GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997


107a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

indi del Presidente
ZECCHINO

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Flick ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Mirone e Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REDIGENTE
(717) VALENTINO ed altri. Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati
(808) RUSSO ed altri. Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati
(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente
(Discussione congiunta e rinvio)

Su proposta del presidente CIRAMI la Commissione conviene di dare per acquisite le fasi procedurali svolte nella precedente sede referente e di adottare come testo base quello varato nella stessa sede.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore BUCCIERO illustra il proprio emendamento 100.1 motivandolo in base alla considerazione che la mancata menzione nel comma 1 dell'articolo 1 di una data di riferimento per i procedimenti già assunti in decisione, potrebbe - a suo avviso - creare una indesiderabile accelerazione alla rimessione in istruttoria, con motivazioni incongrue, al solo fine di rinunciare alla trattazione di taluni processi. Si dichiara, comunque, disponibile a fissare eventualmente anche una data diversa da quella proposta.

Il senatore RUSSO motiva il proprio contrario avviso rispetto alla proposta.

Contrari il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, l'emendamento non viene approvato.

Il senatore MELONI illustra l'emendamento da lui presentato 100.2 il quale, unitamente agli altri 100.4, 100.5, 800.1 e 800.3, si ispira alla medesima filosofia di raggiungere l'obiettivo di smaltire il consistente arretrato giudiziario dotando le sezioni stralcio di adeguate forze. Prosegue ribadendo che occorre affrontare il problema del personale con grande determinazione e che l'aumento del numero degli aspiranti giudici onorari aggregati non possa essere coperto da magistrati in pensione ma da avvocati di professionalità giovane che abbiano al medesimo tempo sviluppato una adeguata professionalità, come presupposto e garanzia di serietà e affidabilità nello svolgimento delle funzioni.
In tale ottica - prosegue l'oratore - ha voluto - in particolare - prevedere un compenso fisso solo per chi già non goda di altri trattamenti retributivi.
Ricorda - altresì - di aver proposto un compenso fisso per ogni causa cancellata dal ruolo per non comparizione delle parti alla prima udienza. Conclude esprimendo la convinzione che la natura del provvedimento in esame avrebbe dovuto giustificare un più ampio confronto il quale, piuttosto che svolgersi in Commissione nella sede redigente, meglio si sarebbe collocato nell'ambito dell'esame in Assemblea.

Il senatore BUCCIERO, nell'illustrare l'emendamento 100.3, osserva come il numero di 1.000 giudici onorari aggregati previsto dal testo all'esame sia assolutamente insufficiente a smaltire l'arretrato di cause civili nel periodo previsto di cinque anni.

Aderisce alle osservazioni del senatore Bucciero il senatore GASPERINI, secondo il quale anche 2.000 giudici aggregati potrebbero rivelarsi insufficienti rispetto alla finalità di eliminare l'arretrato delle cause civili, essendovi necessità di reclutare almeno 3.500 giudici aggregati: la gravità della situazione dell'arretrato delle cause civili e l'urgenza di porvi rimedio sono stati di recente sottolineati anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione e dalla Commissione riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo la quale sarebbe necessario un aumento di circa il 70 per cento dei magistrati attualmente operanti. Sul tema del reclutamento di giovani avvocati per le funzioni di giudice aggregato, l'oratore prospetta le difficoltà pratiche di reclutare giovani avvocati disposti ad abbandonare per qualche tempo l'esercizio della professione forense per assumere le funzioni di magistrato onorario.

Il presidente CIRAMI, nel ricordare il parere contrario della Commissione bilancio ad un aumento del numero di giudici aggregati rispetto a quello previsto dal testo in discussione, fa presente come siano pervenute diverse istanze da tutti i fori italiani al fine di prevedere un numero maggiore di magistrati onorari.

Interviene la senatrice SALVATO la quale, nell'esprimere perplessità circa l'assegnazione del provvedimento alla sede redigente, osserva come il parere contrario della Commissione bilancio non impedisca alla Commissione di svolgere le dovute riflessioni sulla materia. Vi è, infatti, il pericolo di approvare una ulteriore legge manifesto, che rischierebbe di impedire il raggiungimento della finalità voluta. Nell'esprimere la propria adesione agli emendamenti concernenti l'aumento del numero dei giudici aggregati, invita il Governo a reperire i fondi opportuni per il raggiungimento delle finalità sperate.

Anche il senatore PELLICINI dichiara il proprio favore agli emendamenti che prevedono un aumento del numero dei giudici aggregati, in quanto ciò permetterebbe un maggior coinvolgimento dei giovani avvocati ed una maggiore osmosi tra magistratura ed avvocatura.

