GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 22 LUGLIO 1999

462ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.


IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale

(1615) GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale

(2360) SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia

(2531) LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero

(2649) VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale

(2679) LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero

(2680) LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari

(2834) CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali

(3340) BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato

(3457) CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale

(3518) GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini

(3709) MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato

(3712) MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio

(3757) FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale
- e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Prende la parola il senatore BERTONI il quale si dichiara in linea di massima favorevole a mantenere il vigente testo dell'articolo 431 del codice di procedura penale, evidenziando che l'espulsione dal fascicolo del dibattimento degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria appare in contrasto con fondamentali esigenze di economia processuale. Prosegue richiamando l'attenzione sulla circostanza che mediante la rogatoria internazionale possono essere assunti atti corrispondenti a tipologie diverse. Per quanto riguarda i documenti, rileva come sarebbe incomprensibile il mancato inserimento nel fascicolo del dibattimento di quelli provenienti dall'estero assunti mediante rogatoria internazionale. Ferma restando, poi, la possibilità di inserire nel fascicolo del dibattimento i verbali degli atti non ripetibili e le cose che costituiscono il corpo del reato o che sono pertinenti al reato, non dovrebbe porre problemi neanche l'inserimento nel fascicolo in questione degli atti aventi contenuto dichiarativo assunti all'estero. Infatti la lettura di questi ultimi, durante lo svolgimento del dibattimento, sarebbe comunque ammissibile, alla luce dei principi desumibili dagli articoli 512 e 512-bis del codice di procedura penale, solo qualora l'esame del dichiarante non possa avere luogo.

Il senatore FOLLIERI condivide solo parzialmente i rilievi formulati dal senatore Bertoni. Si dichiara infatti d'accordo con il precedente oratore per quanto riguarda la possibilità di inserire nel fascicolo del dibattimento i documenti, mentre manifesta perplessità sull'inserimento nel fascicolo degli atti a contenuto dichiarativo e ciò alla luce del combinato disposto degli articoli 431 e 511 del codice di procedura penale. In particolare, il comma 2 del citato articolo 511 prevede che la lettura dei verbali di dichiarazioni contenuti nel fascicolo del dibattimento sia disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo. Pur ritenendo che tale disposizione vada interpretata nel senso che la lettura è ammissibile solo se l'esame non può avere luogo, appare però opportuno introdurre un'espressa disposizione in tal senso – sul modello di quella contenuta nell'emendamento 28.0.100 - evitando inoltre l'inserimento di questi atti nel fascicolo del dibattimento in modo che essi non possano essere conosciuti dal giudice prima dello svolgimento del dibattimento medesimo.

Il senatore RUSSO prospetta quindi una possibile integrazione dell'emendamento 28.3 (Ulteriore nuovissimo testo) volta a tener conto degli interventi del senatore Bertoni e del senatore Follieri e mirante ad inserire nella lettera c) anche un riferimento agli atti e ai documenti acquisiti a seguito di rogatoria internazionale.

Il senatore CENTARO manifesta perplessità sulla modifica dell'emendamento 28.3 (Ulteriore nuovissimo testo) proposta dal senatore Russo, ritenendo che essa pregiudicherebbe la coerenza del sistema delineato da tale emendamento unitamente all'emendamento 28.0.100. Al riguardo, evidenzia come tale sistema consenta l'inserimento nel fascicolo del dibattimento degli atti non ripetibili, degli atti diversi da quelli non ripetibili assunti con le garanzie di cui alla lettera d) del predetto emendamento e, infine, l'inserimento nel fascicolo del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, fra cui non possono non rientrare anche i documenti tutte le volte in cui essi siano in qualche modo rilevanti ai fini dell'accertamento del reato medesimo.

Prende nuovamente la parola il senatore RUSSO che, rettificando il suo precedente suggerimento, ritiene che la lettera c) dell'emendamento 28.3 (Ulteriore nuovissimo testo) potrebbe essere integrata anche mediante il riferimento ai soli documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale.

Il presidente RELATORE, in considerazione delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, modifica l'emendamento 28.3 (Ulteriore nuovissimo testo) nell'emendamento 28.3 (Nuovo ulteriore nuovissimo testo).

