GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 17 GENNAIO 2001
688ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,45.


INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PINTO avverte che l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla settimana in corso, sarà integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3658, recante norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati, e con la discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 4115, 4283, 4754, 4766 e 4906 recanti disciplina per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi.
Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice SCOPELLITI ritiene opportuno che, anche tenendo conto della prossima conclusione della legislatura, venga convocato l'Ufficio di presidenza della Commissione per individuare le proposte normative di cui è concretamente possibile portare avanti e concludere l'esame.

Il presidente PINTO concorda con le considerazioni svolte dalla senatrice Scopelliti e comunica che, con tutta probabilità, l'Ufficio di presidenza della Commissione verrà convocato per la prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

(3215) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo
(2180) SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre 2000.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3215 - assunto come testo base - a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore RUSSO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, posto ai voti è approvato l'emendamento 1.1.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. 1.8 e 1.9.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore GRECO rinuncia ad illustrare i subemendamenti 2.1 (Nuovo Testo) /1 e 2.1 (Nuovo Testo) /2, nonché gli emendamenti 2.20, 2.30, 2.40, 2.50, 2.60, 2.70.
Aggiunge quindi la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.80.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 2.6, 2.90, 2.100, 2.9, 2.120, nonché il subemendamento 2.11 (Nuovo testo)/1.

Il relatore RUSSO illustra l'emendamento 2.3.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 2.5.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 2.12.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore RUSSO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 (Nuovo testo), 2.4, 2.7, 2.8, 2.110, 2.11 (Nuovo testo) e 2.12. Si rimette al Governo sugli emendamenti 2.70 e 2.120. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario di Stato MAGGI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.3, 2.7, 2.110, 2.120 e 2.12. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.30 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 2.1 (Nuovo testo)/1 e 2.1 (Nuovo testo)/2.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.1 (Nuovo Testo).

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.2.

Il senatore CENTARO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.20, sottolineando l'opportunità di attribuire al dirigente dell'UDAG (Ufficio distrettuale dell'amministrazione giudiziaria) la qualifica di dirigente generale.

Il sottosegretario di Stato MAGGI ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 2.20, rilevando, tra l'altro, come l'approvazione di tale proposta emendativa potrebbe implicare non poche difficoltà di ordine pratico.

Anche il senatore FASSONE manifesta le sue perplessità sulla proposta contenuta nell'emendamento 2.20.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.20.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.3.

Il senatore RUSSO ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 2.30 giudicando necessario che, nella disciplina a regime, venga previsto come requisito per l'accesso alla dirigenza dell'UDAG il superamento del corso previsto dal successivo articolo 8 del disegno di legge.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.30.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.4.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.40, 2.50, 2.5 - quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 2.60 - e 2.70.

Il senatore CENTARO, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 2.6, di contenuto identico all'emendamento 2.80, evidenzia l'inopportunità della previsione transitoria contenuta nell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 2, sottolineando come la specificità delle funzioni dell'UDAG richieda l'impiego di professionalità che si caratterizzino per una conoscenza dall'interno della macchina giudiziaria.

Posto ai voti l'emendamento 2.6, di contenuto identico all'emendamento 2.80, è respinto.

Sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.90 e 2.100.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.7, di contenuto identico agli emendamenti 2.8 e 2.110.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.9 e 2.10.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 2.11 (Nuovo testo)/1.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.11 (Nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.120 e 2.12.

Posto ai voti è approvato l'articolo 2 come emendato.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3215


Art. 1.
1.1

Il Governo

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Definizioni). – 1. Ai fini della presente legge si intende:
            
a) per “Ministro“ il Ministro della giustizia;

            b) per “Ministero“ il Ministero della giustizia;
            
c) per “UDAG“ l’Ufficio distrettuale dell’amministrazione giudiziaria».

 

1.2

Preioni

        Al comma 1, sostituire le parole: «180» con le seguenti: «365».

 

1.3

Preioni, Gasperini

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il Governo è altresì delegato ad introdurre nelle procedure di assunzione del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e dei magistrati il principio della non destinabilità, a richiesta degli assunti stessi, a sede diversa da quella di prima assegnazione per almeno 7 anni, e ad introdurre nelle procedure il principio di assunzione mediante concorsi regionali da svolgersi separatamente e contemporaneamente in ogni circoscrizione di Corte d’appello».

        Conseguentemente, sopprimere le lettere d), e), f) e g) del comma 2.

 

1.4

Preioni, Gasperini

        Al comma 2, sopprimere le lettere d), e), f) e g).

 

1.5

Preioni, Gasperini

        Al comma 2, sopprimere la lettera d).

 

1.6

Preioni, Gasperini

        Al comma 2, sopprimere la lettera e).

 

1.7

Preioni, Gasperini

        Al comma 2, sopprimere la lettera f).

 

1.8

Preioni, Gasperini

        Al comma 2, sopprimere la lettera g).

 

1.9

Pera, Greco, Centaro, Caruso Antonino

        Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «su proposta del dirigente di cui al comma 2 dell’articolo 2».

 


Art. 2.

2.1 (Nuovo testo)/1

Pera, Greco, Centaro, Caruso Antonino

        Sopprimere l’emendamento 2.1.

 

2.1 (Nuovo testo)/2

Pera, Greco, Centaro, Caruso Antonino

        All’emendamento 2.1. (Nuovo testo), sopprimere, in fine, le parole da: «quale ufficio» sino alla fine.

 

2.1 (Nuovo testo)

Il Governo

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, presso ogni distretto di corte d’appello, è istituito l’Ufficio distrettuale dell’amministrazione giudiziaria, di seguito denominato UDAG, quale ufficio dirigenziale non generale decentrato del Ministero».

