712ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

        Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno Brutti e alla giustizia Maggi.

        La seduta inizia alle ore 15,30.


PER L’INSERIMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE AVENTI AD OGGETTO L’ISTITUZIONE DI SEZIONI DISTACCATE DI CORTI D’APPELLO

        Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore PERA, il presidente PINTO fa presente come i disegni di legge richiamati in titolo abbiano oggetto diverso dal disegno di legge n. 4831, relativo alla trasformazione in corti d’appello delle sezioni distaccate di corti d’appello attualmente esistenti. Proprio per tale ragione i disegni di legge riguardanti l’istituzione di sezioni distaccate non sono già stati posti all’ordine del giorno con il disegno di legge n. 4831 e un’eventuale emendamento avente ad oggetto l’istituzione di sezioni distaccate dovrebbe considerarsi improponibile ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento, se presentato in sede di esame del predetto disegno di legge.

        Il senatore PREIONI ribadisce la richiesta – già preannunciata al Presidente in forma scritta – dell’inserimento all’ordine del giorno del disegno di legge n. 2001 recante «Istituzione in Novara di una sezione distaccata della Corte di appello di Torino e di una sezione di corte di assise di appello».


        Il presidente PINTO assicura il senatore Preioni che tale disegno di legge sarà prossimamente inserito all’ordine del giorno congiuntamente a tutti gli altri disegni di legge assegnati alla Commissione giustizia concernenti il medesimo argomento.


        Il senatore PREIONI chiede al rappresentante del Governo se l’Esecutivo non ritenga opportuno intervenire sul tema dell’istituzione di sezioni distaccate di corte d’appello mediante l’emanazione di un decreto-legge.


        Il sottosegretario MAGGI fa presente che il Governo non ritiene possibile adottare un autonomo provvedimento al riguardo, ma è senz’altro disponibile a presentare un apposito emendamento qualora la Commissione decida di procedere all’esame dei disegni di legge in materia, già assegnati ad essa.


IN SEDE DELIBERANTE

(4963) Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge di iniziativa governativa
(Seguito della discussione e rimessione all’Assemblea)

        Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del 14 febbraio.

        Il senatore CENTARO chiede la rimessione in sede referente del disegno di legge in titolo.


        Il presidente PINTO accerta che la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di senatori e dispone che i lavori proseguano in sede referente.


IN SEDE REFERENTE

(4963) Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge di iniziativa governativa
(Esame e rinvio)

        Il presidente PINTO propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di passare all’illustrazione degli emendamenti già presentati al disegno di legge in sede deliberante.

        Conviene a maggioranza la Commissione.


        Il PRESIDENTE, accogliendo una richiesta del senatore VALENTINO, dispone l’accantonamento dell’emendamento 01.1.


        Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.


        Il senatore GRECO, intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti 1.1 e 1.5, sottolinea, da un lato, l’inutilità delle previsioni contenute nell’articolo in esame e, dall’altro, i possibili profili di illegittimità costituzionale delle modifiche proposte all’articolo 168 del codice penale e all’articolo 674 del codice di procedura penale.


        La senatrice SCOPELLITI aggiunge la sua firma all’emendamento 1.1.


        Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.6.


        Il senatore PERA illustra l’emendamento 1.3 e coglie l’occasione per rilevare come quanto accaduto oggi presso la Camera dei deputati - dove è stato modificato il decreto-legge n. 394 del 2000, in materia di mutui usurari, decreto-legge che quindi dovrà tornare al Senato per un esame che si ritiene sarà contenuto in tempi brevissimi – dimostri che esiste la concreta possibilità, soprattutto qualora maturino le condizioni per una vasta convergenza politica sul merito di un provvedimento e vi sia la consapevolezza della sua importanza, per assicurare che l’
iter del medesimo venga concluso rapidamente e in tempo utile per la sua approvazione definitiva.
        Soffermandosi poi, più in generale, sulle previsioni del disegno di legge n. 4963, rileva come numerose siano le perplessità emerse nel corso del dibattito e manifestate non solo dalle forze politiche di opposizione. Al riguardo giudica un grave errore da parte della maggioranza di Governo la scelta di rispondere alla richiesta di sicurezza che proviene dall’opinione pubblica con l’adozione di misure – quali quelle proposte con il disegno di legge in titolo – che in realtà incidono sul diverso versante delle garanzie dei cittadini. Ne è un chiaro esempio proprio la disposizione di cui all’articolo 1, dove risulta incomprensibile il modo in cui la previsione della revoca della sospensione condizionale della pena concessa ai sensi del comma 3 dell’articolo 444 del codice di procedura penale possa risolversi in una maggiore sicurezza per i cittadini. Né si capisce – solo per fare un altro esempio – come possano venir completamente trascurati i rilievi del Primo Presidente della Corte di cassazione che ha manifestato serie perplessità sull’utilità e sulla concreta applicabilità delle disposizioni contenute nell’articolo 6 del disegno di legge con le quali viene istituita un’apposita sezione della Corte di Cassazione per l’esame delle cause di inammissibilità dei ricorsi.
        In conclusione, rileva che l’atteggiamento dell’opposizione non potrà non essere influenzato, a seconda che la maggioranza decida di proseguire sulla strada intrapresa con una scelta che appare incomprensibile nel merito e controproducente rispetto alle finalità perseguite, ovvero ritenga di modificare la propria posizione così da consentire lo svolgimento di un confronto costruttivo fra le forze politiche che si rifletterebbe positivamente anche sui tempi dell’
iter del provvedimento in titolo.

