DIFESA (4a)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996


27a Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000 C04a, 0024o)

Il presidente GUALTIERI informa che lunedì 4 novembre il Segretario generale della NATO Solana sarà in visita presso il Senato.
Avverte poi che intende quanto prima porre all'ordine del giorno della Commissione le interrogazioni sinora presentate; sollecita quindi il Governo a predisporre le relative risposte.
Fa presente infine che il Presidente del Senato ha concesso l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in materia di importazione, esportazione e transito degli armamenti. Sarà quindi sua cura assumere gli opportuni accordi con il Presidente della Commissione esteri per avviare nelle prossime settimane la suddetta indagine.

IN SEDE REFERENTE
(1192) Deputati SPINI ed altri. - Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, già approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuto il parere della Commissione giustizia sull'emendamento 8.1, precedentemente accantonato, e pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, viene posto ai voti e respinto il suddetto emendamento.

Esaurito l'esame degli emendamenti il PRESIDENTE propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo e a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La proposta è accolta a maggioranza.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLA SEDUTA DI DOMAMI
(A007 000 C04a, 0026o)

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audio-visivo sulla procedura informativa prevista per la seduta di domani ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento e che il Presidente del Senato ha già manifestato il suo avviso favorevole. Pertanto, ove la Commissione aderisse a tale richiesta, la forma di pubblicità prevista dalla citata norma regolamentare sarà adottata per la procedura informativa che si terrà domani.

La Commissione conviene.

(46) BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
(78) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
(223) SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
(1249) PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente che sono scaduti i termini prescritti per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate sul testo del disegno di legge n. 46 - assunto come testo base dalla Commissione - e sugli emendamenti. Propone quindi di procedere all'esame degli emendamenti.

La Commissione conviene.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Sull'emendamento 1.1 il relatore LORETO esprime parere contrario poichè nell'emendamento non si fa alcun riferimento all'opposizione all'uso delle armi, motivazione essenziale che giustifica l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza. Inoltre l'emendamento suscita perplessità per l'indeterminatezza della sua formulazione.

Il sottosegretario BRUTTI esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 poichè viene previsto un ampliamento pressochè senza limiti dell'area dell'obiezione al servizio militare, sganciandola inoltre dalla motivazione del rifiuto dell'uso delle armi.

Il senatore MANFREDI, nel manifestare la sua disponibilità a recepire le osservazioni del relatore, ritiene che la contrarietà manifestata dal sottosegretario Brutti all'emendamento sia in contraddizione con la scelta compiuta dal Governo nell'articolo 20 del disegno di legge n. 1034, attualmente all'esame dell'Assemblea, che va proprio nella direzione di allargare l'area della prestazione del servizio civile.

Dopo che il senatore GUBERT ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 1.1, condividendo le argomentazioni da ultimo espresse dal senatore Manfredi, il sottosegretario BRUTTI osserva che nel disegno di legge n. 1034 il Governo ha inteso anticipare una prima forma di servizio civile, ma entro limiti determinati e precisi. Con l'emendamento 1.1 invece si introduce sostanzialmente la piena opzionabilità tra servizio civile e militare, senza prevedere strumenti che consentano all'Amministrazione della difesa la pianificazione dei contingenti di leva.

Il senatore PELLICINI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1 poichè è opportuno riconoscere che vi possono essere motivazioni diverse dal rifiuto dall'uso delle armi che spingono i giovani a chiedere di prestare il servizio civile.

Il senatore SEMENZATO annuncia il voto contrario sull'emendamento; esso infatti contraddice la finalità prioritaria della riforma, volta al riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza.

Dopo che il senatore AGOSTINI ha annunciato che si asterrà, il senatore RUSSO SPENA motiva il suo voto contrario sostenendo che l'emendamento prefigura una sottovalutazione del servizio civile rispetto al servizio militare in contrasto con lo spirito della riforma che vuole sancire la pari dignità delle due forme di adempimento del dovere costituzionale della difesa della Patria.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 1.1.

Il senatore AGOSTINI, accogliendo l'invito del Presidente, ritira l'emendamento 1.2.

Il relatore LORETO esprime parere contrario sull'emendamento 1.4 foriero, a suo avviso, di equivoci nell'interpretazione della norma.

Il sottosegretario BRUTTI manifesta l'avviso contrario del Governo all'emendamento poichè il testo del disegno di legge risulta certamente più chiaro.

Dopo che il senatore GUBERT ha annunciato che voterà a favore dell'emendamento 1.4, esso posto ai voti è respinto.

Dopo che il senatore AGOSTINI ha ritirato l'emendamento 1.3, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo che il senatore AGOSTINI ha ritirato l'emendamento 2.4, il relatore LORETO lo invita a ritirare anche l'emendamento 2.5, poichè la materia ivi contenuta è già disciplinata nell'articolo 15.

Dopo che il senatore AGOSTINI ha ritirato l'emendamento 2.5, riservandosi di ripresentarlo in sede di esame dell'articolo 15, il senatore GUBERT dichiara di far proprio il suddetto emendamento che, posto ai voti, è respinto.

Dopo che il relatore LORETO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 2.1 e il Governo si è rimesso alla Commissione, esso posto ai voti è approvato.

Il presidente GUALTIERI invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.2, poichè prevedere la condanna con sentenza passata in giudicato rischia di rendere di fatto inapplicabile la norma.

Il relatore LORETO, pur giudicando condivisibile la proposta in via di principio, ritiene che la previsione della condanna con sentenza di primo grado sia garanzia sufficiente per evitare l'uso strumentale della norma a fini estranei alla legge.

Il senatore RUSSO SPENA ritira gli emendamenti 2.2 e 2.3, riservandosi tuttavia di ripresentarli in Assemblea.

Il relatore LORETO manifesta avviso contrario sull'emendamento 2.6, ritenendo che la materia è già disciplinata nell'articolo 15.

Dopo che il sottosegretario BRUTTI ha espresso avviso contrario, il senatore GUBERT annuncia il voto favorevole, dichiarando di non condividere quanto sostenuto dal relatore poichè l'articolo 15 regola i casi di decadenza dal diritto di obiezione di coscienza, mentre l'emendamento 2.6 è volto ad introdurre una ulteriore causa ostativa all'esercizio del diritto di obiezione.

Il senatore FORCIERI annuncia il voto contrario, poichè non ritiene accettabile escludere dal diritto di esercitare l'obiezione di coscienza coloro i quali partecipino a qualsiasi titolo e in maniera del tutto indiretta ad attività rivolte alla progettazione o alla produzione delle armi.

Dopo che il senatore MANFREDI ha sostenuto che le valutazioni del senatore Forcieri potrebbero essere condivise se si prevedesse l'impiego degli obiettori anche nell'ambito delle Forze armate pur se in compiti che non comportano l'uso delle armi, posto ai voti l'emendamento 2.6 è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento all'articolo 3.

Dopo che il relatore LORETO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 3.1 il sottosegretario BRUTTI dichiara che il Governo è favorevole a condizione che l'attività informativa delle Regioni sia realizzata con oneri a carico del loro bilancio.

Dopo che il senatore GUBERT ha sostenuto che non si possono porre a carico delle Regioni oneri senza prevedere un corrispondente trasferimento di finanziamenti da parte dello Stato, il senatore LORETO ritira l'emendamento 3.1.

Si passa all'esame dell'emendamento all'articolo 4.

Dopo che il relatore LORETO ha espresso parere contrario sull'emendamento 4.3, il sottosegretario BRUTTI motiva la sua contrarietà all'emendamento, poichè la scelta dell'obiezione di coscienza deve essere effettuata nel momento in cui si configura l'obbligo della leva.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.3.

Il relatore LORETO propone ai presentatori di modificare l'emendamento 4.9 nella seguente formulazione:

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: «I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento».

Dopo che il senatore PALOMBO ha modificato l'emendamento 4.9 nel senso suggerito dal relatore, questi e il sottosegretario BRUTTI esprimono parere favorevole.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 4.9 nel nuovo testo risultando conseguentemente precluso l'emendamento 4.7.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti in votazione sono respinti gli emendamenti 4.4 e 4.10.

Dopo che il senatore AGOSTINI ha dato per illustrato l'emendamento 4.8, il relatore LORETO lo invita a ritirarlo.

Il senatore AGOSTINI dichiara di mantenere l'emendamento, che, con il parere contrario del relatore e del Governo, posto ai voti, è respinto.

Dopo che il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario sull'emendamento 4.1, il senatore MANCA annuncia il voto favorevole, sostenendo che la disposizione intende evitare sperequazioni a vantaggio degli obiettori e in danno ai giovani coscritti.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 4.1.

Con il parere contrario del relatore e del Governo è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.5.

Sull'emendamento 4.2 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il RELATORE, il sottosegretario BRUTTI, i senatori FORCIERI, MANFREDI e RUSSO SPENA e il presidente GUALTIERI. Si conviene quindi di accantonare l'emendamento, per consentirne una riformulazione, preso atto che sia il relatore che il Governo ne accolgono lo spirito e ne auspicano un adeguamento sotto il profilo tecnico.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che l'emendamento 4.11 è stato ritirato, il RELATORE e il Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 4.6 che posto ai voti, è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 46


Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I cittadini che, per motivi di coscienza o di altra natura desiderano adempiere gli obblighi di leva in modo diverso e autonomo dal servizio militare, possono chiedere di prestare un servizio civile che abbia rispondenza al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei Principi fondamentali della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge».
1.1
Manfredi
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «servizio civile» inserire la seguente «nazionale».
1.2
Agostini
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ma come questo rispondente al dovere costituzionale» con le altre: «ma come questo in grado di poter rispondere al dovere costituzionale».
1.4
Palombo, Pellicini
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il servizio civile nazionale gestisce ed organizza sull'intero territorio i contingenti degli obiettori di coscienza, i quali non potranno prestare servizio presso Enti pubblici e privati di qualsiasi natura, fatti salvi i compiti di Protezione civile».
1.3
Agostini

Art. 2.

Al comma 1, lettera a) primo periodo, sopprimere le parole da «ad eccezione» fino a «legge 21 febbraio 1990, n. 36».
2.4
Agostini
Al comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso a chi è riconosciuto obiettore di coscienza non può essere concessa, per i successivi dieci anni, licenza o autorizzazione concernente armi ed esplosivi».
2.5
Agostini
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «abbiano presentato domanda» inserire le seguenti: «da meno di due anni».
2.1
Russo Spena, Semenzato
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di primo grado» con le altre: «passata in giudicato».
2.2
Semenzato, Russo Spena
Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «di primo grado» con le altre: «passata in giudicato».
2.3
Russo Spena, Semenzato
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) partecipino a qualsiasi titolo ad attività esplicitamente dirette alla progettazione, produzione e commercio di armi o sistema d'arma».
2.6
Palombo, Pellicini

Art. 3.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni predisporranno materiali informativi atti ad illustrare le finalità e le modalità di adempimento della presente legge».
3.1
Loreto, Petrucci, De Guidi, Forcieri

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di previsto arruolamento. La domanda deve contenere l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa semprechè la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo».
4.3
Manfredi
Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento».

4.9 (Nuovo testo)
Palombo, Pellicini
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «novanta giorni» con le altre «trenta giorni».
4.7
Agostini
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie preferenze in ordine all'area vocazionale e ai settori d'impiego indicati nell'art. 8, comma 2, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili. Le stesse agevolazioni sono concesse ai cittadini che prestano il servizio militare di leva. Il Dipartimento degli Affari Sociali - Ufficio del Servizio civile Nazionale decide in merito all'impiego dell'obiettore di coscienza in servizi di utilità pubblica con priorità per quelli che abbiano attinenza con il dovere costituzionale della difesa della Patria, così come indicati nell'articolo 8, comma 2».
4.4
Manfredi
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può elencare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore di impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato indicando fino a dieci enti e non meno di cinque nell'ambito di una regione prescelta. A tale fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titolo di studi o professionali utili. L'impiego dell'obiettore è disposto comunque a giudizio insindacabile nel dipartimento per gli affari sociali - ufficio del servizio civile nazionale, che potrà prevedere la sua utilizzazione in servizi di utilità pubblica anche presso enti diversi da quelli richiesti, in relazione alle esigenze nazionali».
4.10
Palombo, Pellicini
Al comma 2, sopprimere le parole da «ivi compresa» fino a «regione prescelta».
4.8
Agostini
Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Dipartimento degli Affari sociali - Ufficio del Servizio Civile Nazionale decide in merito all'impiego dell'obiettore di coscienza in servizi di utilità pubblica e secondo le esigenze nazionali».
4.1
Manca
Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
4.5
Manfredi
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «possono presentare la domanda di cui al comma 1 in qualsiasi momento» con le altre: «nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi».
4.2
Manca, Palombo, Pellicini
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «possono presentare la domanda di cui al comma 1 in qualsiasi momento» con le altre: «possono presentare la domanda di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di arruolamento ovvero di fino rinvio o ritardo».
4.11
Palombo, Pellicini
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 1, l'obiettore è sottoposto a test psico-attitudinale finalizzato ad accertarne le motivazioni, l'esistenza di caratteristiche ostative oppure di fattori di rischio psicologico per determinati impieghi.»
4.6
Manfredi