Interviene il senatore BATTAGLIA, il quale, pur manifestando il proprio parere favorevole all'emendamento in discussione, rileva come i ruoli di magistrato e di avvocato debbano rimanere separati, anche se situazioni di emergenza possono determinare eventuali commistioni. Si dichiara pertanto contrario a che l'assunzione delle funzioni di magistrato onorario costituisca motivo per l'eventuale accesso ai ruoli della magistratura ordinaria.

Il senatore RUSSO esprime l'orientamento contrario della propria parte politica agli emendamenti volti ad elevare il numero dei giudici onorari aggregati. Rileva come il numero di 1.000 previsto dal testo all'esame costituisca già una rilevante proporzione rispetto al numero complessivo dei magistrati ordinari attualmente impiegati nel settore civile. Le difficoltà di copertura finanziaria per reclutare un numero di giudici aggregati superiore a quello proposto nel testo in discussione rischierebbero di rallentare il corso di approvazione del provvedimento, la cui urgenza è invece evidente. Un aumento del numero dei giudici aggregati potrà, peraltro, ad avviso dell'oratore, costituire oggetto di futuri provvedimenti.

Ha la parola il senatore CENTARO, il quale osserva come il provvedimento all'esame costituisca un banco di prova per la risoluzione dei problemi della giustizia e manifesta il timore che la riforma annunciata non serva a risolvere realmente i problemi dell'arretrato civile, considerata la carenza di strutture. Sostiene, pertanto, la necessità di reperire maggiori fondi, anche se ciò possa rallentare il corso di approvazione del provvedimento.

Anche il senatore CALLEGARO sottolinea la necessità di procedere ad una riforma organica e definitiva, a fronte della quale la previsione di 1.000 giudici aggregati appare largamente insufficiente. Dichiara, pertanto, il proprio voto favorevole agli emendamenti intesi ad aumentare tale numero.

È, quindi, posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE, l'emendamento 100.2, che non è accolto.

Parimenti respinto risulta l'emendamento 100.3, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono successivamente respinti gli emendamenti 100.4, 100.5 e 100.6.

Posto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, esso risulta accolto, dopo che hanno dichiarato la propria astensione, anche a nome dei Gruppi di appartenenza, i senatori BUCCIERO, SALVATO, MELONI, CENTARO, CIRAMI e CALLEGARO.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 200.1.

Il presentatore, senatore BUCCIERO, osserva come esso sia inteso ad equiparare l'età massima dei magistrati onorari a quella già prevista per i magistrati ordinari e quelli tributari. Rileva, inoltre, come il testo all'esame contenga disposizioni tra loro incongruenti, relative all'età massima prevista in 67 anni, al requisito di aver patrocinato cause civili continuativamente negli ultimi 15 anni, ed alla titolarità del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia. Infatti gli avvocati maturano la pensione di vecchiaia al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che abbiano versato per 30 anni i relativi contributi: pertanto vi sarebbe per questi avvocati un lasso di tempo di soli 2 anni per poter concorrere alla nomina a giudice aggregato.

La senatrice SALVATO, nel dichiarare il proprio voto contrario all'emendamento del senatore Bucciero e favorevole all'emendamento del senatore Meloni inteso ad abbassare il limite massimo di età, osserva come anche il limite di età attualmente fissato per i magistrati ordinari sia troppo alto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 200.1, posto ai voti, non è accolto.

Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 200.2 e 200.4.

Il senatore MELONI illustra il proprio emendamento 200.3, rilevando come l'abbassamento del limite massimo di età in esso previsto sia inteso a garantire che le funzioni di giudice aggregato siano svolte da persone in perfetta efficienza fisica e psichica.

Posto ai voti, con i pareri contrari del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 200.3 è respinto.

Sono parimenti respinti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 200.5 e 200.6.

Ha la parola il senatore BUCCIERO, che illustra il proprio emendamento 200.7, rilevando come il requisito del patrocinio continuativo negli ultimi quindici anni di cause civili sia incongruente rispetto all'altro requisito, parimenti richiesto dal testo all'esame, della già acquisita titolarità del trattamento pensionistico.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e contrario del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 200.7 è accolto.

Non sono, invece, accolti, gli emendamenti 200.10 e 200.8, entrambi con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Ha, quindi, la parola il senatore GRECO che, nell'illustrare il proprio emendamento 200.9, sottolinea l'opportunità di abbassare da 15 a 5 anni il tempo minimo di patrocinio delle cause civili richiesto per l'accesso alle funzioni di giudice aggregato e di eliminare gli ulteriori requisiti richiesti dal testo all'esame. L'emendamento mira, infatti, a favorire l'ingresso di giovani avvocati tra i giudici aggregati.

