TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998
217ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CARCARINO


Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE REFERENTE

(2344) VELTRI ed altri. - Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

La Commissione conviene sull'articolo 1 del testo del Comitato ristretto, precedentemente accantonato.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Il relatore SPECCHIA illustra l'emendamento 2.11, da lui presentato dopo aver udito le dichiarazioni rese nella precedente seduta dal Sottosegretario ai lavori pubblici. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.10, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 2.4, 2.6 e 2.9.

Il sottosegretario MATTIOLI, espressosi a favore degli emendamenti 2.5, 2.8 e 2.11, si dichiara contrario a tutti gli altri emendamenti proposti all'articolo 2, invitando al loro ritiro.

Il relatore SPECCHIA ritira l'emendamento 2.7.

Il presidente CARCARINO ritira gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.6.

Il senatore BORTOLOTTO difende i contenuti degli emendamenti 2.3 e 2.9, preannunciando voto favorevole.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.3.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore VELTRI, che unitamente al sottosegretario MATTIOLI rammenta i principi del testo base con i quali confligge la proposta del senatore Bortolotto, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.4.

Sono quindi accolti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.5 e 2.8.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 2.9.

Il senatore VELTRI difende i contenuti dell'emendamento 2.10, invitando il proponente a riformularlo laddove il rappresentante del Governo si dichiarasse disponibile a rivedere il proprio parere contrario.

Su proposta del relatore SPECCHIA, il presidente CARCARINO riformula l'emendamento 2.10 in un nuovo testo che, previo parere favorevole del sottosegretario MATTIOLI, è accolto dalla Commissione.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.11 nonché, con separata votazione, sull'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 3, precedentemente accantonati.

Il relatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 3.17 e 3.18; ritira poi gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.13. Invita al ritiro degli emendamenti 3.1, 3.16, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.15, dichiarandosi contrario agli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.14.

Il senatore COZZOLINO fa proprio l'emendamento 3.14 e lo ritira.

Il presidente CARCARINO, ritirato l'emendamento 3.1, propone al relatore che l'emendamento 3.17 ne recepisca l'ultimo comma.

Il senatore VELTRI aggiunge firma agli emendamenti 3.16, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.15, ritirandoli; propone poi una riformulazione dell'emendamento 3.17, volta a recepire sue limitate correzioni testuali.

Il senatore RESCAGLIO, nell'esprimere favore all'emendamento 3.17, ne auspica una riformulazione volta a precisare il riferimento ai periti edili.

Il relatore SPECCHIA riformula l'emendamento 3.17 in un nuovo testo che accoglie tutti i suggerimenti avanzati negli ultimi tre interventi.

Il sottosegretario MATTIOLI si dichiara contrario agli emendamenti 3.6 e 3.7, mentre è favorevole all'emendamento 3.18; quanto all'emendamento 3.17 (nuovo testo), invita a ritirare il comma 1-bis, sul quale - a differenza della restante parte dell'emendamento - non può essere favorevole, in quanto le competenze dei geometri sono già disciplinate da una circolare ministeriale del 1979 e sono oggetto di disegni di legge organici di riordino della materia.

Il relatore SPECCHIA mantiene l'emendamento 3.17 (nuovo testo) nella sua interezza.

Su invito del senatore VELTRI, che dichiara il favore del Gruppo democratici di Sinistra-l'Ulivo all'emendamento 3.17 (nuovo testo) nella sua interezza, il sottosegretario MATTIOLI si rimette alla Commissione limitatamente al comma 1-bis.

Non facendosi osservazioni il presidente CARCARINO dispone che sull'emendamento 3.17 (nuovo testo) si proceda per parti separate.

La Commissione, con separate votazioni, accoglie il comma 1, il comma 1-bis ed il comma 2 dell'emendamento 3.17 (nuovo testo); risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.6 e 3.7.

La Commissione, con separate votazioni, accoglie l'emendamento 3.18, nonché l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 4 del testo base.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 4.1, in quanto contiene norme sostanzialmente già presenti nell'ordinamento vigente o comunque superflue anche alla luce degli emendamenti finora approvati.

Il relatore SPECCHIA illustra l'emendamento 4.7 e ritira l'emendamento 4.2.

Il presidente CARCARINO dà conto dell'emendamento 4.3 del senatore Rizzi ed illustra i propri emendamenti 4.4 e 4.5.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 4.6.

Il senatore VELTRI, dopo aver chiesto chiarimenti in ordine all'emendamento 4.4, afferma che, in parte, l'emendamento 4.2 ritirato dal relatore conteneva il proprio emendamento 4.1; chiede pertanto di conoscere la posizione del Governo ed auspica una riproposizione di tale emendamento ed in particolare del comma 1-bis.

