EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4048
Art. 1.
Sopprimere l’articolo.
1.1
Cò, Crippa, Russo Spena
Sopprimere l’articolo.
1.2
Salvato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. Gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, di prelievo, trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani si effettuano presso strutture pubbliche o centri privati convenzionati autorizzati dal Ministro della sanità».
1.3
Salvato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita si effettuano presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni, ai sensi dell’articolo 10 delle presente legge. L’uso delle tecniche dovrà essere periodicamente adeguato al progredire delle conoscenze tecnico-scientifiche».
1.4
Cò, Crippa, Russo Spena
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. La presente legge disciplina le tecniche e gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, di prelievo, trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani».
1.5
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita presuppone la non efficacia di altri metodi terapeutici».
1.6
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l’articolo con il seguente:
1. La procreazione medicalmente assistita è disciplinata dalla presente legge al fine di favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità e dalla infertilità umana e di consentire la prevenzione e la cura delle malattie genetiche o trasmissibili per via ereditaria. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora altri metodi terapeutici non risultino idonei».
1.7
Il Relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. La procreazione medicalmente assistita è disciplinata dalla presente legge al fine di favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità e dalla infertilità umana assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti».
1.8
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l’articolo con il seguente:
1. La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita per i problemi di sterilità o di infertilità che si manifestano in taluno o in entrambi i coniugi, sempre che non siano proponibili adeguati metodi terapeutici».
1.9
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. É consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita secondo le modalità previste dalla presente legge».
1.10
Cò, Crippa, Russo Spena
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. È consentito il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assisistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge in caso di:
a) sterilità o infertilità;
b) malattie geneticamente trasmissibili».
1.12
Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita finalizzate alla soluzione dei problemi di sterilità o di infertilità che si manifestano nella coppia coniugata, tutelando il diritto dei genitori e del nascituro».
1.13
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1 sostituire la parola: «fine» con la seguente: «scopo».
1.14
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1 sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «avvantaggiare».
1.15
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1 sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».
1.16
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1 sopprimere la parola: «presente».
1.17
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1 sopprimere le parole: «che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito».
1.18
Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Al comma 1 sopprimere le parole: «che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito».
1.19
Salvato
Al comma 1 sopprimere le parole: «in particolare del concepito».
1.20
Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Al comma 1 sopprimere la frase: «in particolare del concepito».
1.21
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1 sostituire la parola: «assicura» con la seguente: «garantisce».
1.22
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1 sostituire la parola: «diritti» con la seguente: «doveri».
1.23
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sopprimere il comma 2.
1.24
Salvato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito a tutte le donne o coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta».
1.25
Cò, Crippa, Russo Spena
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«Sono tecniche di procreazione medicalmente assistita quelle che propongono soluzioni ai problemi nella sterilità e della infertilità che si manifestano nella coppia coniugata, qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati e non idonei».
1.26
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 2 sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».
1.27
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 2 sostituire le parole: «medicalmente assistita» con la seguente: «artificiale».
1.28
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 2, prima delle parole: «metodi terapeutici» inserire le altre: «gli altri».
1.29
Camerini, Bernasconi, Di Orio, Daniele Galdi, Mignone
Al comma 2, sostituire la parola: «risultino» con le seguenti: «siano risultati».
1.30
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Con il termine “procreazione medicalmente assistita“ ci si riferisce alle seguenti tecniche di fecondazione dell’ovulo:
a) inseminazione artificiale omologa, consistente nell’introduzione di spermatozoi del marito nelle vie genitali della moglie (artificial insemination husband – AIH);
b) trasferimento contemporaneo, ma separato, di ovuli della moglie e di spermatozoi del marito nelle tube di Falloppio della donna (gamets into Fallopio’s tubes – GIFT);
c) fecondazione in vitro dell’ovulo della donna mediante gli spermatozoi del marito e successivo trasferimento di questi nell’utero della donna (fecondazione in vitro and embryo transfer – FIVET);
d) fecondazione mediante l’iniezione di uno spermatozoo nel citoplasma della cellula uovo (ICSI).
