IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDI’ 17 MARZO 1999

229ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.


La seduta inizia alle ore 21,20.


IN SEDE REDIGENTE

(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B). - Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d’iniziativa del Consiglio regionale della Valle D’Aosta; del disegno di legge d’iniziativa del Consiglio regionale dell’Abruzzo; del disegno di legge d’iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d’iniziativa popolare.
(Seguito della discussione e rinvio).

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente CARELLA comunica che l’audizione informale prevista nell’Ufficio di presidenza convocato alle ore 20 non ha avuto luogo, poiché le Associazioni convocate hanno ritenuto di non poter essere presenti a causa della brevità del preavviso di convocazione.
Peraltro le Associazioni stesse hanno trasmesso alcune osservazioni che sono a disposizione di tutti i commissari.
Egli ritiene quindi che l’esame degli emendamenti e degli articoli possa riprendere dai primi due capi del disegno di legge che erano stati accantonati nella seduta pomeridiana.

La senatrice BERNASCONI illustra la proposta di stralcio n. 1, intesa a stralciare il capo II del disegno di legge, concernente la disciplina della manifestazione di volontà.
La proponente ricorda in primo luogo che il Senato aveva opportunamente ritenuto di esaminare e approvare due distinti disegni di legge, quello concernente l’organizzazione del sistema dei trapianti e quello in materia di manifestazione della volontà sul prelievo d’organo.
L’unificazione dei due disegni di legge da parte della Camera dei deputati appare per molti versi inopportuna; in particolare, mentre risulta di tutta evidenza la necessità di approvare nei tempi più rapidi possibili una nuova disciplina del sistema di organizzazione - che, come riconosciuto anche dal relatore, costituisce il vero strumento per consentire un significativo aumento degli organi disponibili per il trapianto soprattutto in quelle regioni che più contribuiscono ad abbassare la media nazionale di organi disponibili per milione di abitanti - la disciplina della manifestazione di volontà dovrebbe essere oggetto di un separato e ponderato esame, evitando il rischio di approvare una formulazione che è stata fortemente peggiorata dalla Camera dei deputati e che, come è stato rilevato dalle principali Associazioni dei donatori d’organo e dei malati, rischia di provocare, in luogo dell’auspicato aumento, una forte diminuzione delle donazioni.

Il relatore DI ORIO, ribadendo le considerazioni già svolte in discussione generale circa il carattere di apprezzabile mediazione tra diverse esigenze e sensibilità rivestito dalla disciplina della manifestazione di volontà proposta dal disegno di legge, esprime parere contrario alla proposta di stralcio.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa alle considerazioni del relatore.

Il senatore MANARA annuncia il voto favorevole della Lega Nord alla proposta di stralcio.

Il senatore CAMPUS, anche a nome del senatore Pedrizzi, annuncia il suo voto favorevole alla proposta di stralcio.

Il senatore TIRELLI, intervenendo in dissenso dal suo Gruppo, annuncia la sua astensione sulla proposta illustrata dalla senatrice Bernasconi. Egli intende con ciò contestare radicalmente il metodo seguito dalla Camera dei deputati che, attraverso l’unificazione dei due disegni di legge approvati dal Senato, ha inteso coartare a favore della nuova disciplina sulla manifestazione di volontà anche coloro che sono favorevoli solo a quella sull’organizzazione.

Il senatore MONTELEONE annuncia il proprio voto contrario alla proposta di stralcio, ritenendo che il meccanismo del silenzio-assenso informato rappresenti, semprechè naturalmente ci si impegni realmente a favore dell’informazione dell’opinione pubblica, il sistema migliore per conseguire un adeguamento dell’Italia agli standard europei dei trapianti.

Il senatore MIGNONE, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, annuncia voto contrario alla proposta di stralcio.

Il senatore Baldassare LAURIA annuncia anch’egli voto contrario alla proposta di stralcio a nome del Gruppo dell’UDR.

La proposta di stralcio, posta ai voti, non è approvata.

Si passa all’esame dell’articolo 1.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.
Egli si sofferma in particolare sull’emendamento 1.3, rilevando l’inopportunità della confusione operata nel testo approvato dalla Camera dei deputati tra prelievo di organi e di tessuti, e sull’emendamento 1.6, con il quale si intende precisare il ruolo dei reparti di rianimazione all’interno di un sistema sanitario realmente attento alle esigenze di tutti i pazienti.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario sugli emendamenti del senatore Manara, osservando che l’articolo 1 riveste un ruolo centrale nel definire le finalità del testo in discussione.

