102a Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

IN SEDE REFERENTE
(1920) ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana.

Prendendo brevemente la parola, il senatore FOLLIERI prefigura l'ipotesi di sostituire nel testo del provvedimento in esame il riferimento al procuratore nazionale antimafia con la menzione del procuratore distrettuale.

Il senatore MILIO sottolinea, da parte sua, che le indagini debbono essere condotte da chi istituzionalmente č preposto a tale attivitā.

Il presidente ZECCHINO dopo aver brevemente messo in rilievo le motivazioni che lo hanno indotto a presentare il provvedimento in esame, ricorda che le questioni aperte riguardano la non omogeneitā della situazione del procuratore nazionale antimafia rispetto alle competenze del procuratore della Repubblica e del questore. Infatti - chiarisce l'oratore - la capacitā di proposta del procuratore nazionale antimafia rispetto alla irrogazione di misure personali dovrebbe essere completata con il medesimo potere rispetto alle misure patrimoniali. In secondo luogo, conclude il Presidente, dal potere di proposta in questione dovrebbero, come naturale conseguenza discendere i necessari poteri di indagine.

Interviene il senatore FASSONE il quale esprime un orientamento per larga parte favorevole al provvedimento in titolo, anche se esso presenta qualche aspetto suscettibile di essere migliorato.
Si sofferma, poi, sulla genesi del procedimento di prevenzione, specificando come, nonostante le successive sedimentazioni che hanno portato alla possibilitā di compiere indagini patrimoniali, tale procedimento nasca finalizzato solo alla irrogazione di misure di prevenzione personale. Al riguardo, anzi, riterrebbe utile dedicare una riflessione della Commissione sulla possibilitā di disciplinare in maniera autonoma gli aspetti relativi alla misure di prevenzione reale.
Dopo aver, poi, ricordato in quale clima politico ed in quale situazione sia stata istituita la figura del procuratore nazionale antimafia, il senatore Fassone argomenta diffusamente gli aspetti normativi che portano ad escludere che esso sia un organo sovraordinato rispetto ai procuratori distrettuali. Tuttavia - egli prosegue - il potere di coordinamento che istituzionalmente spetta al procuratore nazionale antimafia si completa, ai sensi dell'articolo 371-bis, comma 4, con il connesso potere di avocazione, evento rispetto al quale č possibile rintracciare l'esercizio di un potere di indagine. Chiarito, poi, che il potere di indagine in questione č diverso dal potere di investigazione, il senatore Fassone rileva che tali considerazioni portano ad escludere obiezioni di natura sistematica al legame fra potere di indagine e potere di proposta. Conclude rilevando peraltro come l'osservazione giā emersa dal dibattito sull'esigenza di informazione reciproca, nel caso di una molteplicitā di indagini in corso, sembri certamente da condividere.

Il seguito dell'esame č quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.