IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000
301ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA
        Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.
        La seduta inizia alle ore 14,50.


SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 430 E 1178
        Il presidente CARELLA comunica di avere nominato il senatore Zilio relatore sui disegni di legge in titolo, concernenti gli istituti zooprofilattici sperimentali, in sostituzione del senatore Lavagnini che ha cessato di far parte della Commissione a seguito della nomina a sottosegretario di Stato per l’interno.
        Prende atto la Commissione.


IN SEDE REFERENTE
(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell’embrione umano
(217)
SALVATO. – Norme sull’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni
(546)
PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell’embrione e la dignità della procreazione assistita
(742)
LAVAGNINI. – Norme a tutela dell’embrione umano
(743)
LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(783)
MAZZUCA. – Introduzione dell’articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa
(1154)
BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all’articolo 235 e dell’articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita
(1570)
PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(2067)
TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita
(2210)
FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull’embrione umano
(2350)
SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l’inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l’impianto uterino di embrioni umani
(2433)
ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni
(2963)
Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita
(3276)
SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita
(3381)
DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita
(3891)
CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita
(4048)
Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
        Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 febbraio 2000.
        Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta, in attesa che la 1ª e la 2ª Commissione esprimessero il parere di loro competenza, erano stati illustrati gli emendamenti presentati ai primi tre articoli del disegno di legge n. 4048, assunto come testo base, e su di essi il relatore ed il rappresentante del Governo avevano espresso il loro parere.
        La senatrice SALVATO fa presente l’opportunità, ai fini di un miglior ordine sostanziale dei lavori, di rinviare l’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti ad un momento successivo alla trasmissione dei pareri della 1ª e della 2ª Commissione.
        Il presidente CARELLA, relatore alla Commissione, accoglie la richiesta della senatrice Salvato, dichiarandosi peraltro disponibile a rivedere i pareri da lui già espressi alla luce delle osservazioni che verranno avanzate dalle citate Commissioni.

        Illustra quindi il seguente emendamento all’articolo 2, che recepisce una delle condizioni poste dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
        «Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Per le attività di cui al presente comma è stabilito un tetto di spesa di lire 4.000 milioni annue“».
2.100
Il Relatore
        Avverte quindi che si passerà all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 4.
        La senatrice SALVATO, illustrando gli emendamenti 4.1, 4.4 e 4.44, afferma che è assai discutibile la scelta operata dalla Camera dei deputati in materia di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita: si è infatti assegnata una posizione prioritaria alla coppia coniugata ed anche, dopo un’accesa discussione, alla coppia di fatto, dimenticando però che se tali tecniche vengono considerate quali terapie per la sterilità e l’infertilità, allora non si può non tener presente che l’articolo 32 della Costituzione qualifica la salute come un diritto fondamentale dell’individuo. In questa prospettiva l’unico modo per non incorrere in una discriminazione incostituzionale è quello di considerare la donna come il soggetto prioritario, al quale affidare la libera scelta di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita nell’esercizio del diritto alla salute. L’articolo 4, così come approvato dall’altro ramo del Parlamento, si pone inoltre in controtendenza rispetto a quel movimento culturale che ha trovato negli ultimi anni significative conferme anche in ambito legislativo e che è volto all’affermazione della soggettività e della dignità della donna soprattutto in rapporto alle scelte che riguardano il proprio corpo e la maternità: in tale quadro non può non rivendicarsi alla libera autodeterminazione della donna la decisione di sottoporsi, in vista di dare soddisfazione al legittimo desiderio di maternità, a tecniche peraltro di indubbia delicatezza.
        Infine in ordine al divieto delle tecniche di tipo eterologo, recato dal comma 3 dell’articolo in esame, la senatrice Salvato sottolinea come esso si ispiri ad una impostazione culturale di tipo punitivo e sostanzialmente fuori dalla realtà, sia perché non dà alcuna soluzione ai problemi di infertilità e sterilità non risolvibili con le tecniche di fecondazione omologa, sia perché non tiene conto del fatto che molti Paesi confinanti con l’Italia consentono il ricorso alla fecondazione eterologa.
        Il senatore VALLETTA fa propri gli emendamenti che recano come primo firmatario il senatore Boco e rinuncia ad illustrarli.
        Nell’illustrare gli emendamenti a sua firma, il senatore CÒ osserva che la carenza normativa in materia di fecondazione medicalmente assistita trova origine in Italia nella opposizione della parte principale della cultura cattolica – opposizione che coinvolge trasversalmente diverse forze politiche – all’impiego di tali tecniche ed alla convinzione che una disciplina legislativa avrebbe in qualche modo rappresentato una sanzione della loro permissibilità. Questo orientamento ha determinato la grave conseguenza di lasciare priva di una seria garanzia legale la sicurezza, sia in termini sanitari che sociali, del ricorso alle tecniche di procreazione assistita. In un secondo momento, si è assistito alla strumentale enfatizzazione di alcuni episodi, dettata dal solo scopo di invocare una legge severa, come se il male da combattere fossero le tecniche in sé e non il loro abuso. Assumendo invece una prospettiva scevra da condizionamenti ideologici – continua il senatore Co’ – non può porsi in dubbio che la procreazione medicalmente assistita rappresenta non soltanto un’efficace terapia ai problemi di sterilità ed infertilità, ma anche un prezioso strumento per evitare la trasmissione di malattie genetiche nonché – ed è una possibilità da esaminare con attenzione e senza pregiudizi – per consentire la procreazione, disgiungendola dall’atto sessuale, alle donne sole. Posto che nella legislazione vigente la relazione tra genitori e figli è comunque protetta, va rilevato che le tecniche in questione di per sé non comportano alcun danno alla qualità del rapporto di filiazione ed anzi da un punto di vista sostanziale il nascituro trova una particolare garanzia nella circostanza che la sua nascita è stata fortemente voluta. In questo quadro, a giudizio del senatore Cò, la legge deve proporsi l’obiettivo di apprestare alcuni essenziali garanzie, pur tuttavia non comprimendo senza effettiva necessità il diritto alla procreazione inteso come libertà fondamentale della persona, risultando sostanzialmente irrilevante se esercitata naturalmente o artificialmente. Se certamente occorre evitare abusi e tutelare adeguatamente i diritti del nascituro, questo tuttavia non comporta la necessità di trasformare tabù ideologici in divieti e restrizioni nei confronti di quanti sono portatori di istanze etiche diverse.
        La senatrice BERNASCONI illustra gli emendamenti di cui è prima firmataria, sottolineando come l’articolo 4 del disegno di legge n. 4048 costituisca un chiaro esempio di un modo di legiferare che, sotto la spinta di un approccio pesantemente ideologico, finisce con lo sconfinare in disposizioni di carattere tecnico, non prive di gravi elementi di rischio per la salute dei cittadini. In particolare l’emendamento 4.10 è volto a ricondurre le norme relative all’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita a due ipotesi: la certificata sterilità o infertilità e il caso in cui i soggetti che accedono alle tecniche siano portatori di malattie genetiche trasmissibili.

        L’emendamento 4.26 è diretto invece a sostituire il comma 2 che, nell’attuale formulazione, contiene disposizioni che è decisamente preferibile affidare ad una fonte di tipo regolamentare ed altre, con particolare riferimento alla lettera b), che finiscono per imporre – in virtù di una impostazione ideologica in base alla quale prima di ricorrere alla procreazione assistita devono letarsi tutti i tentativi alternativi in astratto possibili – atti medici in taluni casi impropri e rischiosi per la salute della donna.
        La senatrice DANIELE GALDI illustra gli emendamenti 4.28 e 4.32, il primo dei quali è diretto a rinviare alle linee guida la regolamentazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita consentite: tale modifica appare opportuna anche al fine di tener tempestivamente conto dei rapidi progressi scientifici nel campo. Il secondo emendamento ha lo scopo di sopprimere il divieto di fecondazione cosiddetta eterologa, sulla base della considerazione che tale tecnica – la quale viene effettuata in molti Paesi europei ed attualmente anche nelle strutture private italiane – consente di dare soluzione a problemi di infertilità e sterilità non altrimenti risolvibili. Inoltre, da un punto di vista più generale, va sottolineato come la procreazione eterologa si fondi su un atto gratuito di donazione e, debitamente regolata, rappresenti un ampliamento delle possibilità di genitorialità che, in tal senso, non si pone in contrasto con l’appello lanciato dal Sommo Pontefice per un incremento della nascite.
        Il senatore VALLETTA illustra l’emendamento 4.43, anch’esso soppressivo del comma 3, evidenziando come un legislatore immune da vizi ideologici e sensibile al concreto interesse dei cittadini non possa essere favorevole al divieto di fecondazione eterologa, la cui introduzione costringerebbe numerose coppie a recarsi all’estero per poter soddisfare il loro legittimo desiderio di genitorialità.
        Il senatore DI ORIO illustra gli emendamenti 4.50 e 4.0.1, cogliendo peraltro l’occasione per esprimere una valutazione in ordine ad alcune posizioni che sono state sostenute nel dibattito in Commissione. In primo luogo non può non destare profonda perplessità la tesi secondo la quale le uniche protagoniste, o quanto meno le protagoniste prioritarie, della fecondazione medicalmente assistita sarebbero le donne, giacchè è indubitabile che il processo procreativo, in qualsivoglia modo venga compiuto, non può non coinvolgere tanto le donne quanto gli uomini. In tal senso non sembra corretto privilegiare il ruolo di un genere rispetto all’altro, se non in virtù di ideologie che pure sembrerebbero legate a temperie ormai trascorse. Occorre poi ribadire con forza che le tecniche di fecondazione medicalmente assistita costituiscono una terapia rispetto ai problemi di infertilità e di sterilità: per la precisione l’ultima terapia da impiegare ove le altre disponibili e concretamente utilizzabili non abbiano dato risultato. Infine, se è senz’altro opportuno l’inclusione delle coppie di fatto – come nucleo portatore di scelte serie e responsabili – tra i soggetti cui è consentito l’accesso alle suddette tecniche, d’altra parte non si può che esprimere un netto dissenso rispetto ad ipotesi di coppie di adulti che prescindano dalla diversità di sesso.

        Passando quindi all’illustrazione dei richiamati emendamenti, il senatore Di Orio, dopo aver ricordato che la fecondazione omologa è attualmente vietata dalla dottrina cattolica, rileva che essa non può non costituire l’ipotesi principale, nell’ambito delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita disponibili, nell’ottica di un legislatore interessato ad assicurare la laicità della legislazione statale nonché la sua ispirazione a valori eticamente condivisi. Appare tuttavia opportuno consentire, come ipotesi secondaria, il ricorso a tecniche che utilizzino gameti di donatore dettando peraltro precise condizioni e procedure, a salvaguardia soprattutto dei diritti del nascituro ma anche di quelli della coppia, e comunque in una prospettiva che, prendendo atto del contesto scientifico e normativo internazionale, sia volta in positivo ad ampliare le possibilità di procreazione.
        Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell’esame congiunto alla prossima seduta.
        
La seduta termina alle ore 15,40.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4048
Art. 4.

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4.

        1. Per accedere agli interventi di cui alla presente legge, la donna presenta richiesta ai centri autorizzati. Alla domanda può associarsi, con dichiarazione congiunta, il coniuge, purchè maggiorenne, ovvero l’uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti per il genitore nel caso di riconoscimento di figlio naturale. Il direttore sanitario del centro che riceve la richiesta è tenuto a verificare l’identità dei richiedenti, nonché la raggiunta maggiore età e lo stato civile degli stessi».

4.1


Salvato

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Accesso alle tecniche)


        1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, ed è circoscritto ai casi di sterilità inspiegate dopo due anni di tentativi procreazione, ovvero ai casi di sterilità e di infertilità certificati.

        2. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito esclusivamente quando non possa procedersi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo».

4.2

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il comma 1.

        Conseguentemente all’articolo 5 sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1».

4.3

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il comma 1.

4.4


Salvato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita donne o coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta al medico responsabile della struttura, secondo le modalità indicate all’articolo 6».

4.5


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito:
            
a) solo quanto viene utilizzato il patrimonio genetico della coppia stessa;

            b) nei casi di sterilità inspiegata dopo 2 anni di tentativi non protesi;
            
c) quanto sia accertata e certificata la impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione».

4.6

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il ricorso a tecniche di procreazione artificiale è, di regola, limitato ai casi di sterilità provata ed irreversibile. In attesa del conseguimento degli obiettivi di rimozione delle cause di sterilità, di infecondità e di infertilità di cui al comma 2, le tecniche di procreazione artificiale sono considerate come surrogato dell’atto naturale e ammesse in via transitoria per il superamento dei problemi di cui al comma 1».

4.7

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 4.

(Accesso alle tecniche)


        1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, ed è circoscritto ai casi di sterilità inspiegate dopo due anni di tentativi procreazione, ovvero ai casi di sterilità e di infertilità certificati».

4.8

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito quando sia accertata e documentata con atto medico uno stato di sterilità o di infertilità non altrimenti trattabile o in caso di malattie ereditarie o infettive trasmissibili con grave rischio per il nascituro».

4.9


Bernasconi, Di Orio, Camerini, Daniele Galdi, Mignone

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito quando sia certificata la sterilità o infertilità, o quando i soggetti che accedono siano portatori di malattie genetiche trasmissibili».

4.10

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo a coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso in età potenzialmente fertile, sposati o conviventi, tenuto conto della salute e dell’età della donna, quando sia accertata e documentata con atto medico l’impossibililtà per le coppie di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione».

        Conseguentemente, sopprimere l’articolo 5.

4.11


Il Relatore

        Al comma 1, sopprimere la parola: «solo».

4.12


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed è comunque circoscritto» fino alla fine del comma.

4.16


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, sopprimere le parole: «ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico».

4.17


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1 sopprimere le parole: «da inspiegate fino a causa».

4.18

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sopprimere la parola: «inspiegate».

4.19

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sostituire la parola: «procreazione» con l’altra: «fecondazione».

4.20

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sostituire la parola: «accertato» con l’altra: «verificato».

4.21

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sostituire la parola: «circoscritto» con l’altra: «limitato».

4.22

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1 sostituire la parola: «tecniche» con l’altra: «procedure».

4.23

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per accedere agli interventi di cui all’articolo 1 della presente legge, la donna presenta richiesta ai centri autorizzati. Alla donna può associarsi, con dichiarazione congiunta, il coniuge, purchè maggiorenne, ovvero l’uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti nel caso di riconoscimento del figlio naturale».

4.24


Cò, Crippa, Russo Spena

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il ricorso alle tecniche predette è altresì consentito, fermi restando i requisiti soggettivi di cui al comma precedente, per finalità di prevenzione o cura di malattie genertiche o trasmissibili per via ereditaria, in caso di grave rischio documentato con atto medico».

4.25


Il Relatore

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «1-bis. L’equipe medico scientifica adotta le tecniche di procreazione medicalmente assistita rispondenti coerentemente alla diagnosi formulata, nel rispetto della salute psico-fisica della donna».

4.26

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «1-bis. L’equipe medico scientifica adotta le tecniche di procreazione medicalmente assistita rispondenti coerentemente alla diagnosi formulata, nel rispetto della salute psico-fisica della donna».

4.27


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L’applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita è regolamentata dalle linee guida di cui all’articolo 7 secondo i criteri della minore invasività e della gradualità, tenuto conto dell’età della donna».

4.28

Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Al comma 2 sostituire la parola: «procreazione» con l’altra: «fecondazione».

4.29

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.30

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganieri, De Zulueta, Sartori, Squascialupi, Salvato, Bucciarelli.

        Alla lettera a), aggiungere in fine: «nel rispetto della salute psico-fisica della donna».

4.31


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 2, sopprimere la lettera b).

4.32

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganieri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli.

        Sopprimere la lettera b).

