GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 3 DICEMBRE 1998
358ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO



Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scoca.

La seduta inizia alle ore 9.05.

IN SEDE DELIBERANTE

(3183) Deputati PISAPIA E SAPONARA.- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente PINTO propone di assumere a base della discussione il testo già licenziato dalla Commissione al termine dell'esame in sede referente e di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali, passando direttamente all'esame e alla votazione degli articoli.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame di un emendamento riferito all'articolo 1.

Il relatore FASSONE, intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 1.1, ricorda come il disegno di legge in titolo sia volto a modificare la procedura per la concessione del beneficio della liberazione anticipata previsto dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. L'esigenza di una semplificazione di tale procedura nasce dal fatto che le richieste di liberazione anticipata sono notevolmente aumentate nel corso degli ultimi anni, passando dalle circa 19 mila del 1987 alle circa 34 mila dell'anno passato; le stesse richieste, inoltre, vengono accolte nella stragrande maggioranza dei casi. Il testo approvato dalla Camera dei deputati modifica l'ordinamento penitenziario, affidando la competenza a decidere sull'istanza di concessione della liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza, in luogo del tribunale di sorveglianza previsto dalla normativa vegente, e delineando per l'adozione di tale provvedimento un meccanismo procedurale particolarmente agile nel quale la decisione viene adottata dal magistrato di sorveglianza in camera di consiglio, senza la presenza delle parti.
La Commissione giustizia del Senato, in sede referente, ha apportato alcune modifiche al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, con riferimento in particolare all'articolo 69-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge. A seguito di tali modifiche si precisa che, nelle ipotesi di reclamo davanti al tribunale di sorveglianza avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, il tribunale decide secondo la procedura di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale che, mediante il rinvio all'articolo 666, assicura il contraddittorio fra le parti con la previsione della necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero.
La Commissione ha poi introdotto un'ulteriore modifica, colmando una lacuna presente nel testo proveniente dalla Camera e prevedendo espressamente la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di revoca del beneficio della liberazione anticipata.
Il relatore evidenzia poi che con l'emendamento 1.1 si intende specificare il rinvio all'articolo 30-bis dell'ordinamento penitenziario, precisando che esso è stato rivolto ai commi quinto e sesto di tale disposizione, in modo da evitare i problemi applicativi che potrebbero derivare da un generico riferimento al suddetto articolo 30-bis, che disciplina la diversa materia dei provvedimenti in tema di permessi e sui reclami relativi a questi ultimi.

Il sottosegretario di Stato SCOCA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1, ritenendo opportuno l'intervento modificativo proposto.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.1.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 1 come emendato.

Senza discussione, è approvato l'articolo 2.

Il senatore GRECO, a nome del Gruppo di Forza Italia, annuncia il voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso, rilevando come già nella discussione generale, svoltasi in sede referente, si ebbe modo di registrare un'ampia convergenza in merito all'opportunità dei contenuti del provvedimento legislativo che la Commissione si appresta a licenziare e che è stato, dalla stessa, modificato in termini indubbiamente migliorativi, seppur limitati.

Il relatore FASSONE, intervenendo a nome del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, annuncia il voto favorevole, invitando peraltro il Governo a tener conto del fatto che le innovazioni proposte con l'articolato in votazione determineranno un ulteriore, notevole incremento del carico di lavoro dei magistrati di sorveglianza: se a tale aspetto non sarà prestata una concreta attenzione, lo snellimento delle procedure conseguenti al provvedimento in titolo, rischia di non raggiungere l'effetto voluto di velocizzare la concessione della liberazione anticipata, per i tempi di attesa necessitati dall'aggravio di lavoro.

Posto ai voti, è infine approvato il disegno di legge nel suo complesso, dopo che la Commissione ha conferito mandato al relatore Fassone a procedere alle modifiche di coordinamento formale che si rendessero eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 9.20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3183

Art. 1.

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato al capoverso 2 sopprimere le parole: «, con le forme di cui all'articolo 30-bis,» e al capoverso 3, aggiungere in fine le parole: «Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 30-bis».
1.1
Il Relatore