GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1998

341a Seduta
Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scoca.

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
(A008 000, C02a, 0005o)

Il presidente PINTO si dichiara pienamente consapevole delle condizioni eccezionali in cui è avvenuta, nel corso della precedente seduta del 28 ottobre scorso, la sua elezione a presidente della Commissione. Non può, infatti, non riconoscersi con convinzione nella maggioranza politica che, con le nuove componenti, ha espresso fiducia al Governo formato dall'onorevole D'Alema. Tale posizione - che egli assume in continuità, coerenza ed armonia con tutte quelle adottate nell'arco della sua vita pubblica, fuori e dentro il Parlamento - non scalfisce minimamente il doveroso impegno di imparzialità verso tutte le componenti politiche della Commissione.

Ha la parola il senatore RUSSO, il quale prende atto delle dichiarazioni del presidente Pinto e ne sottolinea il particolare significato politico, valido a superare le condizioni di eccezionalità nelle quali è avvenuta la sua elezione a presidente della Commissione. Esprime, a nome suo e del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, viva stima ed apprezzamento per la persona del presidente Pinto e si dichiara certo dell'imparzialità con la quale egli condurrà i lavori della Commissione. Puntualizza, a tale riguardo, che, in occasione della elezione avvenuta nella seduta del 28 ottobre scorso, il mancato voto da parte dei componenti del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo in favore del presidente Pinto non intendeva esprimere un dissenso personale nei confronti della persona del presidente Pinto, ma soltanto registrare, in quel momento, la mancanza di convergenza delle forze politiche componenti la maggioranza su un unico candidato. Tiene inoltre ad esprimere stima anche nei riguardi del senatore Cirami per il modo in cui, nella sua qualità di Vice Presidente della Commissione, ne ha diretto i lavori in fasi particolarmente delicate e si augura che possano trovare rapida e giusta soluzione le istanze politiche avanzate dall'Unione Democratica per la Repubblica. Ribadisce, in conclusione, al presidente Pinto, il pieno appoggio suo e dei componenti del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Il senatore PERA ringrazia il presidente Pinto, anche a nome del Gruppo di Forza Italia, per le dichiarazioni rese alla Commissione. Puntualizza che l'eccezionalità delle condizioni che hanno condotto alla sua elezione si riferisce soltanto al risultato politico della stessa. I senatori del Gruppo di Forza Italia hanno inteso con il loro voto esprimere, infatti, apprezzamento e stima verso la persona del presidente Pinto; si dichiara inoltre certo dell'imparzialità con la quale eserciterà le sue funzioni di presidente della Commissione, a garanzia della maggioranza e dell'opposizione.

Ha la parola il senatore Antonino CARUSO, il quale sottolinea che il voto dei componenti del Gruppo di Alleanza Nazionale in favore del presidente Pinto - al quale rivolge espressioni augurali per il futuro lavoro - è stato pienamente consapevole e, come tale, non eccezionale. L'eccezionalità risiede, a suo avviso, nella circostanza che l'elezione sia il risultato di una libera espressione del voto dei componenti la Commissione e non di decisioni assunte fuori del Parlamento.

Anche la senatrice FUMAGALLI CARULLI per il Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti esprime apprezzamento per il presidente Pinto e per la sua elezione che, pur essendo avvenuta secondo percorsi eccezionali, è stata pienamente legittima. Prende atto della dichiarazione del presidente Pinto di volersi riconoscere nella maggioranza di Governo ed offre la propria disponibilità alla piena collaborazione nel lavoro che la Commissione sarà chiamata a svolgere. A tale riguardo si augura che potranno essere in breve tempo affrontate oltre che tematiche di natura processuale, anche tematiche a contenuto sostanziale, quali, ad esempio, quelle relative alla riforma della legislazione sui sequestri di persona ed, in particolare, della normativa sul blocco dei beni dei familiari delle vittime di tali reati.

Il senatore PREIONI dichiara che anche i componenti del Gruppo Lega Nord - per la Padania Indipendente hanno espresso con coscienza e volontà il proprio voto in favore del presidente Pinto, avuto riguardo a problematiche di equilibrio politico complessivo. Invita il presidente Pinto ad una proficua organizzazione dei lavori della Commissione e degli orari delle sedute, tenuto conto anche dei concomitanti impegni dei senatori che ne sono membri, in particolare nell'ambito della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari di cui il senatore Preioni è presidente.

Si associano agli apprezzamenti rivolti al presidente Pinto i senatori PETTINATO e MILIO.

Il senatore CORTELLONI si associa agli apprezzamenti formulati e puntualizza che il mancato voto dei componenti del Gruppo Unione Democratica per la Repubblica per l'elezione del presidente Pinto è stato determinato dall'assenza dei presupposti politici e non da motivazioni personali.

Il senatore MELONI, dopo aver espresso apprezzamento nei riguardi del presidente Pinto per le parole da lui pronunciate, si associa alla richiesta della senatrice Fumagalli Carulli di discutere in tempi brevi le problematiche relative ai sequestri di persona. Invita, inoltre, ad un sollecito esame del decreto-legge modificativo della legge n. 276 del 1997, istitutiva delle sezioni stralcio, rilevando che nella regione Sardegna non si è potuto ancora procedere alla costituzione delle stesse per l'insufficienza di domande, determinata dalla particolare ristrettezza dei requisiti per la nomina a giudice aggregato richiesti dalla legge.

Il presidente PINTO ringrazia per gli apprezzamenti rivolti alla sua persona e ne trae positivi auspici per il lavoro futuro della Commissione, della quale sottolinea il prestigio e l'autorevolezza. Dichiara che avrà la massima cura nell'organizzarne nella maniera più proficua i lavori e manifesta il proprio impegno per il reperimento di nuovi e più ampi locali destinati alla Commissione. Preannunzia, infine, la possibile convocazione a fine seduta di un Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentati dei Gruppi al fine di individuare gli argomenti più urgenti da sottoporre all'esame della Commissione, anche sulla base del pregresso ordine del giorno.

SULLA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 361 DEL 1998
(A003 000, C02a, 0002o)

Il senatore PERA richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che in allegato al resoconto del 3 novembre 1998 si dà notizia della trasmissione da parte del Presidente della Corte Costituzionale di una recente sentenza della stessa Corte, depositata in cancelleria il 2 novembre 1998, che ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 513, comma 2, del codice di procedura penale. Richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 139 del Regolamento del Senato a termini del quale, le sentenze con le quali la Corte Costituzionale dichiari l'illegittimità di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato sono comunicate al Senato dal Presidente e trasmesse alla Commissione competente, unitamente alle altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al suo esame. La Commissione, allorquando ritenga che le norme dichiarate illegittime debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge e non sia stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere, ovvero ad assumere particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte. Tale norma del Regolamento assume - a parere del senatore Pera - anche valenza politica, in quanto rappresenta un invito al Parlamento ad esprimersi circa gli interventi della Corte sulla normativa vigente riaffermando la sovranità dello stesso all'interno del sistema istituzionale.
Ciò premesso, chiede se la sentenza in parola sia già pervenuta alla Commissione e distribuita ai componenti della stessa ed invita il presidente Pinto ad inserire la discussione sulle questioni da essa sollevate all'ordine del giorno nel più breve tempo possibile, affinché la Commissione possa esprimersi con una risoluzione ai sensi del citato articolo 139 del Regolamento. Annuncia, inoltre, che il Gruppo di Forza Italia sta per presentare un disegno di legge costituzionale, che riproduce il testo approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali presieduta dall'onorevole D'Alema, contenente i principi che reggono il procedimento penale, in recepimento di analoghi principi contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il senatore FOLLIERI si associa alla richiesta del senatore Pera e sottolinea il notevole impatto esercitato dalla recente sentenza della Corte costituzionale sull'intero impianto del codice di procedura penale. Annuncia l'intenzione di presentare un disegno di legge costituzionale che riproduca l'articolo 130 del progetto di legge costituzionale approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, salve alcune precisazioni circa il principio di oralità nel processo penale. Rileva inoltre come la sentenza della Corte Costituzionale renda ancor più urgente procedere all'esame degli emendamenti modificativi dell'articolo 192 del codice di procedura penale nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2207, 1927, 1976 e 2843, all'ordine del giorno della Commissione.