Concorda il sottosegretario BETTONI BRANDANI la quale preannuncia che si rimetterà alla Commissione per quanto riguarda il parere su tutti gli emendamenti riferiti alle norme relative alla manifestazione di volontà.

Il senatore CAMPUS preannuncia voto contrario a tutti gli emendamenti. Egli osserva peraltro che l’emendamento 1.3 corregge effettivamente quello che appare come un vero e proprio errore della Camera dei deputati, ma ritiene che il Governo possa in sede di norma di attuazione ripristinare la distinzione fra la disciplina del prelievo di organi e quella del prelievo di tessuti.
Egli ritiene inoltre che il senatore Manara possa utilmente trasformare l’emendamento 1.5 in un ordine del giorno.

Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il senatore MANARA si dichiara disponibile a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 1.5 e 1.6.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI accoglie come raccomandazione il contenuto dell’emendamento 1.5.
Ritiene però di non poter accogliere un eventuale ordine del giorno che sostituisse l’emendamento 1.6, dal momento che il suo accoglimento costituirebbe un’implicita ed inaccettabile critica agli standards etici del sistema sanitario italiano.

Il senatore MANARA ritira l’emendamento 1.5 e insiste invece per la votazione dell’emendamento 1.6.

Il senatore CAMERINI annuncia voto contrario all’emendamento 1.6 il cui contenuto è del tutto pleonastico, dal momento che la deontologia professionale dei medici comporta ovviamente che si assicuri a ciascun malato il miglior trattamento medico disponibile.

L’emendamento, posto ai voti, non è approvato.

E’ altresì respinto l’emendamento 1.7.

L’articolo 1 è quindi approvato.

Si passa all’esame dell’articolo 2.

Il senatore TIRELLI illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15.
Egli si sofferma in particolare sull’emendamento 2.3, nel quale si sottolinea come il ruolo di promozione della cultura dei trapianti possa essere svolto molto più efficacemente dagli enti locali che dal Ministro della sanità, e sugli emendamenti 2.14 e 2.15 rilevando che i criteri di distribuzione di risorse di per sé molto scarse dimostrano il persistente centralismo della cultura politica del Parlamento italiano.

Il senatore CAMERINI illustra l’emendamento 2.102 diretto a sopprimere la lettera c) del comma 2 dell’articolo 2. Egli osserva che la formulazione di tale disposizione rischia di ostacolare l’auspicata crescita della cultura scientifica dell’opinione pubblica, favorendo la convinzione che una grave patologia che giustifica un trapianto possa essere utilmente affrontata mediante il ricorso a terapie cosiddette alternative, laddove è evidente che, se la scienza individuasse un’efficace terapia medica o farmacologica, questa non potrebbe essere definita “alternativa”.

Il relatore DI ORIO annuncia parere contrario su tutti gli emendamenti presentati rilevando in particolare, per quanto riguarda l’emendamento del senatore Camerini, che la portata della lettera c) è sicuramente più ampia rispetto allo specifico punto da lui criticato.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione.

Il senatore CAMPUS, nel dichiarare il proprio voto contrario agli emendamenti testé illustrati, rileva peraltro come la formulazione dell’articolo 2 contraddica platealmente quella filosofia federalista cui il Governo dichiara di ispirarsi.

Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, identico all’emendamento 2.102, e 2.12, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il presidente CARELLA ricorda che sull’emendamento 2.14 vi è parere contrario della Commissione bilancio.

