AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997


70a Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE
(2475) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il senatore PIANETTA, dopo aver ricordato brevemente la situazione istituzionale interna dell'Eritrea e l'evoluzione della politica estera verso gli altri paesi africani, rileva come i buoni rapporti che legano questo paese all'Italia hanno già portato alla firma di un accordo di cooperazione economica come pure di un trattato di amicizia e collaborazione. Si completa ora il quadro con l'accordo di cooperazione culturale, che si pone l'obiettivo di rafforzare i contatti sviluppando reciprocamente lo scambio di programmi relativi ad istituzioni educative, l'invio reciproco di studiosi e ricercatori, l'organizzazione di simposi e seminari nonchè l'istituzione di borse di studio, il sostegno a missioni archeologiche e a tutte le manifestazioni artistiche che potranno essere comprese in una programmazione affidata ad una commissione mista. Raccomanda vivamente l'approvazione del disegno di legge, dato l'interesse a mantenere un rapporto culturale con questa ex colonia già sensibile all'influenza italiana.

La senatrice SQUARCIALUPI auspica che si prevedano manifestazioni culturali soprattutto in aree ove la presenza della componente etnica eritrea è più forte.

Il presidente MIGONE osserva che a Roma, presso l'ISIAO, esiste un importante archivio attinente al periodo coloniale dell'Eritrea, che rappresenta un patrimonio inestimabile per la storia e che versa purtroppo in precarie condizioni di consultabilità: auspica che si risolva questo problema affinchè si costituisca intorno a questo istituto un fulcro di collaborazione culturale fra i due paesi.

Il sottosegretario TOIA, nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, ricorda che le scuole italiane presenti in Eritrea continuano a costituire un'importante fonte di diffusione della cultura e della lingua italiane e perciò occorre un potenziamento delle risorse per non disperdere quanto finora è stato fatto, al fine anche del riconoscimento del titolo di studio da parte dello stesso Stato dell'Eritrea. Il provvedimento dispone consistenti risorse purtroppo molto frammentate data la molteplicità delle attività previste, allargando gli interventi ai campi di tutte le manifestazioni artistiche fino al settore dell'archeologia e della paleontologia, prevedendo altresì fondi per gestione e conservazione di archivio e biblioteca. Trasmetterà senz'altro alla commissione mista competente a stabilire i programmi le osservazioni emerse e raccomanda nel contempo l'approvazione del provvedimento.

Il presidente MIGONE, dopo aver annunciato i pareri favorevoli della 1a e della 5a Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Pianetta a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva a maggioranza.

(2480) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1 dicembre 1995 e 10 gennaio 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il senatore PIANETTA illustra la convenzione consolare firmata con la Repubblica di Mauritius ricordando che essa si inquadra nell'ambito della possibilità che la convenzione di Vienna del 1961 lascia alla facoltà dei singoli Stati per completare l'accordo generale. In ragione del consistente scambio di flussi turistici italiani presso quel paese si è quindi provveduto a riorganizzare nuove sedi consolari, stabilendo per esse una serie di norme comuni circa i privilegi e le immunità degli uffici e dei funzionari, nonchè le procedure e regole di esecuzione dei servizi dei consolati. Raccomanda l'approvazione del provvedimento in ragione anche dell'aumento della consistenza della comunità mauriziana in Italia.

Il sottosegretario TOIA si associa alle considerazioni del relatore.

Il presidente MIGONE, dopo aver annunciato i pareri favorevoli della 1a e della 5a Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Pianetta a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva.

(2482) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il senatore PIANETTA introduce l'accordo con il Gabon in materia di marina mercantile ricordando che esso ha lo scopo di migliorare i rapporti tra i due paesi, in particolare per quanto riguarda lo snellimento del traffico marittimo e il rafforzamento della cooperazione nella navigazione e negli scambi commerciali. Il contenuto ricalca quello di accordi simili conclusi con altri paesi e si inquadra nei principi di libertà della navigazione marittima, con riconoscimenti reciproci di diritti e procedimenti. Raccomanda senz'altro l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario TOIA si associa alle conclusioni del relatore.