Ha la parola il senatore RUSSO, il quale puntualizza che, ai sensi del richiamato articolo 139, comma 3, del Regolamento, la Commissione non è chiamata ad esprimere un parere sulle sentenze della Corte, dovendo il Parlamento rispettarne il contenuto e gli effetti, ma soltanto a valutare quali interventi legislativi si rendano necessari in relazione alle pronunzie di incostituzionalità. Con tali precisazioni, si dichiara favorevole alla fissazione di una seduta destinata all'esame della questione.

Il senatore PETTINATO osserva che la sentenza della Corte Costituzionale ha riproposto in tutta la sua importanza il problema della valutazione delle prove nel processo penale. A tal proposito annuncia che il Gruppo dei Verdi depositerà al più presto un disegno di legge modificativo dell'articolo 101 della Costituzione, che propone l'introduzione del principio in base al quale le prove penali debbono essere assunte nel dibattimento e sotto il controllo del giudice. La recente decisione della Corte rende, inoltre, necessaria una riflessione circa la prassi delle sentenze cosiddette additive.

Il senatore BERTONI sottolinea come l'articolo 139 del Regolamento del Senato sia inteso a favorire la collaborazione tra i poteri dello Stato e si dichiara, pertanto, favorevole all'esame delle questioni poste dalla sentenza della Corte Costituzionale. Fa, inoltre, formale richiesta di acquisire, oltre che la sentenza menzionata dal senatore Pera, anche le numerose sentenze di illegittimità costituzionale pronunciate dalla Corte a riguardo dell'articolo 34 del codice di procedura penale, per il quale è altrettanto necessario un intervento urgente del Parlamento. Si riserva di formulare in seguito analoghe richieste.

Interviene il senatore GRECO, il quale si associa alla richiesta del senatore Pera e rileva che, pur non essendo un'eventuale iniziativa della Commissione volta ad un esame critico del merito della sentenza, occorre tuttavia farsi carico della problematica delle sentenze cosiddette additive. È necessario, infatti, affermare con fermezza il principio in base al quale il potere legislativo appartiene per intero al Parlamento e la Corte non può sostituirsi ad esso indicando il modo o i contenuti della legislazione futura.

Il presidente PINTO annuncia che la sentenza richiamata dal senatore Pera sottende a problematiche di tale rilievo che la Commissione non potrà non prenderla in considerazione, nel pieno rispetto delle procedure e dei presupposti fissati dall'articolo 139 del Regolamento.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante «Disciplina transitoria in materia di trattamento dei dati particolari da parte di soggetti pubblici» (n. 360)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 1998, n. 344: favorevole con osservazioni)
(R139 B00, C02a, 0006o)

Nel dare la parola al relatore designato, senatore Senese, il presidente PINTO ricorda che il provvedimento in titolo è stato inserito con urgenza all'ordine del giorno della Commissione per espressa sollecitazione del Governo, il quale intende esaminarlo nel prossimo Consiglio dei Ministri per vararlo definitivamente dopo aver acquisito i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

Il relatore SENESE rileva come lo schema di decreto legislativo in titolo sia stato predisposto dal Governo nell'esercizio della delega ad esso conferita con la legge n. 676 del 1996, il termine per l'esercizio della quale è stato poi successivamente prorogato dalla legge n. 344 del 1998.
Lo schema di decreto proroga di sei mesi il termine previsto dall'articolo 41, comma 5, della legge n. 675 del 1996, che verrebbe altrimenti a scadenza il prossimo 8 novembre. Il citato articolo 41, comma 5, consente che fino alla scadenza del predetto termine, anche in assenza delle disposizioni di legge che dovranno autorizzare il trattamento dei dati di cui agli articoli 22, comma 3, e 24 della stessa legge n. 675, i soggetti pubblici, ad esclusione degli enti pubblici economici, possano proseguire il trattamento di tali dati, previa comunicazione al Garante. Va sottolineato peraltro che il termine di cui al citato articolo 41, comma 5, sarebbe dovuto scadere l'8 maggio 1998 ed è stato già una volta prorogato di sei mesi con il decreto legislativo n. 135 dello stesso anno. La necessità di una ulteriore proroga viene motivata nella relazione di accompagnamento allo schema in discussione con l'estrema complessità dell'attività di ricognizione dei trattamenti in atto che costituisce il necessario presupposto per l'adozione delle autorizzazioni previste dagli articoli 22 comma 3 e 24 della legge n. 675. Il compito delle Amministrazioni interessate sarebbe stato reso più difficile anche dalla incertezza circa il termine di scadenza definitivo della delega contenuta nella legge n. 676 del 1996. Tale ultimo rilievo peraltro, ad avviso del relatore, appare debolmente convincente, in quanto la successiva proroga del termine di esercizio della delega non può in alcun modo indurre a ritenerne incerta l'originaria scadenza. Ritiene comunque che la Commissione non potrà che esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo rilevando peraltro che prima di proseguire nella discussione potrebbe essere opportuno acquisire, mediante l'audizione del Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali e del Segretario generale dello stesso, ulteriori elementi informativi, in particolare circa il numero delle comunicazioni fino ad oggi effettuate al Garante ai sensi dell'articolo 41, comma 5 della legge n. 675.

Il presidente PINTO rileva che, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento, la Commissione non può procedere alla formale audizione in seduta dei soggetti menzionati dal relatore Senese. Ciò peraltro non esclude che possa venire temporaneamente sospesa la seduta della Commissione al fine di acquisire informalmente i dati cui ha fatto riferimento il relatore.

Conviene la Commissione.

La seduta sospesa alle ore 15,50 è ripresa alle ore 16,20.

Si apre il dibattito.

Il senatore PREIONI sottolinea come il fatto che il Governo si trovi nella necessità di disporre un'ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 41, comma 5, della legge n. 675 del 1996, rappresenta una incontestabile dimostrazione di superficialità e di cattiva gestione dei problemi amministrativi da parte dell'Esecutivo. Alla luce di ciò non è possibile non chiedersi se il nuovo termine risulterà poi in concreto sufficiente ed adeguato. Preannuncia, comunque, l'astensione del Gruppo Lega Nord - per la Padania Indipendente.

Il senatore GRECO, a nome del Gruppo Forza Italia, manifesta perplessità circa la congruità del termine che verrebbe fissato in seguito all'emanazione del nuovo decreto legislativo e annuncia per tale motivo l'astensione della sua parte politica.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene che la richiesta di proroga debba per necessità essere oggetto di un giudizio positivo. Non altrettanto positivamente, invece, deve essere valutato l'approccio culturale con cui la pubblica Amministrazione, anche nella sua struttura di vertice, si confronta con i temi del trattamento dei dati sensibili. In particolare, a titolo esemplificativo, il senatore Caruso richiama l'attenzione della Commissione sul testo del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, a termine del quale, nel mentre il Governo disponeva la prima proroga del termine previsto dall'articolo 41, comma 5, della legge n. 675 del 1996, proroga che scadrebbe il prossimo 8 novembre, provvedeva altresì ad inserire una norma a favore dell'amministrazione finanziaria, con la quale, limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui all'articolo 10 della legge n. 675 del 1996, si intende resa attraverso i modelli di dichiarazione IRPEF ed il consenso relativo al trattamento di tali dati sarebbe validamente espresso con la sottoscrizione della dichiarazioni dei redditi. Il senatore Caruso ritiene che tale intervento legislativo rappresenti un precedente di considerevole gravità e reputa necessario mettere in evidenza la responsabilità che, anche politicamente, si è assunto il ministro Visco procedendo in questa direzione. L'iniziativa, infatti, vanifica consapevolmente i principi cardine della legge sulla tutela dei dati personali che si impernia sull'obbligo di informativa e sulla necessità del consenso dell'interessato al trattamento dei dati stessi; senza contare che, paradossalmente, se la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi viene a coincidere con il consenso al trattamento dei dati, nel caso di mancata sottoscrizione ci si troverebbe di fronte all'unico caso di mancata prestazione del consenso sanzionata penalmente.
Ritiene pertanto che dal suo intervento risulti ulteriormente palesata la grave inadempienza del Governo che avrebbe dovuto provvedere in tempo utile a predisporre la legislazione necessaria per far sì che non si dovesse chiedere ancora una volta la proroga del periodo transitorio concesso alle pubbliche Amministrazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari iniziato prima dell'entrata in vigore della specifica legislazione in materia.