Dopo un breve intervento del senatore MONTELEONE che chiede al Governo di valutare il costo e l’efficacia della campagna pubblicitaria televisiva a favore delle donazioni, attualmente in corso, nell’ambito del complesso delle risorse disponibili per promuovere l’informazione, il senatore TIRELLI annuncia il voto favorevole agli emendamenti 2.14 e 2.15, osservando che le risorse messe a disposizione delle regioni per promuovere l’informazione si riducono di fatto a meno di 10 milioni per regione o provincia autonoma. Sarebbe stato certamente più corretto affermare che le regioni avrebbero dovuto reperire le risorse per l’informazione nell’ambito della propria programmazione sanitaria.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI precisa, in riferimento agli interventi dei senatori Campus e Tirelli, che in realtà, il compito di promozione dell’educazione sanitaria rientra già tra le attribuzioni delle regioni a norma della legge n. 833 del 1978.
Nel rivendicare al Governo il merito di aver avviato una effettiva trasformazione in senso federale del sistema sanitario italiano, ella fa quindi presente al senatore Monteleone che la campagna pubblicitaria a cui lui fa riferimento rientra tra quelle promosse dalla Presidenza del Consiglio con le risorse del Dipartimento per l’editoria e che quindi non incide sul Fondo sanitario nazionale.

Gli emendamenti 2.14 e 2.,15, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

L’articolo 2 è quindi approvato.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 3.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.3-a, e 3.4.

Ritira quindi gli emendamenti 3.5 e 3.7.

Il senatore PEDRIZZI rinuncia ad illustrare l’emendamento 3.6.

Il parere del relatore è contrario a tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione.

Gli emendamenti 3.1, 3.2, e 3.3, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore MANARA, l’emendamento 3.3-a, posto ai voti, non è approvato.

Sono quindi separatamente votati e respinti gli emendamenti 3.4 e 3.6.

L’articolo 3, posto ai voti, è approvato.

Si passa all’esame dell’articolo 4.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 4.100, 4.101, 4.1, 4.2, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.17, 4.21, 4.30, 4.35 e 4.39.
Egli si sofferma in particolare sugli emendamenti 4.100 e 4.101, entrambi diretti a sostituire il meccanismo del silenzio-assenso previsto dalla presente legge con quello, a parere della Lega Nord certamente preferibile, della carta di donazione.

Il senatore PEDRIZZI illustra gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.13, 4.18, 4.19, 4. 22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.32, 4.33, 4.34, 4.36, 4.37, 4.38, 4.41, 4.42 e 4.43, nonchè gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.
L’oratore ribadisce in primo luogo il carattere assolutamente inadeguato della sede redigente ad affrontare una problematica ampia, complessa e delicata come quella dei trapianti. In proposito osserva che questo modo di procedere, certamente incomprensibile agli occhi dell’opinione pubblica, non può che aumentare la distanza tra la politica ed il Paese reale.
L’insieme degli emendamenti da lui presentati è inteso a modificare radicalmente l’impianto della disciplina della manifestazione di volontà che, così come configurato dal testo in discussione, appare ispirato ad una logica totalitaria e statalistica, contrasta con consolidati principi di diritto e, a differenza di quanto viene da più parti affermato, non è certamente in linea con quanto previsto dalle legislazioni dei paesi europei più civili.
In primo luogo, infatti, è assolutamente inaccettabile in uno Stato liberale affermare che i cittadini siano tenuti per obbligo ad esprimere una dichiarazione di volontà, che per definizione non può che essere libera.
E’ poi inaccettabile che questa volontà venga considerata positiva se non vi è un’esplicita dichiarazione negativa. Ciò infatti presuppone l’idea che il cadavere sia res nullius, e pertanto liberamente utilizzabile dallo Stato per fini di carattere terapeutico, laddove la tradizione giuridica e il costume riconoscono un diritto alla cura dei resti del defunto unicamente alla famiglia, e il cadavere non è liberamente manomittibile se non, nel caso dell’autopsia, per esigenze di giustizia.
La donazione d’organo in realtà è sicuramente un atto di grandissimo valore etico, ma proprio per questo non può essere svilita togliendole il carattere di volontarietà e sostanzialmente obbligando i cittadini ad una solidarietà coatta, senza tener conto della libertà che essi devono avere di valutare anche le diverse opzioni offerte dalla dottrina scientifica - al riguardo non univoca - e dalle personali convinzioni religiose e filosofiche, circa l’identificazione del momento della morte.
Il senatore Pedrizzi svolge quindi una breve illustrazione delle norme in materia di manifestazione di volontà in vigore in alcuni paesi europei, rilevando come nessuna di queste preveda un regime di presunzione del consenso in assenza di esplicita dichiarazione contraria.

