TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDI' 15 LUGLIO 1999

337ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore BORTOLOTTO dichiara di accogliere i suggerimenti avanzati ieri dal Ministro dell'ambiente in merito alla proposta di impegnare il Governo per quanto riguarda le iniziative in atto presso la Banca mondiale; presenta quindi il seguente ordine del giorno.

"Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3833,
premesso:
che il consiglio dei direttori esecutivi della Banca mondiale si appresta ad approvare il documento “Fuel for thought”, ultima versione della Energy and environmental strategy paper, un documento strategico di importanza fondamentale per le attività di uno dei principali settori di iniziativa della Banca mondiale e per la definizione di strategie di sviluppo che mettano al centro la lotta alla povertà e la tutela dell'ambiente e dei diritti delle comunità locali e che pertanto sarà necessaria l'adozione di un piano d'azione dettagliato che permetta il raggiungimento di precisi obiettivi e la loro verifica nel tempo da parte della Banca in maniera trasparente;
che il gruppo della Banca Mondiale riveste un ruolo chiave nel fissare standard internazionalmente riconosciuti per la protezione dell'ambiente globale ed in particolare è stata tra i primi organismi intergovernativi a riconoscere la necessità di piani di azione per la lotta ai mutamenti climatici;
che ciononostante, come anche ricordato nell'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica il 23 luglio 1997, tale istituzione continua a privilegiare il finanziamento di combustibili fossili, con grave pregiudizio al clima ed all'ambiente globale;
ricordando che tale ordine del giorno impegnava il Governo “a sollecitare una revisione delle attività della Banca mondiale nel campo energetico, con l'adozione di una politica vincolante che preveda la riduzione progressiva dei finanziamenti a fonti rinnovabili... nonché con l'istituzione di un dipartimento per l'efficienza energetica, la Banca mondiale dovrà sostenere i paesi in via di sviluppo nell'attuazione di politiche energetiche sostenibili, ed adottare linee-guida e procedure vincolanti e trasparenti volte a valutare l'impatto dei suoi progetti sul clima globale”; tale raccomandazione è stata ribadita in un ordine del giorno approvato nel giugno 1998 dalla Commissione affari esteri del Senato;
notando con preoccupazione:
che dalla data dell'approvazione di detto ordine del giorno la Banca mondiale, nonostante le dichiarazioni di principio, non ha effettuato alcun cambiamento di strategia, continuando a concedere centinaia di milioni di dollari per lo sfruttamento e l'uso di carbone, petrolio e gas naturale, piuttosto che privilegiare tecnologie sostenibili e su piccola scala;
che attualmente la Banca mondiale adotta una procedura operativa che vincola lo staff della Banca ad utilizzare la metodologia dell'IPCC soltanto per il calcolo delle emissioni di gas serra associate con progetti di centrali termoelettriche da essa finanziati, e quindi calcola le emissioni prodotte soltanto per il 10 per cento dei progetti nel settore energetico che vedono la sua partecipazione;
che, secondo una revisione interna dell'Operation evaluation department della Banca mondiale del 1997, la Banca ha effettuato il calcolo delle emissioni di gas serra che produrranno nel loro tempo stimato di vita soltanto per il 46 per cento dei progetti in sostegno a centrali termoelettriche convenzionali;
che nella prima bozza della Energy and environmental strategy paper del luglio 1997 compariva il target del 20 per cento dell'intero pacchetto dei prestiti del settore energetico della Banca da destinarsi per progetti di sostegno alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica e nelle successive bozze tale riferimento concreto non è più comparso;
prendendo atto:
che nel corso dell'Earth Summit II di New York del 1997 il presidente della Banca mondiale James Wolfensohn aveva rilanciato l'impegno della Banca nella lotta ai mutamenti climatici impegnandosi affinché la Banca calcolasse le emissioni di gas serra associate con tutti i progetti finanziati dalla Banca mondiale e, “lì dove vi fosse causa di preoccupazione, ad esplorare altre alternative a minor impatto sul clima”;
che la Banca mondiale ha promosso negli ultimi anni il programma regionale Asian alternative energy program (ASTEA) con brillanti risultati, che però ha ottenuto finanziamenti ridottissimi rispetto al totale stanziato nel settore energetico;
che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo si è dotata dal 1994 di un'unità specifica per l'efficienza energetica che ha conseguito una riduzione annua di 2,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica;
che il Governo italiano, tramite i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, ha già sostenuto la necessità di considerare il target del 20 per cento nell'ambito degli incontri preparatori dell'Unione europea in vista dei negoziati per la COP V, di fine novembre 1999, in particolare nei gruppi di lavoro sugli strumenti economici internazionali;
ricordando:
che la Banca mondiale è un'agenzia specializzata del sistema delle Nazioni Unite ed è sempre stata parte attiva del processo decisionale delle Conferenze delle parti alla Convenzione-quadro sui mutamenti climatici ed inoltre ospita il segretariato della Global environmental facility, fondo per la protezione dell'ambiente globale di cui è anche agenzia attuatrice insieme all'UNEP e all'UNDP;
che la IV Conferenza delle parti tenutasi a Buenos Aires nel novembre 1998 ha rinviato alle prossime COP V e VI rispettivamente nel 1999 e nel 2000 la definizione dei regolamenti di funzionamento dei meccanismi di flessibilità, ossia la Joint implementation, il Clean development mechanism e la Emission trading, così come definiti dal Protocollo di Kyoto, ed in particolare per quel che concerne il calcolo e l'attribuzione dei crediti di emissione ai paesi che saranno parte di progetti per la riduzione di emissioni di gas serra in altri paesi del pianeta;
che il consiglio dei direttori esecutivi della Banca mondiale dovrebbe discutere entro il mese di luglio la creazione del nuovo Prototype carbon fund che la Banca intende istituire con il fine di finanziare progetti di riduzione di emissioni di gas serra nei paesi in via di sviluppo con conseguente calcolo ed assegnazione dei crediti di emissione ai paesi donatori del fondo secondo i princìpi dei meccanismi di flessibilità creati dal Protocollo di Kyoto attuativo della Convenzione quadro sui mutamenti climatici delle Nazioni Unite;
che la creazione del Prototype carbon fund secondo le modalità prefigurate dal management della Banca mondiale non avrebbe alcun mandato dal processo decisionale delle COP ed inoltre la Banca mondiale vivrebbe, in assenza di chiare regole ed un mandato definito, un conflitto di interessi tra il ruolo di finanziatore e quello di intermediario dei permessi di emissione;
considerato altresì che nella comunicazione finale dell'incontro di Schwerin dello scorso mese di marzo i Ministri dell'ambiente del G8 hanno sottolineato come “le banche multilaterali per lo sviluppo dovrebbero allargare la loro fruttuosa cooperazione con le Nazioni Unite, aumentare la trasparenza del loro processo decisionale, valutare l'impatto ambientale delle loro strategie ed attività, sviluppare standard coerenti, raddoppiare gli sforzi per promuovere l'efficienza energetica come le fonti di energia rinnovabile ed alternativa ed aumentare significativamente la quota di tali fonti di energia nel loro mix energetico complessivo,
impegna il Governo:
a dar seguito all'impegno preso nel vertice dei Ministri dell'ambiente del G8, sostenendo un deciso riorientamento delle politiche energetiche della Banca mondiale finalizzato a:
- l'inserimento del target del 20 per cento del pacchetto di prestiti della Banca per il settore energetico da destinarsi a progetti esclusivamente in sostegno alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica a partire dal nuovo anno fiscale con inizio il 1o luglio 1999, con un aumento progressivo del 10 per cento annuo;
- la creazione di una unità per l'efficienza energetica al fine di valutare l'incidenza dei progetti attualmente finanziati dalla Banca mondiale sul clima del pianeta;
- l'adozione di una nuova metodologia vincolante per lo staff della Banca per il calcolo delle emissioni di gas serra associate a tutti i progetti finanziati dalla Banca mondiale nel settore energetico;
- consentire una maggiore riflessione sull'opportunità di creare un fondo autonomo per la gestione del mercato globale dei permessi di emissione, chiedendo un rinvio della creazione del nuovo Prototype carbon fund in attesa di un chiaro mandato da parte della Conferenza delle parti;
a seguire con attenzione l'attività dei nostri rappresentanti presso la Banca mondiale, indicando criteri e linee guida per il finanziamento di progetti o programmi che possono avere un effetto diretto o indiretto sul clima globale, garantendo così coerenza con gli impegni presi dal nostro paese in sostegno a strategie energetiche sostenibili e per la prevenzione dell'effetto serra."