4.33


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) l’equipe medico scientifica adotta le tecniche di procreazione medicalmente assistita rispondenti coerentemente alla diagnosi formulata, nel rispetto della salute psico-fisica della donna».

4.34


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 2 lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «tenuto anche conto dell’età della donna».

4.35


Bernasconi, Di Orio, Di Galdi

        Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «meno invasivi», aggiungere le altre: «, tenuto conto dell’età della donna».

4.36

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganieri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli.

        Al comma 2, inserire alla fine il seguente periodo:

        «È fatto comunque divieto l’impiego di tecniche di fecondazione extracorporea».

4.37


Gubert

        Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «esperito» aggiungere le seguenti: «, ove possibile,».

4.38

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «che abbiano un’apprezzabile possibilità di successo».

4.39


Il Relatore

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I centri autorizzati devono fornire una completa informazione sulle tecniche usate e sulle manipolazioni che esse comportano, sulle loro possibilità di successo, sui rischi per la salute della donna e dell’eventuale nascituro, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche».

4.40


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere il comma 3.

4.41


Il Relatore

        Sopprimere il comma 3.

4.42

Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Sopprimere il comma 3.

4.43


Valletta

        Sopprimere il comma 3.

4.44


Salvato

        Sopprimere il comma 3.

4.45


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere il comma 3.

4.46

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Nel caso di ricorso a tecniche di tipo eterologo la struttura di cui all’articolo 10 è tenuta a dare comunicazione della riuscita fecondazione al tribunale dei minori competente per territorio».

4.47

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire le parole: «è vietato» con le parole: «è consentito».

4.48


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire il comma 3, con il seguente:

        3. La donna congiunta può accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita a condizione che il marito sia informato secondo modalità definite con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2.

4.49

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita che utilizzino gamete di donatore sono consentite nei casi e alle condizioni di cui all’articolo 4-bis.

4.50


Di Orio, Camerini, Bernasconi, Daniele Galdi, Mignone

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito esclusivamente quando non possa procedersi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo».

4.51

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3 e ovunque ricorra nel testo sostituire le parole: «di tipo eterologo» con le altre: «con gameti di donatore».

4.52


Il Relatore

        Al comma 3, sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

4.53

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Aggiungere in fine il seguente comma:

        «3-bis. Nel caso di ricorso a tecniche di tipo eterologo il centro è obbligato a dare comunicazione della riuscita fecondazione al tribunale dei minori competente per territorio».

4.54

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Aggiungere in fine i seguenti commi:

        «3-bis. È vietata qualsiasi forma di maternità surrogata.

        4-ter. È viatato il prelievo di gameti senza il consenso informato della persona interessata. È altresì vietato il prelievo post mortem di gameti».

4.55


Il Relatore

        Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Procreazione medicalmente assistita con gameti di donatore)


        1. La donazione di gamenti e la conseguente procreazione medicalmente assistita sono consentite qualora non si possa procedere alla utilizzazione di tecniche di tipo omologo o qualora sia accerta la presenza di gravi malattie genetiche o infettive trasmissibili.

        2. La donazione di gameti è consentita ai soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età, previo consenso informato e validamente espresso e previ accertamenti intesi ad escludere il rischio di trasmissione di patologie genetiche o infettive secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della sanità.
        3. Per l’impiego di gameti donati è necessario il consenso scritto della coppia che accede a tale procedura.
        4. La donazione di gameti non può essere assoggettata a condizione nè gravata da onere.
        5. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine,
        6. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 4. Le strutture private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati.
        7. È assicurata la riservatezza sull’identità del donatore, nonchè della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, nè azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall’impiego dei loro gameti salvo quanto disposto dal comma 8.
        8. Nessun rapporto giuridico si costituisce fra il nato e il donatore.
        9. È ammessa la ricerca dell’identità del donatore solo in caso di grave pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura.
        10. Il Ministro della sanità determina con proprio decreto i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione dei gameti.
        11. La selezione dei donatori dei gameti avviene esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati».

4.0.1


Di Orio, Camerini, Bernasconi, Daniele Galdi, Mignone