GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

217a Seduta
Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI SOPRALLUOGHI SVOLTI NEL QUADRO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ACCESSO ALLA CARRIERA, FORMAZIONE E PROFESSIONALITÀ DEI MAGISTRATI E DEGLI AVVOCATI
(R048 000, C02a, 0001°)

Il presidente ZECCHINO informa che in esito allo svolgimento dei sopralluoghi che una delegazione della Commissione ha svolto a Parigi e Bordeaux nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'accesso alla carriera, formazione e professionalità dei magistrati e degli avvocati, è stata redatta una approfondita relazione, la quale è disponibile presso la segreteria della Commissione. In considerazione del notevole interesse delle informazioni acquisite ritiene anzi che la relazione stessa potrebbe essere fatta pervenire a tutti i componenti del Senato e sottopone tale orientamento alla valutazione della Commissione.

Il senatore BUCCIERO ritiene che sia preferibile distribuire per il momento la documentazione ai soli componenti della Commissione, valutando successivamente la possibilità prospettata dal Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0068°)

Con riferimento al disegno di legge n. 1496 e connesso, in materia di diritto d'autore, il PRESIDENTE avverte che gli è stata indirizzata una richiesta sottoscritta dai senatori Bucciero, Centaro, Caruso Antonino, Valentino, Salvato, Russo e Fassone e a lui pervenuta prima della scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge stesso, che è decorso ieri alle ore 18, per una ulteriore proroga del termine medesimo. Sottopone, pertanto, alla Commissione la richiesta di riapertura del termine, cui si è associato anche il rappresentante del Governo, sottosegretario Mirone.

Sulla proposta del PRESIDENTE conviene la Commissione, fissando a giovedì 22 gennaio alle ore 18 un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Anche avuto riguardo al disegno di legge n.2207 e connessi, in materia di collaboratori di giustizia, il PRESIDENTE comunica che gli è pervenuta una richiesta di proroga per la presentazione di emendamenti.

Sulla proposta del presidente conviene la Commissione, fissandosi a venerdì 30 gennaio, ore 12, un nuovo termine.

In esito ad una sollecitazione del senatore CIRAMI, il quale prospetta la possibilità di intensificare il lavoro della Commissione, qualora si prospettasse l'evenienza di una diversa organizzazione dei lavori dell'Assemblea, si avvia un breve dibattito cui partecipano i senatori RUSSO, BONFIETTI e SALVATO.

Il presidente ZECCHINO sollecita, quindi, i rappresentanti dei Gruppi a fargli pervenire eventuali proposte per la migliore ripartizione dei tempi di lavoro della Commissione.

IN SEDE REFERENTE
(2570) Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati
(206) SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
e della petizione n. 167 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 dicembre 1997.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2570 assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2, a partire dall'emendamento 2.14 (Nuovo testo)

Il presidente ZECCHINO avverte che, in caso di approvazione dell'emendamento 2.14 (Nuovo testo), risulterebbe precluso l'emendamento 2.16.

Il relatore FOLLIERI propone che l'emendamento 2.14 (Nuovo testo) venga modificato, recependo la previsione contenuta nell'emendamento 2.16 circa la possibilità di revoca del provvedimento di chiusura obbligatoria, qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata.

Il senatore CALLEGARO, recependo il suggerimento del relatore, modifica l'emendamento 2.14 (Nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 2.14 (Nuovissimo testo).

Col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 2.14 (Nuovissimo testo) viene posto ai voti ed approvato.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 2.16.

Sull'emendamento 2.17, dopo un intervento del senatore BUCCIERO - che chiarisce alla Commissione come il portato dell'emendamento vada valutato senza equivocare sulla natura dei provvedimenti cautelari ivi proposti, i quali non attengono ai profili penalistici - prende la parola il senatore GRECO il quale sottolinea che in questa sede si sta facendo riferimento a sanzioni e misure di carattere amministrativo.

Il senatore RUSSO ritiene che l'emendamento 2.17, anche se non fa certamente riferimento a misure cautelari personali, implichi però non trascurabili problemi, apparendo non sufficientemente definiti i tipi di provvedimenti cautelari che il Governo sarebbe delegato a introdurre. Ritiene quindi opportuna al riguardo una pausa di riflessione e propone che l'emendamento venga momentaneamente accantonato.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 2.17.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 3.1, sottolineando come la modifica all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 115 del 1995 contenuta nel testo approvato dalla Camera, potrebbe determinare problemi applicativi, in quanto farebbe presumere che una responsabilità in capo al produttore sia configurabile solo dopo una dichiarazione di pericolosità, mentre invece essa dipende esclusivamente dalla consapevolezza del produttore di immettere sul mercato prodotti pericolosi.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 3.2 che mira ad estendere l'applicabilità dell'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo n.115 alla figura del distributore.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 e parere contrario sull'emendamento 3.2.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore GRECO, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 3.1, ritiene che il mantenimento del testo licenziato dalla Camera dei deputati, sia senz'altro opportuno al fine di evitare che le sanzioni penali previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 1995, vengano erogate anche in ipotesi in cui, di fatto, manca qualsiasi consapevolezza della pericolosità del prodotto.