La senatrice BERNASCONI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.8, 4.16 e 4.20.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 4.31 e 4.40. Per quanto riguarda il primo emendamento, egli sottolinea che il mantenimento della possibilità per i familiari, almeno nel caso in cui non sia stata espressa una volontà positiva, di opporsi al prelievo tiene conto realisticamente dell’impossibilità per qualsiasi medico, impossibilità che nella sua astrattezza la norma in discussione sembra ignorare, di procedere al prelievo nella consapevolezza che la famiglia del defunto considera tale atto come una prevaricazione e un oltraggio. Le stesse considerazioni svolte dal senatore Pedrizzi sul momento della morte, se non sono condivisibili dal punto di vista scientifico, testimoniano però i timori diffusi in un’opinione pubblica che non va spaventata ma rassicurata.
L’emendamento 4.40 è invece funzionale ad una modifica dell’attuale disciplina sanzionatoria che attribuisca in maniera corretta le responsabilità ai soggetti coinvolti nel prelievo.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti illustrati, osservando che tali proposte emendative esprimono posizioni critiche rispetto al disegno di legge tra loro assolutamente antitetiche, ciò che conferma come il testo in esame rappresenti un equilibrato punto di mediazione tra punti di vista che si ispirano a sensibilità molto diverse e tra loro lontane.
Per quanto riguarda in particolare l’intervento del senatore Pedrizzi, egli sottolinea con forza la necessità di ribadire ancora una volta che il carattere assolutamente garantista della legge italiana sull’accertamento della morte, indubbiamente una delle più precise e rigorose del mondo, non consente di continuare ad alimentare nell’opinione pubblica dubbi sulle circostanze nelle quali viene effettuato il prelievo.
Per quanto riguarda poi il richiamo alle convinzioni etiche e religiose che sottendono l’atteggiamento che occorre tenere nei confronti della disciplina in esame, il relatore invita il senatore Pedrizzi a valutare, in particolare alla luce di una recente lettera pastorale del cardinale Martini, quanto la Chiesa sia ormai sensibile alla necessità di far prevalere il valore della tutela della vita e della salute rispetto ad irrealistiche esigenze di tutela dell’integrità del cadavere.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TIRELLI, gli emendamenti 4.100 e 4.101, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Gli emendamenti 4.1 e 4.2, posti separatamente ai voti, sono altresì respinti.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, il senatore PEDRIZZI osserva in primo luogo, per quanto riguarda la posizione della Chiesa cattolica sulla questione della donazione, che in una recente lettera pastorale del cardinale Ratzinger ne è stato ribadito il valore di atto solidaristico volontario.
Per quanto concerne poi la questione della certezza dell’accertamento della morte, egli osserva come vi sia uno studio americano nel quale si afferma che nei casi comunemente definiti di morte celebrale, permanendo comunque un’attività endocrina ed una attività elettrica celebrale, non si possa parlare di morte.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 4.3, la senatrice BERNASCONI sottolinea che le affermazioni del senatore Pedrizzi circa le modalità di accertamento della morte non possono essere in alcun modo accettate.
Ella fa presente infatti che la scienza medica ha definito da oltre un trentennio i criteri per l’accertamento della morte dei soggetti sottoposti a rianimazione; la legge italiana, in base a tali criteri, stabilisce quindi che al prelievo si può procedere solo quando tre medici abbiano certificato l’avvenuta cessazione della vita.

Il senatore TIRELLI, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 4.3, rileva che l’articolo 4 pone l’obbligo di dichiarazione a carico dei cittadini, con ciò intendendosi evidentemente i cittadini italiani.
Ciò pone evidentemente un grave problema con riferimento al gran numero di stranieri residenti in Italia, che possono sicuramente essere beneficiari di trapianti, senza che però contribuiscano al reperimento degli organi. Si tratta di una situazione di disparità che va corretta anche per evitare che sorga la tentazione in coloro che favoriscono l’immigrazione clandestina, di alimentare un nuovo lucroso traffico di malati bisognosi di trapianti.

L’emendamento 4.3, posto ai voti, non è approvato.

