94a Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Flick ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Ayala e Mirone.

IN SEDE REFERENTE
(717) VALENTINO ed altri. Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati
(808) RUSSO ed altri. Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati
(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si riprende l'esame degli emendamenti 2.3 e 2.8, sospeso nella seduta di questa mattina.

I senatori CIRAMI e MELONI preannunciano il loro voto favorevole sulla parte dei due emendamenti - identica - interamente soppressiva dell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 2.

Contrario è, invece, il senatore PETTINATO che paventa - tra l'altro - l'inevitabile transito dei giudici onorari aggregati nelle piante organiche della magistratura.

Il senatore CENTARO osserva, a sua volta, che l'emendamento in esame non mira ad una semplicistica operazione di inserimento di giovani nelle sezioni stralcio, bensì a creare una più larga base cui attingere i giudici onorari aggregati per avere un personale qualitativamente più apprezzabile.

Prendendo la parola, il senatore FOLLIERI tiene a precisare, con riferimento a talune affermazioni emerse nella seduta antimeridiana, che da parte di nessuna forza politica si è voluto portare offesa alla magistratura onoraria: in tal senso va interpretato quanto affermato dal senatore Fassone in merito ai criteri di selezione dei giudici onorari. Ricorda che anche il disegno di legge governativo prevedeva, al suo articolo 2 al comma 1, un requisito di età per gli avvocati. Ricorda che da parte sua il Governo ha comunque evitato di imporre ai lavori del Comitato ristretto una soluzione predeterminata in ordine ai criteri di reclutamento.

Il senatore BUCCIERO preannuncia il proprio voto di astensione, ricordando come la sua iniziale posizione era favorevole all'inserimento di giudici onorari aggregati con caratteristiche di giovane professionalità.

Posti, quindi, in votazione i due emendamenti vengono respinti per la parte soppressiva.

La Commissione respinge parimenti la restante parte degli emendamenti relativa ai requisiti di durata nella professione legale degli avvocati, dopo che il relatore ed il Governo hanno espresso il proprio contrario avviso.

L'articolo 2 viene, poi, accolto nel suo complesso.

Con l'astensione del senatore BUCCIERO la Commissione approva, quindi, l'articolo 3.

Vengono poi approvati gli articoli 4, 5, 6 e 7.

In sede di articolo 8, il senatore BUCCIERO preannuncia la propria astensione, non dopo aver ricordato di aver proposto durante i lavori del Comitato ristretto di aumentare congruamente l'indennità attribuita ai giudici onorari in ragione delle sentenze redatte.

Anche il relatore FOLLIERI prende la parola per precisare che il Governo ha rinvenuto una somma di 124 miliardi per affrontare gli oneri finanziari connessi alla disposizione in questione.

Si passa all'esame dell'emendamento 9.4, precedentemente accantonato, sul quale il PRESIDENTE ricorda l'esistenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

L'emendamento viene fatto proprio dal senatore BUCCIERO che lo ritira. Risulta quindi accolto l'articolo 9.

L'articolo 10 viene accolto, con le modifiche già varate dalla Commissione e vengono del pari approvati gli articoli 11 e 12.

In sede di esame dell'articolo 13, il relatore FOLLIERI prospetta una modifica diretta a completare il comma 5 con un testo che fa salvi, se richiesti, i provvedimenti di cui agli articoli 186-bis, 186-ter e 186-quater del codice di procedura civile.

Dopo un intervento del senatore RUSSO, che fa rilevare come tale modifica lascerebbe esclusi dal proprio ambito di operatività i nuovi riti, il relatore FOLLIERI ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore CIRAMI prende la parola per richiamare l'attenzione della Commissione sulla ingiustificata disparità di trattamento che le particolari facilitazioni apprestate dalla norma in esame per i procedimenti ivi richiamati creano rispetto ai procedimenti in corso.

Il senatore BUCCIERO non trova giustificazione nel fatto che la Commissione bilancio che ha espresso un parere contrario sul comma 2 del successivo articolo 14 del testo proposto, non abbia invece ritenuto di effettuare osservazioni sul testo dell'articolo in esame il quale crea anch'esso una diminuzione di gettito. Segnala altresì, come fatto osservare in altra sede dal senatore Antonino Caruso che l'ingente arretrato che il provvedimento certamente non contribuirà a smaltire, determinando un ingiustificato prolungamento dei tempi di giudizio, è stato sotto questo aspetto motivo di condanna del nostro Paese da parte della Corte di giustizia dell'Aja, poichè la Corte di giustizia non ha mancato di irrogare sanzioni pecuniarie per tali condanne il Governo deve essere consapevole che anche per questo aspetto la scarsa efficacia del provvedimento in esame - di cui egli si dice ancora una volta convinto - avrà ulteriori effetti finanziari.
Alla luce di tali considerazioni non può non constatare che il provvedimento tradisce dolosamente lo scopo che dichiara di prefiggersi.
Preannuncia, infine, il proprio voto favorevole sull'articolo in esame.

Posto ai voti l'articolo 13 è, quindi, accolto.

In sede di esame dell'articolo 14, dopo che il presidente ZECCHINO ha ricordato che la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario sul comma 2, prende la parola il senatore RUSSO. L'oratore ritiene che i rilievi in merito alla copertura espressi sul comma 2 si ripercuotano sull'intero testo in esame, il cui comma 1 non avrebbe una sua ratio privato del successivo comma 2.
Proseguendo nel proprio intervengo il senatore RUSSO fa riferimento anche ad articoli di stampa specializzata che avanzavano serie riserve sulle disposizioni recate dall'articolo, riserve che egli sente di condividere laddove intravede il rischio di incentivare una forma di giustizia a pagamento che si alimenta nell'ambiente degli stessi giudici onorari chiamati a definire le controversie. Tale aspetto di immagine gli sembra non doversi assolutamente trascurare e preannuncia, pertanto, di essere contrario all'articolo, non dopo aver ricordato che l'istituto dell'arbitrato è una fattispecie di carattere generale già presente nel sistema.

Anche il relatore FOLLIERI, condividendo gli aspetti di stretta connessione fra i due commi dell'articolo esaminato, si dichiara contrario all'articolo.

Del pari contrario è il senatore MELONI, anche sulla base di altre motivazioni legate alla previsione che il compenso dell'arbitro sia a carico solidale delle parti nonchè alla misura della liquidazione dell'onorario dell'avvocato.

Il senatore GASPERINI preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore BUCCIERO è, invece, favorevole, atteso che la norma proposta avrebbe - a suo avviso - favorito lo smaltimento dell'arretrato. Egli osserva, altresì, che le riserve sulle modalità con le quali si configura l'arbitrato nell'articolo in esame possono essere agevolmente superate considerando che per farvi ricorso è comunque necessario l'accordo delle parti.

Il senatore CENTARO è favorevole, in base alla considerazione del carattere speciale della normativa proposta, la quale è connessa alla esigenza eccezionale di smaltire l'arretrato civile.

Il senatore GASPERINI osserva come, piuttosto che stravolgere i principi dell'ordinamento ricorrendo al provvedimento in esame, effetti probabilmente più penetranti si sarebbero potuti ottenere assegnando ai magistrati ordinari un congruo incentivo finanziario.

Interviene la senatrice SCOPELLITI, chiedendo al Presidente chiarimenti in ordine alla votazione dell'articolo 13.

Il presidente ZECCHINO rileva che la votazione sull'articolo 13 è già avvenuta e rassicura, comunque, la senatrice Scopelliti di aver correttamente proceduto alla verifica della maggioranza richiesta.

Posto ai voti l'articolo 14 non è accolto.

Riprende quindi l'esame degli emendamenti all'articolo 15, sospeso nella seduta antimeridiana.

L'emendamento 15.1, sul quale la Commissione bilancio - come avverte il presidente ZECCHINO - ha espresso parere contrario, viene approvato dalla Commissione con il voto favorevole del senatore BERTONI.

Il senatore CIRAMI ritira, quindi, l'emendamento 15.2.

L'articolo 15 risulta, quindi, approvato in un testo interamente sostituito dall'emendamento 15.1. È pertanto precluso l'emendamento 15.5, accantonato in precedenza.

L'articolo 16 non è, poi, accolto dalla Commissione.

All'articolo 17 il presidente ZECCHINO dà conto del parere contrario della Commissione bilancio, e propone una riformulazione ricalcata sulle osservazioni della Commissione stessa.

Il senatore BUCCIERO non ritiene giustificata la progressiva diminuzione dello stanziamento triennale per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

Il senatore CALLEGARO fornisce al senatore Bucciero una ipotesi di spiegazione, sulla base della constatazione che, prevedibilmente, il costo diminuirà con lo smaltimento dell'arretrato.

Il relatore FOLLIERI rileva, quindi, che le valutazioni finanziarie effettuate dalla Commissione bilancio gli risultano attendibili.

Il senatore MELONI fa osservare che il nuovo testo dell'articolo 15 testè varato dalla Commissione determina effetti conseguenti sulle previsioni di spesa. Prospetta la necessità di modificare anche l'articolo in esame per ottenre una congrua copertura.

Il presidente ZECCHINO ritiene che sia necessario rimettere all'Assemblea la decisione sulle norme di copertura nel nuovo testo approvato.

Il senatore RUSSO condivide le valutazioni del presidente.

Il senatore CIRAMI afferma che, pur convinto dell'esigenza di intervenire sui problemi dell'arretrato civile e quindi della necessità di non ostacolare il provvedimento in esame, ha dovuto purtroppo prendere atto della contraddittorietà fra fine proposto e concreto operare. Sottolinea che non è possibile procedere alle riforme senza le strutture adeguate e che la iniziativa del Governo partiva già mal calibrata. Inoltre non si è colta l'occasione per favorire, attraverso il provvedimento in esame, le giovani professionalità.

Il senatore BATTAGLIA sollecita, quindi, il passaggio alla votazione dell'articolo.

L'articolo 17 viene accolto nel testo riformulato del PRESIDENTE per recepire il parere della Commissione bilancio (emendamento 17.1).

È, del pari, accolto l'articolo 18.

Terminato l'esame degli articoli si passa alle dichiarazioni di voto.

Prende la parola il senatore CIRAMI il quale dopo aver espresso apprezzamento per il grande apporto del senatore Antonino Caruso al provvedimento in esame, preannuncia il proprio voto favorevole pur con le profonde perplessità che gli derivano dai limiti che già ivi intravede e che ha più volte avuto modo di mettere in luce.

Dopo un breve intervento del senatore GASPERINI, il senatore BUCCIERO si dichiara contrario al provvedimento, ricordando di aver più volte avuto modo di osservare che la logica dei «pacchetti» non rappresenti il miglior rimedio per i problemi della giustizia. Ribadisce l'inadeguatezza del provvedimento e l'evidente sproporzione fra il fine che esso si propone ed i mezzi che appresta: tale valutazione - anzi - risulta da una semplice operazione aritmetica fra numero dei giudici onorari previsti, entità dell'arretrato e prevedibile numero di sentenze redatte da ogni magistrato aggregato.
Lamenta che si sia perduta l'occasione di permettere il ricorso all'arbitrato ed all'esenzione fiscale, accampando formalisticamente il rispetto del parere della 5a Commissione e approvando, poi, un articolo del tutto privo di copertura finanziaria. Contesta, infine, che la diminuzione dei finanziamenti - da lui già rilevata - attenga alla diminuzione dell'arretrato poichè tale risultato è da lui considerato del tutto irraggiungibile.

Il senatore MELONI dichiara il proprio voto favorevole pur esprimendo perplessità e riserve che si augura di poter sciogliere in occasione dell'esame in Assemblea.

Anche la senatrice SILIQUINI concorda con l'esigenza di un adeguato miglioramento del provvedimento in esame.

Il senatore RUSSO sottolinea la necessità di dare un segnale varando il provvedimento in esame, pur tenendo presente l'esigenza di apportare i necessari miglioramenti.

