TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)
MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

214a Seduta
Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE
(2344) VELTRI ed altri: Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 giugno scorso.

Il presidente GIOVANELLI dispone, non facendosi osservazioni, di accantonare la votazione dell'articolo 1 del testo base, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2 del testo base.

Il relatore SPECCHIA, premesso che le sue proposte emendative tengono conto delle osservazioni emerse nel dibattito, illustra gli emendamenti 2.5, 2.7 e 2.8.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.6 e 2.10.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.9.

Il presidente GIOVANELLI chiede chiarimenti sulla finalità dell'emendamento 2.3 ed in particolare sull'eventuale effetto di sospensione dei lavori fino alla scadenza del termine di sessanta giorni.

Il senatore BORTOLOTTO fa presente che tale emendamento intende obbligare gli uffici tecnici a comunicare un esito al committente o all'esecutore del progetto.

Sul punto il relatore SPECCHIA avanza il dubbio che l'emendamento possa reintrodurre surrettiziamente l'autorizzazione preventiva che il provvedimento intende superare.

Il sottosegretario MATTIOLI esprime l'avviso che l'emendamento dovrebbe essere formulato più chiaramente.

Il senatore IULIANO si associa alle perplessità manifestate dal relatore, evidenziando che l'emendamento sembra ignorare l'esistenza di un'asseverazione tecnica e la possibilità di controlli a campione.

Dopo un breve dibattito tra il senatore MAGGI, il presidente GIOVANELLI, il senatore IULIANO ed il relatore SPECCHIA in merito ai poteri del dirigente competente sulla concessione edilizia, dopo le leggi «Bassanini», su istanza del sottosegretario MATTIOLI si accantona l'esame dell'articolo 2 del testo base e degli emendamenti ad esso proposti.

Si passa all'articolo 3 del testo base ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore CAPALDI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 3.16.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 3.1, replicando altresì al sottosegretario MATTIOLI circa le competenze dei geometri contemplate nell'emendamento e derivanti da esplicite richieste formulate al Comitato ristretto.

Il relatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.13.

Dopo che il senatore BORTOLOTTO ha illustrato l'emendamento 3.6, il senatore RIZZI illustra gli emendamenti 3.7 e 3.14.

Il presidente GIOVANELLI illustra gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.15.

Su istanza del Governo, non facendosi osservazioni si conviene l'accantonamento dell'articolo 3 del testo base e degli emendamenti ad esso proposti.

Stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL TESTO BASE PREDISPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO
DI LEGGE N. 2344

Art. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: «e lo schema statico» con le seguenti: «di calcolo e gli schemi statici».
2.1
Carcarino

Al secondo periodo del comma 1 premettere le seguenti parole: «Per i provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64,».
2.2
Carcarino

Al comma 1, alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «; i predetti uffici tecnici hanno sessanta giorni di tempo per comunicare al committente o all'esecutore del progetto eventuali integrazioni o modifiche alla documentazione allegata alla domanda o l'opposizione motivata all'esecuzione delle opere».
2.3
Sarto, Bortolotto

Al comma 1, alla fine del capoverso, aggiungere il seguente periodo: «Il sindaco entro trenta giorni dalla data del deposito può chiedere la modifica dei progetti o comunque un'integrazione dei documenti presentati».
2.4
Sarto, Bortolotto

Al comma 2, sopprimere le parole: «a richiesta dell'interessato».
2.5
Il Relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I soggetti tenuti all'osservanza e alla vigilanza di cui delle disposizioni di cui al comma 1 effettueranno il controllo sui progetti depositati, per accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti, con il metodo a campione».
2.6
Carcarino

Al comma 3, sostituire le parole: «I soggetti all'osservanza e alla vigilanza delle disposizioni di cui al comma precedente» con le seguenti: «Gli uffici tecnici di cui al comma 1».
2.7
Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «I soggetti all'osservanza e alla vigilanza delle disposizioni di cui al comma precedente» con le seguenti: «L'ufficio tecnico della regione o l'ufficio provinciale del genio civile».
2.8
Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «sui progetti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti.» con le seguenti: «su almeno il trenta per cento dei progetti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti.».
2.9
Sarto, Bortolotto

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Il campione sarà scelto mensilmente, nella misura del 10 per cento dei progetti depositati nello stesso periodo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, così come modificata dalla presente legge, mediante sorteggio.
3-ter. Il sorteggio avverrà, secondo i criteri stabiliti dagli organi regionali competenti, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce e sarà immediatamente reso noto. Entro i successivi sessanta giorni sarà reso noto l'esito della verifica effettuata sui progetti oggetto di campionatura».
2.10
Carcarino

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle zone dichiarate a rischio sismico è obbligatorio il collaudo in corso d'opera. Il collaudo delle opere in cemento armato di cui all'articolo 1 della legge 1086 del 1971 può essere affidato a ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno dieci anni».
3.16
Staniscia

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Nelle zone dichiarate a rischio sismico è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, quale che sia la tipologia strutturale delle opere e costruzioni. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il collaudo statico deve essere effettuato in corso d'opera.
2. Il collaudo può essere affidato a un ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno sette anni. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno sette anni. Possono essere altresì nominati collaudatori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, gli ingegneri o gli architetti iscritti all'albo che abbiano conseguito un diploma di specializzazione post-lauream in cemento armato o in materia antisismica.
3. Il nominativo del collaudatore deve essere indicato contestualmente alla comunicazione di inizio lavori».

Conseguentemente, all'articolo 5 sopprimere i commi 3 e 4.
3.1
Carcarino

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nelle zone dichiarate a rischio sismico è obbligatorio il collaudo statico in corso d'opera secondo le modalità previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, qualunque sia la tipologia strutturale delle costruzioni».
3.2
Il Relatore

Al secondo rigo del comma 1, sostituire la parola: «collaudo» con le seguenti: «collaudo statico».
3.3
Il Relatore

Alla fine del primo periodo del comma 1, aggiungere: «quale che sia la tipologia strutturale delle costruzioni secondo le modalità previste dalla legge n. 1086 del 1971».
3.4
Il Relatore

Sopprimere il secondo periodo del comma 1.
3.5
Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «può essere» con le seguenti: «deve essere effettuato dal comune e».
3.6
Sarto, Bortolotto

Al comma 1 sopprimere le parole: «da almeno dieci anni».
3.7
Rizzi

Al comma 1, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».
3.8
Giovanelli

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscirtti all'albo da almeno dieci anni».
3.9
Giovanelli

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per la costruzione di nuovi edifici e per opere di ristrutturazione che coinvolgano gli elementi strutturali degli edifici».
3.10
Giovanelli

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio esclusivamente per le nuove costruzioni e per gli interventi di adeguamento sismico qualificati tali ai sensi del punto C.9.1.1. dell'allegato al decreto interministeriale del 16 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996».
3.11
Giovanelli

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «Il collaudo in corso d'opera non è dovuto per le opere soggette a dichiarazioni di inizio attività ai sensi dell'articolo 2, comma 60, capoverso 7, della legge 28 dicembre 1996, n. 662».
3.12
Giovanelli

Sopprimere il comma 2.
3.13
Il Relatore

Sopprimere il comma 2.
3.14
Rizzi

Al comma 2, sostituire le parole: «di specializzazione post lauream» con le seguenti: «universitario o una laurea breve in materia di costruzioni antisismiche e cemento armato».
3.15
Giovanelli