        Segue un breve intervento del presidente PINTO il quale, ricordando l’ampio consenso con cui il disegno di legge in esame è stato approvato dalla Camera dei deputati con 358 voti a favore e solo 9 voti contrari, sottolinea come ciò da solo basti a dimostrare che esso non costituisce il frutto di un diktat della maggioranza di Governo.

        Il senatore GASPERINI aggiunge la sua firma all’emendamento 1.3, evidenziando le forti perplessità legate alla previsione della revoca della sospensione condizionale della pena nel caso in cui questa sia stata concessa in seguito ad una sentenza di patteggiamento, la richiesta della quale sia stata subordinata dall’imputato alla concessione del predetto beneficio.


        La senatrice SCOPELLITI aggiunge la sua firma all’emendamento 1.3.


        Il senatore SENESE dichiara di concordare con le considerazioni di carattere generale formulate dal senatore Pera nel suo intervento, anche se non può fare a meno di rilevare come esse non coincidano con le posizioni espresse pubblicamente dalle forze politiche che si riconoscono nella Casa delle Libertà. Ritiene tuttavia che si tratti di opinioni che devono essere prese sul serio, tanto più che non può non tenersi conto del fatto che lo stesso relatore ha sottolineato come vi siano alcuni punti del disegno di legge n. 4963 che indubbiamente hanno carattere problematico e necessitano di un’attenta riflessione.

        Più in particolare, con riferimento all’articolo 1 del disegno di legge ritiene che una particolare attenzione meriti – come peraltro emerso dal dibattito – la previsione di cui all’ultimo periodo del nuovo terzo comma dell’articolo 168 del codice di procedura penale. Non possono infatti non essere presi in considerazione i rilievi con i quali viene evidenziato che la revoca della sospensione condizionale appare in tal caso incompatibile con l’intangibilità del giudicato, da un lato, e, dall’altro, sembra determinare una lesione del principio dell’affidamento, con tutte le implicazione che ciò può comportare dal punto di vista della conformità al parametro costituzionale della ragionevolezza.

        Rispondendo ad una richiesta dello stesso senatore SENESE, il presidente PINTO dà lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 4963.

        Il senatore CENTARO, nel rifarsi alle considerazioni svolte dai senatori Pera e Senese, rileva come la disposizione dell’articolo 1 del disegno di legge tradisca le reali intenzioni del legislatore e appaia viziata sotto il profilo della sua legittimità costituzionale. Appare infatti evidente come l’ipotesi presa in considerazione da tale disposizione sia certamente sussumibile sotto il parametro della violazione di legge per la quale l’ordinamento appresta specifici rimedi già nell’ambito del processo, mentre per quanto riguarda la possibilità di revoca del patteggiamento condizionato ai sensi del comma 3 dell’articolo 444 del codice di procedura penale, con la revoca verrebbe meno lo stesso presupposto della scelta dell’imputato a favore del rito alternativo. A questo proposito appaiono allora evidenti le implicazioni che ciò determina sotto il profilo della violazione del parametro costituzionale della ragionevolezza, mentre va ricordato che – anche nel recente passato, in particolare in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 82 del 2000 – la Commissione adottò, relativamente a problematiche assimilabili, scelte che si muovevano in una direzione esattamente opposta a quella ora suggerita con la disposizione considerata.


        Il relatore FASSONE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 1 e fa presente che nel corso dell’esame degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo i pareri che da lui verranno espressi non potranno non essere influenzati dalla concreta impossibilità di apportare modifiche al provvedimento qualora si intenda assicurarne effettivamente l’approvazione definitiva entro la fine della legislatura.

        Più in particolare, con riferimento all’articolo 1 del disegno di legge, rileva come le modifiche proposte all’articolo 168 del codice penale si inquadrino coerentemente nella sistematica di tale disposizione venendo a colmare un reale vuoto normativo.

        Il sottosegretario di Stato MAGGI concorda con i pareri espressi dal relatore e fa propri i rilievi svolti dal medesimo.

        Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell’esame.


        
La seduta termina alle ore 16,45.
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4963
Art. 01.
01.1
Bucciero, Battaglia, Caruso Antonino, Valentino
        Prima dell’articlo 1, è inserito il seguente:
«Art. 01.
        1. Al comma 2 dell’articolo 176 del codice di procedura penale, dopo le parole: “articolo 99“, inserire le seguenti: “, o se si tratta di uno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,“. Al comma 3 dell’articolo 176 del codice penale sostituire la parola: “ventisei“ con la seguente: “trenta“».
 
Art. 1.
1.1
Greco, Centaro, Pera
        Sopprimere l’articolo.
 
1.2
Russo Spena, Cò, Crippa
        Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
 
1.3
Pera, Greco, Centaro
        Al comma 1, sono soppresse le parole da: «La revoca è disposta», sino alla fine del periodo.
 
1.4
Russo Spena, Cò, Crippa
        Sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora la sospensione della pena sia stata concessa ai sensi del comma 3 dell’articolo 444 del codice di procedura penale, viene revocata la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale».
 
1.5
Greco, Centaro, Pera
        Sopprimere il secondo comma.
 
1.6
Russo Spena, Cò, Crippa
        Sopprimere il comma 2.