avvalendosi» con la parola: «servendosi».

6.16

Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l’uomo», aggiungere le seguenti: «che, in forza di legge ovvero con il consenso della madre, intenda riconoscere il nascituro».

6.17


Salvato

        Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per i concepiti per i quali non avverrà l’annidamento nell’utero materno».

6.18


Gubert

        Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

6.19

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

6.20


Il Relatore

        Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

6.21


Co’, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6.22

Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Al comma 1, secondo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «alla coppia» con le altre: «ai soggetti».

6.23


Bruno Ganeri, Bucciarelli, Piloni, Salvato, Bonfietti

        Al comma 1, secondo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «alla coppia» con le seguenti: «alle persone interessate».

6.24


Salvato

        Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prospettata» con la parola: «presentata».

6.25

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «possibilità» con la parola: «fattibilità».

6.26

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «alla coppia deve essere garantita una piena informazione sulle conseguenze giuridiche delle tecniche di procreazione assistita» .

6.27

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «devono essere» con la parola: «sono».

6.28

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

        «1-bis. Ai richiedenti l’accesso alla fecondazione assistita deve essere consegnata una relazione scritta sulle tecniche da impiegare, sulle possibilità di riuscita e sui rischi.

        1-ter. Alla coppia deve essere garantita una piena informazione sulle conseguenze giuridiche della propria richiesta.
        1-
quater. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi dell’intera procedura.
        1-
quinquies. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o affidamento, come alternativa alla fecondazione assistita.

6.29

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Ai richiedenti l’accesso alla fecondazione assistita deve essere consegnata una relazione scritta sulle tecniche da impiegare, sulle possibilità di riuscita e sui rischi».

6.30

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il comma 2.

6.31


Salvato

        Sopprimere il comma 2.

6.32


Co’, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere il comma 2.

6.33

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’attivazione della procedura per il ricorso a TPA avviene su richiesta scritta della donna che intende sottoporsi al trattamento. La richiesta, presentata al medico responsabile della struttura, deve di norma essere controfirmata dalla persona che intende assumere il ruolo di padre giuridico, indipendentemente dal fatto che tale persona sia anche il fornitore dei gameti».

6.34

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, dopo la parola: «coppia» aggiunere: «sposata o convivente».

6.35

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «la volontà della donna e (ove presente) del partner maschile deve essere espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura secondo modalità definite con decreto dei ministri di grazia e giustizia e della sanità, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggei».

6.36

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con la seguente: «della donna»; inoltre sopprimere la parola: «congiuntamente».

6.37


Salvato

        Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «la volontà di entrambi i soggetti» con le seguenti: «la volontà del soggetto».

6.38

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con le seguenti: «della donna o della coppia».

6.39

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con le seguenti: «dei soggetti».

6.40


Co’, Crippa, Russo Spena

        Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di entrambi i soggetti» aggiungere le parole: «o della donna singola maggiorenne».

6.41


Valleta

        Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola «procreazione» con la parola: «fecondazione».

6.42

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «congiuntamente».

6.43


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «congiuntamente».

6.44

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del decreto di cui al comma 1, articolo 7».

6.45

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

        «La manifestazione di volontà comporta l’assunzione di responsabilità genitoriale per la donna o per la coppia richiedenti».

6.46


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

        «La manifestazione di volontà comporta l’assunzione di responsabilità genitoriale per la donna o per la coppia richiedenti».

6.47

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il secondo periodo.

6.48


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «un termine non inferiore a sette gioni» con le parole: «un termine non inferiore a trenta giorni».

6.49


Valletta

        Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la parola: «venti».

6.50

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la parola: «quindici».

6.51

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la parola: «dieci».

6.52

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la parola: «nove».

6.53

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

6.54


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

6.55

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sopprimere l’ultimo periodo.

6.57

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «La volontà può essere revocata dalla donna in qualsiasi momento e dall’uomo fino al momento della fecondazione dell’ovulo».

6.58


Il Relatore

        Al comma 3, sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: «Il partner maschile può revocare la sua volontà fino al momento della fecondazione dell’ovulo. Il partner femminile in qualsiasi momento».

6.59

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «della fecondazione dell’ovulo» con le altre: «dell’impianto dell’embrione in utero».

6.60

Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «della fecondazione dell’ovulo» con le seguenti: «iniziale di applicazione della tecnica prescelta».

6.61


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «fecondazione dell’ovulo» con le altre: «della inseminazione dell’ovocita».

6.62

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il comma 4.

6.63


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere il comma 4.

6.64

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

6.65

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4, dopo la parola: «coppia» aggiungere le seguenti: «sposata o convivente».

6.66

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato