343a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PER LA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 4064, 4118 E 4126
(A007 000, C13a, 0054o)

Il presidente GIOVANELLI ricorda di aver sottoposto informalmente all'attenzione dei componenti della Commissione la proposta di chiedere la riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 4064, 4118 e 4126.

Il senatore RIZZI, a nome del Gruppo Forza Italia, acconsente alla proposta del Presidente.

Il senatore VELTRI ed il senatore MAGGI, rispettivamente, a nome dei Gruppi Democratici di Sinistra e Alleanza Nazionale, accolgono la proposta del presidente Giovanelli.

Il ministro RONCHI esprime il consenso del Governo sulla proposta del Presidente.

Il presidente GIOVANELLI fa quindi presente che provvederà tempestivamente a chiedere alla Presidenza del Senato la riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in questione.

IN SEDE REFERENTE
(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 luglio scorso.

Il relatore CAPALDI dà lettura del parere reso nella giornata di ieri dalla Commissione bilancio sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Su espressa richiesta del senatore SPECCHIA, il presidente GIOVANELLI fa distribuire ai componenti della Commissione copia del riassunto dei lavori della Sottocommissione che ha reso il parere testé letto dal relatore.

Il senatore LASAGNA chiede che vengano acquisiti i dati relativi al costo per metro quadrato della bonifica del sito di Bagnoli, dati richiesti in occasione dell'audizione del direttore generale Mascazzini, effettuata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il presidente GIOVANELLI assicura il senatore Lasagna che provvederà tempestivamente a chiedere la trasmissione alla Commissione dei dati in questione.

Il ministro RONCHI osserva al riguardo che, in carenza di un progetto di bonifica approvato definitivamente, è difficile poter disporre di dati precisi sui costi per metro quadrato della bonifica del sito in questione.

Il ministro RONCHI illustra quindi l'emendamento 2.0.60.

Il senatore VELTRI illustra l'emendamento 2.0.19 (secondo nuovo testo), che riformula in un ulteriore nuovo testo, il quale supera tutti i precedenti. Illustra poi l'emendamento 2.0.18 (nuovo testo), che supera il precedente.

Il senatore BORTOLOTTO illustra poi l'emendamento 2.0.20 (nuovo testo), che supera il precedente.

Il relatore CAPALDI illustra l'emendamento 2.1 (secondo nuovo testo), che riformula in un ulteriore nuovo testo, il quale supera tutti i precedenti. Al riguardo, coglie l'occasione per esprimere parere favorevole sul subemendamento 2.1/1. Illustra quindi l'emendamento 2.34 (secondo nuovo testo), presentato in sostituzione delle precedenti stesure dell'emendamento in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Il senatore LAURO ricorda di aver presentato un ordine del giorno relativo all'isola di Ischia, il quale riprendeva a sua volta un ordine del giorno accolto in Assemblea nel settembre scorso, che peraltro non è stato a tutt'oggi attuato. A tale riguardo sarebbe opportuno concedere ai senatori la possibilità di presentare eventualmente nuovi emendamenti.

Il presidente GIOVANELLI ricorda che l'ordine del giorno del senatore Lauro è stato ritirato, ferma rimanendo la possibilità di ripresentarlo in Assemblea con le modifiche eventualmente concordate con il rappresentante del Governo.

Al momento, poi, ferma restando la possibilità di presentare subemendamenti riferiti agli emendamenti da ultimo presentati dal relatore, non è più possibile presentare nuove proposte emendative.

Il ministro RONCHI, con riferimento alla questione richiamata dal senatore Lauro, fa presente che, facendo ricorso a quanto previsto dalla legge n. 180 del 1998, non mancherà di suggerire alla regione Campania di ricomprendere la questione concernente l'isola di Ischia fra le priorità della regione stessa. Qualora la regione in questione fosse di avviso diverso, si potrà far ricorso a quel 15 per cento riservato agli interventi di interesse nazionale.

Il relatore CAPALDI esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

Dopo un annuncio di voto favorevole del senatore SPECCHIA a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, l'emendamento 1.1 viene respinto dalla Commissione, la quale approva invece l'articolo 1, nel testo originario.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il relatore CAPALDI, dopo aver chiesto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 2 in attesa che la Commissione bilancio si pronunci sull'emendamento 2.1 (terzo nuovo testo), esprime parere contrario sugli emendamenti 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16 e 2.18 e parere favorevole sugli emendamenti 2.10 e 2.17. Sarebbe poi opportuno accantonare l'emendamento 2.19, che abbisogna di alcuni approfondimenti. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.20, 2.21 (nuovo testo), 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.28 e 2.29, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 2.24, a condizione che venga riformulato indicandovi espressamente che per l'attivazione dei contratti di lavoro in oggetto occorre ricorrere ai criteri di selezione del FORMEZ o della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Esprime poi parere favorevole anche sull'emendamento 2.27, a condizione che venga riformulato indicandovi, fra i criteri di preferenza per l'attivazione dei contratti in oggetto, il voto di laurea e, in subordine, l'anzianità dei candidati. Esprime quindi parere favorevole sugli ordini del giorno n. 3 e n. 9, parere contrario sulla proposta di stralcio n. 1, nonché parere contrario sugli emendamenti 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34/1, 2.34/2, 2.34/3 e 2.34/4.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 2.38.

I senatori SPECCHIA e MAGGI aggiungono la propria firma all'ordine del giorno n. 3.

Il senatore LAURO presenta ed illustra il subemendamento 2.34/5.

Il senatore LASAGNA presenta ed illustra il subemendamento 2.34/6.

Il senatore FLORINO presenta ed illustra i subemendamenti 2.34/7 e 2.34/8.

Il relatore CAPALDI esprime parere contrario sui subemendamenti 2.34/5, 2.34/6, 2.34/7 e 2.34/8.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4064

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

“17-bis. Per l'anno in corso il termine per il pagamento dei diritti annuali d'iscrizione all'Albo, di cui all'articolo 21 del decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che dovrà fissare le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione di cui sopra deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente entro il trenta luglio di ogni anno. Le eventuali somme versate in eccedenza potranno essere portate in detrazione negli anni successivi all'atto del pagamento dei diritti annuali di iscrizione. Il termine del 30 luglio potrà essere modificato con delibera del Comitato Nazionale dell'Albo”».
1.0.2
Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 43 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dal 1o gennaio 2000 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Dalla stessa data eventuali imballaggi e rifiuti di imballaggio non restituiti dal commerciante all'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata”».
1.0.18
Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 43, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito con il seguente:

“2. A decorrere dal 1o gennaio 2000 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Dalla stessa data eventuali imballaggi e rifiuti di imballaggio non restituiti dal commerciante all'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata”».
1.0.19
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1o ottobre 1999 sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque non inferiore a lire 30.000. Detto contributo è versato lle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministero del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e le relative somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti”».
1.0.20 (nuovo testo)
Bortolotto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 47, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppresso.
1.0.21
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 47 la rubrica è sostituita dalla seguente: “Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti”.
2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 47, al comma 5, la parola «partecipano» è sostituita dalle seguenti: «sono obbligati a partecipare».
1.0.22
Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti”.
2. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola «partecipano» è sostituita dalle seguenti: «sono obbligati a partecipare».
1.0.23
Il Relatore

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 la rubrica è sostituita dalla seguente: “Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene”.
2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.
1-bis. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime vergini polietilene e polipropilene.
2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;
b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;
c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;
d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene”».
1.0.26
Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 la rubrica è sostituita dalla seguente: “Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene”.
2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole, sono individuate le ulteriori tipologie di materiali esclusi o eventualmente da includere.
1-bis. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime vergini polietilene e polipropilene.
2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;
b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;
c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;
d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene”.

3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
1.0.26 (nuovo testo)
Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 la rubrica è sostituita dalla seguente: “Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene”.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35 comma 1 lettere a), b) e c), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo 48 si intendono per beni in polietilene:

a) le materie prime polietilene destinate alla fabbricazione di teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonchè i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;
b) i prodotti in polietilene quali teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonchè i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;
c) i rifiuti di beni in polietilene derivanti da teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonchè i grandi contenitori per uso di igiene ambientale.

2. Al consorzio sono obbligati a partecipare, direttamente o attraverso le rispettive associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione dei beni in polietilene;
b) fabbricanti e importatori dei prodotti in polietilene;
c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti dei beni in polietilene;
d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti dei beni in polietilene”».
1.0.28
Polidoro, Rescaglio

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 51, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

“6-ter. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.
6-quater. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000 a lire 12.000 per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.
6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.
6-sexies. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

a) nei casi sub a) e sub b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno;
b) nei casi sub c) e sub d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene gestiti”».
1.0.30 (nuovo testo)
Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

“6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività per quelle aziende che abbiano iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini dell'adesione al Consorzio successivamente al 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.
6-quater. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

a) nei casi sub a) e sub b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene immessi sul mercato interno;
b) nei casi sub c) e sub d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti”».
1.0.32
Polidoro, Rescaglio

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 58 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7-quinquies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge attività di assistenza o manutenzione”».
1.0.35
Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente comma:

“7-quinquies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge attività di assistenza o manutenzione”».
1.0.36
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli oli usati come definiti dall'articolo 1, comma a), decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95, e successive modifiche e integrazioni sono qualificati e classificati in conformità al disposto dell'articolo 7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
2. La classificazione doganale degli oli usati di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è effettuata con riferimento al disposto di cui al comma 1. L'esportazione e l'importazione degli oli usati è regolata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. Le attività di eliminazione dell'olio usato che non può essere avviato al trattamento e di quelli contaminati da policlorodifenili e policlorotrifenili in misura eccedente 25 parti per milione sono autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'articolo 3, comma 5, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. L'autosmaltimento degli oli usati è regolato dalle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
5. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

1. L'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione. Per le altre attività, laddove il gestore degli impianti sia diverso dal loro titolare, l'iscrizione abilita alla gestione di quegli impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni. La carenza delle iscrizioni e delle autorizzazioni è punita ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.
2. L'autorità regionale competente e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dall'inoltro della domanda attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 4 rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione degli oli usati che non siano attribuite ad altre autorità dal presente decreto”.

6. Le disposizioni delle lettere a) e b), comma 1, articolo 6, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni sono sostituite da quelle in tema di deposito temporaneo e di miscelazione previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
7. Il registro degli oli usati previsto dall'articolo 8, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è sostituito da quello previsto dall'articolo 12, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
8. Agli oli usati si applica il disposto dell'articolo 11, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 15 del decreto medesimo con esclusione, tuttavia, dei trasporti e da depositi temporanei a disposizione del pubblico e da detentori che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità inferiore a 300 litri annui di olio usato.
9. Il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 recante le norme tecniche per la eliminazione degli oli usati, è abrogato.
10. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità provvedono a dare attuazione all'articolo 4, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni entro e non oltre i novanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge. In difetto di tale emanazione, entro il termine previsto, il provvedimento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri».
1.0.37 (nuovo testo)
Il Relatore


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3833

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 91/271/CEE). - 1. Per i piani di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane ai fini dell'adeguamento alla direttiva comunitaria 91/271/CEE, è autorizzata la spesa, a favore degli enti locali, di lire 20.000 milioni per l'anno 1999, di lire 60.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 86.800 milioni per l'anno 2001».
1.1
Colla

Art. 2.

All'emendamento 2.1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: «lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001» con le seguenti: «lire 37.500 milioni per l'anno 1999 e lire 35.000 milioni per gli anni 2000 e 2001».
2.1/1
Bortolotto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per l'attuazione dell'articolo 03 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, relativamente al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, dispone i provvedimenti conseguenti al fine di assicurare livelli prestazionali minimi su tutto il territorio nazionale in materia di controlli ambientali. In particolare, nell'ambito del decreto previsto dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1999, n. 133, alle regioni è riconosciuta una compartecipazione al gettito fiscale determinata secondo i criteri fissati dal citato articolo 03 della legge n. 61 del 1994, destinata interamente al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e distinta da quella prevista per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.
1-bis. A partire dall'anno 2001 alle regioni che non avranno provveduto con legge apposita all'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sarà detratta la quota-parte di compartecipazione al gettito fiscale destinata al finanziamento delle agenzie regionali; le eventuali risorse così determinatesi saranno annualmente ripartite tra le regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e saranno destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.
1-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente sono finanziati, entro il limite massimo di lire 8.000 milioni annui nel triennio 1999-2001, progetti presentati dalle agenzie regionali secondo i seguenti criteri di priorità:

a) proposte di qualificazione e sviluppo di controlli ambientali avanzate da agenzie ricadenti in aree depresse;
b) progetti che consolidano ed estendono esperienze di nuova occupazione.

1-quater. Per le finalità dei commi 1, 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annui nel triennio 1999-2001».
2.1
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per l'attuazione dell'articolo 03 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, relativamente al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, dispone i provvedimenti conseguenti al fine di assicurare livelli prestazionali minimi su tutto il territorio nazionale in materia di controlli ambientali. In particolare, nell'ambito del decreto previsto dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1999, n. 133, alle regioni è riconosciuta una compartecipazione al gettito fiscale determinata secondo i criteri fissati dal citato articolo 03 della legge n. 61 del 1994, destinata interamente al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e distinta da quella prevista per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.
1-bis. A partire dall'anno 2001 alle regioni che non avranno provveduto con legge apposita all'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sarà detratta la quota-parte di compartecipazione al gettito fiscale destinata al finanziamento delle agenzie regionali; le eventuali risorse così determinatesi saranno annualmente ripartite tra le regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e saranno destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.
1-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente sono finanziati, entro il limite massimo di lire 8.000 milioni annui nel triennio 1999-2001, progetti presentati dalle agenzie regionali secondo i seguenti criteri di priorità:

a) proposte di qualificazione e sviluppo di controlli ambientali avanzate da agenzie ricadenti in aree depresse;
b) progetti che consolidano ed estendono esperienze di nuova occupazione.

1-quater. Per le finalità del comma 1-ter è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annui nel triennio 1999-2001».
2.1 (nuovo testo)
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A partire dall'anno 2000 a ciascuna delle regioni che non avranno provveduto con legge apposita all'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sarà detratta, dai finanziamenti loro conferiti ai sensi della legge n. 833 del 1978, la somma di lire 3.000 milioni; le eventuali risorse così determinatesi saranno annualmente ripartite tra le regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e saranno destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.
1-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari, sono finanziati, entro il limite massimo di lire 8.000 milioni annui nel triennio 1999-2001, progetti presentati dalle agenzie regionali secondo i seguenti criteri di priorità:

a) proposte di qualificazione e sviluppo di controlli ambientali avanzate da agenzie ricadenti in aree depresse;
b) progetti che consolidano ed estendono esperienze di nuova occupazione.

1-quater. Per le finalità del comma 1-ter è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annui nel triennio 1999-2001».
2.1 (secondo nuovo testo)
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A partire dall'anno 2000 a ciascuna delle regioni che non avranno provveduto con legge apposita all'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sarà detratta, dai finanziamenti loro conferiti ai sensi della legge n. 833 del 1978, la somma di lire 3.000 milioni; le eventuali risorse così determinatesi saranno annualmente ripartite tra le regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e saranno destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.
1-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari, sono finanziati, entro il limite massimo di lire 8.000 milioni annui nel triennio 1999-2001 per ciascuna Agenzia, progetti presentati dalle agenzie regionali secondo i seguenti criteri di priorità:

a) proposte di qualificazione e sviluppo di controlli ambientali avanzate da agenzie ricadenti in aree depresse;
b) progetti che consolidano ed estendono esperienze di nuova occupazione.

1-quater. Per le finalità del comma 1-ter è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annui nel triennio 1999-2001».
2.1 (terzo nuovo testo)
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle Agenzie regionali per l'ambiente istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è assegnato dal Ministero dell'ambiente un contributo per la realizzazione di progetti di qualificazione e sviluppo dei controlli ambientali, da determinare con decreto del Ministero dell'ambiente in proporzione alla superficie di aree protette di ciascuna regione. Per la finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001».
2.2
Colla, Rizzi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle Agenzie regionali per l'ambiente istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è assegnato dal Ministero dell'ambiente un contributo per la realizzazione di progetti di qualificazione e sviluppo dei controlli ambientali, da determinare con decreto del Ministero dell'ambiente in proporzione al prodotto interno lordo di ciascuna regione. Per la finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001».
2.3
Colla, Rizzi

Al comma 1, dopo le parole: «le Agenzie regionali per l'ambiente» inserire le seguenti: «, o che si trovano nella fase di avviamento».
2.5
Carcarino

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Decorso tale termine, in caso di inadempienza delle Regioni, il contributo previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente è ridotto del 50 per cento».
2.7
Carcarino

Al comma 2, sopprimere le parole da: «utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al venti per cento del contributo per sostenere programmi di cooperazione bilaterale, e in casi particolari regionale, con i paesi in via di sviluppo».
2.9
Colla, Rizzi

Al comma 2, dopo le parole: «utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al venti per cento del contributo per sostenere...», inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministero degli affari esteri,».
2.10
Il Governo

Sopprimere il comma 3.
2.11
Colla, Rizzi

Sopprimere il comma 4.
2.12
Colla, Rizzi

Al comma 4, dopo le parole: «delle praterie», aggiungere le seguenti: «, ed in particolare per le Isole minori,».
2.13
Lauro, Rizzi

Alla fine del comma 4, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull'evolversi dei programmi di mappatura, informando altresì, nelle forme possibili, la comunità scientifica nazionale».
2.14
Il Relatore

Al comma 4, dopo le parole: «l'anno 2001», aggiungere le seguenti: «Il Ministro competente invia alle competenti commissioni parlamentari i risultati».
2.15
Lauro, Rizzi

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell'ecosistema della riserva naturale dello Stato denominata «Salina di Cervia» e per il comune di Barano d'Ischia, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni annui a favore del comune di Cervia e 500 milioni annui a favore del comune di Barano, per il triennio 1999-2001».
2.16
Lauro, Rizzi

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'elenco e l'istituzione delle aree protette marine, di cui alla legge n. 394 del 1991, articolo 5, comma 2, e articolo 18, comma 1, possono essere sottoposti ad accordi fra le regioni e il Ministero dell'ambiente.
5-ter. Le aree marine protette sono inserite fra le aree naturali protette classificate in base alla delibera del Comitato per le aree naturali protette del 21 dicembre 1993 e successive integrazioni e ricomprese nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette. Il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate procedono d'intesa all'aggiornamento degli elenchi delle aree di reperimento delle aree marine protette».
2.17
Veltri

Sopprimere il comma 6.
2.18
Colla, Rizzi

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:

b) i posti resisi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dal comma 3 sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;
c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le stesse procedure previste dalla lettera a);
c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, saranno coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato”.

6-ter. La copertura dei posti di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come sostituita dal comma 6-bis del presente articolo, deve avvenire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6-quater. La copertura dei posti di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come sostituita dal comma 6-bis del presente articolo, deve avvenire entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6-quinquies. La procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, come introdotta dal comma 6-bis del presente articolo, deve essere conclusa entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente saranno attivate le procedure concorsuali. Il bando dei concorsi deve comunque essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; qualora non venissero rispettati i termini di cui al presente comma, i posti resi vacanti saranno automaticamente soppressi dalla dotazione organica del Ministero dell'ambiente».
2.19
Il Relatore

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997 n. 344 sono sostituite dalle seguenti:

b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti.
c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le stesse procedure previste dalla lettera a). Gli ulteriori posti residui sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato e successivamente attraverso procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX”».
2.20
Bortolotto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997 n. 344 sono sostituite dalle seguenti:

b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti.
c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le procedure previste dell'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli ulteriori posti residui sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato e successivamente attraverso procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX”».
2.21 (Nuovo testo)
Carcarino

Sopprimere il comma 7.
2.22
Colla, Rizzi

Sopprimere il comma 7.
2.23
Maggi, Specchia, Cozzolino

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per esercizio delle funzioni derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministero dell'ambiente può attivare, a decorrere dall'anno 1999, fino a 50 contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a due anni. Per far fronte al relativo onere è autorizza la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».
2.24
Bortolotto

Sopprimere il comma 8.
2.25
Colla, Rizzi

Sopprimere il comma 8.
2.26
Maggi, Specchia, Cozzolino

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per la migliore diffusione delle pratiche e conoscenze operative, tecniche e amministrativo-contabili in campo ambientale, finalizzate anche all'utilizzazione di cofinanziamenti dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente può attivare, a decorrere dall'anno 1999, fino a 50 contratti per giovani laureati di durata biennale ai fini della promozione della formazione di competenze professionali in campo ambientale. Per far fronte al relativo onere, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».
2.27
Bortolotto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano successivamente alla avvenuta effettuazione dei corsi di riqualificazione per il personale già inquadrato, previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) della legge 8 ottobre 1997, n. 344».
2.28
Maggi, Specchia, Cozzolino

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano successivamente alla avvenuta effettuazione dei corsi di riqualificazione per il personale già inquadrato, previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) della legge 8 ottobre 1997, n. 344».
2.29
Polidoro, Rescaglio

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Nell'ambito della Segreteria Tecnica dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può essere utilizzato, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 5 del medesimo articolo 26, un contingente di personale comandato anche da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici e non, nonchè da Società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico, ovvero proveniente dalla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia»
2.38
Bortolotto


PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare il comma 9 dell'articolo 2.
1.
Lauro, Rizzi, Florino

Sopprimere il comma 9.
2.30
Colla

Sopprimere il comma 9.
2.31
Florino, Specchia, Maggi, Cozzolino

Il comma 9 è sostituito dai seguenti commi:

9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Ai soli fini dell'approvazione dei progetti di bonifica si applicano disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì considerati interventi di bonifica di interesse nazionale quelli relativi ai siti industriali di Bagnoli, ivi compresa la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e di Sesto San Giovanni e ai siti industriali e portuali di Genova di cui al decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582 e quelli prioritari di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 426».

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvati agli effetti finanziari, l'aggiornamento del programma di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, ivi compresi gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e il programma di bonifica di Sesto San Giovanni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 20 settembre 1996 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 9, nonchè agli oneri derivanti dagli interventi individuati nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996, cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.32
Bortolotto

Il comma 9 è sostituito dai seguenti commi:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 aggiungere il seguente comma:

“4-bis. Ai soli fini dell'approvazione dei progetti di bonifica si applicano disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì considerati interventi di bonifica di interesse nazionale quelli relativi ai siti industriali di Bagnoli, ivi compresa la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e di Sesto San Giovanni e ai siti industriali e portuali di Genova di cui al decreto legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582 e quelli prioritari di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 426”.

10. Il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al finanziamento del completamento delle operazioni di bonifica e di risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli, sulla base di un programma che il soggetto attuatore, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, presenta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, unitamente ad una relazione tecnico-economica sullo stato di attuazione degli interventi. Per far fronte agli oneri previsti dal programma è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipante e/o altra società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, subentra, entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA, rilevando, eventualmente, anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1999, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, viene aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini della determinazione del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di riferimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti ante operazioni di bonifica e risanamento ambientale”».
2.33
Bortolotto

All'emendamento 2.34, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'IRI e la Società Bagnoli S.p.A. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività di bonifica su Bagnoli».
2.34/8
Florino

All'emendamento 2.34, comma 4-quater, dopo la parola: «modalità» sostituire la restante parte del comma con le seguenti parole: «per il coordinamento e la vigilanza del piano oltre la commissione degli esperti già operante, il Prefetto e 3 magistrati della DDA sostituiranno le strutture di coordinamento e di alta vigilanza attualmente operanti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582».
2.34/1
Florino, Maggi, Specchia

All'emendamento 2.34, comma 4-quinquies, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini di ridurre gli ulteriori costi per la bonifica, la conservazione e la manutenzione dei manufatti di valore archeologico riconosciuti tali dall'articolo 31, comma 43, della legge n. 488 del 1998 (cosiddetto «collegato» alla legge finanziaria per l'anno 1999) i sedici (16) reperti di archeologia industriali individuati vengono ridotti a 3».
2.34/2
Florino, Maggi, Specchia