0/3833/12/13
BORTOLOTTO, VELTRI, CAPALDI,
CARCARINO, MANFREDI, RIZZI,
LASAGNA, POLIDORO
Con il parere favorevole del relatore CAPALDI ed il preannuncio di accoglimento del ministro RONCHI (laddove ripresentato in Assemblea), la Commissione conviene sull'ordine del giorno n. 12.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(4064) GIOVANELLI ed altri: Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4118) SPECCHIA ed altri: Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22

(4126) MANFREDI ed altri: Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di ieri. Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti proposti all'articolo 1 del testo base.

Il relatore GIOVANELLI esprime interesse per i contenuti degli emendamenti 1.1 (nuovo testo), 1.4, 1.8, 1.9 ed 1.10, ma invita i proponenti a non sottoporli alla votazione giudicando preferibile un'ampia confluenza di tutta la Commissione sugli emendamenti 1.15 ed 1.16, che peraltro sono aperti al contributo di tutti. Invita invece al ritiro dell'emendamento 1.2, lamentandone l'incongruità rispetto allo scopo del disegno di legge, che è quello di incidere sull'apparato definitorio senza commistioni con i possibili oggetti; invita anche a ritirare gli emendamenti 1.5, 1.6 ed 1.7, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 1.13 ed 1.14. Si dichiara favorevole all'emendamento 1.12, ed anzi riformula il proprio emendamento 1.16 recependone il contenuto.

Il ministro RONCHI si dichiara contrario a tutti gli emendamenti, ad esclusione degli emendamenti 1.2 ed 1.7, sui quali è favorevole. Limitare il concetto del "disfarsi" al liberarsi di oggetti renderebbe difficoltosissimi i controlli: lo stoccaggio provvisorio od il deposito temporaneo potrebbero rimanerne esclusi, così come un trasporto potrebbe sempre essere qualificato elusivamente come non indirizzato ad un impianto di smaltimento. L'incrocio tra definizione di "disfarsi" e nozione di abbandono produrrebbe perniciose conseguenze sull'impianto del decreto legislativo n. 22 del 1997; del resto, in assenza di una specifica tecnica del materiale riutilizzabile, non si è in grado di escludere alcun procedimento di surrettizio smaltimento di rifiuti attraverso cicli produttivi.

Il presidente GIOVANELLI controbatte che una norma non può essere valutata in virtù della sua possibilità di essere violata; l'inversione dell'onere della prova a carico del cittadino, sotto il pretesto di rendere efficaci i controlli, rappresenta una retrocessione nelle conquiste dello Stato di diritto. Si associa il senatore POLIDORO.

Il senatore RIZZI si riserva di apportare ulteriori modifiche all'emendamento 1.1 prima della sua messa in votazione.

Stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3833

Art. 2.

All'emendamento 2.1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: «lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001» con le seguenti: «lire 37.500 milioni per l'anno 1999 e lire 35.000 milioni per gli anni 2000 e 2001».
2.1/1
Bortolotto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per l'attuazione dell'articolo 03 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, relativamente al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, dispone i provvedimenti conseguenti al fine di assicurare livelli prestazionali minimi su tutto il territorio nazionale in materia di controlli ambientali. In particolare, nell'ambito del decreto previsto dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1999, n. 133, alle regioni è riconosciuta una compartecipazione al gettito fiscale determinata secondo i criteri fissati dal citato articolo 03 della legge n. 61 del 1994, destinata interamente al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e distinta da quella prevista per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.
1-bis. A partire dall'anno 2001 alle regioni che non avranno provveduto con legge apposita all'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sarà detratta la quota-parte di compartecipazione al gettito fiscale destinata al finanziamento delle agenzie regionali; le eventuali risorse così determinatesi saranno annualmente ripartite tra le regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e saranno destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.
1-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente sono finanziati, entro il limite massimo di lire 8.000 milioni annui nel triennio 1999-2001, progetti presentati dalle agenzie regionali secondo i seguenti criteri di priorità:

a) proposte di qualificazione e sviluppo di controlli ambientali avanzate da agenzie ricadenti in aree depresse;
b) progetti che consolidano ed estendono esperienze di nuova occupazione.

1-quater. Per le finalità dei commi 1, 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annui nel triennio 1999-2001».
2.1
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle Agenzie regionali per l'ambiente istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è assegnato dal Ministero dell'ambiente un contributo per la realizzazione di progetti di qualificazione e sviluppo dei controlli ambientali, da determinare con decreto del Ministero dell'ambiente in proporzione alla superficie di aree protette di ciascuna regione. Per la finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001».
2.2
Colla, Rizzi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle Agenzie regionali per l'ambiente istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è assegnato dal Ministero dell'ambiente un contributo per la realizzazione di progetti di qualificazione e sviluppo dei controlli ambientali, da determinare con decreto del Ministero dell'ambiente in proporzione al pil di ciascuna regione. Per la finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001».
2.3
Colla, Rizzi

Al comma 1, dopo le parole: «le Agenzie regionali per l'ambiente» inserire le seguenti: «, o che si trovano nella fase di avviamento».
2.5
Carcarino

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Decorso tale termine, in caso di inadempienza delle Regioni, il contributo previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente è ridotto del 50 per cento».
2.7
Carcarino

Al comma 2, sopprimere le parole da: «utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al venti per cento del contributo per sostenere programmi di cooperazione bilaterale, e in casi particolari regionale, con i paesi in via di sviluppo».
2.9
Colla, Rizzi

Al comma 2, dopo le parole: «utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al venti per cento del contributo per sostenere...», inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministero degli affari esteri,».
2.10
Il Governo

Sopprimere il comma 3.
2.11
Colla, Rizzi

Sopprimere il comma 4.
2.12
Colla, Rizzi

Al comma 4, dopo le parole: «delle praterie», aggiungere le seguenti: «, ed in particolare per le Isole minori,».
2.13
Lauro, Rizzi

Alla fine del comma 4, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull'evolversi dei programmi di mappatura, informando altresì, nelle forme possibili, la comunità scientifica nazionale».
2.14
Il Relatore

Al comma 4, dopo le parole: «l'anno 2001», aggiungere le seguenti: «Il Ministro competente invia alle competenti commissioni parlamentari i risultati».
2.15
Lauro, Rizzi

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell'ecosistema della riserva naturale dello Stato denominata “Salina di Cervia” e per il comune di Barano d'Ischia, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni annui a favore del comune di Cervia e 500 milioni annui a favore del comune di Barano, per il triennio 1999-2001».
2.16
Lauro, Rizzi

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'elenco e l'istituzione delle aree protette marine, di cui alla legge n. 394 del 1991, articolo 5, comma 2, e articolo 18, comma 1, possono essere sottoposti ad accordi fra le regioni e il Ministero dell'ambiente.
5-ter. Le aree marine protette sono inserite fra le aree naturali protette classificate in base alla delibera del Comitato per le aree naturali protette del 21 dicembre 1993 e successive integrazioni e ricomprese nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette. Il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate procedono d'intesa all'aggiornamento degli elenchi delle aree di reperimento delle aree marine protette».
2.17
Veltri

Sopprimere il comma 6.
2.18
Colla, rizzi

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:

b) i posti resisi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dal comma 3 sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;
c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le stesse procedure previste dalla lettera a);
c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, saranno coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato”

6-ter. La copertura dei posti di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come sostituita dal comma 6-bis del presente articolo, deve avvenire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6-quater. La copertura dei posti di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come sostituita dal comma 6-bis del presente articolo, deve avvenire entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6-quinquies. La procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come introdotta dal comma 6-bis del presente articolo, deve essere conclusa entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente saranno attivate le procedure concorsuali. Il bando dei concorsi deve comunque essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; qualora non venissero rispettati i termini di cui al presente comma, i posti resi vacanti saranno automaticamente soppressi dalla dotazione organica del Ministero dell'ambiente».
2.19
Il Relatore

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997 n. 344 sono sostituite dalle seguenti:

b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti.
c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le stesse procedure previste dalla lettera a). Gli ulteriori posti residui sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato e successivamente attraverso procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX”».
2.20
Bortolotto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997 n. 344 sono sostituite dalle seguenti:

b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attaulmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti.
c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le procedure previste dell'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli ulteriori posti residui sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato e successivamente attraverso procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX”».
2.21 (Nuovo testo)
Carcarino

Sopprimere il comma 7.
2.22
Colla, Rizzi

Sopprimere il comma 7.
2.23
Maggi, Specchia, Cozzolino

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per esercizio delle funzioni derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministero dell'ambiente può attivare, a decorrere dall'anno 1999, fino a 50 contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a due anni. Per far fronte al relativo onere è autorizza la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».
2.24
Bortolotto

Sopprimere il comma 8.
2.25
Colla, Rizzi

Sopprimere il comma 8.
2.26
Maggi, Specchia, Cozzolino

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per la migliore diffusione delle pratiche e conoscenze operative, tecniche e amministrativo-contabili in campo ambientale, finalizzate anche all'utilizzazione di cofinanziamenti dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente può attivare, a decorrere dall'anno 1999, fino a 50 contratti per giovani laureati di durata biennale ai fini della promozione della formazione di competenze professionali in campo ambientale. Per far fronte al relativo onere, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».
2.27
Bortolotto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano successivamente alla avvenuta effettuazione dei corsi di riqualificazione per il personale già inquadrato, previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) della legge 8 ottobre 1997, n. 344».
2.28
Maggi, Specchia, Cozzolino

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano successivamente alla avvenuta effettuazione dei corsi di riqualificazione per il personale già inquadrato, previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) della legge 8 ottobre 1997, n. 344».
2.29
Polidoro, Rescaglio

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Nell'ambito della Segreteria Tecnica dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può essere utilizzato, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 5 del medesimo articolo 26, un contingente di personale comandato anche da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici e non, nonchè da Società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico, ovvero proveniente dalla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia»
2.38
Bortolotto


PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare il comma 9 dell'articolo 2.
1.
Lauro, Rizzi, Florino


EMENDAMENTI

Sopprimere il comma 9.
2.30
Colla

Sopprimere il comma 9.
2.31
Florino, Specchia, Maggi, Cozzolino

Il coma 9 è sostituito dai seguenti commi:

9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Ai soli fini dell'approvazione dei progetti di bonifica si applicano disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì considerati interventi di bonifica di interesse nazionale quelli relativi ai siti industriali di Bagnoli, ivi compresa la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e di Sesto San Giovanni e ai siti industriali e portuali di Genova di cui al decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582 e quelli prioritari di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 426».

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della progammazione economica, sono approvati agli effetti finanziari, l'aggiornamento del programma di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, ivi compresi gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e il programma di bonifica di Sesto San Giovanni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 20 settembre 1996 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 9, nonchè agli oneri derivanti dagli interventi individuati nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996, cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.32
Bortolotto

Il coma 9 è sostituito dai seguenti commi:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Ai soli fini dell'approvazione dei progetti di bonifica si applicano disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì considerati interventi di bonifica di interesse nazionale quelli relativi ai siti industriali di Bagnoli, ivi compresa la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e di Sesto San Giovanni e ai siti industriali e portuali di Genova di cui al decreto legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582 e quelli prioritari di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 426».

10. Il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al finanziamento del completamento delle operazioni di bonifica e di risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli, sulla base di un programma che il soggetto attuatore, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, presenta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, unitamente ad una relazione tecnico-economica sullo stato di attuazione degli interventi. Per far fronte agli oneri previsti dal programma è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipante e/o altra società direttamente o indirettamente contrallata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, subentra, entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA, rilevando, eventualmente, anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale delal società Bagnoli SpA. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1999, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, viene aggiunto il seguente periodo:

«Ai fini della determinazine del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di riferimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti ante operazioni di bonifica e risanamento ambientale».
2.33
Bortolotto

Al comma 9-ter, dopo la parola: «modalità» sostituire la restante parte del comma con le seguenti parole: «per il coordinamento e la vigilanza del piano oltre la commissione degli esperti già operante, il Prefetto e 3 magistati della DDA sostituiranno le strutture di coordinamento e di alta vigilanza attualmente operanti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582».
2.34/1
Florino, Maggi, Specchia

Al comma 9-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini di ridurre gli ulteriori costi per la bonifica, la conservazione e la manutenzione dei manufatti di valore archeologico riconosciuti tali dall'articolo 31, comma 43, della legge n. 488 del 1998 (cosiddetto “collegato” alla legge finanziaria per l'anno 1999) i sedici (16) reperti di archeologia industriali individuati vengono ridotti a 3».
2.34/2
Florino, Maggi, Specchia