Dopo che il relatore SPECCHIA si è rimesso al Governo ed il sottosegretario MATTIOLI ha dichiarato di ritenere preferibile il criterio del titolo unito all'esperienza rispetto a forme di recente istituzione e sperimentazione, il senatore VELTRI presenta ed illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

"Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 2344,
premesso che presso università e politecnici sono da anni attive scuole di specializzazione post-lauream in materia antisismica ed in cemento armato, con esiti positivi sia rispetto ai curricula degli studi, sia ai profili professionali conseguenti

invita il Governo

a voler considerare nei provvedimenti normativi futuri l'opportunità di valutare positivamente le esperienze suddette nel contempo maturate"

0/2344/1/13 VELTRI


Con il parere favorevole del Relatore ed il Governo, tale ordine del giorno è posto ai voti ed accolto.

Il relatore SPECCHIA esprime parere contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.6, rimettendosi al Governo sull'emendamento 4.5.

Il sottosegretario MATTIOLI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.7, contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.6 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.5.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 4.7; sono quindi preclusi gli emendamenti 4.3 e 4.4.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BORTOLOTTO, il quale avanza peraltro il dubbio che gli ordini professionali non siano in grado di garantire la rotazione, l'emendamento 4.5 è posto ai voti ed accolto.

Posto ai voti, risulta invece respinto l'emendamento 4.6.

La Commissione conviene quindi sull'articolo 4 nel testo emendamento.

Su istanza del Rappresentante del Governo, che chiede di valutare con una maggiore disponibilità di tempo gli emendamenti agli articoli 5 e 6, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO BASE
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2344
Art. 2



Al comma 1 sostituire le parole: "e lo schema statico" con le seguenti: "di calcolo e gli schemi statici".

2.1 Carcarino

Al secondo periodo del comma 1 premettere le seguenti parole: "Per i provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64,".

2.2 Carcarino
Al comma 1, alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: "; i predetti uffici tecnici hanno sessanta giorni di tempo per comunicare al committente o all'esecutore del progetto eventuali integrazioni o modifiche alla documentazione allegata alla domanda o l'opposizione motivata all'esecuzione delle opere."

2.3 Sarto, Bortolotto
Al comma 1, alla fine del capoverso, aggiungere il seguente periodo: "Il sindaco entro trenta giorni dalla data del deposito può chiedere la modifica dei progetti o comunque un'integrazione dei documenti presentati."

2.4 Sarto, Bortolotto



Al comma 2, sopprimere le parole: "a richiesta dell'interessato".


2.5 Il Relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. I soggetti tenuti all'osservanza e alla vigilanza di cui delle disposizioni di cui all'articolo 1 effettueranno il controllo sui progetti depositati, per accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti, con il metodo a campione".

2.6 Carcarino

Al comma 3, sostituire le parole: "I soggetti all'osservanza e alla vigilanza delle disposizioni di cui al comma precedente" con le seguenti: "Gli uffici tecnici di cui al comma 1."


2.7 Il Relatore


Al comma 3, sostituire le parole: "I soggetti all'osservanza e alla vigilanza delle disposizioni di cui al comma precedente" con le seguenti: "L'ufficio tecnico della regione o l'ufficio provinciale del genio civile".

2.8 Il Relatore



Al comma 3, sostituire le parole: "sui progetti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti." con le seguenti: "su almeno il trenta per cento dei progetti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti."


2.9 Sarto, Bortolotto



Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis. Il campione sarà scelto mensilmente, nella misura del 10 per cento dei progetti depositati nello stesso periodo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, così come modificata dalla presente legge, mediante sorteggio.

3-ter. Il sorteggio avverrà, secondo i criteri stabiliti dagli organi regionali competenti, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce e sarà immediatamente reso noto. Entro i successivi sessanta giorni sarà reso noto l'esito della verifica effettuata sui progetti oggetto di campionatura."


2.10 Carcarino


Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Il Presidente del consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri nonché intesa nella Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, volto a fissare i criteri generali cui attenersi per il controllo a campione di cui al comma 3."

2.10 (nuovo testo) Carcarino


Sopprimere il comma 4.

2.11 Il Relatore


Art. 3


Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

"1. Nelle zone dichiarate a rischio sismico è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, quale che sia la tipologia strutturale delle opere e costruzioni. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il collaudo statico deve essere effettuato in corso d'opera.

2. Il collaudo può essere affidato a un ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno sette anni. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno sette anni. Possono essere altresì nominati collaudatori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, gli ingegneri o gli architetti iscritti all'albo che abbiano conseguito un diploma di specializzazione post-lauream in cemento armato o in materia antisismica.

3. Il nominativo del collaudatore deve essere indicato contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

Conseguentemente, all'articolo 5 sopprimere i commi 3 e 4.

3.1 Carcarino


Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
"1. Il collaudo statico di cui alla legge5 novembre 1971, n. 1086 è obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo può essere affidato ad ingegnere od architetto iscritto all'albo da almeno sette anni, che abbia comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica.
1-bis. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti iscritti all'albo da almeno sette anni."

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente: "(collaudo statico in corso d'opera)"

3.17 Il Relatore

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

"1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 è obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo è affidato ad ingegnere od architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni, che abbia comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica.
1-bis. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno dieci anni.
2. Il nominativo del collaudatore deve essere indicato contestualmente alla comunicazione di inizio lavori."