All'emendamento 2.34, comma 9-ter, sostituire le parole da: «Allo scopo» fino alla parola: «economica» con le seguenti: «A modifica dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996 allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio, lo sviluppo e l'occupazione l'incarico viene affidato al soggetto imprenditoriale, nazionale od estero, esperto di piani di risanamento di territori ex industriali, che risultasse vincitore di un concorso internazionale da bandire dopo l'entrata in vigore della legge, sulla base degli esiti dei primi sondaggi effettuati».
2.34/3
Florino, Maggi, Specchia

All'emendamento 2.34, comma 9-ter, sostituire le parole: «il comune di Napoli» con le seguenti: «i comuni di Napoli e/o Pozzuoli» e sostituire le parole: «può subentrare» con le seguenti: «possono subentrare».
2.34/5
Lauro

All'emendamento 2.34, comma 9-ter, sostituire le parole: «il comune di Napoli» con le seguenti: «il comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania» e sostituire le parole: «può subentrare» con le seguenti: «possono subentrare».
2.34/7
Florino

All'emendamento 2.34, comma 9-ter, sopprimere le parole: «e/o privati».
2.34/6
Lasagna

All'emendamento 2.34, comma 9-quater, dopo la parola: «Bagnoli S.p.A.» aggiungere le seguenti: «L'attuazione del piano di risanamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, della legge 18 novembre 1996, n. 582, e del suo aggiornamento rientra nell'ambito di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e sue successive modificazioni».
2.34/4
Florino, Maggi, Specchia

Il comma 9 è sostituito con i seguenti:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è aggiunto il seguente comma 4-bis. Ai soli fini della approvazione dei progetti di bonifica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Il CIPE sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al piano di completamento delle operazioni di bonifica dell'area industriale di Bagnoli sulla base di un progetto che il soggetto attuatore, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla data legge 18 novembre 1996, n. 582, presenta entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge; il progetto sarà redatto tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti sull'area interessata e comprenderà anche gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud. Al progetto sarà allegata una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori di completamento.
9-bis. All'attuazione del progetto di completamento si procede mediante accordo di programma quadro, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-regione Campania, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 28 dicembre 1996, n. 662, al quale partecipano anche la provincia, il comune di Napoli e l'IRI.
9-ter. L'accordo di programma quadro definisce le modalità e le strutture tecniche e amministrative per il coordinamento e la vigilanza del piano, che sostituiscono le strutture attualmente operanti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.
9-quater. Per far fronte agli oneri previsti dal piano, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9-quinquies. Alla destinazione di eventuali economie, accertate al momento del completamento del piano di risanamento delle aree, provvederà il Comitato di gestione dell'intesa istituzionale di programma.
9-sexies. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipate e/o altra società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, subentra, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA rilevando, eventualmente anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA.
9-septies. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, viene aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini della determinazione del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di riferimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti ante operazioni di bonifica e risanamento ambientale”».
2.34
Il Relatore

Il comma 9 è sostituito con i seguenti:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono aggiunti i seguenti commi:

“4-bis. Ai soli fini della approvazione dei progetti di bonifica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al piano di completamento delle operazioni di bonifica dell'area industriale di Bagnoli sulla base di un progetto che è presentato dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582; il progetto è redatto tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti sull'area interessata e comprende anche gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud. Al progetto è allegata una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori di completamento.
4-ter. All'attuazione del progetto di completamento si procede mediante accordo di programma quadro, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-regione Campania, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 28 dicembre 1996, n. 662, al quale partecipano anche la provincia, il comune di Napoli e l'IRI.
4-quater. L'accordo di programma quadro definisce le modalità e le strutture tecniche e amministrative per il coordinamento e la vigilanza del piano, che sostituiscono le strutture attualmente operanti ai sensi del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.
4-quinquies. Per far fronte agli oneri previsti dal piano, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4-sexies. Alla destinazione di eventuali economie, accertate al momento del completamento del piano di risanamento delle aree, provvede il Comitato di gestione dell'intesa istituzionale di programma”.

9-bis. Il progetto di cui al secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come introdotto dal comma 9 del presente articolo, è presentato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9-ter. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipate e/o altra società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, subentra, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA rilevando, eventualmente anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA.
9-quater. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, è aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini della determinazione del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di riferimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti prima delle operazioni di bonifica e di risanamento ambientale”».
2.34 (nuovo testo)
Il Relatore

Il comma 9 è sostituito con i seguenti:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Ai soli fini della approvazione dei progetti di bonifica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al piano di completamento delle operazioni di bonifica dell'area industriale di Bagnoli sulla base di un progetto che è presentato dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582; il progetto è redatto tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti sull'area interessata e comprende anche gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud. Al progetto è allegata una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori di completamento.
4-ter. All'attuazione del progetto di completamento si procede mediante accordo di programma quadro, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-regione Campania, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 28 dicembre 1996, n. 662, al quale partecipano anche la provincia, il comune di Napoli e l'IRI.
4-quater. L'accordo di programma quadro definisce le modalità e le strutture tecniche e amministrative per il coordinamento e la vigilanza del piano, che sostituiscono le strutture attualmente operanti ai sensi del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.
4-quinquies. Per far fronte agli oneri previsti dal piano, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4-sexies. Alla destinazione di eventuali economie, accertate al momento del completamento del piano di risanamento delle aree, provvede il Comitato di gestione dell'intesa istituzionale di programma”.