Al comma 9-sexies, sostituire le parole da: «Allo scopo» fino alla parola: «economica» con le seguenti: «A modifica dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996 allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio, lo sviluppo e l'occupazione l'incarico viene affidato al soggetto imprenditoriale, nazionale od estero, esperto di piani di risanamento di territoi ex industrtiali, che risultasse vincitore di un concorso internazionale da bandire dopo l'entrata in vigore della legge, sulla base degli esiti dei primi sondaggi effettuati».
2.34/3
Florino, Maggi, Specchia

Al comma 9-sexies, dopo la parola: «Bagnoli S.p.A.» aggiungere le seguenti: «L'attuazione del piano di risamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, della legge 18 novembre 1996, n. 582, e del suo aggiornamento rientra nell'ambito di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e sue successive modificazioni».
2.34/4
Florino, Maggi, Specchia

Il comma 9 è sostituito con i seguenti:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è aggiunto il seguente comma 4-bis. Ai soli fini della approvazine dei progetti di bonifica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Il CIPE sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al piano di completamento delle operazioni di bonifica dell'area industriale di Bagnoli sulla base di un progetto che il soggetto attuatore, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla data legge 18 novembre 1996, n. 582, presenta entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge; il progetto sarà redatto tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti sull'area interessata e comprenderà anche gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud. Al progetto sarà allegata una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori di completamento.
9-bis. All'attuazione del progetto di completamento si procede mediante accordo di programma quadro, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-regione Campania, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 28 dicembre 1996, n. 662, al quale partecipano anche la provincia, il comune di Napoli e l'IRI.
9-ter. L'accordo di programma quadro definisce le modalità e le strutture tecniche e amministrative per il coordinamento e la vigilanza del piano, che sostituiscono le strutture attualmente operanti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.
9-quater. Per far fronte agli oneri previsti dal piano, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al mesesimo Ministero.
9-quinquies. Alla destinazione di eventuali economie, accertate al momento del completamento del piano di risanamento delle aree, provvederà il Comitato di gestione dell'intesa istituzionale di programma.
9-sexies. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipate e/o altra società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, subentra, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA rilevando, eventualmente anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA.
9-septies. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, viene aggiunto il seguente periodo:

«Ai fini della determinazine del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di riferimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti ante operazioni di bonifica e risanamento ambientale».
2.34
Il Relatore

Al comma 9, sostituire le parole da: «, di cui all'articolo 1», fino a: «30 marzo 1996», con le seguenti: «e di Sesto San Giovanni, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, favorendo, inoltre, l'insediamento di nuove attività produttive non inquinanti. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'aggiornamento unitariamente con il completamento del piano di risanamento in corso, è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'area di Bagnoli e 10.000 milioni per l'area di Sesto San Giovanni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996,».
2.35
Travaglia, Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 9 sostituire le parole: «lire 50.000 milioni», con le seguenti: «lire 40.000 milioni».
2.36
Pizzinato, Parola, Maconi, Bernasconi

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è approvato l'aggiornamento del piano di interventi per il recupero e il ripristino ambientale dell'area urbana di Sesto S. Giovanni, relativa ai dismessi stabilimenti siderurgici ed industriali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582. Tali interventi riguardano i previsti completamenti delle opere di bonifica, recupero e ripristino ambientale in definizione da parte dell'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni con il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la regione Lombardia. Il Piano degli interventi che verrà approvato con decreto del Ministro dell'ambiente è connesso ai dati e ai progetti elaborati dall'amministrazione comunale. Per far fronte agli oneri derivanti dall'aggiornamento unitamente con il completamento del Piano di risanamento è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 e relativi ai seguenti interventi:

a) salvaguardia degli edifici industriali di valore storico per la realizzazione del Museo dell'industria e del lavoro 10 miliardi;
b) oneri relativi alla bonifica 20 miliardi;
c) realizzazione del parco pubblico ex aree Falck ex stabilimenti Unione concordia 20 miliardi».
2.37
Pizzianto, Parola, Maconi, Bernasconi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si intendono ricomprese anche le spese relative ai compensi da corrispondere al personale preposto alla effettuazione delle ispezioni periodiche dei battelli convenzionati per il servizio antinquinamento marino. Alla determinazione dei predetti compensi si provvede, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
2.0.1
Rizzi, Lasagna, Manfredi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si intendono ricomprese anche le spese relative ai compensi da corrispondere al personale preposto alla effettuazione delle ispezioni periodiche dei battelli convenzionati per il servizio antinquinamento marino. Alla determinazione dei predetti compensi si provvede, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
2.0.2
D'Urso, Meluzzi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale “Costa Teatina”. Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'istituzione ed il funzionamento del parco nazionale “Costa Teatina” è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 2 deve intendersi ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per gli anni 2000 e 2001.
2.0.3
Staniscia

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter), è aggiunta la seguente: “ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco”.
2. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 1999, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 1.
2.0.4
Veltri

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 36, della legge n. 394 del 1991 e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter), è aggiunta la seguente:

ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco”».
2.0.5
Bortolotto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 6, dell'articolo 34, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, dopo la lettera 1-bis), aggiungere la seguente:

1-ter.) Monte Baldo».
2.0.6
Bortolotto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro della marina mercantile e».
2.0.7
Bortolotto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “di Enti o istituzioni pubbliche”, aggiungere le seguenti: “nonchè degli Enti parco per i fini di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,”

e alla lettera i) del comma 1, articolo 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “a favore di enti o istituzioni pubbliche”, aggiungere le seguenti: “nonchè degli Enti parco per i fini di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000 milioni per ciascun anno del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».
2.0.8
Bortolotto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente, dell'industria e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.
2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia, dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali culturali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Sono organi del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna:

il Presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione Sardegna;
il Consiglio direttivo, composto dal presidente del Parco che lo presiede, dal presidente della regione Sardegna o suo delegato, da un rappresentante dei presidenti delle province interessate, da un rappresentante nominato d'intesa fra i Ministeri interessati, un rappresentante dell'università e della ricerca nominato dal presidente della regione, quattro rappresentanti designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni che partecipano al Consorzio;
l'assemblea del Consorzio del parco, costituita dai sindaci in carica dei comuni ricadenti all'interno del parco o da loro delegati, dai presidenti delle provincie interessate o da loro delegati, dagli assessori della difesa dell'ambiente, della pubblica istruzione e dell'industria della regione autonoma della Sardegna o da un loro delegato, nonché da un delegato di ciascuno dei Ministri dell'ambiente, dei beni e le attività culturali, dell'industria, il commercio e dell'artigianato;
il collegio dei revisori dei conti composto da un rappresentante designato dal Ministero del tesoro con funzioni di presidente e due designati dal presidente della regione Sardegna;
il direttore, nominato dal consiglio direttivo, al quale partecipa senza diritto di voto.