Nel dichiarare il suo voto contrario agli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 il senatore CAMERINI rileva l’esigenza di non diffondere nell’opinione pubblica informazioni allarmistiche e inesatte come quelle riportate dal senatore Pedrizzi. Sostenere infatti che la morte cerebrale non corrisponderebbe alla morte tout court perché si continuerebbe a riscontrare un’attività elettrica del cervello, significa ignorare che la legge italiana sull’accertamento della morte prevede, ai fini della dichiarazione di morte di coloro che sono sottoposti a rianimazione, una serie di condizioni tra le quali appunto la cessazione dell’attività elettrica encefalica.

Il senatore MONTELEONE, nel dichiarare il proprio voto contrario agli emendamenti del senatore Pedrizzi, fa presente che, nell’ambito della piena libertà di coscienza che Alleanza Nazionale ha lasciato ai suoi parlamentari sul tema dei trapianti, sono chiaramente emerse tre posizioni: quella del senatore Pedrizzi, favorevole al consenso esplicito, quella del senatore Campus, che intende conservare alla famiglia del defunto un ruolo nella decisione finale, e quella in cui egli stesso si riconosce, favorevole al silenzio-assenso informato, nel presupposto che la prassi applicativa farà crescere e sviluppare la consapevolezza sul valore della donazione.

Gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il senatore CAMERINI dichiara il proprio voto favorevole all’emendamento 4.8, osservando che il comma 2 dell’articolo 4, così come approvato dalla Camera, rappresenta un netto peggioramento del testo approvato dal Senato, in quanto ponendo come condizione per il prelievo la prova che la richiesta di manifestazione di volontà sia stata notificata al potenziale donatore, renderà impossibile in moltissimi casi il prelievo stesso. A tal proposito egli ricorda che la soluzione adottata dal Senato, di rendere cioè possibile il prelievo salvo opposizione dei familiari, appariva molto più equa e produttiva..

L’emendamento 4.8, identico all’emendamento 4.9, posto ai voti, non è approvato.

E’ altresì posto ai voti e respinto l’emendamento 4.10

Il senatore CAMERINI annuncia il proprio voto favorevole all’emendamento 4.11.
Anche il comma 3 dell’articolo 4 testimonia come il testo approvato dalla Camera abbia notevolmente peggiorato la disciplina proposta dal Senato. La norma in discussione infatti, contraddittoriamente, consente ai genitori di esprimere la dichiarazione di volontà in sostituzione di un figlio minorenne, ma non di un figlio maggiorenne ma privo della capacità di agire.

L’emendamento 4.11, posto ai voti, non è approvato.

Sono altresì posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18.

Il senatore TIRELLI chiede che la seduta sia tolta, in conformità agli accordi precedentemente assunti di continuare l’esame degli emendamenti fino alla mezzanotte.

Dopo un dibattito cui partecipano i senatori CAMPUS, BERNASCONI, PEDRIZZI, MANARA e PAPINI, il presidente rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 00,25.
PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare il capo II.
1.
Bernasconi, Camerini


EMENDAMENTI

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.
1.1
Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 1.
1.2
Manara, Tirelli

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di tessuti».

Conseguentemente sopprimere le suddette parole ovunque ricorrano.
1.3
Manara, Tirelli

Al comma 1, dopo le parole: «sia stata accertata la morte» inserire la seguente: «encefalica».
1.4
Manara, Tirelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) «Il servizio sanitario nazionale garantisce a tutti i cittadini traumatizzati cranici o con lesioni cerebrali, l'applicazione delle terapie innovative disponibili che i progressi della scienza internazionale mettono loro a disposizione».
1.5
Manara, Tirelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) «Le attività di prelievo di organi sono sotto la responsabilità del Servizio sanitario nazionale che garantisce il rispetto delle leggi e la trasparenza documentativa della cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì le pari opportunità tra i malati praticando sui malati ventilati quelle terapie innovative che i progressi della scienza internazionale mettono a disposizione per salvare la vita ai traumatizzati cranici e di coloro che hanno lesioni cerebrali».
1.6
Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 2.
1.7
Manara, Tirelli

Art. 2.

