GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

465ª Seduta

Presidenza del Presidente

PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e dell’interno Sinisi.
La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0143º)

Su proposta del presidente PINTO – convenendo la Commissione – si effettua una inversione dell’ordine del giorno, procedendosi immediatamente all’esame degli schemi di decreto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell’olio di oliva» (n. 506)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 6, della legge 5 febbraio 1999, n. 25: favorevole)
(R144 003, C02ª, 0005º)

Riferisce il senatore FOLLIERI il quale sottolinea che il regolamento n. 2815/98 della Commissione europea del 22 dicembre 1998 (recante norme commerciali dell’olio d’oliva), e in particolare l’articolo 5, paragrafo 2 di tale regolamento, impone agli Stati membri l’obbligo di istituire un «regime di sanzioni pecuniarie» per le violazioni della disciplina in questione.

Lo schema del decreto legislativo in esame intende appunto adempiere all’obbligo sopra richiamato e viene emanato sulla base della delega di cui all’articolo 6 della legge 5 febbraio 1999, n.25. La proposta si

compone di un solo articolo contemplante le varie ipotesi di violazione della normativa comunitaria e le relative sanzioni amministrative, la cui entità, diversamente graduata, tiene conto della gravità delle violazioni stesse che, se assumono un diverso e maggiore rilievo, vengono accompagnate da altre misure quali la sospensione o la revoca del riconoscimento (di «olio extravergine di oliva» o di «olio di oliva vergine»), concesso ai sensi dell’articolo 4 del citato regolamento (CE) N. 2815/98. Le violazioni consistono: nell’utilizzazione della designazione di origine prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del predetto regolamento senza avere ottenuto il necessario riconoscimento, nel condizionamento e messa in commercio di un taglio di olio extravergine di oliva o di olio vergine proveniente, per oltre il 75 per cento, da uno Stato membro o dalla Comunità, senza riportare in etichetta o direttamente sull’imballaggio la citata provenienza (articolo 3, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento CE n.2815/98) e nel confezionamento ed immissione al consumo di olio extravergine di oliva o di olio di oliva senza l’indicazione sull’imballaggio o sull’etichetta degli estremi di identificazione alfanumerica dell’impresa di condizionamento riconosciuta.

La sanzione amministrativa pecuniaria ammonta a lire un milione «per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto, confezionato ed immesso al consumo» ed è applicabile, in tale misura, alle prime due indicate violazioni, mentre essa va da lire centomila a lire seicentomila per il caso da ultimo menzionato.
Il comma 3 prevede le ulteriori misure cui si è già fatto cenno (sospensione del riconoscimento per un periodo da 1 a 6 mesi, ovvero la revoca nell’ipotesi di recidiva) che colpiscono le imprese riconosciute le quali violano gli obblighi di controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) 2815/98 o nei cui confronti sia stata accertata la non corrispondenza tra le designazioni dell’origine dei quantitativi di oli di oliva vergini usciti dall’impresa e le designazioni dell’origine dei quantitativi di oli di oliva vergini utilizzati di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del citato regolamento (CE) 2815/98.
Considerato che lo schema di decreto in titolo costituisce adempimento di un obbligo comunitario e rilevato che il regime sanzionatorio appare adeguato al tipo di violazioni cui è rapportato, propone in conclusione che la Commissione esprima su di esso un parere favorevole.

Sui contenuti dello schema di decreto legislativo in esame si apre quindi un articolato dibattito nel quale prendono successivamente la parola il senatore GRECO, il presidente PINTO, il senatore Antonino CARUSO, il senatore SENESE, nuovamente il presidente PINTO e il senatore GRECO, la senatrice SCOPELLITI e il relatore FOLLIERI.
Infine, dopo che il presidente PINTO ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Follieri a esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione delle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ai sensi dell’articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n.44 (n. 534)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore VALENTINO il quale richiama l’attenzione sulla disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 2, dello schema di regolamento in titolo, ritenendo inopportuna la previsione della nomina di un supplente per ciascuno dei rappresentanti indicati dall’articolo 19, comma 1, lettere a) e b) della legge n.44 del 1999 e giudicando, invece, preferibile al riguardo una diversa soluzione normativa che comporti la decadenza di tali membri del Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura nei casi in cui la loro ripetuta assenza alle sedute pregiudichi sostanzialmente la funzionalità del Comitato medesimo.