Il presidente MIGONE, dopo aver annunciato i pareri favorevoli della 1a e della 5a Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Pianetta a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva.

(2465) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite INTELSAT ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995
(Esame)

Il senatore BASINI osserva che gli emendamenti in esame sono giustificati al fine di recepire nell'accordo INTELSAT la presenza di una pluralità di soggetti che opera nel settore delle telecomunicazioni. Si prevede così accanto agli Stati parte anche i cosiddetti «firmatari», enti nazionali pubblici o privati operativi nel campo delle telecomunicazioni: in base a questa normativa i nuovi firmatari hanno l'opportunità di accedere direttamente al sistema spaziale INTELSAT. Pur segnalando un'incongruenza nelle procedure di votazione previste in seno agli organi decisionali, raccomanda l'approvazione del provvedimento in esame.

Il sottosegretario TOIA si associa alle considerazioni del relatore.

Il presidente MIGONE, dopo aver annunciato il parere favorevole della 1a Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Basini a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva.

(2545) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta il senatore Folloni ha svolto la relazione e il seguito dell'esame è stato poi rinviato. Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e sanità; viceversa non è stato ancora espresso il parere della Commissione giustizia, cui sono stati sottoposti anche alcuni degli emendamenti presentati dal relatore.

Il relatore FOLLONI, a integrazione della relazione svolta, fa presente che gli emendamenti da lui presentati - che si riserva di illustrare nella prossima seduta - sono volti a migliorare il testo del disegno di legge con modifiche in molti casi meramente formali. Gli emendamenti di più ampia portata riguardano la copertura finanziaria, che propone di riformulare imputandola all'accantonamento del fondo globale relativo alla Presidenza del Consiglio, nonchè il testo dell'articolo 37 della legge n.184 del 1983, così come sostituito dall'articolo 3 del disegno di legge.
Su tale punto, che è oggetto anche di emendamenti successivamente presentati dal presidente Migone, ribadisce la sua preferenza per il divieto di comunicare anche agli adottati l'identità dei genitori biologici, in analogia a quanto la già citata legge n. 184 dispone per le adozioni nazionali.
La soluzione da lui prospettata è condivisa da gran parte delle associazioni che hanno maturato esperienza nelle adozioni internazionali, nonchè dagli studiosi della materia, mentre la soluzione opposta, consentendo la conoscenza dei genitori biologici, potrebbe indurre quelle madri che desiderano separarsi dal figlio subito dopo il parto, mantenendo l'anonimato, ad interrompere la gravidanza.

Il presidente MIGONE dichiara di condividere quasi tutte le disposizioni della Convenzione de L'Aja e del disegno di legge che ne dà esecuzione. In particolare, l'esigenza di regolamentare una materia così delicata è ben contemperata con quella di non rendere troppo difficoltosa l'adozione internazionale, che già oggi costituisce un miraggio per tante coppie. È stato poi evitato il rischio di creare un doppio regime per le adozioni nazionali e quelle internazionali, con il rinvio alla legge n.184 per i requisiti necessari ai fini dell'adozione; ciò non pregiudica affatto la possibilità di modificare tali requisiti, ma garantisce che, quando questo avverrà, vi sarà comunque lo stesso regime per entrambi i tipi di adozione.
In ordine al testo sostitutivo dell'articolo 37, che tante critiche ha sollevato nelle associazioni con argomenti che hanno fatto breccia sul relatore, ritiene che il testo del disegno di legge sia già abbastanza restrittivo, prevedendo un filtro per la conoscibilità dei genitori biologici; tuttavia resta la possibilità che l'adottato venga a conoscere la loro identità quando è ancora minore, ove essa sia comunicata ai genitori adottivi. Propone pertanto una soluzione intermedia, che escluda la possibilità di comunicare ai genitori adottivi l'identità dei genitori di origine e limiti tale conoscenza all'adottato maggiorenne, che ne faccia richiesta scritta al tribunale per i minorenni. Annunzia di aver presentato un emendamento in tal senso al testo dell'articolo 3 del disegno di legge, nonchè un subemendamento all'emendamento del relatore.