1.31
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine della presente legge si intende per:
a) tecniche di procreazione artificiale (TPA): qualsiasi intervento finalizzato alla procreazione attraverso inseminazione artificiale con fecondazione in vivo o in vitro;
b) patre genetico: persona che fornisce il materiale genetico maschile;
c) madre genetica: persona che fornisce il materiale genetico femminile;
d) padre giuridico: persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi TPA; qualora l’intervento non comporti il ricorso al donatore di cui alla lettera f), la figura di padre giuridico coincide con quella di madre genetica;
f) donatore: persona che fornisce il materiale genetico maschile necessario per interventi con TPA in cui non sia possibile utilizzare gameti del padre giuridico;
g) donatrice: persona che fornisce il materiale genetico femminile necessario per interventi con TPA in cui sia possibile utilizzare gameti della madre giuridica.
1.32
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.
2. Non è consentito il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere personalissimo, da un soggetto donatore o donatrice a coloro che assumono il ruolo giuridico di genitori nei confronti del nato in seguito ad interventi con TPA per consentire loro di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con patrimonio genetico altrui.
3. Il diritto di cui al comma 1 non può essere soggetto a restrizione o limitazione alcuna.
4. Il divieto di cui al comma 2 non può essere oggetto di deroghe o di eccezioni di alcun genere comunque motivate.
1.0.1
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Art. 2.
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità)
1. Il Ministro della sanità promuovere ricerche sulle cause della sterilità e della infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle e, ove possibile, per prevenirne l’insorgenza.
2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali vanno previsti servizi di consulenza e di assistenza relativi alla sterilità e alla infertilità».
2.1
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Ministro della sanità promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, sociali, ambientali e alimentari con particolare riferimento ai residui sugli alimenti e nelle bevande di sostanze utilizzate a sostegno della produzione agricola e per la conservazione dei prodotti destinati all’alimentazione umana, dei fenomeni della sterilità e dell’infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle e, ove possibile, per prevenirne l’insorgenza».
2.2
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, sostituire le parole: «sentito il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica» con le altre: «di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica».
2.3
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, dopo le parole: «e tecnologica» inserire le altre: «il Ministero per le politiche sociali».
2.4
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell’università» aggiungere le altre: «il Ministero per le politiche sociali e il Ministero per le pari opportunità».
2.5
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, dopo le parole: «necessari per aggiungere» con le seguent: «ridurre l’incidenza o».
2.6
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, dopo le parole: «promuove ricerche» aggiungere le seguenti: «e campagne di informazione e prevenzione».
2.7
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1 sostituire le parole: «favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l’incidenza e, ove possibile, per prevenire l’insorgenza dei fenomeni indicati» con le altre: «Favorisce interventi di prevenzione psicosociale dei fenomeni indicati. Promuove altesì tutti gli interventi necessari per rimuovere nonché ridurre la loro incidenza».
2.8
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 2 sostituire la parola: «regionali» con la parola: «provinciali».
2.9
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 2 sostituire la parola: «assistenza» con la parola: «aiuto».
2.10
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche individuando come concessionarie delle regioni nei suddetti servizi, laddove esistenti, le associazioni non lucrative di utilità sociale dedicate al settore di specifico interesse e operanti sul territorio regionale».
2.11
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Art. 3.
Sopprimere l’articolo.
3.1
Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Sopprimere l’articolo.
3.2
Cò, Crippa, Russo Spena
Sopprimere l’articolo.
3.3
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3.
1. Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità provvede, d’intesa con il servizio sociale competente all’attivazione di un opportuno servizio di supporto affettivo-emozionale alle cittadine e ai cittadini che si rivolgono alla fecondazione terapeuticamente assistita.
2. Tale supporto sarà curato da uno o più psicologi e psicoterapeuti opportunamente formati, anche in convenzione.
3. Il servizio di supporto affettivo-emozionale ha la funzione di guidare le cittadine e i cittadini infertili durante tutto l’iter dei trattamenti, proseguendo l’intervento anche dopo l’esito dei test di gravidanza per il tempo necessario all’elaborazione dei loro vissuti.
4. Durante gli incontri di supporto affettivo-emozionale, lo psicologo e lo psicoterapeuta possono vagliare l’opportunità, una volta valutato il progetto genitoriale, di prospettare l’adozione o l’affido familiare, non come alternativa escludente i trattamenti, ma come differente progetto genitoriale.
5. Lo psicologo e lo psicoterapeuta svolgono altresì la propria funzione all’interno dell’équipe della riproduzione assistita con lo scopo di prevenire il fenomeno del burn-out degli operatori».
3.4
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, sopprimere la parola: «d’intesa con il servizio sociale competente per territorio».
3.5
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di favorire il ricorso all’adozione prima di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita».
3.6
Valletta
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