È contrario il senatore CENTARO il quale rileva che lo sforzo per la giustizia deve essere effettuato con investimenti congrui in termini di mezzi e personale.

Il ministro FLICK, nell'esprimere il parere favorevole del Governo, auspica che il provvedimento all'esame possa diventare legge nel più breve tempo possibile, considerata l'urgenza di far fronte al notevole arretrato delle cause civili pendenti. Fa presente che il Governo ha attualmente allo studio la possibilità di un aumento dell'organico dei magistrati ordinari; tale aumento, però, dovrebbe accompagnarsi a riforme di carattere strutturale e non può essere unicamente determinato dalle condizioni di urgenza dovute a situazioni contingenti.

Il presidente ZECCHINO, nell'esprimere ringraziamento al relatore ed ai membri del Comitato ristretto, pone ai voti la proposta di conferire mandato al relatore a riferire in senso favorevole al testo unificato dei disegni di legge con le modificazioni in precedenza apportate.

Dopo che la proposta è accolta, il senatore GASPERINI chiede chiarimenti al Presidente in ordine alle sostituzioni effettuate per la seduta.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Bobbio risulta sostituito dal senatore De Guidi.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 954


Art. 1.

Al comma 2, inserire in fine, la seguente lettera:

«d) i vice-pretori onorari che abbiano esercitato le funzioni giurisdizionali in maniera continuativa per almeno cinque anni».
1.4
Cirami
Al comma 2, sopprimere dalla parola: «Possono» fino al termine.
1.5
Caruso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

a) gli avvocati e procuratori anche se a riposo e i magistrati a riposo;
b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
c) i ricercatori universitari confermati e i docenti universitari, in materie giuridiche;
d) i funzionari dell'amministrazione giudiziaria di VII, VIII e IX qualifica funzionale, con almeno dieci anni d'anzianità di servizio o che abbiano in precedenza esercitato funzioni giurisdizionali onorarie o tributarie».
1.7
Salvato

Art. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) essere munito di laurea in giurisprudenza».

Conseguentemente la lettera h) diventa lettera i).
2.1
Caruso
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) avere età compiuta non inferiore a trent'anni e non superiore a quaranta e avere patrocinato cause civili continuativamente per non meno di tre anni;
b) essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1985, n. 576 ed avere patrocinato cause civili continuativamente per non meno di quindici anni;
c) avere maturato il diritto al trattamento di cui alla lettera che precede ovvero maturarlo nei successivi cinque anni ed avere patrocinato cause civili continuativamente per non meno di dieci anni».
2.2
Caruso
Al comma 3, sopprimere le parole da: «essere» fino a «ed».
2.6
Caruso
Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«c) l'appartenenza all'amministrazione giudiziaria e la qualifica funzionale ricoperta».
2.7
Caruso
Al comma 2, sostituire le parole: «negli ultimi 15 anni» con «gli ultimi 7 anni». Dopo le parole: «15 anni» sopprimere la rimanente parte.
2.3
Battaglia
Al comma 2, sostituire le parole: «15 anni» con le parole: «5 anni» e sopprimere dalle parole. «e di cui al comma 1» fino alla fine del comma.
2.8
Greco, Scopelliti

Art. 9.

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. La nomina a giudice onorario aggregato determina il collocamento in aspettativa del personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, con cessazione del diritto allo spettante trattamento economico e con attribuzione della sola indennità prevista dall'articolo 8. Il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è computato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. All'atto della cessazione dall'ufficio si determina la cessazione del collocamento in aspettativa con reintegrazione nelle funzioni precedentemente svolte e, ove possibile, nell'ambito dello stesso distretto».
9.4
Caruso

Art. 15.

Sostituire l'articolo 15, con il seguente:

«Art. 15.