Il senatore TABLADINI si chiede se la grande domanda di adozioni internazionali non sia per caso dovuta alle eccessive difficoltà che incontra una coppia di italiani che voglia adottare un bambino della stessa nazionalità: se così è, la prima cosa che il legislatore dovrebbe fare è di modificare la legge sulle adozioni nazionali. Fa poi presente che la conoscenza dei genitori biologici è importantissima sotto il profilo sanitario, poichè i trapianti hanno maggiore possibilità di successo se il donatore è un consanguineo.

Il senatore BASINI aderisce entusiasticamente all'emendamento testè illustrato dal presidente Migone, che considera ispirato a principi irrinunciabili di libertà e di solidarietà umana, dai quali purtroppo la legislazione più recente si è allontanata. Non sorprende che il testo sostitutivo dell'articolo 37 della legge n.184, recato dal disegno di legge, sia stato oggetto di critiche da parte di associazioni composte da volontari troppo zelanti nell'organizzare la vita altrui: costoro negano all'adottato adulto il fondamentale diritto di conoscere le proprie origini, con la stessa logica con cui nella società attuale si vorrebbe mantenere i cittadini in stato di perenne minorità.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ravvisa nelle critiche rivolte dalle associazioni di volontari al testo del disegno di legge gli stessi errori antropologici che sono alla base della crisi di molte teorie filosofiche e pedagogiche, incluso il cosiddetto socialismo scientifico. È mostruoso inibire agli adottati maggiorenni la conoscenza delle proprie origini, in nome di una cultura che ha fatto degli assistenti sociali i sacerdoti della libertà altrui. Al contrario, la regola deve essere la possibilità di conoscere l'identità dei propri genitori biologici, prevedendo eccezioni soltanto in casi ben delimitati.

La senatrice DE ZULUETA si dichiara favorevole al testo sostitutivo del già citato articolo 37, proposto dal relatore. Oltre a evitare disparità di trattamento rispetto alle adozioni nazionali, la proposta del relatore è confortata dall'opinione delle associazioni di famiglie adottive nella gran parte dei paesi occidentali. Il pur legittimo desiderio di conoscere le proprie radici non giustifica un potenziale conflitto con il desiderio della madre di conservare l'anonimato; a suo avviso dovrebbe prevalere comunque il principio della insindacabilità della decisione della donna.
Si deve inoltre considerare che, anche nel testo del Governo, la conoscenza dell'identità dei genitori biologici non è un diritto, ma una mera facoltà, che può scontrarsi contro il rifiuto opposto dal tribunale per i minorenni: vi sarebbe allora una vera violenza psicologica nei confronti dell'adottato, che invece non avrebbe ragione per sentirsi coartato se tale facoltà fosse esclusa per tutti dalla legge.

Il senatore RUSSO SPENA dichiara di condividere l'emendamento presentato dal relatore, per le ragioni esposte dalla senatrice De Zulueta e anche in considerazione dell'esperienza delle associazioni di famiglie adottive, che non può essere sbrigativamente liquidata come taluno vorrebbe. In realtà, l'associazionismo che tenta di imporre modelli di vita è un fenomeno tipico della società occidentale, come dimostra l'esperienza degli Stati Uniti.
Fa presente al senatore Vertone Grimaldi che la ricerca delle radici non può avvenire in un puro fatto etnico, come sembra credere chi enfatizza l'identità dei genitori biologici. In caso contrario si ricade ancora una volta nella teoria della «doppia genitorialità», che la più moderna impostazione legislativa vorrebbe superare. È comunque possibile, a suo avviso, apportare qualche aggiustamento al testo proposto dal relatore, prevedendo che l'identità dei genitori biologici possa essere rivelata all'adottato adulto in casi particolari, ove sussistano seri e comprovati motivi.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Pone in risalto poi l'esigenza che, quando la Commissione esamina disegni di legge importanti come quello in titolo, il Governo assicuri la necessaria continuità attraverso la partecipazione dello stesso rappresentante all'intero iter parlamentare del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.2545


Art. 3.