Aderisce alle considerazioni del senatore Greco il senatore PELLICINI.

Interviene, quindi, il senatore GASPERINI che manifesta perplessità circa l'abbassamento a 5 anni del tempo di durata del patrocinio richiesto ai giovani avvocati per l'accesso alla categoria dei giudici aggregati: tale durata, infatti, potrebbe essere sproporzionata rispetto alla durata delle diverse tappe previste per la carriera dei magistrati ordinari, compreso il tirocinio.

Dopo una breve replica del senatore GRECO, il quale osserva come in ogni caso i titoli preferenziali prevalgano per l'accesso alla magistratura onoraria, l'emendamento 200.9, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

L'emendamento 200.11 è, quindi, respinto dalla Commissione, così come gli emendamenti 200.12, 200.13 e 200.14.

L'articolo 2 è, quindi, approvato con la modifica apportata.

In sede di articolo 3, il senatore BUCCIERO dà conto di un emendamento (300.1) da lui presentato al fine di assicurare che il parere nella proposta di nomina dell'aspirante giudice onorario aggregato sia reso dal Consiglio dell'ordine cui esso è appartenuto nell'ultimo anno, per assicurare che il fascicolo personale segua effettivamente la carriera dell'esercente la professione forense.

Dopo un intervento del RELATORE, prende la parola il senatore BERTONI. A giudizio dell'oratore già nel testo proposto si rinviene l'interpretazione che il parere debba essere chiesto a tutti i Consigli dell'ordine cui appartiene o è appartenuto l'avvocato. Ritiene, comunque, che il parere relativo all'ultimo anno non sia significativo.

La senatrice SALVATO preannuncia che voterà a favore dell'emendamento, anche perchè la norma richiede di essere emendata poichè si presta a dubbi interpretativi.

Il senatore RUSSO chiarisce che l'intendimento cui si era ispirato il Comitato ristretto nella predisposizione del testo mirava appunto ad individuare nel Consiglio dell'ordine che conosceva l'esercente la professione forense la struttura più idonea a rendere il parere ai Consigli giudiziari.

Il senatore BERTONI enuncia una modifica formale volta a meglio mettere in evidenza la ratio della norma, come chiarita dal senatore Russo.

Il senatore BUCCIERO pone il caso dell'avvocato iscritto solo da un periodo limitatissimo a un Consiglio dell'ordine.

Il senatore PETTINATO richiama l'attenzione sulla esigenza di coordinamento con la disposizione dell'articolo 2, comma 2, nel testo testè emendato dalla Commissione.

Si dichiarano contrari il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore RUSSO propone, quindi, una riformulazione del comma 2 per evitare i dubbi interpretativi cui l'emendamento 300.1 intendeva ovviare, che viene accolto dalla Commissione con l'assenso del RELATORE e che assorbe l'emendamento 300.1.

L'articolo 3 è poi approvato nel testo modificato.

Gli emendamenti 400.1 e 400.2 vengono ritirati dal presentatore senatore MELONI.

Il senatore BUCCIERO insiste, quindi, per la votazione del suo emendamento 400.3 che, contrari il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE, viene respinto.

Il senatore BUCCIERO dà quindi ragione degli emendamenti 400.4 e 400.5.

L'emendamento 400.4 risulta approvato, contrario il RELATORE e dopo che il ministro FLICK si è rimesso alla Commissione.

In sede di esame dell'emendamento 400.5 il ministro FLICK motiva la propria posizione contraria, atteso che la modifica proposta contraddirebbe al principio generale che il giudice aggregato deve rimanere fino all'esaurimento delle cause.
Quindi l'emendamento 400.5 è respinto.

L'articolo 4 è poi accolto nel testo modificato.

In sede di esame dell'articolo 5, ritirato l'emendamento 500.1, il relatore FOLLIERI propone una modifica di carattere formale al comma 2 volta a sostituire la parola circoscrizione con quella di circondario.

L'articolo 5 risulta quindi accolto nel testo modificato.
Senza modifiche sono poi posti ai voti ed approvati gli articoli 6 e 7.