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente: "(collaudo statico in corso d'opera)"

3.17 (nuovo testo) Il Relatore


Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Nelle zone dichiarate a rischio sismico è obbligatorio il collaudo in corso d'opera. Il collaudo delle opere in cemento armato di cui all'articolo 1 della legge 1086 del 1971 può essere affidato a ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno dieci anni".

3.16 Staniscia, Capaldi



Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: "Nelle zone dichiarate a rischio sismico è obbligatorio il collaudo statico in corso d'opera secondo le modalità previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, qualunque sia la tipologia strutturale delle costruzioni".

3.2 Il Relatore



Al secondo rigo del comma 1, sostituire la parola: "collaudo" con le seguenti: "collaudo statico".

3.3 Il Relatore


Alla fine del primo periodo del comma 1, aggiungere: "quale che sia la tipologia strutturale delle costruzioni secondo le modalità previste dalla legge n. 1086 del 1971".

3.4 Il Relatore


Sopprimere il secondo periodo del comma 1.

3.5 Il Relatore


Al comma 1, sostituire le parole: "può essere" con le seguenti: "deve essere effettuato dal comune e"

3.6 Sarto, Bortolotto


Al comma 1 sopprimere le parole: "da almeno dieci anni".

3.7 Rizzi


Al comma 1, sostituire le parole: "dieci anni" con le seguenti: "cinque anni".

3.8 Giovanelli

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: "Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscirtti all'albo da almeno dieci anni".

3.9 Giovanelli


Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: "Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per la costruzione di nuovi edifici e per opere di ristrutturazione che coinvolgano gli elementi strutturali degli edifici".

3.10 Giovanelli


Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: "Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio esclusivamente per le nuove costruzioni e per gli interventi di adeguamento sismico qualificati tali ai sensi del punto C.9.1.1. dell'allegato al decreto interministeriale del 16 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996".

3.11 Giovanelli

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo:
"Il collaudo in corso d'opera non è dovuto per le opere soggette a dichiarazioni di inizio attività ai sensi dell'articolo 2, comma 60, capoverso 7, della legge 28 dicembre 1996, n. 662".

3.12 Giovanelli


Sopprimere il comma 2.

3.13 Il Relatore
Sopprimere il comma 2.

3.14 Rizzi


Al comma 2, sostituire le parole: "di specializzazione post lauream" con le seguenti: "universitario o una laurea breve in materia di costruzioni antisismiche e cemento armato".

3.15 Giovanelli


Al comma 3, dopo le parole: "genio civile" aggiungere le seguenti: ", che adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64".

3.18 Il Relatore



Art.4

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
"Art. 4
(Incarichi per la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo)

1. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori per le zone sismiche sono affidati ai soggetti di cui agli articoli 17, comma 5, e 27 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive integrazioni e modificazioni seguendo le procedure previste dalla stessa legge 109/94 e dal relativo regolamento di attuazione.

2. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono tenere conto, nella scelta del contraente, della particolare esperienza maturata nel settore della progettazione e direzione dei lavori in zone sismiche, prevedendo apposite clausole nel bando di gara.

3. L'affidamento dell'incarico di collaudatore per le zone sismiche è affidato a liberi professionisti iscritti all'albo che siano in grado di dimostrare una particolare esperienza maturata nel settore delle costruzioni in zona sismica, oltre ai soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 3.

4. Il progettista, il direttore dei lavori ed il collaudatore, in caso di difformità delle opere rispetto alle prescrizioni antisismiche, sono sottoposti a giudizio disciplinare da parte dell'ordine o collegio professionale competente, che può adottare un provvedimento di sospensione dall'albo per un termine massimo di due anni."

4.1 Veltri

Sopprimere il comma 1.

4.7 Il Relatore
Sostituire il comma 1, con i seguenti:

"1. L'incarico di progettista direttore dei lavori e collaudatore per le zone sismiche deve essere affidato a professionisti iscritti all'albo da almeno 7 anni e che dimostrino una particolare esperienza maturata nel settore delle costruzioni in zona sismica.
1-bis. Per gli ingegneri e gli architetti in possesso del diploma di specializzazione post-lauream in materia antisismica o in cenmento armato si prescinde dall'anzianità di iscrizione all'albo".

4.2 Il Relatore


Al comma 1 sopprimere le parole: "che abbiano comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica".

4.3 Rizzi


Al comma 1, dopo le parole: "abbiano comprovata" inserire le seguenti: "e riconosciuta".

4.4 Carcarino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Gli ordini professionali sono tenuti ad assumere, nella individuazione degli iscritti cui affidare l'incarico, un equo criterio di rotazione tra i professionisti aventi i requisiti di cui al comma 1."

4.5 Carcarino


Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Essi rispondono inoltre civilmente e penalmente dei fatti a loro ascrivibili."


4.6 Sarto, Bortolotto