Il senatore RUSSO, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 3.1, non condivide i rilievi del senatore Greco e richiama l'attenzione sul fatto che il problema della consapevolezza deve essere risolto in sede di accertamento del reato. L'oratore evidenzia altresì che, a quanto gli risulta, non esiste alcuna sede formale in cui si provvede ufficialmente a verificare ed eventualmente a dichiarare la pericolosità di un prodotto.

Il senatore CIRAMI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 3.1.

Posto ai voti l'emendamento 3.1 è approvato.

Il senatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 3.2, che risulterebbe altrimenti precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.1, nell'emendamento 3.0.10.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.10.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Il senatore PERA osserva come l'emendamento in questione estenda l'area delle ipotesi penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 1995, in questo modo contraddicendo le finalità del disegno di legge in esame.

La senatrice SALVATO annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 3.0.10.

Dopo brevi interventi del senatore CIRAMI e della senatrice SCOPELLITI, il senatore RUSSO dichiara il suo voto contrario sull'emendamento 3.0.10.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.10 è respinto.

Il relatore FOLLIERI aggiunge la sua firma agli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 e li illustra, raccomandandone l'approvazione in quanto essi ampliano opportunamente la portata dell'intervento di depenalizzazione.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione sugli emendamenti in questione.

Il senatore CIRAMI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 3.0.1 e rileva che le sanzioni penali previste dalla legge n. 157 del 1992 costituiscono una delle ultime efficaci forme di tutela della fauna selvatica.

Il senatore PETTINATO annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 3.0.1.

Il senatore CENTARO aggiunge la sua firma agli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 e annuncia su di essi il voto favorevole. Ritiene infatti che la sanzione penale sia eccessiva rispetto alle esigenze di tutela della fauna selvatica, alle quali inoltre si potrebbe più efficacemente provvedere attraverso l'introduzione di adeguate sanzioni amministrative di tipo pecuniario e mediante la realizzazione di un sistema di controlli effettivamente funzionanti.

Il senatore BUCCIERO annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 3.0.1.

Dopo un breve intervento del senatore Antonino CARUSO, il senatore FASSONE dichiara di condividere la posizione del senatore Cirami ed evidenzia altresì come la formulazione degli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 non appaia tecnicamente accettabile in quanto non risulta chiaro come essi si inseriscano in un provvedimento di delega al Governo.

Il senatore RUSSO propone l'accantonamento degli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 per consentire una riflessione sui problemi tecnici relativi alla loro formulazione.

Alla proposta del senatore RUSSO si dichiarano contrari la senatrice SALVATO e il senatore CIRAMI.

Il senatore RUSSO ritira pertanto la propria proposta di accantonamento.

Posto ai voti l'emendamento 3.0.1 viene respinto.

Il senatore CIRAMI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 3.0.2, rifacendosi alle considerazioni da lui già svolte.

Posto ai voti l'emendamento 3.0.2 viene respinto.

Il senatore CIRAMI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 3.0.3.

Posto ai voti l'emendamento 3.0.3 viene respinto.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570

Art. 2.

Al comma 1, lettera e), sostituire l'intera lettera come segue:

e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento o dell'esercizio ai casi di insussistenza dei requisiti igienico sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente articolo».
2.14 (Nuovo testo)
Callegaro

Al comma 1, lettera e), sostituire l'intera lettera come segue:

e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente articolo e salva la possibilità di revoca qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata».
2.14 (Nuovissimo testo)
Callegaro, Greco

Al comma 1, alla lettera e) aggiungere alla fine le parole: «e salva la possibilità di revoca qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata».
2.16
Fassone

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

g) prevedere la possibilità di disporre provvedimenti cautelari aventi la finalità di assicurare la non reiterazione ovvero la non prosecuzione della violazione, ovvero di rimuovere gli effetti della stessa, ovvero - ancora - di assicurare l'effettivo ottemperamento all'emananda sanzione amministrativa pecuniaria;
h) attribuire al giudice di pace la competenza in materia di convalida dei provvedimenti cautelari previsti alla lettera che precede, nel caso in cui avverso gli stessi sia proposta opposizione».
2.17
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.
3.1
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.
(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 115)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti già dichiarati pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 6, comma 3, lettere d), f), g) e h) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni”».
3.2
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Valentino, Pellicini

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Reati in materia di protezione della fauna
omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Le ipotesi contravvenzionali previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituiscono illecito amministrativo.
2. Le relative sanzioni accessorie sono conseguentemente trasformate in sanzioni amministrative accessorie».
3.0.1
Colla, Avogadro

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le ipotesi contravvenzionali previste dalle lettere a), b), f) e h) dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono trasformate in violazioni amministrative. Le ammende previste sono trasformate in sanzioni amministrative. Le pene accessorie eventualmente previste sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie».
3.0.2
Colla, Avogadro

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le ipotesi contravvenzionali previste dalle lettere c), d), e), g), i) e l) dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono trasformate in violazioni amministrative. Le ammende previste sono trasformate in sanzioni amministrative. Le pene accessorie eventualmente previste sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie».
3.0.3
Colla, Avogadro

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 115)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 6, comma 3, lettere d), f), g) e h) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni”».
3.0.10
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Valentino, Pellicini