GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI' 23 GENNAIO 2001
690ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE REFERENTE

(3658) GRECO ed altri. - Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso della seduta pomeridiana del 24 maggio 2000.

Il relatore FOLLIERI ricorda che, in data 19 gennaio 1999, la Commissione Programmazione economica, Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo.

Prende quindi la parola il senatore GRECO che ribadisce come il disegno di legge in esame tragga origine dall'ordine del giorno (n.9.365.250) proposto da lui stesso - in sostituzione di un emendamento presentato in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 328 del 1998 - e accettato dal Governo e sul quale si era altresì registrata una ampia convergenza fra tutte le forze politiche.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, né richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, dopo che il presidente PINTO ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Follieri a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo.


(3776) SALVATO ed altri. - Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

(4163) SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti

(4172) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati

(4834) Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 14 dicembre 2000.

Su proposta del relatore RUSSO la Commissione conviene di prorogare a martedì 30 gennaio 2001, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4834, assunto come testo base.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(4673-bis) Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato

(4738-bis) Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 15 novembre 2000.

Il relatore FASSONE illustra alla Commissione una nuova versione - che viene pubblicata in allegato al presente resoconto - dell'ulteriore testo unificato da lui predisposto per i disegni di legge in titolo, già pubblicato in allegato al bollettino delle Giunte e Commissioni del 9 novembre 2000. La nuova versione del testo unificato differisce dalla precedente in quanto da essa sono state espunte le previsioni già entrate in vigore in quanto inserite nel decreto legge n. 341 del 2000, convertito con modificazioni dalla legge n.4 del 19 gennaio 2001. Segnala inoltre che la proroga delle disposizioni in materia di videoconferenze e di cui al comma 2 dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario ha altresì richiesto una modifica di coordinamento all'articolo 3 della nuova versione del testo unificato, rispetto alla originaria previsione contenuta nell'articolo 16 del disegno di legge n. 4738.
Dopo aver richiamato l'attenzione sull'urgenza, ma anche sulla complessità delle problematiche oggetto del capo IV del testo unificato - che reca modifiche alla legge n.689 del 1981 con specifico riferimento al tema delle sanzioni sostitutive - ritiene comunque indispensabile, in considerazione della prossima conclusione della legislatura, che venga rimessa alla valutazione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, convocato per la giornata di giovedì prossimo la decisione circa la concreta praticabilità della scelta di proseguire nell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il presidente PINTO fa presente che le considerazioni svolte da ultimo dal relatore saranno senz'altro sottoposte all'Ufficio di presidenza della Commissione. Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.


(4594) Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre 2000.

Il presidente PINTO comunica che gli è pervenuta dal parte del senatore Sella Di Monteluce la richiesta di procedere ad alcune audizioni in merito al disegno di legge in titolo.

Il relatore Antonino CARUSO da atto che la proposta in questione si riferisce ad associazioni autorevolmente titolate allo svolgimento di un ruolo istituzionale di rappresentanza degli interessi nei diversi settori: tuttavia, alcune di esse non sembrano immediatamente riferibili alle tematiche specifiche del provvedimento, mentre, anche attesa l'esigenza di procedere con rapidità all'esame del disegno di legge medesimo, ritiene che nel corso del dibattito vi sarà l'occasione per il senatore Sella Di Monteluce, eventualmente attraverso un suo intervento personale, di trasmettere le posizioni delle altre associazioni che aspirerebbero ad essere audite.

Il presidente PINTO rinvia quindi il seguito dell'esame.

MODIFICAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani alle ore 8,30 anzichè alle ore 15, come già previsto.

La seduta termina alle ore 15,50.

Ulteriore testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge
nn. 1210, 1529, 4673-bis e 4738-bis


Capo I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE A DISTANZA
Art. 1.

1. Dopo l’articolo 147-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
“Art. 147-quater. (Esame a distanza dei minori). – 1. Nei casi previsti dall’articolo 498, comma 4-ter, del codice, il giudice, ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, può disporre, anche d’ufficio, che l’esame del minore avvenga a distanza. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 147-bis, comma 2.
2. Su richiesta del minore o del suo difensore l’esame viene effettuato con modalità tali da assicurare la visibilità dell’esaminato da parte del solo giudice”.