9-bis. Il progetto di cui al secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come introdotto dal comma 9 del presente articolo, è presentato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9-ter. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipate e/o altra società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può subentrare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA rilevando, eventualmente anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA.
9-quater. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, è aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini della determinazione del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di riferimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti prima delle operazioni di bonifica e di risanamento ambientale”».
2.34 (secondo nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 9, sostituire le parole da: «, di cui all'articolo 1», fino a: «30 marzo 1996», con le seguenti: «e di Sesto San Giovanni, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, favorendo, inoltre, l'insediamento di nuove attività produttive non inquinanti. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'aggiornamento unitariamente con il completamento del piano di risanamento in corso, è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'area di Bagnoli e 10.000 milioni per l'area di Sesto San Giovanni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996,».
2.35
Travaglia, Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 9 sostituire le parole: «lire 50.000 milioni», con le seguenti: «lire 40.000 milioni».
2.36
Pizzinato, Parola, Maconi, Bernasconi

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è approvato l'aggiornamento del piano di interventi per il recupero e il ripristino ambientale dell'area urbana di Sesto S. Giovanni, relativa ai dismessi stabilimenti siderurgici ed industriali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582. Tali interventi riguardano i previsti completamenti delle opere di bonifica, recupero e ripristino ambientale in definizione da parte dell'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni con il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la regione Lombardia. Il Piano degli interventi che verrà approvato con decreto del Ministro dell'ambiente è connesso ai dati e ai progetti elaborati dall'amministrazione comunale. Per far fronte agli oneri derivanti dall'aggiornamento unitamente con il completamento del Piano di risanamento è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 e relativi ai seguenti interventi:

a) salvaguardia degli edifici industriali di valore storico per la realizzazione del Museo dell'industria e del lavoro 10 miliardi;
b) oneri relativi alla bonifica 20 miliardi;
c) realizzazione del parco pubblico ex aree Falck ex stabilimenti Unione concordia 20 miliardi».
2.37
Pizzinato, Parola, Maconi, Bernasconi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si intendono ricomprese anche le spese relative ai compensi da corrispondere al personale preposto alla effettuazione delle ispezioni periodiche dei battelli convenzionati per il servizio antinquinamento marino. Alla determinazione dei predetti compensi si provvede, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
2.0.1
Rizzi, Lasagna, Manfredi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si intendono ricomprese anche le spese relative ai compensi da corrispondere al personale preposto alla effettuazione delle ispezioni periodiche dei battelli convenzionati per il servizio antinquinamento marino. Alla determinazione dei predetti compensi si provvede, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
2.0.2
D'Urso, Meluzzi, Giovanelli

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale «Costa Teatina». Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'istituzione ed il funzionamento del parco nazionale “Costa Teatina” è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2000».

Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 2 deve intendersi ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per gli anni 2000 e 2001.
2.0.3
Staniscia, Polidoro

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter), è aggiunta la seguente: “ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco”.
2. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 1999, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 1.
2.0.4
Veltri

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 36, della legge n. 394 del 1991 e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter), è aggiunta la seguente:

ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco”».
2.0.5
Bortolotto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 6, dell'articolo 34, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, dopo la lettera 1-bis), aggiungere la seguente:

1-ter.) Monte Baldo”».
2.0.6
Bortolotto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro della marina mercantile e».
2.0.7
Bortolotto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “di Enti o istituzioni pubbliche”, aggiungere le seguenti: “nonchè degli Enti parco per i fini di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,” e alla lettera i) del comma 1, articolo 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “a favore di enti o istituzioni pubbliche”, aggiungere le seguenti: “nonchè degli Enti parco per i fini di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394”.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000 milioni per ciascun anno del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».
2.0.8
Bortolotto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente, dell'industria e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.
2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia, dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali culturali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Sono organi del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna:

il Presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione Sardegna;
il Consiglio direttivo, composto dal presidente del Parco che lo presiede, dal presidente della regione Sardegna o suo delegato, da un rappresentante dei presidenti delle province interessate, da un rappresentante nominato d'intesa fra i Ministeri interessati, un rappresentante dell'università e della ricerca nominato dal presidente della regione, quattro rappresentanti designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni che partecipano al Consorzio;
l'assemblea del Consorzio del parco, costituita dai sindaci in carica dei comuni ricadenti all'interno del parco o da loro delegati, dai presidenti delle provincie interessate o da loro delegati, dagli assessori della difesa dell'ambiente, della pubblica istruzione e dell'industria della regione autonoma della Sardegna o da un loro delegato, nonché da un delegato di ciascuno dei Ministri dell'ambiente, dei beni e le attività culturali, dell'industria, il commercio e dell'artigianato;
il collegio dei revisori dei conti composto da un rappresentante designato dal Ministero del tesoro con funzioni di presidente e due designati dal presidente della regione Sardegna;
il direttore, nominato dal consiglio direttivo, al quale partecipa senza diritto di voto.

4. L'assemblea del Consorzio, su proposta del consiglio direttivo, approva lo statuto del parco che regola l'attività e l'organizzazione del Consorzio e che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione autonoma della Sardegna.
5. All'onere finanziario derivante dalle spese di organizzazione e di funzionamento del parco, nel limite massimo di 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e di 10 miliardi di lire a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente per il 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, a decorrere dal 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I programmi e i progetti promossi dal Consorzio del parco sono finanziati mediante le risorse specificamente previste nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma stipulata fra Governo e regione e dei relativi accordi di programma-quadro. Gli stessi programmi sono ammissibili ai finanziamenti previsti dalla legislazione in materia ambientale, dei beni culturali e ambientali, per la riconversione delle attività minerarie dismesse e per lo sviluppo economico e sociale».
2.0.9 (Nuovo testo)
Caddeo, Veltri, Staniscia, Parola, Nieddu, Murineddu

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco Geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.
2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia e dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. I programmi e i progetti promossi dal Consorzio del parco sono finanziati mediante le risorse specificamente previste nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma stipulata fra Governo e regione e dei relativi accordi di programma-quadro. Gli stessi programmi sono ammissibili ai finanziamenti previsti dalla legislazione in materia ambientale, dei beni culturali e ambientali, per la riconversione delle attività minerarie dismesse e per lo sviluppo economico e sociale».
2.0.10
Nieddu

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco Geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.
2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia e dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».
2.0.11
Il Relatore

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione Toscana e previa consultazione dei comuni, della comunità montana, della provincia interessata, è istituito il Parco nazionale denominato: «Parco tecnologico e archeo-minerario delle colline metallifere», provincia di Grosseto, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, lettera h) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni. A tal fine il Ministro dell'ambiente procede alla delimitazione del Parco ai sensi della legge n. 394 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni, entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per l'istituzione e il funzionamento del Parco di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999, di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2001.
3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».
2.0.12
Il Relatore

