GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI’ 6 LUGLIO 1999

447ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale

(1615) GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale

(2360) SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia

(2531) LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero

(2649) VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale

(2679) LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero

(2680) LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari

(2834) CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali

(3340) BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato

(3457) CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale

(3518) GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini

(3709) MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato

(3712) MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio

(3757) FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale
- e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell’esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio scorso.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 24.

Il presidente PINTO dichiara precluso l’emendamento 24.2 per effetto della reiezione dell’emendamento 23.1.

Stante l’assenza del proponente viene quindi dichiarato decaduto l’emendamento 24.1.

Posto ai voti è approvato l’articolo 24.

Si passa all’esame dell’emendamento 24.0.1.

Al riguardo, il senatore RUSSO sottolinea come esso sia volto a individuare una diversa collocazione sistematica della previsione contenuta nel capoverso 5 dell’articolo 422 del codice di procedura penale come sostituito dall’articolo 25 del testo in esame. Manifesta peraltro la disponibilità a ritirare tale proposta emendativa qualora nell’ambito della Commissione non si registri una convergenza sulla soluzione ivi contenuta.

In considerazione della connessione esistente tra l’emendamento 24.0.1 e gli emendamenti riferiti all’articolo 25, il presidente PINTO dispone l’accantonamento dell’emendamento 24.0.1.

Il senatore GRECO aggiunge la sua firma e illustra l’emendamento 25.1, evidenziando come tale proposta sia diretta ad ampliare le possibilità di acquisizione probatoria del giudice in sede di udienza preliminare, sopprimendo l’avverbio “manifestamente” e consentendo anche l’acquisizione di prove decisive per finalità diverse dalla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. Rinuncia quindi ad illustrare l’emendamento 25.6.

Il presidente RELATORE illustra l’emendamento 25.2, sottolineando come esso sia essenzialmente volto a raccordare la previsione del nuovo articolo 422 con quella dell’articolo 421.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 25.3 e 25.7, rilevando in particolare come questo emendamento sia collegato sia con l’emendamento 24.0.1 sia con le innovazioni introdotte dall’articolo 26 del testo approvato dalla Camera dei deputati che prevedono che il giudice dell’udienza preliminare debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria. La modifica che l’emendamento 25.3 introduce nell’articolo 422 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 25 è, da un lato, la conseguenza della proposta contenuta nel predetto emendamento 24.0.1 con cui si anticipa il momento nel quale il giudice dell’udienza preliminare deve valutare se sussiste la necessità di procedere ad ulteriori indagini e, dall’altro, della introduzione della esplicita previsione che il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria. In tale quadro risulta infatti opportuno che il giudice dell’udienza preliminare possa acquisire anche d’ufficio le prove che possono apparire manifestamente decisive al fine della sentenza di non luogo a procedere.

Il senatore FOLLIERI rinuncia ad illustrare l’emendamento 25.4.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l’emendamento 25.5.

Il senatore FOLLIERI osserva come l’emendamento 25.3, attribuendo al giudice il potere di procedere anche d’ufficio all’assunzione delle prove che appaiono decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere, si colloca in una prospettiva contraddittoria con il carattere accusatorio del codice di procedura penale che impone che l’iniziativa in materia sia prevalentemente lasciata alle parti.

Interviene quindi il senatore FASSONE il quale, rifacendosi alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale relativa all’articolo 507 del codice di procedura penale, sottolinea come appaia invece coerente con il vigente sistema processuale l’attribuzione al giudice di un potere-dovere di integrazione, anche d’ufficio, delle prove per le ipotesi in cui la carenza o insufficienza dell’iniziativa delle parti impedisca la piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto del processo.

Il presidente RELATORE sottolinea l’opportunità di un ulteriore approfondimento degli aspetti problematici sottesi agli emendamenti riferiti all’articolo 25.

La Commissione conviene quindi di procedere all’accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 25.

Il presidente PINTO dichiara poi precluso l’emendamento 25.0.1 per effetto della reiezione dell’emendamento 23.1 e precluso l’emendamento 25.0.2 in conseguenza della dichiarazione di decadenza dell’emendamento 24.1.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 26.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 26.1, 26.3 e 26.5.