Per quanto attiene all’articolo 9, in tema di requisiti della domanda per la concessione dell’elargizione, il relatore mette in rilievo che, mentre fra i requisiti per ottenere la concessione vi è anche, ai sensi del comma 1, lettera b), quello dell’indicazione della data della denuncia del delitto da cui è conseguito l’evento lesivo, nel comma 3 dello stesso articolo vi è un generico richiamo a situazioni di intimidazione ambientale come ulteriore ipotesi di danno conseguito e di diritto all’elargizione: occorrerebbe, pertanto, chiarire meglio il collegamento fra il danno cagionato e le situazioni di intimidazione ambientale considerate.
All’articolo 11, il relatore sottopone alla valutazione della Commissione l’opportunità di associare in qualche forma il Comitato al prefetto nella prevista istruttoria della domanda per la concessione del mutuo e delle elargizioni e, infine, all’articolo 18, egli si sofferma sulle norme finalizzate a garantire la speditezza e riservatezza del procedimento.

Il sottosegretario SINISI ritiene che la previsione della supplenza per alcuni dei componenti del Comitato corrisponda ad un’esigenza di funzionalità che rientra nei principi generali del funzionamento degli organi collegiali, anche se ritiene utile il suggerimento del relatore laddove esso contiene, nella sostanza, un invito ad assicurare il contemperamento fra tale principio e l’altro della presenza assidua dei medesimi componenti. Quanto, poi, alla prospettata possibilità di prevedere una competenza del Comitato medesimo in ordine all’effettuazione dell’istruttoria sulle domande, il sottosegretario Sinisi, pur giudicando interessante la proposta, richiama l’attenzione della Commissione sulla esigenza di rispettare la scelta inequivoca effettuata dalla legge n.44 del 1999 la quale, all’articolo 21, comma 1, lettera c), attribuisce chiaramente al prefetto competente per territorio gli adempimenti istruttori della legge stessa.
Il presidente PINTO ritiene che il Comitato potrebbe giocare un suo ruolo richiedendo eventuali integrazioni istruttorie al prefetto stesso, qualora ritenute necessarie.
Il senatore BERTONI non condivide il rilievo avanzato dal relatore circa la formulazione dell’articolo 2 dello schema in esame e sottolinea come l’istituto della supplenza appaia lo strumento più idoneo al fine di garantire la continuità nel funzionamento del Comitato. Condivide invece le considerazioni svolte dal relatore in merito all’opportunità di valorizzare il ruolo e l’iniziativa del Comitato anche con riferimento all’attività istruttoria.
Prende quindi la parola il senatore RUSSO il quale manifesta anch’egli perplessità sul suggerimento del relatore concernente l’articolo 2, comma 2, dello schema in esame, giudicando preferibile il ricorso all’istituto della supplenza. Non condivisibili sono, inoltre, a suo avviso, le considerazioni svolte dal relatore in merito all’articolo 11 dello schema, dovendosi a suo avviso considerare pienamente giustificato il ruolo che tale disposizione attribuisce al prefetto.
Il senatore BUCCIERO ritiene difficilmente comprensibili i motivi per cui l’articolo 2, comma 2, dello schema prevede la possibilità della nomina di un supplente solo per quel che concerne i rappresentanti indicati dall’articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 44 del 1999 e non anche i membri del Comitato di cui alle lettere c), d) ed e) della stessa disposizione. Suggerisce, pertanto, che la previsione della nomina di un supplente sia estesa anche ai soggetti indicati nelle predette lettere c), d) ed e).
Seguono interventi del senatore Antonino CARUSO, del senatore RUSSO e del presidente PINTO.
I senatori CENTARO e SCOPELLITI prendono poi brevemente la parola per sottolineare l’esigenza che, nella regolamentazione della materia in esame, sia posta la massima attenzione ai profili riguardanti la riservatezza del procedimento.
Il sottosegretario SINISI rileva come tali aspetti siano già oggetto di una specifica disciplina nell’ambito dell’articolo 18 dello schema.
Infine, dopo che il presidente PINTO ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo, tenendo conto delle indicazioni e delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario AYALA, rispondendo all’interrogazione 3-01809 presentata dal senatore Antonino Caruso, sottolinea in primo luogo che non vi è stata alcuna richiesta del Governo statunitense diretta ad ottenere il trasferimento di Robert Venetucci, in applicazione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983. È stato invece il Governo italiano a richiedere al Governo statunitense, con nota indirizzata al Dipartimento della giustizia presso l’Ambasciata U.S.A. di Roma l’11 agosto 1997, di far luogo al trasferimento di Robert Venetucci, così come espressamente consentito dall’articolo 2, paragrafo 3, della convenzione medesima, avendo ora deciso, contrariamente a quanto avvenuto in passato, di accogliere l’ulteriore istanza di trasferimento presentata dal Venetucci stesso.