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione e previa consultazione dei comuni, della comunità montana e delle province interessate, è istituito il Parco nazionale denominato: «Parco-museo delle miniere dell'Amiata», previsto dall'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. A tal fine il Ministro dell'ambiente procede alla deliberazione del parco ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999, di 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.500 milioni a decorrere dal 2001.
2. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».
2.0.13
Il Relatore

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono assegnate lire 3.000 milioni alla Regione Umbria per l'anno 1999 per realizzare il secondo accesso alla città di Amelia e lire 1.000 milioni al Comune di Avigliano Umbro per l'anno 2000 per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavoro pubblici;
b) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla stessa rubrica».
2.0.14
Carpinelli, De Guidi, Veltri

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono assegnate lire 1.000 milioni al Comune di Avigliano Umbro per l'anno 2000 per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba. Al relativo onere, si provvede:

a) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla stessa rubrica».
2.0.15
De Guidi, Giovanelli

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente «Interventi in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987», possono essere utilizzate nell'esercizio 2000 al fine di proseguire interventi in corso di attuazione».
2.0.16
Veltri, Rizzi

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge n. 183 del 1989)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi che, preservando l'unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla legge n. 183 del 1989 e in coerenza con gli effetti della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuisce unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l'emanazione di detti decreti sono quelli contenuti nella relazione conclusiva del Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, ai punti 3.2 e 3.3 e nella mozione n. 1-00244 approvata in Senato l'8 luglio 1998, ai punti 5, 6 e 7. In particolare sono da prevedere un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e la presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali. Si dovrà inoltre garantire alle deliberazioni delle autorità di bacino la certezza del recepimento nei tempi e nelle modalità e la effettiva capacità prescrittiva e di emanazione di direttive, eventualmente integrando e coordinando la normativa attuale».
2.0.17 (Nuovo testo)
Veltri

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Formazione nel settore della difesa del suolo)

1. Per favorire la formazione e in particolare l'alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico è istituito il «Fondo nazionale per l'alta formazione nel settore della difesa del suolo».
2. Il Fondo è destinato a potenziare iniziative di alta formazione nel settore della difesa del suolo sviluppate dalle università italiane. Il Fondo sarà alimentato con una aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate ogni anno all'attuazione della legge n. 183 del 1989 e della legge n. 267 del 1998. Il Fondo sarà gestito dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in attuazione di un piano pluriennale predisposto dalla Presidenza del Gruppo Nazionale per la Difesa dalla catastrofi idrogeologiche e adottato dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989».
2.0.18
Veltri

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Formazione nel settore della difesa del suolo)

1. Per favorire la formazione e in particolare l'alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico è istituito a decorrere dal 1o gennaio 2000, presso il Ministero dell'ambiente, il «Fondo nazionale per l'alta formazione nel settore della difesa del suolo.
2. Il Fondo sarà alimentato con un'aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate, ogni anno, all'attuazione della legge n. 183 del 1989 e della legge n. 267 del 1998 ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. A valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo il Ministero dell'ambiente predispone d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, un piano pluriennale approvato dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge n 183 del 1989».
2.0.18 (nuovo testo)
Veltri

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Coordinamento dei sistemi informativi geografici)

1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di coordinamento dei sistemi informativi geografici nel rispetto dei seguenti criteri: individuazione come enti di riferimento per la costituzione e l'aggiornamento dei database geodetici, topografici e tematici individuati come prioritari per la gestione del territorio e dell'ambiente nell'amministrazione centrale, nelle regioni e province autonome e negli enti locali; istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Consiglio nazionale per l'informazione geografica, a composizione paritetica tra rappresentanza dell'amministrazione centrale, inclusa l'AIPA, rappresentanza di regioni e di province autonome e rappresentanza degli enti locali, con compiti di indirizzo, di coordinamento e di elaborazione delle regole e specifiche comuni in materia, nonché di un segretariato cui sono attribuiti i compiti nazionali in materia di informazione geografica; costituzione di una struttura in forma di agenzia per l'informazione geografica, per il coordinamento operativo e la gestione delle principali attività di interesse nazionale, a carattere privatistico e condizioni che consentano l'utilizzo di personale qualificato, civile o militare, nel quadro di una riorganizzazione delle strutture degli attuali organi cartografici dello Stato; riformulazione delle vigenti disposizioni in materia di cartografia ufficiale e di organi cartografici dello Stato, al fine di adeguarle alle necessità di individuazione di enti di riferimento che garantiscano, ai diversi livelli istituzionali, la disponibilità dei supporti di informazione geografica digitale mantenuti aggiornati a costi comparabili su base nazionale ed europea; destinazione, a partire dall'anno 2000, alla realizzazione e aggiornamento dei database geografici di interesse generale di una quota non inferiore allo 0,7 per cento degli oneri previsti, al netto dei trasferimenti, nel bilancio statale, delle regioni e province autonome e degli enti per gli interventi sul territorio riferiti ad ambiente, difesa del suolo, viabilità, opere pubbliche e protezione civile».
2.0.19
Veltri

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Delega per il coordinamento dei sistemi informativi territoriali geografici e per le modifiche alla legge n. 183 del 1989)

1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di coordinamento dei sistemi informativi territoriali geografici nel rispetto dei seguenti criteri:

a) coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico;
b) costituzione di un'agenzia per l'informazione territoriale, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dell'ambiente, che operi a servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali e che si avvale, quale organo di alta consulenza, di un Consiglio nazionale per l'informazione territoriale geografica a composizione paritetica tra Stato, regioni ed enti locali;
c) riformulazione delle vigenti disposizioni in materia di cartografia ufficiale e di organi cartografici dello Stato al fine di adeguarli alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea;
d) destinazione, a partire dall'anno 2001, alla realizzazione e all'aggiornamento delle basi informative territoriali geografiche di interesse generale di una quota non inferiore allo 0,7 per cento degli oneri previsti, al netto dei trasferimenti, nel bilancio statale, delle regioni e province autonome e degli enti locali per gli interventi sul territorio riferiti ad ambiente, difesa del suolo, viabilità, opere pubbliche e protezione civile.