4. L'assemblea del Consorzio, su proposta del consiglio direttivo, approva lo statuto del parco che regola l'attività e l'organizzazione del Consorzio e che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione autonoma della Sardegna.
5. All'onere finanziario derivante dalle spese di organizzazione e di funzionamento del parco, nel limite massimo di 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e di 10 miliardi di lire a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente per il 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, a decorrere dal 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I programmi e i progetti promossi dal Consorzio del parco sono finanziati mediante le risorse specificamente previste nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma stipulata fra Governo
e regione e dei relativi accordi di programma-quadro. Gli stessi programmi sono ammissibili ai finanziamenti previsti dalla legislazione in materia ambientale, dei beni culturali e ambientali, per la riconversione delle attività minerarie dismesse e per lo sviluppo economico e sociale».
2.0.9 (Nuovo testo)
Caddeo, Veltri, Staniscia, Parola, Nieddu, Murineddu

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco Geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.
2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia e dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. I programmi e i progetti promossi dal Consorzio del parco sono finanziati mediante le risorse specificamente previste nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma stipulata fra Governo e regione e dei relativi accordi di programma-quadro. Gli stessi programmi sono ammissibili ai finanziamenti previsti dalla legislazione in materia ambientale, dei beni culturali e ambientali, per la riconversione delle attività minerarie dismesse e per lo sviluppo economico e sociale».
2.0.10
Nieddu

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco Geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.
2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia e dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».
2.0.11
Il Relatore

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione Toscana e previa consultazione dei comuni, della comunità montana, della provincia interessata, è istituito il Parco nazionale denominato: “Parco tecnologico e archeo-minerario delle colline metallifere”, provincia di Grosseto, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, lettera h) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni. A tal fine il Ministro dell'ambiente procede alla delimitazione del Parco ai sensi della legge n. 394 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni, entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per l'stituzione e il funzionamento del Parco di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999, di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2001.
3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».
2.0.12
Il Relatore

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione e previa consultazione dei comuni, della comunità montana e delle province interessate, è istituito il Parco nazionale denominato: “Parco-museo delle miniere dell'Amiata”, previsto dall'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. A tal fine il Ministro dell'ambiente procede alla deliberazione del parco ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999, di 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.500 milioni a decorrere dal 2001.
2. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».
2.0.13
Il Relatore

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono assegnate lire 3.000 milioni alla Regione Umbria per l'anno 1999 per realizzare il secondo accesso alla citta di Amelia e lire 1.000 milioni al Comune di Avigliano Umbro per l'anno 2000 per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavoro pubblici;
b) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla stessa rubrica».
2.0.14
Carpinelli, De Guidi, Veltri

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono assegnate lire 1.000 milioni al Comune di Avigliano Umbro per l'anno 2000 per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba. Al relativo onere, si provvede:

a) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla stessa rubrica».
2.0.15
De Guidi

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente “Interventi in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987”, possono essere utilizzate nell'esercizio 2000 al fine di proseguire interventi in corso di attuazione».
2.0.16
Veltri

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge n. 183 del 1989)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi che, preservando l'unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla legge n. 183 del 1989 e in coerenza con gli effetti della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuisce unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l'emanazione di detti decreti sono quelli contenuti nella relazione conclusiva del Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, ai punti 3.2 e 3.3 e nella mozione n. 1-00244 approvata in Senato l'8 luglio 1998, ai punti 5, 6 e 7. In particolare sono da prevedere un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e la presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali. Si dovrà inoltre garantire alle deliberazioni delle autorità di bacino la certezza del recepimento nei tempi e nelle modalità e la effettiva capacità prescrittiva e di emanazione di direttive, eventualmente integrando e coordinando la normativa attuale».
2.0.17
Veltri

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge n. 183 del 1989)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi che, preservando l'unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla legge n. 183 del 1989 e in coerenza con gli effetti della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuisce unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l'emanazione di detti decreti sono quelli contenuti nella relazione conclusiva del Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, ai punti 3.2 e 3.3 e nella mozione n. 1-00244 approvata in Senato l'8 luglio 1998, ai punti 5, 6 e 7. In particolare sono da prevedere un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e la presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali. Si dovrà inoltre garantire alle deliberazioni delle autorità di bacino la certezza del recepimento nei tempi e nelle modalità e la effettiva capacità prescrittiva e di emanazione di direttive, eventualmente integrando e coordinando la normativa attuale».
2.0.17 (Nuovo testo)
Veltri

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Formazione nel settore della difesa del suolo)

1. Per favorire la formazione e in particolare l'alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico è istituito il “Fondo nazionale per l'alta formazione nel settore della difesa del suolo”.
2. Il Fondo è destinato a potenziare iniziative di alta formazione nel settore della difesa del suolo sviluppate dalle università italiane. Il Fondo sarà alimentato con una aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate ogni anno all'attuazione della legge n. 183 del 1989 e della legge n. 267 del 1998. Il Fondo sarà gestito dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in attuazione di un piano pluriennale predisposto dalla Presidenza del Gruppo Nazionale per la Difesa dalla catastrofi idrogeologiche e adottato dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989».
2.0.18
Veltri

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Coordinamento dei sistemi informativi geografici)
1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di coordinamento dei sistemi informativi geografici nel rispetto dei seguenti criteri: individuazione come enti di riferimento per la costituzione e l'aggiornamento dei database geodetici, topografici e tematici individuati come prioritari per la gestione del territorio e dell'ambiente nell'amministrazione centrale, nelle regioni e province autonome e negli enti locali; istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Consiglio nazionale per l'informazione geografica, a composizione paritetica tra rappresentanza dell'amministrazione centrale, inclusa l'AIPA, rappresentanza di regioni e di province autonome e rappresentanza degli enti locali, con compiti di indirizzo, di coordinamento e di elaborazione delle regole e specifiche comuni in materia, nonché di un segretariato cui sono attribuiti i compiti nazionali in materia di informazione geografica; costituzione di una struttura in forma di agenzia per l'informazione geografica, per il coordinamento operativo e la gestione delle principali attività di interesse nazionale, a carattere privatistico e condizioni che consentano l'utilizzo di personale qualificato, civile o militare, nel quadro di una riorganizzazione delle strutture degli attuali organi cartografici dello Stato; riformulazione delle vigenti disposizioni in materia di cartografia ufficiale e di organi cartografici dello Stato, al fine di adeguarle alle necessità di individuazione di enti di riferimento che garantiscano, ai diversi livelli istituzionali, la disponibilità dei supporti
di informazione geografica digitale mantenuti aggiornati a costi comparabili su base nazionale ed europea; destinazione, a partire dall'anno 2000, alla realizzazione e aggiornamento dei database geografici di interesse generale di una quota non inferiore allo 0,7 per cento degli oneri previsti, al netto dei trasferimenti, nel bilancio statale, delle regioni e province autonome e degli enti per gli interventi sul territorio riferiti ad ambiente, difesa del suolo, viabilità, opere pubbliche e protezione civile».
2.0.19
Veltri

