GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 29 LUGLIO 1999

466ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,15.


IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale

(1615) GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale

(2360) SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia

(2531) LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero

(2649) VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale

(2679) LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero

(2680) LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari

(2834) CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali

(3340) BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato

(3457) CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale

(3518) GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini

(3709) MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato

(3712) MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio

(3757) FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Disgiunzione del disegno di legge n.3457)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'esame delle proposte di coordinamento riferite al testo del disegno di legge n. 3807 come modificato per effetto degli emendamenti approvati dalla Commissione.

Il presidente RELATORE illustra la proposta di coordinamento coord. 27.1, evidenziando come essa sia volta a raccordare il disposto dell'articolo 27 del disegno di legge n. 3807 con l'articolo 3 del disegno di legge n. 3979, recante disposizioni in materia di indagini difensive. La proposta è finalizzata a far sì che la materia in questione venga disciplinata in un'unica sede - che viene individuata nel citato disegno di legge n. 3807 - e conseguentemente la sua approvazione implicherà, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 3979, la soppressione o comunque la modifica dell'articolo 3 in questione.

Posta ai voti, è approvata la proposta di coordinamento coord. 27.1.

Il presidente RELATORE illustra quindi la proposta di coordinamento coord. 31.1 che viene successivamente posta ai voti e approvata.

Il presidente RELATORE illustra poi la proposta di coordinamento coord. 50.1, volta ad estendere ai procedimenti con citazione diretta a giudizio le garanzie previste per i procedimenti con udienza preliminare dal nuovo articolo 415-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 21-bis.

La proposta di coordinamento coord. 50.1 viene posta ai voti e approvata.

Il presidente relatore PINTO illustra la proposta di coordinamento coord. 52.1 che, con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, è posta ai voti e approvata.

Il presidente relatore PINTO propone di modificare il titolo del disegno di legge n. 3807, esplicitando il riferimento alla modifica delle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Conviene la Commissione.

Il presidente relatore PINTO propone alla Commissione di procedere alla disgiunzione del disegno di legge n. 3457.

Conviene la Commissione.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice SCOPELLITI annuncia la sua astensione.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole del Gruppo del partito popolare italiano.

La Commissione conferisce infine mandato al presidente relatore Pinto di riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 3807 nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame, proponendo in esso l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo, tranne il disegno di legge n.3457 - il cui esame viene disgiunto - e delle petizioni ad esso attinenti. La Commissione conferisce altresì mandato al presidente relatore di procedere alle modifiche di coordinamento formale necessarie, anche con specifico riferimento a quelle da apportare alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al decreto legislativo n. 51 del 1998.

(4053) CARUSO Antonino ed altri. – Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore RUSSO il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo sia volto a sostituire l'articolo 656 del codice di procedura penale – che, come è noto, è stato recentemente riformulato dall'articolo 1 della legge n. 165 del 1998 - apportando a tale articolo sostanzialmente due modifiche che riguardano la previsione che l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione siano notificati al condannato e non invece consegnati, come stabilisce il vigente comma 5, e, inoltre, al successivo comma 9, l'ampliamento dei casi in cui non potrebbe essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena, con l'esclusione dell'applicabilità di tale procedura nei confronti dei recidivi. Mentre sulla seconda delle modifiche testè menzionate manifesta perplessità e fa presente, peraltro, che anche il primo firmatario del disegno di legge si è dichiarato disponibile a soprassedere su un intervento di questo tipo, per quanto riguarda l'altra modifica proposta essa indubbiamente coglie un problema reale, anche se va ricordato che in sede di esame della legge n. 165 del 1998 la questione fu attentamente valutata e la previsione della consegna in luogo della notifica fu inserita proprio al fine di assicurare l'effettiva conoscibilità, da parte del condannato, della situazione in cui egli si veniva a trovare e delle facoltà che poteva esercitare e ciò soprattutto allo scopo di tutelare i soggetti meno provveduti, come in particolare i cittadini extracomunitari. Una soluzione possibile potrebbe forse essere quella di prevedere che la notifica debba avvenire non solo al condannato, ma anche al difensore dello stesso, attribuendo altresì a quest'ultimo il potere di presentare le istanze che attualmente potrebbero essere presentate dal condannato. Si tratta comunque di una prima ipotesi e spetterà poi alla Commissione, nel prosieguo dell'esame, valutare quali soluzioni alternative risulteranno concretamente percorribili.

La Commissione conviene quindi di fissare a giovedì 16 settembre 1999, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807


Art. 27

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 27

1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente: 'Art. 430-bis. 1. E' vietata l'assunzione di informazioni dalle persone indicate nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468, nonché da quelle di cui sia stata disposta l'assunzione nel corso del dibattimento. Le informazioni assunte in violazione del divieto non possono essere utilizzate ed il loro contenuto non può essere riferito nel dibattimento.
2. Il divieto di cui al comma 1 cessa con l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.'"

Coord. 27.1 IL RELATORE

Art. 31


Al comma 1, all'articolo 441 ivi richiamato, al capoverso 5, aggiungere in fine le seguenti parole "nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4."

Coord. 31.1 IL RELATORE

Art. 50

Al comma 1, all'articolo 550 ivi richiamato dopo il capoverso 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis"

Conseguentemente all'articolo 552 ivi richiamato al capoverso 2 sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis."

Coord. 50.1 IL RELATORE

Art. 52


All'articolo 52, al comma 7, al capoverso 1 sopprimere le parole "in composizione monocratica".

Coord. 52.1 IL RELATORE