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
“Art. 205-bis. (Partecipazione al processo a distanza per l’imputato detenuto all’estero). – 1. La partecipazione all’udienza dell’imputato detenuto all’estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell’articolo 146-bis.
2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell’imputato all’udienza, la detenzione dell’imputato all’estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell’udienza, quando è possibile la partecipazione all’udienza in collegamento audiovisivo e l’imputato non dà il consenso”.

Art. 3.

1. All’articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dalla legge 26 novembre 1999, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è posto al 31 dicembre 2002”.
Art. 4.

1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 valutato in lire 15 miliardi per l’anno 2000, in lire 30 miliardi per l’anno 2001, ed in lire 64 miliardi a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito della unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15 miliardi per l’anno 2000 e lire 48 miliardi per l’anno 2002, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 13 miliardi per l’anno 2001, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 1 miliardo per l’anno 2001, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; quanto a lire 16 miliardi per l’anno 2001, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e quanto a lire 16 miliardi per l’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ARRESTI DOMICILIARI E BENEFICI PENITENZIARI

Art. 5.

1. Nell’articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Il giudice, se l’arresto è avvenuto nelle ipotesi di cui all’articolo 385, terzo comma, del codice penale, provvede in ogni caso anche a sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
1-ter. Si applica l’articolo 27 del codice di procedura penale se il giudice, contestualmente o successivamente al provvedimento di cui al comma 1-bis, dichiara la sua incompetenza.
1-quater. La polizia giudiziaria, quando l’arresto in flagranza è avvenuto per una condotta punibile a norma dell’articolo 385, terzo comma, del codice penale, ne dà immediata notizia anche al pubblico ministero presso il giudice competente per il reato per il quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, che trasmette immediatamente al giudice competente per la convalida l’ordinanza applicativa e gli altri atti relativi alla sua esecuzione”.
Capo III
OPERAZIONI SIMULATE E RITARDO OD OMISSIONE DEGLI ATTI DI CATTURA, DI ARRESTO O DI SEQUESTRO
Art. 6

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, beni ovvero cose che sono l’oggetto, il prodotto, il profitto, il prezzo del reato o il mezzo per commetterlo, ovvero altre utilità provenienti da taluno dei delitti per cui si procede, o altrimenti ostacolano l’individuazione della provenienza o ne consentono l’impiego.
2. Le operazioni indicate nel comma 1 possono essere effettuate in relazione ad uno dei seguenti delitti:
a) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del codice penale;
b) estorsione, di cui all’articolo 629 del codice penale;
c) usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;
d) delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
e) delitti concernenti armi e materiali d’armamento, di cui all’articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
f) delitti riguardanti stupefacenti o sostanze psicotrope, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
g) delitti aggravati a norma dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
h) delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione.
Art. 7.

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell’articolo 6, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l’omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.
2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1 il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l’esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell’arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d’urgenza, il ritardo dell’esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.
3. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell’attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all’autorità giudiziaria competente in relazione al luogo in cui l’operazione deve svolgersi.
Art. 8.

1. Le operazioni indicate nell’articolo 6 possono essere effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Direzione investigativa antimafia o ai servizi centrali e interprovinciali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Fatte salve le disposizioni impartite a norma del comma 5 del predetto articolo 12, per le finalità di coordinamento ivi previste, le operazioni relative ai delitti di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga. Per i delitti di contrabbando gli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni devono essere altresì in possesso della qualifica di ufficiali di polizia tributaria.
2. L’esecuzione delle operazioni è disposta, secondo l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dal Capo della polizia o dal Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal direttore della Direzione investigativa antimafia, dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell’organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell’esito dell’operazione. L’esecuzione delle operazioni relative ai delitti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, d’intesa con questa, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia.
3. L’organo che dispone l’esecuzione dell’operazione deve darne preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell’operazione.
4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui all’articolo 6. Per l’esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative, e sono individuate le operazioni attivabili dagli ufficiali di polizia giudiziaria di specifiche unità specializzate competenti per la persecuzione dei delitti determinati, anche in relazione alla competenza preminente della forza di polizia cui appartengono.

Art. 9.