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'ambito delle somme di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, 2.000 milioni di lire sono destinati alla definizione, da parte dell'istituto geografico militare, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibii con il sistema cartografico di riferimento di cui all'accordo tra lo Stato e le Regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998. A tal fine il Ministero dell'ambiente provvede per l'anno 2000 a trasferire il predetto importo dall'unità previsionale di base 1.2.1.1. alla contabilità speciale dell'istituto geografico militare».
2.0.20
Bortolotto

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 342, aggiungere:

“Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.”».
2.0.21
Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 35 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole “istituzioni scientifiche” le parole “o associazioni ambientaliste riconosciute” sono sostituite dalle seguenti: “, associazioni ambientaliste riconosciute, enti morali e/o enti morali consorziati tra lor”.».
2.0.22
Bortolotto

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: “o associazioni ambientaliste riconosciute” aggiungere le seguenti: “anche consorziati tra loro”.».
2.0.23
Bortolotto

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Nucleo oeprativo econogico dell'Arma dei carabinieri previsto dall'articolo 8 comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349 assume la denominazione di Comando carabinieri tutela ambiente».
2.0.24
Il Relatore

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell'ambiente nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell'ANPA e dell'ENEA, promuove iniziative di supporto alle isure finalizzate a ridurre l'inquinamento nell'ambito dei piani di traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I Sindaci possono promuovere specifici referendum consultivi sui piani di traffico adottati dalle loro amministrazioni».
2.0.25
Il Relatore

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla lettera h), comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 427 sono soppresse le parole: “nonchè nei pubblici esercizi”.».
2.0.26
Bortolotto

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 3, dell'articolo 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è abrogato.
2. All'articolo 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte, inoltre, da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge e da almeno 5 anni, la propria attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non eccasionale, anche all'esterno delle strutture pubbliche territoriali, previa presentazione di apposita domanda entro il 31 ottobre 1999, all'assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione contabile comprovante la specifica attività svolta”.».
2.0.27
Colla, Castelli

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, “Limiti massimi di esposizione ai campi eletrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” sostituire le parole: “5 KV/m e 0,1 mT” con le seguenti: “0,5KV/m e 0,2 microTesla” e “10 KV/m e 1 mT” con le seguenti: “1 KV/m e 0,5 microTesla”.
2. All'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” sostituire le parole: “10 m” con le seguenti “50 m” “18 m” con le seguenti “100 m” “28 m” con le seguenti “150 m”.».
2.0.28
Bortolotto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le imprese che hanno ottenuto la registrazione EMAS di cui al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai siti registrati, possono sostituire le autorizzazioni previste dai provvedimenti di cui al comma 5 con autocertificazione resa ai sensi della legge n.15 del 1968 all'autorità competente al loro rilascio. All'autocertificazione è allegata una denuncia di inizio di attività attestante la conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari degli impianti per i quali siano necessarie le citate autorizzazioni, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
2. L'autocertificazione e la dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione ai fini dell'esercizio ovvero della prosecuzione delle attività previste dai provvedimenti di cui al comma 5 e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche e integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'autorità competente di cui al comma 1, entro i 120 giorni successivi al ricevimento di quanto previsto dal medesimo comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti di cui al comma 5.
4. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 5, si applica l'articolo 483 del Codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui al comma 1.
5. I provvedimenti legislativi di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175(Gazzetta Ufficiale 1o giugno 1988, n. 127), recante attuazione della direttiva CEE n. 82/501/CE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;
b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
c) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
d) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124) recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati da fonti agricole.

6. Le imprese di cui al comma 1, possono altresì, in riferimento alle contravvenzioni per le violazioni delle normative di cui al comma 5, chiedere con l'autocertificazione di cui al medesimo comma 1 o altra apposita comunicazione resa nelle forme di cui alla legge 15 del 1968 alla autorità competente, l'attivazione della procedura di prescrizione di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto legislativo 1994, n. 758».
2.0.29
Giovanelli

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1o marzo; in tale ipotesi, il termine di presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».
2.0.30
Veltri

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine la dispersione nell'ambiente, tramite gli scarichi fognari, di prodotti per l'igiene personale, di piccola dimensione, quali bastoncini netta orecchie o assorbenti igienici, è fatto obbligo alle case produttrici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di riportare sulle confenzioni di detti prodotti, in caratteri in evidenza, la dicitura “non disperdere nell'ambiente e nei servizi igienici”.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale dovranno essere prodotti esclusivamente in materiale biodegradabile».
2.0.31
Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, 361, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, relativa alla tenuta e alla pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, ora denominato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, è da intendersi comprensiva degli oneri per il funzionamento, ivi inclusi i compensi, del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo medesimo fino all'effettivo finanziamento degli stessi e comuque non oltre il 31 dicembre 1999».
2.0.32
Il Relatore

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

2. Con il termine “disfarsi”, di cui al comma 1, lettera a), si intende:

a) in caso di smaltimento: l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto;
b) in caso di recupero: l'atto con il quale il detentore di rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto.

3. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione o consumo che possono essere utilmente riutilizzati in un ciclo di produzione senza che per essere trasferiti in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun intervento. Il ciclo di produzione o di consumo può aversi nello stesso luogo di produzione dei materiali residuali o in cicli produttivi o di consumo idonei all'immediato utilizzo».
2.0.34
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“6. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1o ottobre 1999 sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque non inferiore a lire 50.000. Detto contributo è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministero del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e le relative somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti.”».
2.0.35
Bortolotto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è così modificato:

All'articolo 30, comma 17, aggiungere il seguente comma:

18. Per l'anno in corso il termine per il pagamento dei diritti annuali d'iscrizione all'Albo, di cui all'articolo 21 del decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che dovrà fissare le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione di cui sopra deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente entro il trenta luglio di ogni anno. Le eventuali somme versate in eccedenza potranno essere portate in detrazione negli anni successivi all'atto del pagamento dei diritti annuali di iscrizione. Il termine del trenta luglio potrà essere modificato con delibera del Comitato Nazionale dell'Albo.

All'articolo 37, comma 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1 gennaio 1998, il Consorzio Nazionale degli imballaggi comunica annualmente all'ANPA, utilizzando il modello di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati riferiti all'anno solare precedenti relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

All'articolo 38, comma 2, terzo rigo, la parola “primari” è soppressa.
All'articolo 38, comma 2, quarto rigo, dopo la parola “imballaggi” sono soppresse le seguenti parole “comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo”.
All'articolo 39, comma 2, settimo rigo, la parola “primari” è soppressa.
All'articolo 41, comma 1, sono soppresse le parole: “effettuata dalle pubbliche amministrazioni”.
All'articolo 41, comma 2, lettera h), terzo rigo, le parole “primari, o comunque” sono soppresse.
All'articolo 41, comma 3, lettera a), primo rigo, dopo le parole: «l'entità dei costi” è inserita la parola: “aggiuntivi”.
All'articolo 43, sostituire il comma 2 con il seguente comma:

“2. A decorrere dal 1o gennaio 2000 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Dalla stessa data eventuali imballaggi e rifiuti di imballaggio non restituiti dal commerciante all'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata”.