Il presidente PINTO sospende, quindi la seduta, atteso il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, viene ripresa alle ore 18,40.

Il presidente PINTO dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore SENESE dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto in titolo con il quale viene richiamata l'attenzione sul fatto che il termine di cui all'articolo 41, comma 5, della legge n. 675, è stato recentemente prorogato e che dalla relazione di accompagnamento al provvedimento in esame non si evince la ragione per la quale il termine così prorogato, sulla base di una valutazione dello stesso Governo, si sia rivelato insufficiente. Viene altresì evidenziata l'opportunità di stabilire nella nuova proroga un termine, anche superiore ai sei mesi previsti che sia sufficiente al varo della normativa di cui all'articolo 22, comma 3 della legge n. 675 in modo da scongiurare l'eventualità di nuove proroghe. Si giudica inoltre preferibile che, con riferimento alla disposizione da ultimo citata, il Governo provveda con un unico provvedimento all'esercizio della delega contenuta nella legge n. 676 del 1996 e che, più in generale nell'esercizio di tale delega si provveda per il futuro ad evitare il ricorso a disposizioni che vanificano lo spirito e la lettera della legge come quella contenuta nell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 135 del 1998.

Il sottosegretario SCOCA esprime un giudizio favorevole sulla proposta di parere delineata dal relatore, ritenendo però inopportuno che la proroga del termine di cui all'articolo 41, comma 5, della legge n. 675 del 1996 ecceda i sei mesi, in quanto, anche sulla base dei dati acquisiti nel corso della odierna giornata in maniera informale da parte dei rappresentanti dell'Autorità garante, il termine proposto con lo schema di decreto in esame sembra apparire sufficiente.

Il presidente PINTO avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale ritenendo non condivisibile che nella proposta di parere illustrata dal relatore si prefiguri la possibilità di una proroga più ampia di quella già prevista con lo schema di decreto in titolo.
Sottolinea inoltre l'esiguità del numero delle comunicazioni all'Autorità garante finora effettuate dalle pubbliche Amministrazioni interessate ai sensi del citato articolo 41, comma 5, e rileva come tale fenomeno di diffusa inadempienza sia stato causato anche dal fatto che l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione stabilito dalla predetta disposizione non implica conseguenze sul piano sanzionatorio a carico dei soggetti destinatari di tale obbligo.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e sottolinea come le considerazioni svolte dal relatore circa la possibile previsione di una proroga del termine di cui all'articolo 41, comma 5, eccedente i sei mesi, siano finalizzate unicamente a soddisfare l'esigenza di definire un termine entro cui certamente il Governo possa provvedere al varo della normativa di cui all'articolo 22 della legge n. 675. È indubbio peraltro che, qualora il Governo ritenga sufficiente la proroga di sei mesi, esso si regolerà di conseguenza, come chiarito dal sottosegretario Scoca nel suo intervento. Il senatore giudica inoltre del tutto condivisibili le critiche rivolte dal relatore alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 135 del 1998.

Il senatore MELONI annuncia anch'egli il voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Senese a redigere un parere favorevole nei termini emersi nello svolgimento del dibattito.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI
(R029 000, C02a, 0012o)

Il Presidente avverte che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi è immediatamente convocato al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 19,10.