Sopprimere l'articolo 2.
2.1
Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 1.
2.2
Manara, Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole da: «Il Ministro della sanità» a: «nel rispetto di una libera e consapevole scelta,» con le seguenti: «Gli Enti locali, in collaborazione con le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse collettivo, le aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private, in ottemperanza agli indirizzi del Ministero della sanità promuovono».
2.3
Manara, Tirelli

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.4
Manara, Tirelli

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.5
Manara, Tirelli

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.6
Manara, Tirelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le iniziative di informazione di cui al precedente comma sono rese in maniera totalmente gratuita dai soggetti ivi indicati».
2.7
Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 2.
2.8
Manara, Tirelli

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
2.9
Manara, Tirelli

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
2.10
Manara, Tirelli

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
2.11
Manara, Tirelli

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
2.102
Camerini, Pardini, Bernasconi

Sopprimere il comma 3.
2.12
Manara, Tirelli

Al comma 3, sostituire le parole da: «di cui lire 1.800 milioni» a «comma 2.» con le altre: «di cui lire 200 milioni per l'attuazione del comma 1 e di lire 2.300 milioni per l'attuazione del comma 2».
2.14
Tirelli, Manara

Al comma 3, sostituire le parole da: «di cui lire 1.800 milioni» a «comma 2.» con le altre: «di cui lire 200 milioni per l'attuazione del comma 1 e di lire 1.800 milioni per l'attuazione del comma 2».
2.15
Tirelli, Manara

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.
3.1
Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 1.
3.2
Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 2.
3.3
Manara, Tirelli

Al comma 2, sostituire le parole: «sulla natura e sulle circostanze del prelievo» con le seguenti: «sulle condizioni in cui si trova il malato, documentando la diagnosi e la prognosi, l'intenzione di accertare la morte encefalica, l'inizio dell'accertamento, e le condizioni in cui avviene il prelievo, se a cuore battente o in arresto cardiaco».
3.3a
Manara, Tirelli

Al comma 2, sostituire le parole: «al rappresentante legale» con le seguenti: «in mancanza di questi ultimi, ai fratelli o sorelle, ovvero al rappresentante legale o a persona delegata per coloro che non hanno parenti.
3.4
Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 3.
3.5
Manara, Tirelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È vietata qualunque forma di prelievo dai non donatori».
3.6
Pedrizzi, Lisi, Florino

Sopprimere il comma 4.
3.7
Manara, Tirelli

Art. 4.

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

«Art. 4. - 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, al fine di informare sulla nuova struttura organizzativa di cui alla presente legge nonché al fine di informare l'opinione pubblica in riferimento al tema dei trapianti e delle donazioni di organi e tessuti invia, al mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate nonché invita gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie locali - Ufficio donazioni o al proprio Comune di residenza, entro i 120 giorni successivi, a dichiarare la propria volontà favorevole o contraria in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità sono definiti i termini e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni accolgono le dichiarazioni dei cittadini di cui al comma precedente e le trasmettono al sistema informatico dei trapianti di cui all'articolo 6 nonché i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa.
3. I cittadini donatori saranno forniti dall'azienda sanitaria locale di una tessera di donazione che deve essere abbinata ai documenti personali. Gli uffici del Comune all'atto di rinnovo del documento di identità provvedono ad annotare sul documento stesso l'annotazione della manifestazione di volontà mediante l'apposizione della dicitura D (donatore) o ND (non donatore). L'espressione di volontà, favorevole o contraria, è requisito per il rilascio del documento stesso.
4. Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente more urorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle, o persona delegata ovvero il rappresentante legale possono presentare una dichiarazione di volontà contraria al prelievo del soggetto cui sia accertata la morte di cui siano in possesso. La stessa è ritenuta valida se comprovante di essere la volontà del soggetto, cui sia accertata la morte, posteriore alla dichiarazione di volontà favorevole che risulta dal sistema informatico di cui all'articolo 6.
5. La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso alla donazione».
4.100
Tirelli, Manara

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

«Art. 4. - 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, al fine di informare sulla nuova struttura organizzativa di cui alla presente legge nonché al fine di informare l'opinione pubblica in riferimento al tema dei trapianti e delle donazioni di organi e tessuti invia, a mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate nonché invita gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie locali - Ufficio donazioni o al proprio Comune di residenza, entro i 120 giorni successivi, a dichiarare la eventuale propria volontà favorevole in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità sono definiti i termini e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni accolgono le dichiarazioni dei cittadini di cui al comma precedente e le trasmettono al sistema informatico dei trapianti di cui all'articolo 6 nonché i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa.
3. Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle, o persona delegata ovvero il rappresentante legale possono presentare una dichiarazione di volontà contraria al prelievo del soggetto cui sia accertata la morte di cui siano in possesso. La stessa è ritenuta valida se comprovante di essere la volontà del soggetto, cui sia accertata la morte, posteriore alla dichiarazione di volontà favorevole che risulta dal sistema informatico di cui all'articolo 6.
4. La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso alla donazione».
4.101
Tirelli, Manara

