IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO 2000

300ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.


La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme a tutela dell'embrione umano
(217) SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni
(546) PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita
(742) LAVAGNINI. - Norme a tutela dell'embrione umano
(743) LAVAGNINI. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
(783) MAZZUCA. - Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa
(1154) BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita.
(1570) PERUZZOTTI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(2067) TOMASSINI ed altri. - Norme in materia di procreazione assistita
(2210) FOLLONI ed altri. - Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano
(2350) SERENA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani
(2433) ASCIUTTI ed altri. - Tutela degli embrioni
(2963) Lino DIANA ed altri. - Fecondazione medicalmente assistita
(3276) SERENA. - Norme per la procreazione medicalmente assistita
(3381) DI ORIO ed altri. - Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita
(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita
(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 gennaio 2000.

Il presidente CARELLA dà lettura del parere, espresso nella seduta di ieri dalla Commissione bilancio, di nulla osta al disegno di legge n. 4048 a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che vengano modificati gli articoli 2, 11 e 17.
Propone quindi di passare all’illustrazione degli emendamenti presentati, rinviandone la votazione successivamente all’espressione del parere da parte della Commissione affari costituzionali, parere la cui rilevanza nella materia in titolo è evidente.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 1 del disegno di legge n. 4048, assunto come testo base.

Il senatore RUSSO SPENA illustra gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.10 e 1.25.
I primi tre emendamenti esprimono il rifiuto per il pregiudizio ideologico che informa il testo approvato dalla Camera dei deputati, e definiscono quindi gli interventi di procreazione medicalmente assistita alla stregua di trattamenti effettuati presso strutture sanitarie pubbliche e private appositamente autorizzate.
L’emendamento 1.25, superando l’impostazione terapeutica del disegno di legge, riconosce il diritto di accedere a tali trattamenti alle donne o alle coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta.

La senatrice SALVATO illustra gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.19 e 1.24 esprimendo una valutazione radicalmente negativa del testo approvato dalla Camera dei deputati. In particolare ella invita la Commissione a non ripetere l’errore, più volte fatto in passato, di approvare una norma manifesto che, nel richiamarsi esplicitamente a principi etici, tradisce la volontà di coartare la libertà di scelta degli individui in nome di valori e principi condivisi solo da una parte della comunità nazionale.
La senatrice Salvato respinge poi la qualificazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita quali pure e semplici pratiche terapeutiche, trattandosi invece di strumenti che il progresso scientifico mette a disposizione per il perseguimento del diritto alla maternità. La pretesa di voler confinare l’applicazione di tali tecniche alla semplice funzione di terapia della sterilità comporta conseguenze aberranti, come dimostra la formulazione del comma 2 dell’articolo 1, che subordina il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alla non idoneità dei metodi terapeutici: c’è da chiedersi come questa inidoneità sarà valutata, quanto tempo e quanti trattamenti farmacologici sulla donna saranno necessari prima che a questa venga riconosciuto il diritto di ricorrere alle tecniche di riproduzione assistita. Espropriando le donne del diritto di perseguire liberamente il proprio desiderio di maternità si torna all’epoca in cui erano sempre soggetti terzi e il più delle volte uomini a decidere, ad esempio, se in caso di pericolo di vita della gestante dovesse prevalere il suo diritto all’esistenza o quello del nascituro.
La senatrice Salvato conclude affermando che il superamento del cosiddetto far west procreativo potrà essere realizzato solo se, nel rispetto della libertà di autodeterminazione delle donne come delle coppie di adulti, si perseguirà l’approvazione di una normativa intesa a garantire, anche contro il rischio di speculazioni di carattere meramente commerciale, le migliori condizioni mediche per tutelare la salute sia della donna sia di chi nascerà grazie all’applicazione di queste tecniche.

Il senatore VALLETTA fa propri gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.22, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31 e 1.32, e ribadisce le considerazioni critiche già formulate in discussione generale in ordine ad un testo che appare ispirato ad un atteggiamento sfavorevole nei confronti di pratiche che vengono incontro ad un bisogno di genitorialità fortemente sentito in una società dove i problemi della sterilità e dell’infertilità crescono in maniera allarmante.

La senatrice BERNASCONI illustra gli emendamenti 1.12 e 1.20.
Il primo emendamento prevede tra le condizioni che consentono il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, oltre alla sterilità ed all’infertilità, anche il rischio di gravi malattie geneticamente trasmissibili. La senatrice Bernasconi sottolinea come tale previsione si giustifichi anche con l’intento di ridurre il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza, che l’articolo 4 della legge n. 194 del 1978 consente quando siano previste gravi malattie o malformazioni del nascituro.
L’emendamento 1.20, che sopprime al primo comma il riferimento ai diritti del concepito, intende evitare un vulnus ai principi dell’ordinamento che deriva dall’impostazione ideologica che vizia molte norme del testo in esame. Occorre infatti ribadire che mentre è possibile - come previsto anche da leggi vigenti - riconoscere una tutela alla vita fin dal concepimento e ammettere norme di tutela dell’embrione, non è invece possibile attribuire al concepito una piena soggettività, dal momento che nel nostro ordinamento la capacità giuridica si acquista con la nascita.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l’emendamento 1.18, di portata più ampia dell’emendamento 1.20 testé illustrato dalla senatrice Bernasconi, sottolineando il carattere meramente ideologico dell’enunciazione che si intende sopprimere.

Il senatore CAMERINI illustra l’emendamento 1.29. Egli sottolinea l’improprietà della contrapposizione, derivante dal comma 2, tra le tecniche regolate dalla presente legge ed i metodi terapeutici. Va invece affermato con chiarezza che anche la procreazione medicalmente assistita è un metodo terapeutico, né vale affermare in contrario che tali tecniche non curano la sterilità ma si limitano a rimediarne gli effetti. In realtà gran parte delle terapie attualmente a disposizione della scienza medica per le più varie malattie non sono in grado di sopprimere o curare le cause della malattia, ma hanno soltanto la funzione di eliminarne o alleviarne gli effetti, come è evidente ad esempio nel caso della dialisi, mera terapia di sostegno per l’insufficienza renale, o in quello delle terapie per il diabete.

Il relatore CARELLA illustra l’emendamento 1.7 la cui formulazione, a suo parere, appare in grado di soddisfare gran parte delle esigenze emerse nel corso del dibattito, in particolare per quanto riguarda la possibilità di utilizzare le tecniche di procreazione medicalmente assistita per la prevenzione e la cura di gravi malattie geneticamente trasmissibili, e la loro qualificazione come metodi terapeutici.
Egli sottolinea poi come l’emendamento intenda superare, sostituendo l’espressione “è disciplinata” all’altra “è consentita”, una formulazione che sembra ispirata ad un principio di sfavore nei confronti delle suddette tecniche.
Il relatore invita quindi i presentatori degli altri emendamenti a ritirarli.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI ribadisce la posizione espressa dal Governo in sede di discussione generale, sottolineando come il carattere tecnico-etico della materia in esame giustifichi la ricerca di un accordo parlamentare che deve prescindere dalle logiche di schieramento e che pertanto non deve impegnare la linea politica del Governo.

Il senatore VALLETTA fa proprio l’emendamento 1.0.1, diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 1.

Il parere del relatore è contrario.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 2.

Il senatore VALLETTA fa propri gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, che rinuncia ad illustrare.

Il relatore CARELLA esprime parere contrario sugli emendamenti e si riserva di presentare un emendamento all’articolo 2 diretto ad accogliere la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 3.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l’emendamento 3.1, soppressivo dell’articolo 3.
Ella fa presente che tale norma, che attribuisce al servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità il compito di fornire informazione sulle opportunità e sulle procedure per l’adozione e per l’affidamento familiare, mentre appare estranea all’oggetto del disegno di legge, sembra ispirata ad un atteggiamento crudelmente colpevolizzante nei confronti delle coppie che decidono di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita. E’ evidente che chi decide di ricorrere a tali tecniche ha già fatto una scelta e non sembra né giusto né ragionevole rinfacciargliela, tanto più ove si consideri che già oggi il numero dei bambini che in Italia risultano in stato di adottabilità è appena una frazione di quello delle coppie che richiedono un bambino in adozione.

Il senatore RUSSO SPENA illustra l’emendamento 3.2, identico all’emendamento 3.1.

Il senatore VALLETTA fa propri gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.
Illustra poi l’emendamento 3.6 con il quale egli ritiene si offra una possibilità in più, quella dell’adozione, alle coppie che desiderano avere un bambino.

Il relatore CARELLA esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, che vanno del resto nel senso dell’emendamento 6.20 da lui presentato. Il parere sugli altri emendamenti è invece contrario.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4048


Art. 1.

        Sopprimere l’articolo.

1.1


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere l’articolo.

1.2


Salvato

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

        1. Gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, di prelievo, trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani si effettuano presso strutture pubbliche o centri privati convenzionati autorizzati dal Ministro della sanità».

1.3


Salvato

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

        1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita si effettuano presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni, ai sensi dell’articolo 10 delle presente legge. L’uso delle tecniche dovrà essere periodicamente adeguato al progredire delle conoscenze tecnico-scientifiche».

1.4


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

        1. La presente legge disciplina le tecniche e gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, di prelievo, trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani».

1.5

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

        1. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita presuppone la non efficacia di altri metodi terapeutici».

1.6

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Finalità)


        1. La procreazione medicalmente assistita è disciplinata dalla presente legge al fine di favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità e dalla infertilità umana e di consentire la prevenzione e la cura delle malattie genetiche o trasmissibili per via ereditaria. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora altri metodi terapeutici non risultino idonei».

1.7


Il Relatore

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

        1. La procreazione medicalmente assistita è disciplinata dalla presente legge al fine di favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità e dalla infertilità umana assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti».

1.8

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 1.

(Finalità)


        1. La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita per i problemi di sterilità o di infertilità che si manifestano in taluno o in entrambi i coniugi, sempre che non siano proponibili adeguati metodi terapeutici».

1.9

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        1. É consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita secondo le modalità previste dalla presente legge».

1.10


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. È consentito il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assisistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge in caso di:
            
a) sterilità o infertilità;

            b) malattie geneticamente trasmissibili».

1.12

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita finalizzate alla soluzione dei problemi di sterilità o di infertilità che si manifestano nella coppia coniugata, tutelando il diritto dei genitori e del nascituro».

1.13

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sostituire la parola: «fine» con la seguente: «scopo».

1.14

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «avvantaggiare».

1.15

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

1.16

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sopprimere la parola: «presente».

1.17

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sopprimere le parole: «che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito».

1.18

Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Al comma 1 sopprimere le parole: «che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito».

1.19


Salvato

        Al comma 1 sopprimere le parole: «in particolare del concepito».

1.20

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Al comma 1 sopprimere la frase: «in particolare del concepito».

1.21

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sostituire la parola: «assicura» con la seguente: «garantisce».

1.22

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sostituire la parola: «diritti» con la seguente: «doveri».

1.23

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il comma 2.

1.24


Salvato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito a tutte le donne o coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta».

1.25


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «Sono tecniche di procreazione medicalmente assistita quelle che propongono soluzioni ai problemi nella sterilità e della infertilità che si manifestano nella coppia coniugata, qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati e non idonei».

1.26

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2 sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

1.27

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2 sostituire le parole: «medicalmente assistita» con la seguente: «artificiale».

1.28

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, prima delle parole: «metodi terapeutici» inserire le altre: «gli altri».

1.29


Camerini, Bernasconi, Di Orio, Daniele Galdi, Mignone

        Al comma 2, sostituire la parola: «risultino» con le seguenti: «siano risultati».

1.30

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Con il termine “procreazione medicalmente assistita“ ci si riferisce alle seguenti tecniche di fecondazione dell’ovulo:
            
a) inseminazione artificiale omologa, consistente nell’introduzione di spermatozoi del marito nelle vie genitali della moglie (artificial insemination husband – AIH);

            b) trasferimento contemporaneo, ma separato, di ovuli della moglie e di spermatozoi del marito nelle tube di Falloppio della donna (gamets into Fallopio’s tubes – GIFT);
            
c) fecondazione in vitro dell’ovulo della donna mediante gli spermatozoi del marito e successivo trasferimento di questi nell’utero della donna (fecondazione in vitro and embryo transfer – FIVET);
            
d) fecondazione mediante l’iniezione di uno spermatozoo nel citoplasma della cellula uovo (ICSI).

1.31

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine della presente legge si intende per:
            
a) tecniche di procreazione artificiale (TPA): qualsiasi intervento finalizzato alla procreazione attraverso inseminazione artificiale con fecondazione in vivo o in vitro;

            b) patre genetico: persona che fornisce il materiale genetico maschile;
            
c) madre genetica: persona che fornisce il materiale genetico femminile;
            
d) padre giuridico: persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi TPA; qualora l’intervento non comporti il ricorso al donatore di cui alla lettera f), la figura di padre giuridico coincide con quella di madre genetica;
            
f) donatore: persona che fornisce il materiale genetico maschile necessario per interventi con TPA in cui non sia possibile utilizzare gameti del padre giuridico;
            
g) donatrice: persona che fornisce il materiale genetico femminile necessario per interventi con TPA in cui sia possibile utilizzare gameti della madre giuridica.

