GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 8 Novembre 2000
657ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PINTO
        Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Corleone.
        La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE
(4780) Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
        Il presidente PINTO ricorda che nella precedente seduta del 18 ottobre il provvedimento in titolo era stato trattato in sede deliberante; avverte altresì che in data 17 ottobre 2000 il prescritto numero di senatori aveva richiesto, per iscritto, che il medesimo disegno di legge fosse sottoposto alla votazione dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del Regolamento. Conseguentemente esso compare oggi in sede referente all’ordine del giorno della Commissione.
        Su proposta del Presidente, la Commissione conviene, quindi, di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali.
        Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.
        Il sottosegretario CORLEONE replica richiamando l’attenzione della Commissione sull’esigenza – fortemente avvertita dal Governo – di approvare il disegno di legge in titolo nel testo licenziato dall’altro ramo del Parlamento. Invita pertanto a ritirare gli emendamenti presentati.
        Si passa all’esame degli emendamenti.
        Il senatore FASSONE ritira l’emendamento 1.6 e riformula l’emendamento 1.11 nell’emendamento 1.11 (Nuovo testo). Illustra quindi, unitamente all’emendamento testè modificato, gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.8, sottolineando come l’impostazione ispiratrice di tali proposte sia significativamente diversa da quella che contraddistingue il testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento. Le proposte in questione sono a loro volta collegate con l’emendamento 2.1, soppressivo dell’articolo 2 del disegno di legge, con il quale verrebbe introdotto il nuovo istituto della detenzione domiciliare speciale. Le modifiche suggerite – fatta eccezione per l’emendamento 1.1 che attiene a diversa problematica – muovono dall’esigenza di definire l’intervento in discussione in termini di maggiore coerenza sistematica con le disposizioni attualmente in vigore, in particolare quelle di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale e all’articolo 47-
ter, commi 1 e 1-ter dell’ordinamento penitenziario.
        Più specificamente, con gli emendamenti presentati l’ambito di applicazione del rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena verrebbe esteso a tutte le ipotesi in cui l’esecuzione debba aver luogo contro madre di prole di età inferiore ad un anno, salvo che il figlio sia stato affidato ad altri. Parallelamente verrebbe esteso anche l’ambito di applicazione del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena che potrebbe aver luogo nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni, qualora al bambino non possa attendere altri che la madre e non sussista concreto pericolo di commissione di altri delitti. Gli interventi sugli articoli 146 e 147 del codice penale verrebbero naturalmente ad ampliare la sfera di applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario che agli stessi fa rinvio. Decorsi i tre anni potrebbero poi eventualmente trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 47-ter, qualora la pena residua non superi i quattro anni e ricorrano gli altri presupposti di legge. Il sistema così delineato appare in grado di soddisfare le esigenze di protezione del bambino, evitando sia le complicazioni di ordine sistematico che potrebbero derivare dalla previsione dell’articolo 47-quinquies come introdotto dall’articolo 2 del disegno di legge, sia le incongruenze che potrebbero nascere dall’applicazione del meccanismo ivi descritto, essendo tale applicazione subordinata all’espiazione di una parte della pena. Il testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento verrebbe infine migliorato anche dall’eliminazione di ogni disparità di trattamento fra i detenuti per i delitti di cui all’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario e i detenuti per altri delitti.
        Il relatore MILIO, anche – alla luce delle osservazioni del senatore Fassone – ritiene più opportuno dare la precedenza all’esame degli emendamenti all’articolo 2. Dà, quindi, per illustrato l’emendamento 1.2.
        Il senatore RUSSO osserva che, anche alla luce di quanto problematicamente evidenziato dal senatore Fassone, sarebbe più opportuno un confronto informale sul testo degli emendamenti presentati.
        Il RELATORE accede a tale proposta.
        Anche la senatrice SCOPELLITI, pur mettendo in evidenza che da parte sua vi è piena condivisione dell’esigenza di varare rapidamente il disegno di legge, non vorrebbe che un’approvazione troppo rapida si rivelasse svantaggiosa per un adeguato approfondimento dei temi in questione: la proposta del senatore Russo le appare, in conseguenza, equilibrata e più funzionale a garantire che la Commissione faccia le sue scelte senza condizionamenti esterni.
        Il sottosegretario CORLEONE dichiara la sua disponibilità a confrontarsi con la Commissione entrando nel merito dei singoli emendamenti e, comunque, affermando di non voler in alcun modo condizionarne le decisioni, si dichiara disponibile anche a partecipare a quell’approfondimento informale prospettato dal senatore Russo.
        Il senatore GASPERINI evidenzia lo spessore e la gravità delle tematiche trattate dal disegno di legge in titolo, che dovrebbe rendere compatibili le opposte esigenze della tutela dovuta al bambino e della tutela dell’ordine pubblico, che richiede un elevato livello di risposte da parte dello Stato.
        Il senatore PERA, a sua volta, ritiene opportuna la proposta del senatore Russo.
        Prendendo, quindi, atto dell’orientamento della Commissione il presidente PINTO rinvia il seguito dell’esame.