La decisione del Ministero di accogliere l’istanza del Venetucci risponde a ragioni di carattere umanitario, considerate l’età avanzata ed il precario stato di salute della persona, documentalmente dimostrato, e quindi ad esigenze di coerenza con quanto stabilito dalle convenzioni internazionali.
Inoltre le autorità statunitensi hanno assicurato: che nei confronti del Venetucci sarebbe continuata l’esecuzione della pena dell’ergastolo inflittagli in Italia (come previsto dagli articoli 9 e 10 della convenzione di Strasburgo e come preteso dall’Italia con espressa riserva formulata all’atto del deposito dello strumento di ratifica della convenzione); che non avrebbe ricevuto benefici di riduzione della pena; e che avrebbe eventualmente potuto ottenere invece il cosiddetto beneficio del «parole».
Non sono state apposte condizioni per l’esecuzione del trasferimento ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dall’articolo 3 della convenzione di Strasburgo, non rientrando ciò nell’ambito applicativo della convenzione medesima e non è stato attribuito alcun particolare carattere di urgenza al trasferimento del Venetucci, essendo stato autorizzato il trasferimento, così come avviene in tutti i casi ai sensi della convenzione sopra richiamata, dopo che il Ministero ha ricevuto comunicazione della sentenza del 30 giugno 1997, divenuta irrevocabile il 29 luglio 1997, con cui la corte d’appello di Milano ha deliberato in senso favorevole all’ulteriore esecuzione negli U.S.A. della condanna inflitta in Italia al Venetucci, valutata la documentazione prodotta dal Governo statunitense ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 della convenzione, così come previsto dall’articolo 5 della legge 3 luglio 1989, n. 257, recante «disposizioni per l’attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l’esecuzione delle sentenze penali».

Il senatore Antonino CARUSO manifesta apprezzamento per il fatto che sia stata fornita dal Rappresentante del Governo una risposta esaustiva sul problema sollevato con l’interrogazione 3-01809, anche se allo stato non è in grado di valutarne compiutamente i contenuti. Deve invece ribadire la propria radicale insoddisfazione nei confronti dell’operazione in sè stessa, non ritenendo condivisibili le valutazioni di merito sulla base delle quali è stato consentito al Venetucci di scontare negli Stati Uniti la pena a lui inflitta in Italia.

IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri
(91) LISI. – Modifica dell’articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
(95) LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione
(198) SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali
(471) GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l’ingiusta detenzione
(1211) MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell’articolo 444-bis del codice di procedura penale
(1615) GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale
(1821) VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta
(2085) FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale
(2360) SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia
(2531) LO CURZIO. – Integrazione dell’articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell’udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero
(2649) VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale
(2679) LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero
(2680) LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari
(2834) CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali
(3340) BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato
(3457) CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell’articolo 684 del codice penale
(3518) GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini
(3709) MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell’onere delle spese difensive sostenute dall’imputato e dall’indagato
(3712) MARINI ed altri. – Istituzione dell’obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio
(3757) FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell’articolo 486 del codice di procedura penale
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, rinviato nella seduta pomeridiana del 22 luglio scorso.
Si passa alle proposte di coordinamento che dovranno intendersi riferite al disegno di legge n.3807, come modificato per effetto degli emendamenti approvati dalla Commissione.
Il presidente RELATORE illustra le proposte di coordinamento 7.1 e 7.2, fra loro correlate. In particolare la proposta coord. 7.1 mira in sostanza ad allineare il contenuto del comma 1 del nuovo articolo 13-bis introdotto dall’articolo 7 nella legge n.374 del 1991, con il successivo comma 3 dell’articolo 7 stesso, chiarendo che gli atti e le dichiarazioni previsti possono essere depositati o ricevuti da qualsiasi ufficio giudiziario, compreso il giudice di pace.
Dopo interventi dei senatori RUSSO – il quale rileva come la formula prescelta potrebbe dar luogo a problemi applicativi di natura sostanziale, che non potrebbero essere risolti sulla base del solo regolamento di attuazione – SENESE – che richiama il contenuto del comma 2 dello stesso articolo 7 il quale attribuisce al personale della cancelleria che riceve l’atto o le dichiarazioni il compito di trasmetterli immediatamente alla cancelleria dell’ufficio giudiziario competente – e GRECO – che richiama l’attenzione sull’esigenza di tener presente le differenti tipologie degli atti da depositare – il presidente RELATORE riformula la proposta di coordinamento coord. 7.1 nella proposta di coordinamento coord. 7.1 (Nuovo testo).
Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sulle proposte di coordinamento coord. 7.1 (Nuovo testo) e coord. 7.2.
La Commissione approva, quindi, la proposta coord. 7.1 (Nuovo testo) e, con separata votazione, la proposta coord. 7.2.
Il presidente RELATORE illustra poi la proposta di coordinamento coord. 09.1, diretta a prevedere che, anche nel caso di oblazione effettuata nelle contravvenzioni punite con pene alternative, il contravventore deve rifondere anche le spese sostenute dalla parte civile: ciò – chiarisce il relatore – al fine di allineare il testo dell’articolo 162-bis del codice penale con il testo approvato dalla Commissione per il nuovo articolo 162-ter, relativo all’oblazione nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa, ovvero la pena alternativa della reclusione o della multa ove, al comma 1, si prevede che nella somma da pagare siano comprese, oltre alla multa, le spese del procedimento, ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile.
Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sulla proposta di coordinamento coord. 09.1.
Senza discussione la Commissione approva la proposta di coordinamento coord. 09.1.
Si passa, quindi, alla proposta di coordinamento coord. 10-bis.1 che viene data per illustrata dal RELATORE e, con il parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, posta in votazione, è approvata senza discussione.
Il presidente RELATORE illustra, poi la proposta di coordinamento coord. 22.1 che intende affermare con chiarezza che l’ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla anche quando l’assenza dell’imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.
Dopo richieste di precisazione dei senatori RUSSO e SENESE, con il parere favorevole del sottosegretario AYALA, la proposta di coordinamento è approvata dalla Commissione.
Il seguito dell’esame congiunto è poi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C02ª, 0143º)

Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno della Commissione è integrato dall’esame del disegno di legge n. 4053 recante «Modifica dell’articolo 656 del codice di procedura penale».
Conviene la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani avrà inizio alle ore 8,15, anziché 8,30.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già convocata per oggi, non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 16,10.
PROPOSTE DI COORDINAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807

Art. 7.

Al comma 1, all’articolo 13-bis ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «in relazione a procedimenti di competenza di» con l’altra: «presso».
Coord. 7.1
Il Relatore

Al comma 1, all’articolo 13-bis ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire la parola «limiti» con l’altra «casi» e le parole: «in relazione a procedimenti di competenza di» con l’altra: «presso»;

al capoverso 3 sostituire le parole: «specificate le modalità» con le altre: «specificati i casi e le modalità».
Coord. 7.1 (Nuovo testo)
Il Relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 13-bis della legge 21 novembre 1991, n.374, introdotto dal comma 1, si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 13-bis».
Coord. 7.2
Il Relatore
Art. 9.

All’articolo 9 premettere il seguente:
«Art. 09.

1. All’articolo 162-bis del codice penale, al primo comma, sono aggiunte infine le parole: ’ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile».
Coord. 09.1
Il Relatore
Art. 10-bis.

All’articolo 10-bis, al comma 3, dopo la parola «sospese» aggiungere le altre: «e cessa l’esecuzione delle pene accessorie eventualmente inflitte».
Coord. 10-bis.1
Il Relatore
Art. 23.

All’articolo 420-quater ivi richiamato, al capoverso 4 sostituire le parole: «e 420-ter» con le altre: «, ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento».
Coord. 23.1
Il Relatore