Al comma 1, nel testo sostitutivo dell'articolo 29 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Tribunale per i minorenni trasmette entro 30 giorni copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali, salvo non ritenga di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza di requisiti, nel qual caso si applica il comma 4 dell'articolo 30.».
3.1
Il Relatore
Al comma 1, nel testo sostitutivo dell'articolo 29 della legge 4 maggio 1983, n. 184, al comma 5, dopo le parole: «in Italia» inserire le seguenti: «del minore adottato».
3.2
Il Relatore
Sostituire i commi 3 e 4 dell'emendamento 3.3 con il seguente:

«3. Il Tribunale per i minorenni può fornire, su richiesta scritta dell'adottato maggiorenne, informazioni sull'identità dei genitori d'origine, ove non sussistano gravi e comprovati motivi per ritenere che ciò comporti grave turbamento all'equilibrio psicologico o sociale dell'adottato o dei genitori d'origine. In nessun caso l'identità dei genitori d'origine può essere rivelata ad altri soggetti.».
3.3/1
Migone
Al comma 1, sostituire il testo dell'articolo 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con il seguente:

«Art. 37.

1. Il Tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti di cui al presente titolo e l'Alta Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore e in particolare sull'identità dei suoi genitori d'origine e sull'anamnesi sanitaria del minore.
2. I genitori adottivi devono informare, non appena possibile, il minore adottato della sua adozione.
3. Il Tribunale per i minorenni di cui al comma 1 fornisce, su richiesta scritta dell'adottato adulto, informazioni sulla sua adozione, omettendo ogni riferimento sui genitori d'origine, le notizie che consentano l'accesso all'identità degli stessi e degli altri congiunti, nonchè le informazioni che possano arrecare danno all'adottato.
4. Nella documentazione depositata presso il tribunale per i minorenni che viene consegnata in copia o data in visione ai sensi delle leggi vigenti devono essere resi non individuabili i riferimenti, le notizie e le informazioni di cui al comma precedente.
5. I genitori adottivi e gli adottati maggiorenni hanno diritto in qualsiasi momento di ottenere dal tribunale per i minorenni notizie sull'anamnesi sanitaria dell'adottato.
6. Nessuna informazione può essere fornita dall'Alta Commissione a persone ed enti compresa l'Autorità giudiziaria. Le norme suddette si applicano in relazione al comma 5 dell'articolo 22 e all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 183».
3.3
Il Relatore
Al comma 1, nel testo sostitutivo dell'articolo 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sopprimere le seguenti parole nel testo del comma 4: «ai genitori adottivi la potestà genitoriale o».
3.8
Migone
Al comma 1, nel testo sostitutivo dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella lettera c) del comma 2 sostituire l'espressione «due esperti» con l'espressione «almeno quattro esperti».
3.4
Il Relatore
Al comma 1, nel testo dell'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) essere diretti da persone con formazione e competenza acquisite in almeno due anni di attività nel campo dell'adozione internazionale».
3.5
Il Relatore
Al comma 1, nel testo dell'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) utilizzare per il sostegno alla coppia prima, durante e dopo l'adozione, esperti in campo sociale giuridico e psicologico iscritti al relativo albo professionale».
3.6
Il Relatore
Al comma 1, nel testo dell'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, al comma 1, lettera d), dopo la parole «verificabile», aggiungere le seguenti: «presentando annualmente il bilancio all'Alta Commissione».
3.7
Il Relatore

Art. 6.

Al comma 1, nel testo dell'articolo 72-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, al comma 1 sostituire le parole: «fino ad un anno e della multa fino a lire tre milioni», con le seguenti: «da 6 mesi ad un anno. Non si applicano le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689».
6.1
Il Relatore

Art. 9.

Al comma 1, sopprimere le parole: «quanto a lire 5.600 milioni per l'anno 1997, lire 1.200 milioni per l'anno 1998 e lire 11.200 milioni per l'anno 1999 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1998».
9.1
Il Relatore