In sede di articolo 8, il presidente CIRAMI ricorda che sull'emendamento 800.1 e connesso emendamento 800.3, la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MELONI, primo firmatario dell'emendamento, nel richiamarsi a quanto già da lui illustrato in precedenza non rinviene le motivazioni del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio poichè - a suo avviso - dalla propria proposta emendativa potrebbe scaturire una diminuzione di spesa, laddove essa favorirebbe un più rapido smaltimento dell'arretrato. Inoltre sottolinea la parte del proprio emendamento relativo alla previsione che la mancata comparizione delle parti possa, su istanza congiunta delle medesime, determinare la cancellazione del processo dal ruolo. Si tratta - precisa l'oratore - di un sistema che nell'ambito del processo amministrativo ha prodotto effetti particolarmente positivi in termini di sfoltimento delle cause pendenti. Inoltre, conclude l'oratore, tale specifica proposta eliminerebbe dal sistema molte cause arretrate che attualmente sarebbero di competenza del giudice di pace.

Il senatore GRECO non condivide il contenuto della lettera c) dell'emendamento in questione. L'oratore esprime infatti il timore che le parti e il giudice possano eventualmente accordarsi e avvalersi di tale disposizione ai soli fini di incrementare i compensi forfettari che per tale voce l'emendamento prevede. Esprime, invece, avviso favorevole in ordine all'ultima parte dell'emendamento.

La senatrice SALVATO prende atto dello spirito alla base della proposta di cui il senatore Meloni si è fatto portatore.
Il presidente CIRAMI propone, a sua volta, di sostituire nell'emendamento alla lettera c) la parola «estinzione» a quella di «cancellazione».

Il senatore PETTINATO, a sua volta, esprime perplessità circa il parere contrario reso dalla Commissione bilancio.

Dopo interventi della senatrice SALVATO e dei senatori PELLICINI e BERTONI, contrari il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, l'emendamento viene respinto.

Respinto è altresì l'emendamento 800.2 presentato e illustrato dal senatore BUCCIERO.

In sede di esame dell'emendamento 800.3, connesso al precedente emendamento 800.1, si apre un breve dibattito in ordine agli effetti sul medesimo del rigetto dell'emendamento 800.1, cui partecipano la senatrice SALVATO, il presidente CIRAMI e il senatore GRECO.

Il senatore RUSSO, nel preannunciare il proprio voto contrario ribadisce che la proposta di modifica si allontana dallo spirito del provvedimento, scoraggiando i possibili giudici onorari aggregati ad accettare l'incarico.

La senatrice SALVATO, dichiarando di apporre la propria firma all'emendamento, ne propone una nuova formulazione cui accedono i presentatori (800.4).

Il senatore GRECO dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 800.4.

Segue un intervento del senatore PELLICINI, il quale invita ad una più meditata valutazione di tutti gli aspetti della proposta emendativa.

Il senatore CENTARO ritiene che sull'emendamento 800.4 sia necessario acquisire il parere della Commissione bilancio.

Prende atto il presidente CIRAMI.
Il senatore PALUMBO illustra, a sua volta, un ulteriore emendamento 800.5 cui appongono la propria firma i senatori SALVATO, SCOPELLITI, MILIO, CENTARO, CALLEGARO, MELONI e CIRAMI.

Il senatore BATTAGLIA chiede invece l'accantonamento delle proposte.

Il senatore RUSSO ribadisce che l'approvazione delle proposte in questione, determinando in assoluto una indubbia diminuzione del trattamento economico dei giudici onorari aggregati, avrebbe un effetto dissuasivo rispetto alle domande. Invita pertanto a non insistere per la votazione delle proposte.

La senatrice SALVATO insiste sull'esigenza di una scelta moralizzante poichè, una volta abbandonato il principio - da ella fortemente condiviso - di un intervento a favore delle giovani professionalità, le appare da respingere il fatto di procedere ad elargizioni ulteriori a categorie già titolari di trattamenti pensionistici o retributivi.

Si conviene, quindi, di sottoporre alla Commissione bilancio gli emendamenti 800.4 e 800.5.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0034o)

Il senatore CALLEGARO preannunzia la imminente presentazione di un disegno di legge di sua iniziativa sul tema delle espropriazioni immobiliari.

Il senatore PELLICINI chiede pertanto di rinviare il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 320, 401, 840 e 1800, sullo stesso argomento.

Si associa il senatore CENTARO.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver rilevato come il diverso stadio dei provvedimenti in questione non consentirebbe un esame congiunto dei medesimi con il preannunciato disegno di legge di iniziativa del senatore Callegaro accede comunque alla richiesta di rinvio, fissando a mercoledì 9 aprile prossimo, alle ore 19, un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 320, 401, 840 e 1800.

La seduta termina alle ore 10,20.