4.1
(Accesso alle tecniche)
2. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito esclusivamente quando non possa procedersi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo».
4.2
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente all’articolo 5 sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1».
4.3
4.4
«1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita donne o coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta al medico responsabile della struttura, secondo le modalità indicate all’articolo 6».
4.5
«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito: a) solo quanto viene utilizzato il patrimonio genetico della coppia stessa;
b) nei casi di sterilità inspiegata dopo 2 anni di tentativi non protesi; c) quanto sia accertata e certificata la impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione».
4.6
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il ricorso a tecniche di procreazione artificiale è, di regola, limitato ai casi di sterilità provata ed irreversibile. In attesa del conseguimento degli obiettivi di rimozione delle cause di sterilità, di infecondità e di infertilità di cui al comma 2, le tecniche di procreazione artificiale sono considerate come surrogato dell’atto naturale e ammesse in via transitoria per il superamento dei problemi di cui al comma 1».
4.7
Sostituire l’articolo con il seguente:
4.8
«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito quando sia accertata e documentata con atto medico uno stato di sterilità o di infertilità non altrimenti trattabile o in caso di malattie ereditarie o infettive trasmissibili con grave rischio per il nascituro».
4.9
«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito quando sia certificata la sterilità o infertilità, o quando i soggetti che accedono siano portatori di malattie genetiche trasmissibili».
4.10
Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo a coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso in età potenzialmente fertile, sposati o conviventi, tenuto conto della salute e dell’età della donna, quando sia accertata e documentata con atto medico l’impossibililtà per le coppie di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 5.
4.11
4.12
4.16
4.17
4.18
Al comma 1 sopprimere la parola: «inspiegate».
4.19
Al comma 1 sostituire la parola: «procreazione» con l’altra: «fecondazione».
4.20
Al comma 1 sostituire la parola: «accertato» con l’altra: «verificato».
4.21
Al comma 1 sostituire la parola: «circoscritto» con l’altra: «limitato».
4.22
Al comma 1 sostituire la parola: «tecniche» con l’altra: «procedure».
4.23
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per accedere agli interventi di cui all’articolo 1 della presente legge, la donna presenta richiesta ai centri autorizzati. Alla donna può associarsi, con dichiarazione congiunta, il coniuge, purchè maggiorenne, ovvero l’uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti nel caso di riconoscimento del figlio naturale».
4.24
«1-bis. Il ricorso alle tecniche predette è altresì consentito, fermi restando i requisiti soggettivi di cui al comma precedente, per finalità di prevenzione o cura di malattie genertiche o trasmissibili per via ereditaria, in caso di grave rischio documentato con atto medico».
4.25
«1-bis. L’equipe medico scientifica adotta le tecniche di procreazione medicalmente assistita rispondenti coerentemente alla diagnosi formulata, nel rispetto della salute psico-fisica della donna».
4.26
Sostituire il comma 2 con il seguente:
4.27
«2. L’applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita è regolamentata dalle linee guida di cui all’articolo 7 secondo i criteri della minore invasività e della gradualità, tenuto conto dell’età della donna».
4.28
Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Al comma 2 sostituire la parola: «procreazione» con l’altra: «fecondazione».
4.29
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
4.30
Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganieri, De Zulueta, Sartori, Squascialupi, Salvato, Bucciarelli.
Alla lettera a), aggiungere in fine: «nel rispetto della salute psico-fisica della donna».
4.31
4.32
Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganieri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli.
Sopprimere la lettera b).
4.33
«b) l’equipe medico scientifica adotta le tecniche di procreazione medicalmente assistita rispondenti coerentemente alla diagnosi formulata, nel rispetto della salute psico-fisica della donna».
4.34
4.35
4.36
Al comma 2, inserire alla fine il seguente periodo:
«È fatto comunque divieto l’impiego di tecniche di fecondazione extracorporea».
4.37
4.38
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «che abbiano un’apprezzabile possibilità di successo».
4.39
«2-bis. I centri autorizzati devono fornire una completa informazione sulle tecniche usate e sulle manipolazioni che esse comportano, sulle loro possibilità di successo, sui rischi per la salute della donna e dell’eventuale nascituro, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche».
4.40
4.41
4.42
Sopprimere il comma 3.
4.43
4.44
4.45
4.46
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Nel caso di ricorso a tecniche di tipo eterologo la struttura di cui all’articolo 10 è tenuta a dare comunicazione della riuscita fecondazione al tribunale dei minori competente per territorio».
4.47
Sostituire le parole: «è vietato» con le parole: «è consentito».
4.48
3. La donna congiunta può accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita a condizione che il marito sia informato secondo modalità definite con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2.
4.49
«3. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita che utilizzino gamete di donatore sono consentite nei casi e alle condizioni di cui all’articolo 4-bis..»
4.50
«Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito esclusivamente quando non possa procedersi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo».
4.51
Al comma 3 e ovunque ricorra nel testo sostituire le parole: «di tipo eterologo» con le altre: «con gameti di donatore».
4.52
4.53
Aggiungere in fine il seguente comma:
«3-bis. Nel caso di ricorso a tecniche di tipo eterologo il centro è obbligato a dare comunicazione della riuscita fecondazione al tribunale dei minori competente per territorio».
4.54
Aggiungere in fine i seguenti commi:
«3-bis. È vietata qualsiasi forma di maternità surrogata.
4-ter. È viatato il prelievo di gameti senza il consenso informato della persona interessata. È altresì vietato il prelievo post mortem di gameti».
4.55
(Procreazione medicalmente assistita con gameti di donatore)
2. La donazione di gameti è consentita ai soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età, previo consenso informato e validamente espresso e previ accertamenti intesi ad escludere il rischio di trasmissione di patologie genetiche o infettive secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della sanità. 3. Per l’impiego di gameti donati è necessario il consenso scritto della coppia che accede a tale procedura. 4. La donazione di gameti non può essere assoggettata a condizione nè gravata da onere. 5. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine, 6. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 4. Le strutture private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati. 7. È assicurata la riservatezza sull’identità del donatore, nonchè della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, nè azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall’impiego dei loro gameti salvo quanto disposto dal comma 8. 8. Nessun rapporto giuridico si costituisce fra il nato e il donatore. 9. È ammessa la ricerca dell’identità del donatore solo in caso di grave pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura. 10. Il Ministro della sanità determina con proprio decreto i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione dei gameti. 11. La selezione dei donatori dei gameti avviene esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati».
4.0.1