All'articolo 47 la rubrica viene così modificata:

“Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti”.

All'articolo 47, al comma 5, la parola “partecipano” è sostituita dalle seguenti: “sono obbligati a partecipare”.
All'articolo 48 la rubrica viene così modificata:

“Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene”.

All'articolo 48 il comma 1 viene così modificato:

“1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46”.

All'articolo 48 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;
b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;
c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;
d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene”.

All'articolo 48, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime vergini polietilene e polipropilene”.

All'articolo 51, dopo il comma 6-bis, vengono aggiunti i seguenti commi:

“6-ter. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 30 giugno 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.
6-quater. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000 a lire 12.000 per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.
6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 30 giugno 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.
6-sexies. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite: nei casi sub a) e sub b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno; nei casi sub c) e sub d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene gestiti”.

All'articolo 58 aggiungere il seguente comma:

“7-quinquies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge attività di assistenza o manutenzione”».
2.0.36
Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

“2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1o gennaio 1998 il Consorzio nazionale degli imballaggi comunica annualmente all'ANPA, utilizzando il modello di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonchè, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale”».
2.0.37
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 38, comma 2, terzo rigo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola “primari” è soppressa».
2.0.38
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 38, comma 2, quarto rigo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola “imballaggi” sono soppresse le seguenti parole: “comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo”».
2.0.39
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 39, comma 2, settimo rigo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola “primari” è soppressa».
2.0.40
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole “effettuata dalle pubbliche amministrazioni».
2.0.41
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 41, comma 2, lettera h) terzo rigo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: “primari, o comunque” sono soppresse».
2.0.42
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 41, comma 3, lettera a) primo rigo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: “l'entità dei costi” è inserita la parola “aggiuntivi».
2.0.43
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 41, comma 6, ultimo rigo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: “contributi dei consorziati” sono aggiunte le seguenti: “e dei consorzi di cui all'articolo 38, comma 3».
2.0.44
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 43, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito con il seguente:

“2. A decorrere dal 1o gennaio 2000 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Dalla stessa data eventuali imballaggi e rifiuti di imballaggio non restituiti dal commerciante all'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata”».
2.0.45
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 47, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppresso».
2.0.46
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

«1. All'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 la rubrica viene così modificata: “Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene”. Il comma 1 dell'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 viene così modificato: “al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35 comma 1 lettere a), b) e c), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46”. Ai fini dell'applicazione del presente articolo 48 si intendono per beni in polietilene:

a) le materie prime polietilene destinate alla fabbricazione di teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonchè i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;
b) i prodotti in polietilene quali teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonchè i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;
c) i rifiuti di beni in polietilene derivanti da teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonchè i grandi contenitori per uso di igiene ambientale.

Il comma 2 dell'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente: “Al consorzio sono obbligati a partecipare, direttamente o attraverso le rispettive associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione dei beni in polietilene;
b) fabbricanti e importatori dei prodotti in polietilene;
c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti dei beni in polietilene;
d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti dei beni in polietilene”.

2. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 vengono aggiunti i seguenti commi:

“6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività per quelle aziende che abbiano iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini dell'adesione al Consorzio successivamente al 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata”.
“6-quater. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

nei casi sub a) e sub b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene immessi sul mercato interno;
nei casi sub c) e sub d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestit_”».
2.0.47
Polidoro, Rescaglio

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti”. Al comma 5 del medesimo articolo, la parola “partecipano” è sostituita dalle seguenti: “sono obbligati a partecipare”.».
2.0.48
Giovanelli

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. L'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - (Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene). - 1. Al fine di ridurre il flusso di rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35 comma 1, lettere a), b) c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per beni in polietilene:

a) le materie prime polietilene destinate alla fabbricazione di teloni per l'agricoltura, pacciamatura, nonchè i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;
b) i prodotti in polietilene quali teloni per l'agricoltura, pacciamatura, nonchè i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;
c) i rifiuti di beni in polietilene derivanti da teloni per l'agricoltura, pacciamatura, nonchè i grandi contenitori per uso di igiene ambientale.

3. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, direttamente o attraverso le rispettive associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione dei beni in polietilene;
b) fabbricanti e importatori dei prodotti in polietilene;
c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti dei beni in polietilene;
d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti dei beni in polietilene».
2.0.49
Giovanelli

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi commi.
2. La rubrica è sostituita dalla seguente: “Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene».
3. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti in polietilene e polipropilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46”.

4. Dopo le parole: “in polietilene”, laddove ricorrono, sono aggiunte le parole: “e in polipropilene”, e dopo le parole: “di polietilene”, laddove ricorrono, sono aggiunte le parole: “e di polipropilene”.
5. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis Per i beni in polietilene e in polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime polietilene e polipropilene”.

6. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;
b) fabbricanti e importatori di prodotti in polietilene e in polipropilene;
c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene;
d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene.”».
2.0.50
Giovanelli

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi commi.
2. La rubrica è sostituita dalla seguente: “Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene».
3. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35 comma 1 lettere a), b), c), e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono per beni in polietilene:

a) le materie prime polietilene destinate alla fabbricazione di teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;
b) i prodotti in polietilene quali teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;
c) i rifiuti di beni in polietilene derivanti da teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale».
2.0.51
Fumagalli Carulli, Meluzzi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, direttamente o attraverso ler rispettive associazoni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione dei beni in polietilene;
b) fabbricanti e importatori dei prodotti in polietilene;
c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti dei beni in polietilene;
d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti dei beni in polietilene”».
2.0.52
Fumagalli Carulli, Meluzzi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 8, è così modificato:

“8. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto dallo statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
2.0.53
Fumagalli Carulli, Meluzzi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:

6-ter. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.
6-quater. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000 a lire 12.000 per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.
6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.
6-sexies. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

nei casi sub a) e sub b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno;
nei casi sub c) e sub d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e di polipropilene gestiti».
2.0.54
Giovanelli

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis, vengono aggiunti i seguenti:

«6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività per quelle aziende che abbiano iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini dell'adesione al Consorzio successivamente al 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.
6-sexies. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

nei casi sub a) e sub b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene immessi sul mercato interno;
nei casi sub c) e sub d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti».
2.0.55
Fumagalli Carulli, Meluzzi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis, inserire i seguenti:

«6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività per quelle aziende che abbiano iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini dell'adesione al Consorzio successivamente al 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.
6-sexies. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

nei casi sub a) e sub b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene immessi sul mercato interno;
nei casi sub c) e sub d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti».
2.0.56
Giovanelli

