GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDI' 28 GENNAIO 1999

382ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO



Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE REFERENTE

(3436) MONTAGNINO. - Modifica dell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore RESCAGLIO, il quale sottolinea come il disegno di legge n.3436, di iniziativa del senatore Montagnino, sia inteso a modificare la disciplina contenuta nell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di scelta del personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti processuali. La disposizione vigente prescrive, al riguardo, che l'autorità giudiziaria, quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la redazione del verbale con stenotipia o altro strumento meccanico, per la trascrizione dello stesso, ovvero per la trascrizione di riproduzioni fonografiche, ne fa richiesta al capo dell'ufficio giudiziario affinché provveda alla scelta del personale idoneo. A tal fine il capo dell'ufficio giudiziario può stipulare contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore ad un anno con imprese di servizi specialistici, aventi sede nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo. I contratti sono stipulati anche in deroga alle disposizioni previste dalla legge di contabilità generale dello Stato ed il parere sulla congruità della spesa è espresso dall'ufficio tecnico erariale competente.
Il disegno di legge all'esame muove dalla necessità di assicurare che i verbali degli atti processuali in materia penale garantiscano la massima fedeltà e siano, pertanto, redatti da personale specializzato. Queste finalità sono perseguite sia prevedendo che i contratti abbiano una durata almeno biennale, al fine di assicurare maggiore continuità nel servizio e meglio valutare nel tempo la professionalità delle imprese appaltatrici, sia stabilendo che la scelta del contraente avvenga sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando altresì la qualità del servizio prestato. Infatti, si prevede che i contratti, fermo restando lo svolgimento di una prequalifica discrezionale, siano aggiudicati avendo a riferimento i termini di consegna del materiale trascritto e la conformità rispetto al supporto magnetico registrato, oltre che il prezzo della trascrizione per pagina e per ogni ora di registrazione. La modifica legislativa proposta dal senatore Montagnino mira peraltro a dare attuazione anche agli obblighi comunitari, in quanto prevede che ai contratti di affidamento dei servizi di documentazione degli atti giudiziari si applichino le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 157 del 1995, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di pubblici servizi. Va sottolineato che il disegno di legge richiama opportunamente le procedure stabilite nel predetto decreto legislativo anche nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria.
In conclusione, il testo in esame contiene opportune proposte intese a migliorare le vigenti previsioni, rendendo più trasparenti le procedure di aggiudicazione dei servizi, conferendo maggiore stabilità e continuità nel tempo alle prestazioni convenzionalmente stabilite e dando la possibilità a giovani operatori del settore di perfezionare i requisiti di professionalità richiesti ai fini della partecipazione alle gare pubbliche per l'affidamento dei servizi di documentazione degli atti processuali.

Si apre il dibattito.

Ha la parola il senatore MILIO, il quale rivolge al Governo una richiesta preliminare di dati circa le modalità normalmente seguite dai capi degli uffici giudiziari nella scelta dei soggetti affidatari dei servizi di trascrizione, il tipo di convenzione conclusa ed i parametri in base ai quali sono stabiliti i prezzi del servizio. In particolare, chiede se il prezzo del servizio è fissato in maniera unitaria e con i medesimi criteri in tutto il territorio nazionale e - nell'ipotesi in cui esso dovesse essere fissato per pagina - se siano stabilite anche regole generali circa il numero di battute richieste per ciascuna pagina.

Anche il presidente PINTO concorda sulla necessità di acquisire i dati ai quali ha fatto riferimento il senatore Milio.

Il senatore RUSSO richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che, in una ricerca che ebbe modo di esaminare alcuni anni fa, veniva evidenziato come l'affidamento a imprese esterne all'amministrazione giudiziaria dell'attività di documentazione degli atti processuali implicasse, in realtà, costi maggiori di quelli che si sarebbero sostenuti se tale servizio fosse stato assicurato dalla amministrazione stessa. Anche in considerazione di ciò, ritiene che, in occasione dell'esame del disegno di legge in titolo, sarebbe senz'altro opportuno che il Governo fornisse elementi di valutazione in merito agli eventuali vantaggi che potrebbero derivare da un potenziamento delle strutture di documentazione interne agli uffici giudiziari.

Prende la parola il sottosegretario AYALA il quale, nel riservarsi di fornire le informazioni e gli elementi di valutazione richiesti dai membri della Commissione, si dichiara convinto dell'estrema delicatezza dell'attività di documentazione degli atti processuali, soprattutto sotto il profilo della necessità di assicurare l'assoluta fedeltà della trascrizione rispetto alla registrazione. In merito, il rappresentante del Governo osserva come si tratti di un servizio che, a suo avviso, dovrebbe essere garantito direttamente dallo Stato e ricorda di avere, in passato, avanzato una proposta in questo senso che risultò però impraticabile a causa degli eccessivi costi che avrebbe comportato l'assunzione di personale specializzato.
Rispondendo poi ad una richiesta di chiarimenti del senatore CENTARO, il Sottosegretario precisa che l'affidamento del servizio di documentazione degli atti processuali a società esterne avviene mediante trattativa privata ed evidenzia, altresì, che non vi sono, di norma, rilievi critici circa la qualità dello stesso

Il senatore BERTONI ritiene necessario che si precisi quali sia la normativa che disciplina il pagamento delle prestazioni riguardanti la documentazione degli atti processuali. A questo proposito, sottolinea che, a quanto gli risulta, il pagamento di tali prestazioni dovrebbe avvenire a "vacazione", e cioè vale a dire in riferimento al numero di ore di lavoro effettuate, e non in base al numero delle pagine dattiloscritte. Sollecita pertanto gli Uffici di Segreteria della Commissione affinchè integrino la documentazione predisposta, fornendo anche questi dati ulteriori.


Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 15.45