1. Sono abrogati gli articoli 97 e 98 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e l’articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
2. Restano salve le disposizioni dell’articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dell’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Capo IV
MODIFICHE ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

Art. 10.

1. Il primo comma dell’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
“Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni può sostituire tale pena con il programma di reintegrazione sociale di cui all'articolo 53-bis; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno può sostituire tale pena con la custodia domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di nove mesi può sostituirla inoltre con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.”.
Art. 11.

1. Dopo l’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è aggiunto il seguente:
"Art. 53-bis.- 1. Il programma di reintegrazione sociale comporta:
a) l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in istituti, o sezioni di istituti disciplinati in modo da essere compatibili con le finalità del programma;
b) l'obbligo di prestare l'attività lavorativa a favore della collettività.
2. L'attività di cui al comma 1 consiste nella prestazione di attività lavorativa non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato, e comporta la prestazione di almeno tre e non più di sei ore di lavoro giornaliero.
4. Il giudice determina il programma di reintegrazione sociale tenendo conto delle opportunità lavorative offerte dagli Enti locali, e organizzate dalla Regione, curando altresì, per quanto possibile il perseguimento degli obiettivi del trattamento, di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
5. Ogni giorno di attività lavorativa equivale, ad ogni effetto di legge, a due giorni di pena detentiva se l'attività lavorativa si svolge per tre ore al giorno; equivale a tre giorni di pena detentiva se per una durata maggiore.
6. E' garantita la tutela assicurativa e previdenziale, alle quali provvedono gli enti locali beneficiari della prestazione lavorativa. Alle spese di mantenimento del condannato contribuisce la Regione competente per territorio, nel quadro di convenzioni stipulate con l'Amministrazione penitenziaria.
7. Il condannato può chiedere, se ciò è compatibile con la natura dell'attività da svolgere, che il complesso delle ore lavorative determinato a suo carico sia diversamente distribuito nell'arco della giornata o del mese.
8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59 e 60, sono esclusi dal programma di reintegrazione sociale i condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonché i condannati nei cui confronti sia intervenuto un provvedimento di revoca di benefici penitenziari.".
Art. 12.

1. L’articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
“Art. 55. - (Custodia domiciliare). – 1. La sanzione della custodia domiciliare comporta l’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o assistenza.
2. La custodia domiciliare comporta altresì:
a) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
b) il ritiro del passaporto nonché la sospensione della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni altro documento equipollente.
3. Se il condannato lo richiede, può essere ammesso a svolgere un lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province o i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato. In tal caso, l’attività viene svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di due ore di lavoro giornaliero, con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio o di salute del condannato.
4. Se il condannato viene ammesso al lavoro di pubblica utilità, il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ha una durata pari a otto ore, da determinarsi tenendo conto delle esigenze di lavoro, di studio e di salute del condannato.
5. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Nei confronti del condannato, il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale”.
Art. 13.

1. All’articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“La custodia domiciliare può essere applicata se non risulta indispensabile la detenzione in carcere”.
Art. 14.

1. L’articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
“Art. 59. - (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva). – 1. La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei quattro anni dalla condanna precedente.
2. La pena detentiva, se è stata irrogata per un fatto commesso nell’ultimo quinquennio, non può essere sostituita:
a) nei confronti di coloro che sono stati condannati per più di due volte per delitti della stessa indole;
b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma dei commi primo e secondo dell’articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di affidamento in prova o di semilibertà.
3. Le condizioni soggettive che escludono la sostituzione della pena detentiva previste nel presente articolo non si estendono agli imputati minorenni”.
2. All’articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole “pene sostitutive”, sono inserite le seguenti: “della pena pecuniaria e della libertà controllata”;
b) nel primo comma, le parole “385 (evasione)” sono soppresse;
c) nel secondo comma, dopo le parole “pene sostitutive”, sono inserite le seguenti: “della pena pecuniaria e della libertà controllata”;
d) nel terzo comma, le parole “Le pene sostitutive” sono sostituire dalle seguenti “Le medesime pene sostitutive”;
e) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
“Le pene sostitutive della pena pecuniaria, della libertà controllata e della custodia domiciliare non si applicano al delitto previsto dall’articolo 385 del codice penale, ai delitti previsti dal libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale nonché ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale”.
Art. 15.