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

«7-quinquies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge attività di assistenza o manutenzione».
2.0.57
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Gli oli usati come definiti dall'articolo 1, comma a), decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95, e successive modifiche e integrazioni sono qualificati e classificati in conformità al disposto dell'articolo 7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
2. La classificazione doganale degli oli usati di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è effettuata con riferimento al disposto di cui al comma 1. L'esportazione e l'importazione degli oli usati è regolata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. Le attività di eliminazione dell'olio usato che non può essere avviato al trattamento e di quelli contaminati da policlorodifenili e policlorotrifenili in misura eccedente 25 parti per milione sono autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'articolo 3, comma 5, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. L'autosmaltimento degli oli usati è regolato dalle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 5 febbrio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
5. L'articolo 5, commi 1 e 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. L'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 30, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione. Per le altre attività, laddove il gestore dell'impianto sia diverso dal suo titolare, l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni. La carenza delle iscrizioni e delle autorizzazioni è punita ai sensi dell'articolo 51, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
6. Le disposizioni delle lettere a) e b), comma 1, articolo 6, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni sono sostituite da quelle in tema di deposito temporaneo e di miscelazione previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
7. Il registro degli oli usati previsto dall'articolo 8, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è sostituito da quello previsto dall'articolo 12, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
8. Agli oli usati si applica il disposto dell'articolo 11, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 15 del decreto medesimo con esclusione, tuttavia, dei trasporti e da depositi temporanei a disposizione del pubblico e da detentori che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità inferiore a 300 litri annui di olio usato.
9. Il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 recante le norme tecniche per la eliminazione degli oli usati, è abrogato.
10. Il Ministro dell'industria, del commerico e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità provvedono a dare attuazione all'articolo 4, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni entro e non oltre i novanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge. In difetto di tale emanazione, entro il termine previsto, il provvedimento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri».
2.0.58
Giovanelli

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: «All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, 2, 3 e 4» sostituire le parole: «e 5» con le seguenti: «, 5, 7 e 8».
3.1
Bortolotto

Al termine dell'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono approvati gli ulteriori interventi di bonifica, recupero e ripristino ambientale delle aree industriali di Sesto San Giovanni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli ulteriori interventi di cui all'articolo 2, comma 10, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità».
3.2
Pizzinato, Parola, Maconi, Bernasconi


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4064

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-bis. - 2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

“a)-bis. Disfarsi: l'atto con il quale il detentore di sostanze o oggetti, se ne libera:

4) conferendoli ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per lo smaltimento;
5) conferendoli ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per il recupero, con le operazioni di cui all'allegato C;
6) abbandonandoli in un luogo pubblico o privato non autorizzato.

a)-ter: Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione e consumo se gli stessi sono trasferiti nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, anche se non preventivo trattamento, purché nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2, comma 2».
1.1 (Nuovo testo)
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I termini “si disfi”» “abbia deciso di disfarsi” o “abbia l'obbligo di disfarsi”, di cui all'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, designano il fatto o la volontà o l'obbligo di destinare una sostanza o un materiale o un bene allo smaltimento o al recupero, cioè alla sua eliminazione definitiva o ad attività di trattamento necessarie per ottenere dallo stesso una materia prima, una materia prima seconda o un prodotto.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per:

a) “«si disfa”: la destinazione in atto o l'avvenuta sottoposizione di un materiale, di una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento;
b) “abbia l'obbligo di disfarsi”»: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, previsto da una espressa disposizione di legge o di regolamento stabilito da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale della sostanza o del bene, il quale o non è suscettibile di impiego in un ciclo produttivo o può essere impiegato in un ciclo produttivo solo se sottoposto a preventiva attività di recupero oppure non è più idoneo a soddisfare la sua funzione originaria;
c) «abbia intenzione di disfarsi»: la volontà di destinare ad operazioni di recupero o di smaltimento sostanze, materiali o beni che potrebbero, invece, essere impiegati direttamente in un ciclo produttivo senza previo trattamento o potrebbero essere utilizzati per la loro funzione originaria».
1.2
Bortolotto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il termine «disfarsi», di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che:

a) in caso di abbandono si intende per disfarsi l'atto o il comportamento che esprima la volontà di privarsi del dominio sulla cosa con cessazione di ogni altra destinazione;
b) in caso di avvio allo smaltimento, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del bene se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o tramite soggetti a ciò autorizzati, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
c) in caso di avvio al recupero, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del bene se ne libera consegnandola ad un impianto di recupero, direttamente o tramite soggetti a ciò autorizzati, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».
1.15
Il Relatore

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e» con le seguenti: «ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per lo smaltimento»; alla lettera b), sostituire le parole: «ad un impianto di recupero direttamente o indirettamente e», con le seguenti: «ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per il recupero».
1.4
Polidoro

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) in caso di smaltimento illegale, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore si libera del rifiuto abbandonandolo o lo riutilizza in modo improprio, pregiudicando la qualità del lavoro o del prodotto finale, comportando danni alla salute pubblica e all'ambiente».
1.5
Bortolotto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) si intende per disfarsi anche l'abbandono da parte del detentore di sostanze o oggetti in luogo pubblico o privato».
1.6
Maggi, Specchia, Mantica, Cozzolino

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il detentore non «si disfa» e non ha «l'intenzione di disfarsi» di un materiale, di una sostanza o di un bene:

a) qualora i materiali, le sostanze o i beni che residuano dai cicli produttivi o di pre-consumo abbiano le caratteristiche delle materie prime o delle materie prime secondarie individuate dalla normativa vigente e siano impiegati direttamente ed in modo effettivo ed oggettivo in un ciclo produttivo;
b) qualora i beni di consumo possono essere utilizzati per la loro funzione originaria e siano destinati a tale funzione in modo effettivo ed oggettivo».
1.7
Bortolotto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non si configura l'atto del «disfarsi» per quei materiali che residuando da attività di produzione o di consumo possono essere concretamente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) il materiale è riutilizzato tal qual è, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento;
b) il materiale è riutilizzato dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate dall'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
1.8
Specchia, Maggi, Mantica, Cozzolino

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti dei materiali residuali di produzione e consumo, purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi sono trasferiti nel medesimo od in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento;
b) se il materiale è riutilizzato in analogo o diverso ciclo produttivo dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni».
1.16
Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti dei materiali residuali di produzione e consumo, purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi sono immessi nel medesimo od in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento;
b) se il materiale è riutilizzato in analogo o diverso ciclo produttivo dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni».
1.16 (nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «di quei», con le seguenti: «di qualsiasi sostanza od oggetto ancorché».
1.9
Gambini

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «possono essere utilmente riutilizzati», con le altre: «, anche se figurano nell'allegato A del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, oggettivamente, per loro natura, sono riutilizzabili»; alla lettera a), sostituire la parola: «intervento», con la parola: «trattamento»; alla lettera b), sostituire le parole: «analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero», con le seguenti: «diverso dalle operazioni».
1.10
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «possono essere», con le altre: «sono»; alla lettera a), sostituire la parola: «intervento», con la seguente: «trattamento»; alla lettera b), sostituire le parole: «analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero», con le seguenti: «diverso dalle operazioni».
1.11
Polidoro

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «trasferiti», con l'altra: «immessi».
1.12
Gambini

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «senza necessità», fino alla fine.
1.13
Gambini

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) qualora i materiali stessi vengano usati senza alcun ulteriore trattamento per la produzione di energia da biomassa».
1.14
Pinggera