Il senatore BERTONI ritira l'emendamento 28.1.

Col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è approvato l'emendamento 28.3 (Nuovo ulteriore nuovissimo testo).

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 28.2, fatta eccezione per la parte relativa al capoverso 2, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8 e 28.0.100.

Il presidente relatore PINTO ricorda che la parte dell'emendamento 28.9 dalle parole "conseguentemente" sino alla fine risulta preclusa per effetto dell'approvazione dell'articolo 44.

Il sottosegretario AYALA esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 28.9 per la parte non preclusa.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 28.9 per la parte non preclusa.

Risulta preclusa la restante parte dell'emendamento 28.2.

Viene quindi approvato l'articolo 28 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi all'articolo 51 precedentemente accantonati.

Il presidente RELATORE, pur sottolineando la delicatezza delle problematiche sottese agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 51, ritiene che le stesse sarebbero più opportunamente esaminate in un ambito a ciò specificamente destinato. Invita pertanto i presentatori a ritirare tali emendamenti, assicurando che sarà sua cura sottoporre all'attenzione del prossimo Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, l'inserimento all'ordine del giorno, nei tempi più brevi possibili, di autonomi disegni di legge riguardanti la materia in questione.

Il senatore Antonino CARUSO osserva che gli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 51.0.4, 51.0.5 e 51.0.6 riprendono in gran parte il contenuto del disegno di legge n.3457 posto all'ordine del giorno della Commissione congiuntamente con il disegno di legge n.3807 e sottolinea come la Commissione avrebbe già da tempo potuto iniziare l'esame del predetto disegno di legge.

Il senatore FOLLIERI, pur condividendo nel merito la proposta dell'istituzione degli uffici stampa delle procure, preannuncia il voto contrario sugli emendamenti in esame sia in considerazione di quanto assicurato dal Presidente in merito alla proposta di calendarizzazione di disegni di legge aventi specificamente ad oggetto anche tale problematica da sottoporre all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, sia in ragione del parere contrario espresso dalla 5^ Commissione permanente sugli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3 e 51.0.4.

Il senatore RUSSO preannuncia anch'egli il voto contrario sugli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 51.0.4, 51.0.5 e 51.0.6, sottolineando in particolare l'esigenza di non appesantire eccessivamente i contenuti di un disegno di legge, come quello in esame, già di per sé di portata estremamente rilevante.

Il presidente RELATORE, dopo aver ricordato anch'egli il parere contrario della 5^ Commissione permanente sugli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3 e 51.0.4, ribadisce l'invito al ritiro degli emendamenti in esame.

Il senatore Antonino CARUSO, accogliendo l'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 51.0.4, 51.0.5, 51.0.6 e 57.7.

Si passa all'esame dell'emendamento 52.1, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario AYALA informa la Commissione che, secondo una verifica effettuata dagli uffici del Ministero, portare a dieci anni il limite di pena per i delitti di competenza del giudice monocratico non determinerebbe apprezzabili alterazioni, rispetto alle fattispecie previste dal codice penale, nell'elenco dei delitti che attualmente risulterebbero attribuiti a tale organo giudicante. Diverse considerazioni valgono invece per i reati previsti da leggi speciali, in particolare il reato di cui all'articolo 73, comma 1 del D.P.R. n. 309 del 1990, in materia di stupefacenti, per il quale la modifica nel senso proposto dall'emendamento introdurrebbe la competenza del giudice collegiale, mentre appare preferibile mantenerne la cognizione del giudice monocratico.
Nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 52.1 (Nuovo testo), il sottosegretario Ayala prospetta, comunque, in vista dell'esame in Assemblea, una possibile riscrittura del criterio di individuazione della competenza del giudice monocratico, con la quale la riserva di monocraticità verrebbe limitata ai delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni, salva l'attribuzione al giudice monocratico anche della competenza per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, del D.P.R. n. 309 del 1990.

Il senatore CENTARO aggiunge la firma all'emendamento 52.1 (Nuovo testo) e ritiene opportuno non modificare ulteriormente tale proposta emendativa, riservando al successivo esame dell'Assemblea eventuali ulteriori modifiche nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Anche il senatore FOLLIERI aggiunge la propria firma all'emendamento 52.1 (Nuovo testo) e chiarisce di aver in precedenza espresso riserve al riguardo solo perché preoccupato di garantire l'impianto complessivo della riforma del giudice unico di primo grado.

