GIUSTIZIA (2a)
GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

390a Seduta
Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente «Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado» (n. 397)
(Parere al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 16 luglio 1997, n. 254: favorevole)
(R139 b00, C02a, 0007o)

Riferisce il senatore CALVI che, in merito all'articolo 1 dello schema in esame, osserva come esso sia volto ad estendere, opportunamente, alla materia civile l'applicabilità dei criteri - soggettivi e oggettivi - per l'assegnazione degli affari penali e la sostituzione dei giudici impediti, ulteriormente modificando l'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario come già modificato dal decreto legislativo n. 51 del 1998. Per quanto riguarda l'articolo 2 il relatore evidenzia come tale disposizione modifichi l'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, come sostituito dal citato decreto legislativo n. 51 del 1998, introducendo la previsione che i giudici destinati a ciascuna sezione non debbano comunque essere in numero inferiore a cinque e stabilendo altresì che tale limite non opera per le sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare.
L'articolo 3 modifica l'articolo 47-ter dell'ordinamento giudiziario, come sostituito dal predetto decreto legislativo n. 51 del 1998, eliminando la previsione in base alla quale non si tiene conto dei giudici assegnati alle sezioni distaccate ai fini della determinazione del numero dei posti di presidente di sezione che possono essere istituiti nell'ambito di ciascun tribunale. L'articolo in questione modifica il secondo comma dell'articolo 47-ter nel senso che per la direzione delle sezioni indicate nelle lettere a), b) e c) dello stesso comma - nel testo vigente - cui aggiunge, poi, la corte d'assise e le singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede, il posto di presidente di sezione potrà essere istituito senza l'osservanza dei limiti indicati dal primo comma.
L'articolo 5 investe la problematica dei cosiddetti «perdenti posto», modificando l'articolo 37 del decreto legislativo n. 51 e prevedendo che i magistrati in questione, se assegnati a funzioni direttive, possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni, trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attività nell'ufficio al quale sono destinati, in luogo dei tre anni previsti dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario e stabilendo altresì che se tali magistrati sono assegnati a funzioni diverse da quelle direttive essi possono chiedere il trasferimento ad altra sede o l'assegnazione ad altre funzioni senza essere vincolati ad alcun periodo minimo di permanenza nell'ufficio al quale sono destinati.
L'articolo 6 detta alcune disposizioni in materia di destinazione delle attrezzature attualmente a disposizione delle preture circondariali e delle relative sezioni distaccate, attribuendo - secondo le rispettive competenze - al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica nel cui circondario sono ubicati gli uffici soppressi il compito di assegnare queste stesse attrezzature alla sede principale del tribunale ovvero ad una o più sezioni distaccate del medesimo.
L'articolo 8, infine, estende a tutti provvedimenti pendenti alla data di efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998 l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 226 del decreto stesso.

Si apre il dibattito.

Il presidente PINTO manifesta perplessità circa la formulazione dell'articolo 2 dello schema in quanto ritiene che essa possa comportare, in alcuni tribunali in cui il numero di magistrati destinati a ciascuna sezione o ad alcune sezioni è inferiore a cinque, la soppressione di tali sezioni con il rischio di problemi non trascurabili dal punto di vista della operatività di alcuni uffici giudiziari e, al riguardo, segnala il caso dei tribunali di Aversa e di Caserta. Sarebbe poi a suo avviso opportuna una diversa formulazione dell'articolo 41-bis introdotto dall'articolo 6 nel decreto legislativo n. 51 del 1998 che prevedesse esplicitamente solo in via subordinata la destinazione delle attrezzature in questione alla sede principale del tribunale.

Il senatore VALENTINO condivide le perplessità sollevate dal presidente circa l'articolo 2 e, facendo riferimento ad un caso di cui è venuto personalmente a conoscenza, ricorda come recentemente abbia avuto notizia dal presidente del tribunale di Civitavecchia che il numero di magistrati addetto a questo tribunale si è ridotto a tre unità.

Il senatore RUSSO manifesta anch'egli qualche perplessità in merito all'articolo 2 e ricorda come presso il tribunale di Savona la sezione penale sia composta soltanto da quattro magistrati. Rileva peraltro come valutazione definitiva non possa allo stato essere espressa in quanto, in prospettiva, dovrà tenersi conto che, a seguito dell'accorpamento degli uffici giudiziari derivante dalla istituzione del giudice unico di primo grado, il numero dei magistrati addetti a ciascun tribunale risulterà più elevato rispetto all'attuale organico.

Dopo brevi interventi del sottosegretario AYALA e del senatore BERTONI, prende la parola il senatore CENTARO che, con riferimento all'articolo 5 dello schema ritiene condivisibile la deroga all'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario contenuta nella lettera b) del nuovo testo proposto per il comma 6 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 51 del 1998, mentre formula un giudizio negativo sulla previsione di cui alla lettera a), apparendogli ingiustificato il trattamento più favorevole, che in tale ipotesi otterrebbero i magistrati in questione, nonostante abbiano continuato a svolgere funzioni direttive.

Il senatore GRECO giudica necessario soffermarsi sugli aspetti problematici, a suo avviso sottesi alla modifica introdotta dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, nell'articolo 47-ter nell'ordinamento giudiziario e, al riguardo, sottolinea l'esigenza di ricercare soluzioni che, pur facendo salvi i vantaggi e i benefici che potranno derivare da una maggiore concentrazione dei magistrati nell'attività giurisdizionale vera e propria, tengano però conto di situazioni che configurano, sostanzialmente, dei veri e propri diritti quesiti.

Prende poi la parola il senatore Antonino CARUSO il quale rileva che il meccanismo delineato dall'articolo 3 dello schema non gli appare pienamente convincente e potrebbe a suo avviso comportare difficoltà e disfunzioni a livello organizzativo.

Il relatore CALVI ricorda come la scelta di prevedere l'istituzione di presidenti di sezione solo nei tribunali ai quali sono addetti più di dieci magistrati ordinari corrisponde all'esigenza di concentrazione del personale di magistratura nell'attività giurisdizionale che gli è propria e rileva che tale scelta deve ritenersi del tutto condivisibile e non può essere rimessa in discussione.
Si sofferma poi sulle caratteristiche peculiari della nuova figura di presidente del tribunale, sottolineandone in particolare i compiti di coordinamento di una struttura complessa quale sarà quella del tribunale una volta entrata in vigore la riforma cosiddetta del giudice unico. Diversi saranno invece i compiti del presidente di sezione che si occuperà principalmente di organizzare il lavoro degli addetti alla sezione.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore Calvi a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito testé svoltosi.

La seduta termina alle ore 16,20.