Sopprimere l'articolo.
4.1
Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 1.
4.2
Manara, Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole: «i cittadini sono tenuti a» con le parole: «tutti i cittadini italiani dichiarano».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «e sono informati che» fino alla fine del comma.
4.3
Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 1, sostituire le parole: «i cittadini sono tenuti a dichiarare» con le altre: «i cittadini dichiarano».
4.4
Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 1, dopo la parola: «libera» aggiungere la seguente: «favorevole».
4.5
Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e sono informati che la mancata dichiarazione» fino alla fine del comma.
4.6
Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 1, sostituire le parole: «la mancata dichiarazione di volontà è considerata» con le parole: «la mancata dichiarazione di volontà non è considerata».
4.7
Pedrizzi, Lisi, Florino

Sopprimere il comma 2.
4.8
Bernasconi

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.
4.9
Manara, Tirelli

Al comma 2, dopo le parole: «propria volontà» aggiungere la seguente: «favorevole».
4.10
Pedrizzi, Lisi, Florino

Sopprimere il comma 3.
4.11
Manara, Tirelli

Al comma 3, le parole da: «non è consentita la» a: «alla donazione di organi» sono sostituite dalle parole: «non è consentito il prelievo».
4.12
Manara, Tirelli

Al comma 3, dopo le parole: «dichiarazione di volontà» aggiungere la seguente: «favorevole».
4.13
Pedrizzi, Lisi, Florino

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «i genitori» aggiungere le seguenti: «o in mancanza di fratelli o sorelle, o persona delegata se il malato è privo di parenti».
4.14
Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 4.
4.15
Manara, Tirelli

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi e tessuti successivamente alla dichiarazione di morte è consentito:

a) nel caso in cui risulti dai dati registrati o da documenti personali che il soggetto in vita abbia espresso volontà positiva;
b) quando il soggetto in vita non abbia voluto esprimere alcuna volontà».
4.16
Bernasconi

Al comma 4, la lettera a) è soppressa.
4.17
Manara, Tirelli

Al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: «dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7 ovvero».
4.18
Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
4.19
Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
4.20
Bernasconi

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
4.21
Manara, Tirelli

Al comma 4, sopprimere la lettera b) e conseguentemente sopprimere il comma 5.
4.22
Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: «dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7».

Conseguentemente, sostituire le parole: «e non abbia espresso volontà» con le seguenti: «e abbia espresso volontà favorevole al prelievo e trapianto».
4.23
Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: «dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7».

Conseguentemente, sostituire le parole: «e non abbia espresso volontà» con le seguenti: «e abbia espresso volontà favorevole».
4.24
Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: «dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7».
4.25
Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: «e non abbia espresso alcuna volontà» con le seguenti: «e abbia espresso volontà favorevole al prelievo e trapianto».
4.26
Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Qualora non risulti dai dati di cui alla lettera a), comma 3, che il soggetto abbia espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole, il prelievo è consentito solo su dichiarazione favorevole del coniuge non separato o del convivente more uxorio o, in mancanza, dai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi dai genitori».
4.27
Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-ter. È vietata qualunque forma di prelievo e di espianto ai fini di trapianto d'organo dei cadaveri dei non donatori sottoposti ad autopsie giudiziarie e/o ad accertamento diagnostico».
4.28
Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Qualora non risulti dai dati di cui alla lettera a), comma 3, che il soggetto abbia espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole, il prelievo è consentito solo su dichiarazione favorevole del coniuge non separato o del convivente more uxorio o, in mancanza, dai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori.
4-ter. È vietata qualunque forma di prelievo e di espianto ai fini di trapianto d'organo dei cadaveri dei non donatori sottoposti ad autopsie giudiziarie e/o ad accertamento diagnostico».
4.29
Pedrizzi, Lisi, Florino

Sopprimere il comma 5.
4.30
Manara, Tirelli

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), il prelievo è consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, sia manifestata, dal coniuge non separato o dal convivente more uxorio o, in mancanza, dai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori, una volontà contraria al prelievo».
4.31
Campus, Pedrizzi