(4846) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall’articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all’istanza di vendita nell’espropriazione immobiliare
(Seguito dell’esame e rinvio)
        Riprende l’esame del disegno di legge in titolo rinviato nella seduta del 26 ottobre scorso.
        Il presidente PINTO sottolinea l’esigenza di definire nella giornata odierna l’esame del disegno di legge, in quanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi svoltasi ieri ha deciso che l’Assemblea ne inizierà la discussione nella mattinata di domani, giovedì, e ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di oggi.

        In tale situazione, stante l’assenza del relatore designato, senatore Centaro, nomina il senatore Follieri facente funzioni di relatore e dichiara chiusa la discussione generale.
        Segue un intervento del senatore RUSSO, che informa la Commissione in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Commissione giustizia dell’altro ramo del Parlamento la quale ha definito in via di principio, nella sede legislativa, un nuovo testo per il disegno di legge n. 3273, in materia di espropriazione immobiliare forzata nel cui contesto si prevedono anche modifiche all’articolo 567 del codice di procedura civile. Il provvedimento in questione è in procinto di essere varato e le diverse problematiche di merito emerse nel corso della discussione generale del disegno di legge n. 4846 risultano già affrontate in quella sede, di tal che egli ritiene più opportuno che gli emendamenti depositati che vertono sulla stessa materia trattata dall’Atto Camera 3273 e che, comunque, rispondono a finalità di intervento «a regime» sulla normativa dell’espropriazione immobiliare forzata, vengano ritirati in quanto estranei all’oggetto della discussione: da parte sua dichiara la disponibilità a ritirare l’emendamento 1.13 da lui presentato.
        Il presidente PINTO, richiamandosi a quanto da lui già preannunziato nella seduta del 25 ottobre scorso, ribadisce che gli emendamenti da 1.10 a 1.15 sono da considerarsi improponibili ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento, in quanto estranei all’oggetto della discussione, aspetto che deve essere valutato – come precisato nel parere della Giunta per il Regolamento dell’8 novembre 1984 – in maniera particolarmente rigorosa in sede di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Anche la Presidenza del Senato – da lui informata della questione – gli ha fatto pervenire per le vie brevi la propria condivisione di tale valutazione di improponibilità. Conseguentemente invita i presentatori a ritirare gli emendamenti da 1.10 a 1.15.
        Si passa, quindi, all’esame degli emendamenti, che si intendono riferiti al testo del decreto-legge.
        Il senatore MELONI illustra l’emendamento 1.1.
        Il senatore PERA dà per illustrati gli emendamenti 1.2 e 1.3

        Il senatore FOLLIERI dà per illustrati gli emendamenti 1.4, 1.7, 1.8 e 1.9
        Il senatore RUSSO illustra all’emendamento 1.5.
        Il senatore Antonino CARUSO illustra l’emendamento 1.6 sottolineando, in particolare, che la scadenza al 30 giugno 2001 – ivi prevista per tutte le procedure esecutive nelle quali l’istanza di vendita risulta depositata anteriormente al 1º aprile 2001 – si posiziona in coincidenza con il previsto vertice dei G8, al fine di impedire che qualsiasi Governo – a quella data – si possa appiattire sugli ingiusti reclami che vengono dalle parti interessate per avere ulteriori proroghe. Dichiara che – al momento – non intende ritirare gli emendamenti da lui presentati.
        Il senatore FOLLIERI, facente funzioni di relatore, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.7, 1.8 e 1.9.
        Il sottosegretario CORLEONE concorda con il parere del relatore facente funzione.
        Atteso il concomitante inizio dei lavori dell’Assemblea il seguito dell’esame è poi rinviato.
        
La seduta termina alle ore 9,30.