 

2.2

Callegaro

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’UDAG è diretto da un dirigente amministrativo, che abbia superato l’apposito corso di cui all’articolo 8. Limitatamente al primo triennio della sua attività l’UDAG può essere diretto da un dirigente amministrativo, prescindendo dal superamento del suddetto corso».

 

2.20

Pera, Greco, Centaro, Caruso Antonino

        Al comma 2, sostituire le parole: «di livello inferiore a quello di dirigente generale» con le seguenti: «di dirigente generale».

 

2.3

Russo

        Al comma 2, dopo le parole: «dirigente generale», inserire le seguenti: «individuato ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’articolo 15 del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 80».

 

2.30

Pera, Greco, Centaro, Caruso Antonino

        Al comma 2, sopprimere le parole da: «che abbia superato» sino al punto.

 

2.4

Il Governo

        Al comma 2, sostituire la parola: «8» con l’altra: «7».

 

2.40

Pera, Greco, Centaro, Caruso Antonino

        Al comma 2, sostituire le parole da: «. Limitatamente al primo triennio» sino a: «magistrato d’appello» con le seguenti: «,».

 

2.50

Pera, Greco, Centaro, Caruso Antonino

        Al comma 2, sopprimere le parole: «prescindendo dal superamento del suddetto corso».

 

2.5

Scopelliti

        Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato d’appello».

 

2.60

Pera, Greco, Centaro, Caruso Antonino

        Sopprimere le parole: «da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato d’appello».

 

2.70

Pera, Greco, Centaro, Caruso Antonino

        Al comma 2, sostituire le parole: «da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato d’appello» con le seguenti: «da un magistrato idoneo alle funzioni direttive superiori».

 

2.6

Centaro

        Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero da un soggetto estraneo...» fino alla fine.

 

2.80

Preioni

        Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero da un soggetto» fino alla fine del periodo.

 

2.90

Pera, Greco, Centaro, Caruso Antonino

        Al comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «e comunque non oltre i due anni precedenti a quelli dell’assunzione».

 

2.100

Pera, Greco, Centaro, Caruso Antonino

        Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «o da professori universitari in materie di scienza dell’amministrazione e organizzazione aziendale».

 

2.7

Callegaro

        Sopprimere il comma 3.

 

2.8

Il Governo

        Sopprimere il comma 3.

 

2.110

Preioni

        Sopprimere il comma 3.

 

2.9

Centaro

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il Ministro della giustizia, con decreto emesso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, costituisce la pianta organica degli UDAG, disciplinandone il funzionamento».

 

2.10

Pettinato

        Al comma 3, sopprimere le parola da: «si prescinde» fino alla fine del comma.

 

2.11 (Nuovo testo)

Il Governo

        Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

        «4. In materia di personale amministrativo, l’UDAG, in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministero, attende ai seguenti compiti:
            
a) formulazione di proposta al Ministero per la determinazione biennale delle consistenze organiche degli uffici giudiziari del distretto, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti, secondo le direttive e in base al contingente di personale determinato dal Ministero medesimo per ciascun distretto, anche in rapporto ai relativi fabbisogni;

            b) distribuzione tra gli uffici giudiziari delle unità di personale amministrativo assegnate dal Ministero al distretto;
            
c) trasferimenti del personale amministrativo nell’ambito degli uffici giudiziari del distretto, applicazioni, supplenze e ogni altro movimento, in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministero.

        5. In materia di beni ed attrezzature, l’UDAG, in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministero, attende ai seguenti compiti:
            
a) acquisto delle attrezzature e loro distribuzione tra gli uffici giudiziari del distretto;

            b) predisposizione, previa ricognizione delle esigenze degli uffici giudiziari del distretto, di un progetto annuale di distribuzione dei fondi assegnati o accreditati dal Ministero; il progetto è approvato dal Capo del Dipartimento, valutate le proposte degli uffici giudiziari del distretto;
            
c) approvazione del rendiconto per le spese sostenute dai comuni per la manutenzione ed il funzionamento dei locali destinati ad uffici giudiziari del distretto.

        6. In materia di normalizzazione dei servizi di cancelleria, l’UDAG, in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministero, attende ai seguenti compiti:
            
a) verifica, rispetto ai rilievi degli organi ispettivi del Ministero, dell’avvenuta normalizzazione dei servizi nei singoli uffici giudiziari del distretto;

            b) redazione e trasmissione al Ministero di un rapporto sull’avvenuta normalizzazione dei servizi ovvero sulle difficoltà che ad essa si frappongono e che non siano superabili in sede locale».

 

2.11 (Nuovo testo)/1

Pera, Greco, Centaro, Caruso, Antonino

        All’emendamento 2.11 (Nuovo testo) al comma 5, lettera b), dopo le parole: «è approvato dal» inserire le seguenti: «Ministro su parere del Capo del Dipartimento».

 

2.12

Fassone

        Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) predisposizione, previa ricognizione delle esigenze degli uffici giudiziari del distretto, di un progetto annuale di richieste e di allocazione di risorse, da sottoporre all’approvazione della Conferenza distrettuale di cui all’articolo 3, predisposizione del progetto di distribuzione delle risorse assegnate o accreditate dal Ministero, qualora le stesse siano difformi dalle richieste, da sottoporre ad analoga approvazione;».

 

2.120

Pera, Greco, Centaro, Caruso, Antonino

        Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            d) predisposizione del piano annuale di distribuzione tra gli uffici giudiziari del distretto dei fondi assegnati o accreditati».