1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, nonchè al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari di ogni genere e grado, in deroga totale a qualsiasi norma limitativa degli uffici giudiziari di ogni genere e grado, in deroga totale a qualsiasi norma limitativa di blocco delle assunzioni, il Ministero di grazia e giustizia, amministrazione giudiziaria, è autorizzato ad assumere duemila unità di personale amministrativo di IV e V qualifica funzionale, con la procedura di concorsi per soli titoli, riservato ai precari della Giustizia che nel corso degli anni sono stati assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 e dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 612, nonchè ai sensi del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito nella legge n. 458 del 15 novembre 1993, anche se abbiano superato i limiti di età per l'assunzione.
2. L'assunzione del personale di cui sopra deve avvenire fino alla totale copertura dei posti vacanti e fatta salva ogni riserva di legge per il personale interno.
3. Alla copertura dei suddetti posti si provvede mediante due distinti concorsi da espletare con le seguenti modalità:

concorso, per soli titoli, riservato al personale assunto con la quarta qualifica funzionale, per la copertura dei posti di pari livello per numero 500 unità;
concorso, per soli titoli, riservato al personale assunto con la quinta qualifica funzionale, per la copertura dei posti di pari livello per numero 1500 unità.

4. Alla selezione si provvede a domanda degli interessati sulla base di graduatorie formate, tenendo conto dei seguenti titoli:

anzianità di servizio prestato negli Uffici Giudiziari con i seguenti criteri:

ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni: punti 0,30;
per frazione di mese fino a 15 giorni: punti 0,15.

A parità di merito si procederà alla valutazione dei titoli di preferenza e precedenza eventualmente posseduti, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 4 e dei documenti che ad esse devono essere allegati, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate di formare le graduatorie e quant'altro attiene alla formazione delle graduatorie stesse.
6. Alla copertura finanziaria della spesa, derivante dal presente provvedimento, quantificata in lire 43.200.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvederà con i fondi previsti dalla legge finanziaria per l'anno 1997».
15.1
Battaglia
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1). Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, il ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere, con contratti a tempo determinato, per la durata di anni sei, fino ad un massimo di mille operatori amministrativi della V qualifica funzionale.
Pertanto il profilo professionale di operatore amministrativo di V qualifica funzionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 è modificato con l'indicazione della seguente mansione aggiuntiva:

7) Assiste il magistrato nelle istruttorie, nelle udienze civili e penali ed in tutti gli altri casi in cui l'assistenza è prevista; redige e sottoscrive i relativi verbali».
15.2
Siliquini
Al comma 1, sostituire le parole: «nella qualifica V», con le seguenti: «nelle qualifiche VI e V».
15.3
Salvato
Al comma 1, sostituire la parola: «quattro», con la seguente: «cinque».
15.4
Salvato
Al comma 1, sostituire la parola: «cinquecento», con la seguente: «mille».
15.5
Salvato
Al comma 2, sostituire le parole da: «che ha prestato servizio» a «bando di concorso» sino al termine del comma, con le altre: «inserito nella graduatoria di cui alla legge n. 364 del 1993 e che abbia già prestato servizio presso un ufficio giudiziario».
15.6
Greco, Scopelliti
Sopprimere il comma 3.
15.7
Siliquini
Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Al fine di assicurare il tempestivo espletamento di quanto previsto all'articolo 10 e di garantire sufficiente copertura d'organico per il coordinamento delle sezioni stralcio, è inquadrato nella VIII qualifica funzionale il personale amministrativo appartenente alla VII con anzianità di servizio effettivo nella predetta qualifica non minore di anni cinque compiuti, a condizione che lo stesso abbia conseguito laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio».
15.8
Caruso
Al comma 5, sopprimere le parole: «e della qualità».
15.9
Salvato
Al comma 5, sopprimere il periodo da: «Per la copertura» sino alla fine.
15.10
Greco, Scopelliti
Al comma 7, dopo le parole: «durante il periodo di funzionamento delle sezioni stralcio», aggiungere le seguenti: «anche per l'attribuzione di nuove competenze a specifici uffici giudiziari».
15.11
Salvato

Art. 17.
(Norma di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 ed in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire 1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 9.087 milioni per l'anno 1998 e lire 82.909 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 41.337 milioni per l'anno 1997 e lire 73.822 milioni per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 45.780 milioni per ciascuno degli anni 1998-1999; quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17.1
Zecchino