Con il parere favorevole del presidente RELATORE, la Commissione approva, quindi, l'emendamento 52.1 (Nuovo testo).

La Commissione accoglie, poi, l'articolo 52 con la modifica apportata.

Dopo interventi dei senatori FOLLIERI e RUSSO e del presidente RELATORE, la Commissione conviene di mantenere l'accantonamento dell'emendamento 56.0.2.

Senza discussione viene successivamente approvato l'articolo 57.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.
9.1
Russo, Calvi, Senese, Fassone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 162-ter. - Nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa, ovvero la pena alternativa della reclusione o della multa, la persona alla quale il delitto è attribuito può essere ammessa a pagare, prima della apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto commesso, nel caso in cui sia stabilita la sola pena della multa, ovvero al massimo di detta multa, nel caso in cui sia stabilita la pena l'alternativa della reclusione o della multa, oltre alle spese del procedimento.
L'oblazione non è ammessa per i delitti in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza del lavoro.
L'oblazione non è ammessa, in oltre, quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dell'articolo 102, dell'articolo 103 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del delitto eliminabili da parte della persona cui il delitto è attribuito. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado eccettuati i casi in cui vi sia stata costituzione di parte civile e tale costituzione sia stata mantenuta nel dibattimento.
Con la domanda di oblazione la persona alla quale il reato è attribuito deve depositare la somma di cui al primo comma, ed offrire ogni elemento utile per l'accertamento che non sussistono le conseguenze di cui al terzo comma. Il giudice dispone che la domanda sia comunicata alla persona offesa dal reato, la quale entro il termine di trenta giorni può presentare sue eventuali osservazioni.
Il pagamento delle somme indicate nel primo comma estingue il reato.
Si applicano le disposizioni previste dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 162-bis.
In caso di modifica della originaria imputazione, qualora in relazione a questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita”».
9.2
Russo, Calvi, Senese, Fassone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 162-ter. - Nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa, ovvero la pena alternativa della reclusione o della multa, la persona alla quale il delitto è attribuito può essere ammessa a pagare, prima della apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto commesso, nel caso in cui sia stabilita la sola pena della multa, ovvero alla metà di detta multa, nel caso in cui sia stabilita la pena alternativa della reclusione o della multa, oltre alle spese del procedimento ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile.
Con la domanda di oblazione la persona alla quale il delitto è attribuito deve depositare la somma di cui al prima comma ed offrire elementi utili per accertare che non sussistono le conseguenze di cui al terzo comma. Il giudice dispone che la domanda sia comunicata alla persona offesa dal reato, la quale entro il termine di trenta giorni può presentare osservazioni.
L'oblazione non è ammessa, quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 102, dall'articolo 103, dall'articolo 105 o dall'articolo 108, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del delitto eliminabili da parte della persona cui il delitto è attribuito.
Si applicano le disposizioni previste dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 162-bis”».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per
chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato”».
9.3 (Nuovo testo)
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 162-ter. - Nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa, ovvero la pena alternativa della reclusione o della multa, la persona alla quale il delitto è attribuito può essere ammessa a pagare, prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto commesso, nel caso in cui sia stabilita la sola pena della multa, ovvero alla metà di detta multa, nel caso in cui sia stabilita la pena alternativa della reclusione o della multa, oltre alle spese del procedimento ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile.
Con la domanda di oblazione la persona alla quale il delitto è attribuito deve depositare la somma di cui al primo comma ed offrire elementi utili per accertare che non sussistono le conseguenze di cui al quarto comma. Il giudice dispone che la domanda sia comunicata alla persona offesa dal reato, la quale entro il termine di trenta giorni può presentare osservazioni.
Il giudice ammette l'oblazione quando risulta la tenuità del fatto. In ogni caso l'oblazione non è ammessa per i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
L'oblazione non è altresì ammessa, quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 102, dall'articolo 103, dall'articolo 105 o dall'articolo 108, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del delitto eliminabili da parte della persona cui il delitto è attribuito.
Si applicano le disposizioni previste dai commi quinto e sesto dell'articolo 162-bis”».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
”4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per
chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato”».
9.3 (Ulteriore nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 1, nell'articolo 162-bis ivi richiamato, sostituire il quarto capoverso con il seguente: «La pena è aumentata di un terzo quando ricorrono i casi previsti dal quarto comma dell'articolo 99, e dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 e quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato. In tal caso la oblazione è subordinata alla previa eliminazione delle stesse».
9.4
Milio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 62, primo comma, del codice penale dopo il numero 6), è inserito il seguente:

6-bis. l'aver superato il sessantacinquesimo anno di età, senza avere riportato in precedenza alcuna condanna per delitto non colposo».
9.0.1
Centaro, Greco, Scopelliti, Pera

Art. 16

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è soppresso.
2. All'onere relativo valutato in lire 1 miliardo, per l'anno 1999 e per ciascuno degli anni 2000, 2001, e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
16.1 (Nuovo testo)
Caruso Antonino, Bucciero

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. L'entità della riparazione deve tener conto dell'eventuale pubblicazione o diffusione della notizia della custodia cautelare per fatto non attribuibile alla persona che l'ha subita ed è determinata in misura non inferiore a lire venti milioni e non superiore a lire un miliardo”.

2. All'onere relativo valutato in lire 4 miliardi, per l'anno 1999 e per ciascuno degli anni 2000, 2001, e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
16.2 (Nuovo testo)
Caruso Antonino, Bucciero

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 2, dell'articolo 315 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro che non può comunque eccedere lire un miliardo, salvo quanto previsto dal comma 3”».
16.3 (Nuovo testo)
Greco, Centaro

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le parole: «salvo casi di particolare gravità».
16.5
Centaro, Greco, Scopelliti, Pera

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314”.

2. All'articolo 409 del codice di procedura penale, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia caluterare”».
16.4 (Nuovo testo)
Il Relatore

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale le parole “diciotto mesi” sono sostituite dalle parole “due anni”».
16.0.1
Caruso Antonino, Bucciero

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«1. Al comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è aggiunto, al termine, il seguente periodo:

“La domanda di riparazione non preclude, quando sia accolta, l'esperimento dell'azione di risarcimento del danno ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile”».
16.0.2
Caruso Antonino, Bucciero

Art. 28.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Art. 431.
(Fascicolo del dibattimento)

1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta, il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo.
2. Nel fascicolo del dibattimento sono raccolti.

a) il decreto che dispone il giudizio;
b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
d) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
e) i verbali degli atti assunti in incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;
f) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;
g) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

3. Nel fascicolo del dibattimento possono essere altresì inseriti, su autorizzazione del giudice, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero per i quali vi sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato”».
28.1
Russo, Calvi, Senese, Fassone

Al comma 1, all'articolo 431 ivi richiamato:

a) al capoverso 1 sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:».

b) al capoverso 1 sopprimere la lettera a);
c) al capoverso 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) i verbali degli atti non ripetibili assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale»;

d) al capoverso 1 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis). I verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d-bis), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana»;

e) al capoverso 1, sopprimere la lettera f);
f) sopprimere il capoverso 3;
g) sopprimere il capoverso 4.
28.3 (Ulteriore nuovissimo testo)
Il Relatore

Al comma 1, all'articolo 431 ivi richiamato:

I) Sostituire la rubrica e il capoverso 1 con i seguenti: «(Fascicolo per il dibattimento) - 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

«a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove».

II) sopprimere il capoverso 3;
III) sopprimere il capoverso 4.

Conseguentemente dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 512-bis. (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale».
28.3 (Nuovo Ulteriore Nuovissimo testo)
Il Relatore

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato nel titolo e ai capoversi 1 e 2, sostituire, dopo la parola: «fascicolo» la parola: «del» con l'altra: «per il».
28.2
Follieri

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, sopprimere la lettera a).
28.4
Centaro, Greco, Scopelliti, Pera

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: «e le ordinanze di ammissione delle prove».
28.5
Centaro, Greco, Scopelliti, Pera

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) la documentazione di atti non ripetibili compiuti dal difensore o dai suoi incaricati in occasione dell'accesso ai luoghi».
28.6
Greco, Centaro, Pera, Scopelliti

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria».
28.7
Mazzuca Poggiolini

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria».
28.8
Di Pietro, Occhipinti

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie».

Conseguentemente all'articolo 44, al comma 1, nell'articolo 493 ivi richiamato, dopo le parole: «investigazione difensiva» inserire le altre: «di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie».
28.9
Il Relatore

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“512-bis. - (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale”».
28.0.100
Centaro

Art. 51.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
(Istituzione degli uffici stampa)

1. I procuratori della Repubblica possono costituire un ufficio stampa nominando addetti alla divulgazione delle notizie inerenti all'attività svolta dai propri uffici e per il mantenimento dei rapporti dei componenti degli stessi con la stampa.
2. Gli addetti stampa operano sotto la direzione e la responsabilità dei procuratori della Repubblica, a cui sono legati da rapporto di carattere fiduciario.
3. I procuratori della Repubblica garantiscono l'imparzialità della diffusione delle notizie, da parte degli addetti, tra tutti gli organi di informazione.
4. Più procure della repubblica appartenenti allo stesso distretto o aventi competenza su territori fra di loro confinanti possono costituire uffici stampa comuni, posti sotto la direzione e la responsabilità di uno dei procuratori della Repubblica».
51.0.1
Caruso Antonino, Bucciero

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
(Attribuzione degli uffici stampa)

1. Ogni notizia che riguarda l'attività giudiziaria delle procure della Repubblica o dei nuclei di polizia giudiziaria addetti alla stessa è comunicata alla stampa o comunque divulgata solo per il tramite degli addetti di cui all'articolo 1, previo consenso del procuratore della Repubblica e solo dopo espressa autorizzazione del magistrato titolare dell'indagine.
2. La richiesta o il rilascio di intervista da parte dei magistrati e di ogni altro addetto alle procure della Repubblica è consentita solo per il tramite degli addetti di cui all'articolo 1, cui pure è attribuito il compito della diffusione di materiale audio, videofotografico riguardante i medesimi.
3. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti è punita con l'irrogazione di sanzione disciplinare di grado non inferiore a quella comportante la sospensione temporanea dal servizio. I casi di recidiva sono apprezzati dagli organi competenti quali ragioni giustificanti l'interruzione definitiva del rapporto d'impiego.
4. L'entità delle sanzioni previste al comma precedente, ferma l'irrogazione di quelle previste se il fatto costituisce reato, sono aumentate se la violazione riguarda la diffusione di informazioni relative ad atti coperti dal segreto o la cui divulgazione possa recare pregiudizio al normale ed efficace svolgimento di indagini in corso».
51.0.2
Caruso Antonino, Bucciero

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
(Composizione degli uffici stampa e nomina degli addetti)

1. Il rapporto di lavoro tra gli addetti stampa e le procure della Repubblica è regolato da contratto a termine la cui durata massima non può essere superiore a tre anni e che non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.
2. I contratti di lavoro sono stipulati con giornalisti professionisti iscritti all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, dai procuratori della Repubblica, su autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura e previo parere del Ministro di grazia e giustizia cui gli stessi sottopongono i relativi progetti, comprendenti altresì l'eventuale stipulazione di contratti per il personale ausiliario.
3. I contratti di lavoro, oltre a quanto eventualmente previsto dal regolamento di cui all'articolo 7, devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione della presente legge, la previsione della facoltà di recesso unilaterale da parte dei procuratori della Repubblica con termine di preavviso di sei mesi, sostituibile con il pagamento della corrispondente indennità, nonchè la previsione di risoluzione con effetto immediato in caso di violazione di quanto all'articolo 2, comma 1.
4. Le controversie discendenti dai contratti di cui ai commi precedenti sono risolte con procedimento arbitrale rituale da un Collegio di tre membri, due dei quali designati da ciascuna delle parti ed il terzo, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del distretto cui appartiene il procuratore della Repubblica responsabile dell'ufficio stampa».
51.0.3
Caruso Antonino, Bucciero