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. È vietata qualunque forma di prelievo e di espianto ai fini di trapianto d'organo dai cadaveri dei non donatori sottoposti ad autopsie giudiziarie o ad accertamento diagnostico».
4.32
Pedrizzi, Lisi, Florino

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. Qualora non risulti dai tati di cui alla lettera a), comma 3, che il soggetto abbia espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole, il prelievo è consentito solo su dichiarazione favorevole del coniuge non separato o del convivente more uxorio o, in mancanza, dai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori.
5-bis. È vietata qualunque forma di prelievo e di espianto ai fini di trapianto d'organo dai cadaveri dei non donatori sottoposti ad autopsie giudiziarie o ad accertamento diagnostico».
4.33
Pedrizzi, Lisi, Florino

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Qualora non risulti dai dati di cui alla lettera a), comma 3, che il soggetto abbia espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole, il prelievo è consentito solo su dichiarazione favorevole del coniuge non separato o del convivente more uxorio o, in mancanza, dai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori».
4.34
Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 5, dopo le parole: «lettera b)» aggiungere le parole: «e per i soggetti che abbiano espresso dichiarazione di volontà favorevole in ordine al prelievo secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 5».
4.35
Manara, Tirelli

Al comma 5, sostituire le parole: «il prelievo è consentito» con le seguenti: «il prelievo non è consentito».

Conseguentemente alla fine dello stesso comma sostituire le parole da: «sia presentata una» sino a: «accertata la morte» con le seguenti: «sia presentata una dichiarazione autografa di volontà favorevole al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte».
4.36
Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero il coniuge e/o i congiunti dichiarino per iscritto di essere a conoscenza della contrarietà al trapianto da parte del de cuius».
4.37
Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 5, sostituire le parole da: «dichiarazione autografa di volontà contraria» fino alla fine del comma con le seguenti: «testimonianza di volontà contraria al prelievo di tessuti o all'espianto d'organi del soggetto donatore di cui siano a conoscenza».
4.38
Pedrizzi, Lisi, Florino

Sopprimere il comma 6.
4.39
Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 6 ed inserirne il testo dopo il comma 1 dell'articolo 14.
4.40
Campus, Pedrizzi

Al comma 6, sostituire le parole: «reclusione fino a due anni» con le seguenti: «reclusione da tre fino a cinque anni».
4.41
Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 6, sostituire le parole: «professione sanitaria fino a due anni» con le seguenti: «professione sanitaria fino a cinque anni».
4.42
Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. È vietato il prelievo dei tessuti e degli organi a scopo di trapianto ai cittadini stranieri, anche se residenti in Italia che non abbiano fatta alcuna dichiarazione di volontà favorevole».

Conseguentemente sopprimere il comma 3 del successivo articolo 5.
4.43
Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

I cittadini che non abbiano espresso alcuna volontà, sono ripetutamente sollecitati a farlo in occasione di ogni domanda di richiesta di documenti personali o di documenti personali sanitari e all'atto di esplicazione di ogni tipo di atto formale previsto dalla Costituzione italiana, come referendum o elezioni».
4.0.1
Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

I cittadini italiani o stranieri, credenti in una Religione che all'atto della sepoltura preveda l'integrità fisica del corpo e che, quindi, vieta la donazione di tessuti e di organi, non sono tenuti ad esprimere alcuna dichiarazione di volontà e non sono quindi tenuti a praticare il trapianto d'organo.
4.0.2
Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti articoli:

«Art. 4-bis.

I cittadini che non abbiano espresso alcuna volontà, sono ripetutamente sollecitati a farlo in occasione di ogni domanda di richiesta di documenti personali o di documenti personali sanitari e all'atto di esplicazione di ogni tipo di atto formale previsto dalla Costituzione italiana, come referendum o elezioni.

Art. 4-ter.

I cittadini italiani o stranieri, credenti in una Religione che all'atto della sepoltura preveda l'integrità fisica del corpo e che, quindi, vieta la donazione di tessuti e di organi, non sono tenuti ad esprimere alcuna dichiarazione di volontà e non sono quindi tenuti a praticare il trapianto d'organo».
4.0.3
Pedrizzi, Lisi, Florino