1.32

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:


«Art. 1-bis.

        1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

        2. Non è consentito il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere personalissimo, da un soggetto donatore o donatrice a coloro che assumono il ruolo giuridico di genitori nei confronti del nato in seguito ad interventi con TPA per consentire loro di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con patrimonio genetico altrui.
        3. Il diritto di cui al comma 1 non può essere soggetto a restrizione o limitazione alcuna.
        4. Il divieto di cui al comma 2 non può essere oggetto di deroghe o di eccezioni di alcun genere comunque motivate.

1.0.1

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato


Art. 2.

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Interventi contro la sterilità e la infertilità)


        1. Il Ministro della sanità promuovere ricerche sulle cause della sterilità e della infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle e, ove possibile, per prevenirne l’insorgenza.

        2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n.  405, nei piani sanitari regionali vanno previsti servizi di consulenza e di assistenza relativi alla sterilità e alla infertilità».

2.1

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il Ministro della sanità promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, sociali, ambientali e alimentari con particolare riferimento ai residui sugli alimenti e nelle bevande di sostanze utilizzate a sostegno della produzione agricola e per la conservazione dei prodotti destinati all’alimentazione umana, dei fenomeni della sterilità e dell’infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle e, ove possibile, per prevenirne l’insorgenza».

2.2

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire le parole: «sentito il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica» con le altre: «di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica».

2.3

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, dopo le parole: «e tecnologica» inserire le altre: «il Ministero per le politiche sociali».

2.4

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell’università» aggiungere le altre: «il Ministero per le politiche sociali e il Ministero per le pari opportunità».

2.5

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, dopo le parole: «necessari per aggiungere» con le seguent: «ridurre l’incidenza o».

2.6

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, dopo le parole: «promuove ricerche» aggiungere le seguenti: «e campagne di informazione e prevenzione».

2.7

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sostituire le parole: «favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l’incidenza e, ove possibile, per prevenire l’insorgenza dei fenomeni indicati» con le altre: «Favorisce interventi di prevenzione psicosociale dei fenomeni indicati. Promuove altesì tutti gli interventi necessari per rimuovere nonché ridurre la loro incidenza».

2.8

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2 sostituire la parola: «regionali» con la parola: «provinciali».

2.9

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2 sostituire la parola: «assistenza» con la parola: «aiuto».

2.10

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche individuando come concessionarie delle regioni nei suddetti servizi, laddove esistenti, le associazioni non lucrative di utilità sociale dedicate al settore di specifico interesse e operanti sul territorio regionale».

2.11

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato


Art. 3.

        Sopprimere l’articolo.

3.1

Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Sopprimere l’articolo.

3.2


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere l’articolo.

3.3

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 3.

        1. Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità provvede, d’intesa con il servizio sociale competente all’attivazione di un opportuno servizio di supporto affettivo-emozionale alle cittadine e ai cittadini che si rivolgono alla fecondazione terapeuticamente assistita.

        2. Tale supporto sarà curato da uno o più psicologi e psicoterapeuti opportunamente formati, anche in convenzione.
        3. Il servizio di supporto affettivo-emozionale ha la funzione di guidare le cittadine e i cittadini infertili durante tutto l’
iter dei trattamenti, proseguendo l’intervento anche dopo l’esito dei test di gravidanza per il tempo necessario all’elaborazione dei loro vissuti.
        4. Durante gli incontri di supporto affettivo-emozionale, lo psicologo e lo psicoterapeuta possono vagliare l’opportunità, una volta valutato il progetto genitoriale, di prospettare l’adozione o l’affido familiare, non come alternativa escludente i trattamenti, ma come differente progetto genitoriale.
        5. Lo psicologo e lo psicoterapeuta svolgono altresì la propria funzione all’interno dell’
équipe della riproduzione assistita con lo scopo di prevenire il fenomeno del burn-out degli operatori».

3.4

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere la parola: «d’intesa con il servizio sociale competente per territorio».

3.5

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di favorire il ricorso all’adozione prima di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita».

3.6


Valletta