1. All’articolo 64 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola “semidetenzione” è sostituita dalle seguenti: “custodia domiciliare”;
b) il primo comma è sostituito dai seguenti:
“Fuori del caso in cui il condannato sia stato ammesso a prestare un lavoro di pubblica utilità, se risulta che il condannato alla custodia domiciliare non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero che versa in situazione di assoluta indigenza, il magistrato di sorveglianza può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di detenzione per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un’attività lavorativa, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il magistrato di sorveglianza dispone in ogni caso che la detenzione venga eseguita in un luogo di pubblica cura se il condannato versa in condizioni di salute tali da renderne necessario il ricovero.
Le prescrizioni imposte con l’ordinanza prevista dall’articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.”;
c) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L’ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa agli organi di polizia competenti per il controllo sull’adempimento delle prescrizioni.”;
d) nel quarto comma, le parole: “numeri 1, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “numeri 1 e 3”.
Art. 16.

1. All’articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola “semidetenzione” è sostituita dalle seguenti: “custodia domiciliare”;
b) il primo comma è sostituito dai seguenti:
“Quando il condannato, senza giusto motivo, si allontana dai luoghi in cui sconta la custodia domiciliare o non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità ovvero lo abbandona, la parte rimanente della detenzione domiciliare si converte nella pena detentiva sostituita.
La restante parte della pena si converte altresì nella pena detentiva sostituita quando, senza giusto motivo, è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla custodia domiciliare o alla libertà controllata.”;
c) nel secondo comma, le parole: “o il direttore dell’istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato” sono soppresse.
Art. 17.

1. L’articolo 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
“Art. 67. (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione). – 1. Nei confronti del condannato alla custodia domiciliare o alla libertà controllata non sono applicabili le misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
1. Le misure alternative alla detenzione indicate nel comma 1 sono altresì escluse per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 66.
2. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai condannati minori di età al momento della condanna”.
Art. 18.

1. L’articolo 70 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
“Art. 70. (Esecuzione di pene concorrenti). – 1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della custodia domiciliare o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell’articolo 663 del codice di procedura penale.
2. Tuttavia, la pena detentiva sostituita con la custodia domiciliare non può complessivamente superare la durata di un anno e sei mesi; se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente tale durata ma non supera i due anni, si applica la pena detentiva per la parte eccedente un anno e sei mesi e la stessa viene espiata con precedenza.
3. Le pene della custodia domiciliare e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell’ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la custodia domiciliare”.

Art. 19.

1. All’articolo 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, la parola: “semidetenzione ” è sostituita dalle seguenti: “custodia domiciliare”;
b) nel terzo comma, la parola: “semidetenzione” è sostituita dalle seguenti: “custodia domiciliare, anche quando è affiancata dal lavoro di pubblica utilità,”.
2. Nell’articolo 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la parola: “semidetenzione” è sostituita dalle seguenti: “custodia domiciliare”.
3. All’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, la parola: “semidetenzione” è sostituita dalle seguenti: “custodia domiciliare”;
b) il quarto comma è abrogato.
4. All’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola “semidetenzione” è sostituita dalle seguenti: “custodia domiciliare”;
b) nel quarto comma, le parole: “, nonché al direttore dell’istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione” sono soppresse.
5. All’articolo 65 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, la parola: “semidetenzione” è sostituita dalle seguenti: “custodia domiciliare”;
b) il terzo comma è abrogato.
6. All’articolo 68 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola “semidetenzione” è sostituita dalle seguenti:“custodia domiciliare”;
b) nel primo comma, la parola: “semidetenzione” è sostituita dalle seguenti: “custodia domiciliare”;
c) nel quarto comma, le parole: “La semidetenzione” sono sostituite dalle seguenti: “La custodia domiciliare”.
7. All’articolo 69 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, la parola: “semidetenzione” è sostituita dalle seguenti: “custodia domiciliare”;
b) nel terzo comma, la parola “semidetenzione” è sostituita dalle seguenti: “custodia domiciliare”.

Capo V
NORMA FINALE

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.