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
(Mezzi finanziari)

1. I fondi necessari alla costituzione degli uffici stampa sono stanziati annualmente dal Ministero di Grazia e Giustizia compatibilmente alle disponibilità e secondo criteri di priorità temporale dei progetti pervenuti».
51.0.4
Caruso Antonino, Bucciero

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-sexies.
(Divieto di pubblicazione di notizie e sanzioni)

1. Gli esercenti le professioni giornalistiche hanno facoltà di pubblicare notizie riguardanti l'attività giudiziaria delle procure della repubblica o dei nuclei di polizia giudiziaria addetti alle stesse, nonché di dar luogo alla diffusione di interviste rilasciate da magistrati o da ogni altro addetto alle procure della repubblica, nonché di dar luogo alla diffusione delle relative immagini videofotografiche, solo se le stesse sono state raccolte conformemente a quanto previsto dalla presente legge.
2. Si presume, in caso contrario, la non veridicità di quanto oggetto di pubblicazione o di diffusione ed è ammessa la prova contraria da assumersi ed apprezzarsi in conformità a quanto previsto dalle norme processuali.
3. La violazione di quanto previsto al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di un anno.
4. La violazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, da parte degli addetti di cui all'articolo 1 comporta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, l'irrogazione di sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'albo professionale per un periodo di due anni».
51.0.5
Caruso Antonino, Bucciero

Dopo il capo X aggiungere il seguente: «Capo X-bis. (Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica).».
51.0.6
Caruso Antonino, Bucciero

Art. 52.

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 2 dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale come inserito nell'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole “venti anni” sono sostituite dalle parole “dieci anni”».
52.1 (Nuovo testo)
Russo, Calvi, Senese, Fassone

Art. 56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere i seguenti:

«Art. 56-bis.

All'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo la parola “imputato” aggiungere l'altra “condannato”.

“Art. 56-ter.

1. L'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - (Contenuto dell'istanza). - 1. L'istanza prevista dall'articolo 2 è redatta su carta semplice e, oltre alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, deve contenere, anche nei casi di cui al comma 2, l'indicazione delle generalità dell'interessato, l'autocertificazione riguardante il suo stato di famiglia anagrafico e la dichiarazione di trovarsi in condizione di non abbienza.
2. Se l'istante è analfabeta l'istanza può essere fatta oralmente dinanzi al funzionario che la riceve, il quale ne redige processo verbale.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve, anche nel caso previsto dal comma 2, contenere l'indicazione:

a) del reddito da lavoro dell'istante e dei familiari conviventi;
b) delle risorse di altra natura di cui l'istante abbia, anche indirettamente, la disponibilità o il godimento;
c) dei beni immobili, sui quali l'istante abbia il diritto di proprietà, per intero o per quota, o altro diritto reale;
d) dei beni mobili registrati dei quali l'istante abbia il possesso.

4. La falsità o le omissioni nella dichiarazione di cui al comma 3 sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro secondo del codice penale; la condanna comporta, ove la falsità o le omissioni abbiano determinato l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la decadenza immediata dal beneficio ed il recupero, in danno dell'interessato, delle somme corrisposte”.

“Art. 56-quater.

1. All'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1 le parole: “alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5” sono soppresse;
b) al secondo periodo del comma 3 le parole: “alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5” sono soppresse.

“Art. 56-quinquies.

1. L'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

“Art. 10. - (Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. La revoca del provvedimento di ammissione è disposta in ogni momento anche su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del medesimo articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6.
2. La revoca non può più essere richiesta dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.

“Art. 56-sexies.

1. L'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

“Art. 11. - (Effetti della revoca del provvedimento di ammissione). - 1. Fermo restando il diritto del difensore e del consulente tecnico di ufficio alla liquidazione dei compensi come previsto dall'articolo 12, la revoca comporta il diritto dello Stato a recuperare, in danno dell'interessato, le somme corrisposte per i compensi”».
56.0.2
Il Relatore

Art. 57.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-ter) All'onere derivante dal capo X-bis, previsti in lire 400 milioni per l'anno 1999, in lire 800 milioni per l'anno 2000 e quindi in lire 1.600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».
57.7
Caruso Antonino, Bucciero