2. Il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, preservando l'unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla legge n. 183 del 1989 e in coerenza con gli effetti della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuiscano unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l'emanazione di detti decreti sono i seguenti:

a) un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e la presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali.
b) garantire alle deliberazioni delle autorità di bacino la certezza del recepimento nei tempi e nelle modalità e la effettiva capacità prescrittiva e di emanazione di direttive, eventualmente integrando e coordinando la normativa attuale».
2.0.19 (secondo nuovo testo)
Veltri

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Delega per le modifiche alla legge n. 183 del 1989)

1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, preservando l'unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla legge n. 183 del 1989 e in coerenza con gli effetti della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuiscano unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l'emanazione di detti decreti sono i seguenti:

a) un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e la presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali.
b) garantire alle deliberazioni delle autorità di bacino la certezza del recepimento nei tempi e nelle modalità e la effettiva capacità prescrittiva e di emanazione di direttive, eventualmente integrando e coordinando la normativa attuale».
2.0.19 (terzo nuovo testo)
Veltri

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'ambito delle somme di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, 2.000 milioni di lire sono destinati alla definizione, da parte dell'istituto geografico militare, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento di cui all'accordo tra lo Stato e le Regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998. A tal fine il Ministero dell'ambiente provvede per l'anno 2000 a trasferire il predetto importo dall'unità previsionale di base 1.2.1.1. alla contabilità speciale dell'istituto geografico militare».
2.0.20
Bortolotto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'ambito delle somme di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, 2.000 milioni di lire sono destinati:

a) alla definizione, da parte del Ministero dell'ambiente, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento;
b) al coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico;
c) alla riformulazione delle vigenti disposizioni in materia di cartografia ufficiale e di organi cartografici dello Stato al fine di adeguarli alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea, di cui all'accordo fra lo Stato e le regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998».
2.0.20 (nuovo testo)
Bortolotto, Veltri

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 342, aggiungere:

“Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide”».
2.0.21
Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 35 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole «istituzioni scientifiche» le parole «o associazioni ambientaliste riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «, associazioni ambientaliste riconosciute, enti morali e/o enti morali consorziati tra loro».».
2.0.22
Bortolotto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: «o associazioni ambientaliste riconosciute» aggiungere le seguenti: «anche consorziati tra loro».».
2.0.23
Bortolotto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dall'articolo 8 comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349 assume la denominazione di Comando carabinieri tutela ambiente».
2.0.24
Il Relatore

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell'ambiente nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell'ANPA e dell'ENEA, promuove iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre l'inquinamento nell'ambito dei piani di traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I Sindaci possono promuovere specifici referendum consultivi sui piani di traffico adottati dalle loro amministrazioni».
2.0.25
Il Relatore

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla lettera h), comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 427 sono soppresse le parole: “nonchè nei pubblici esercizi”.».
2.0.26
Bortolotto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 3, dell'articolo 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è abrogato.
2. All'articolo 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte, inoltre, da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge e da almeno 5 anni, la propria attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale, anche all'esterno delle strutture pubbliche territoriali, previa presentazione di apposita domanda entro il 31 ottobre 1999, all'assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione contabile comprovante la specifica attività svolta”».
2.0.27
Colla, Castelli, Rizzi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” sostituire le parole: “5 KV/m e 0,1 mT” con le seguenti: “0,5KV/m e 0,2 microTesla” e “10 KV/m e 1 mT” con le seguenti: “1 KV/m e 0,5 microTesla”.
2. All'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” sostituire le parole: “10 m” con le seguenti “50 m” “18 m” con le seguenti “100 m” “28 m” con le seguenti “150 m”.».
2.0.28
Bortolotto, Polidoro, Maggi, Specchia

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le imprese che hanno ottenuto la registrazione EMAS di cui al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai siti registrati, possono sostituire le autorizzazioni previste dai provvedimenti di cui al comma 5 con autocertificazione resa ai sensi della legge n.15 del 1968 all'autorità competente al loro rilascio. All'autocertificazione è allegata una denuncia di inizio di attività attestante la conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari degli impianti per i quali siano necessarie le citate autorizzazioni, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
2. L'autocertificazione e la dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione ai fini dell'esercizio ovvero della prosecuzione delle attività previste dai provvedimenti di cui al comma 5 e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche e integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'autorità competente di cui al comma 1, entro i 120 giorni successivi al ricevimento di quanto previsto dal medesimo comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti di cui al comma 5.
4. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 5, si applica l'articolo 483 del Codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui al comma 1.
5. I provvedimenti legislativi di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175(Gazzetta Ufficiale 1o giugno 1988, n. 127), recante attuazione della direttiva CEE n. 82/501/CE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;
b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
c) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
d) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124) recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati da fonti agricole.

6. Le imprese di cui al comma 1, possono altresì, in riferimento alle contravvenzioni per le violazioni delle normative di cui al comma 5, chiedere con l'autocertificazione di cui al medesimo comma 1 o altra apposita comunicazione resa nelle forme di cui alla legge 15 del 1968 alla autorità competente, l'attivazione della procedura di prescrizione di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto legislativo 1994, n. 758».
2.0.29
Giovanelli

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1o marzo; in tale ipotesi, il termine di presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».
2.0.30
Veltri

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente, tramite gli scarichi fognari, di prodotti per l'igiene personale, di piccola dimensione, quali bastoncini netta orecchie o assorbenti igienici, è fatto obbligo alle case produttrici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di riportare sulle confezioni di detti prodotti, in caratteri in evidenza, la dicitura “non disperdere nell'ambiente e nei servizi igienici”.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale dovranno essere prodotti esclusivamente in materiale biodegradabile».
2.0.31
Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'istituto nazionale per la fauna selvatica è concesso un ulteriore contributo per l'importo di lire 1.775 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere pari a lire 1.775 milioni per l'anno 1999 e pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».
2.0.60
Il Governo