Il presidente RELATORE illustra l’emendamento 26.2 manifestando la propria disponibilità a riformulare l’emendamento stesso riprendendo, nella lettera a), del medesimo, il testo dell’emendamento 26.3.

La senatrice SCOPELLITI illustra l’emendamento 26.4.

Dopo interventi dei senatori GRECO e RUSSO, prende la parola il senatore CALLEGARO che richiama l’attenzione sulla opportunità di conservare il riferimento ai casi in cui la prova risulta insufficiente o contraddittoria, giudicando in linea di massima preferibile il mantenimento, del testo della Camera dei deputati.

Dopo un intervento del senatore RUSSO, il presidente RELATORE modifica l’emendamento 26.2 riformulandolo nell’emendamento 26.2 (Nuovo testo). Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 26.1, 26.3, 26.4 e 26.5.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull’emendamento 26.2 (Nuovo testo) e concorda con il relatore per quanto riguarda il parere sui restanti emendamenti.

Posto voti è approvato l’emendamento 26.1.

Dopo che il senatore GRECO ha annunciato su di esso il voto favorevole, messo in votazione, è approvato l’emendamento 26.2 (Nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 26.3, 26.4 e 26.5.

Posto ai voti è approvato l’articolo 26 come emendato.

Il presidente PINTO dichiara precluso l’emendamento 26.0.1 in conseguenza della dichiarazione di decadenza dell’emendamento 24.1 e ugualmente precluso l’emendamento 26.0.2 in conseguenza della reiezione dell’emendamento 23.1.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 27.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 27.1 e 27.3, sottolineando come essi siano volti ad apportare alcuni correttivi, di carattere formale, che non alterano la sostanza delle scelte fate proprie dalla Camera dei deputati.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l’emendamento 27.2.

Prende la parola il senatore FOLLIERI il quale suggerisce che l’emendamento 27.1 venga modificato e riformulato come emendamento soppressivo della lettera a) del comma 1 dell’articolo 27. Tale soluzione appare infatti quella preferibile al fine di tener conto delle esigenze di coordinamento fra l’articolato in esame e l’articolo 11 del disegno di legge n. 3979, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di indagini difensive.

Il senatore RUSSO modifica pertanto l’emendamento 27.1 riformulandolo nell’emendamento 27.1 (Nuovo testo).

Il presidente RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 27.1(Nuovo testo) e 27.3 e parere contrario sull’emendamento 27.2.

Concorda il RAPPRESENTANTE del Governo.

Posto ai voti è approvato l’emendamento 27.1 (Nuovo testo).

Posto ai voti è respinto l’emendamento 27.2.

Posto ai voti è approvato l’emendamento 27.3.

Posto ai voti è approvato l’articolo 27 come emendato.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell’esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807

Art. 23.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 418 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 418. - Fissazione dell'udienza). - 1. Entro due giorni dal deposito della citazione, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora ed il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97, quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.
2. L'avviso, contiene, a pena di nullità:

a) l'avvertimento che l'imputato, se non richiede il giudizio collegiale, sarà giudicato dal giudice per le indagini preliminari e che in caso di condanna le pene irrogabili saranno quelle edittali ridotte da un terzo alla metà, l'ergastolo sarà sostituito dalla pena temporanea massima e che i limiti di cui all'articolo 163, commi 1, 2 e 3 del codice penale sono aumentati, rispettivamente, fino a tre anni, quattro anni e tre anni e mesi sei;
b) l'avvertimento che la richiesta di giudizio collegiale deve essere presentata, a pena di inammissibilità, in udienza personalmente o tramite procuratore speciale nominato con le forme dell'articolo 122 e subito dopo conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;
c) l'avvertimento che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti ed i loro difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti;
d) l'avvertimento che se l'imputato non comparirà sarà giudicato in contumacia».

2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420. - (Disciplina dell'udienza e costituzione delle parti).

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Prima di dare inizio all'udienza, il giudice controlla la regolare costituzione delle parti.
3. Si applicano gli articoli 484, comma 2, 485, 486, 487 e 488».
23.1
Milio

Art. 24.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - 1. L'articolo 421 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 421. - (Discussione). - 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova a carico dell'imputato.
2. Subito dopo l'imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, può chiedere di essere rinviato a giudizio. Nel qual caso il giudice provvede in conformità, a meno che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129. Se l'imputato non si avvale di tale facoltà, il giudice dà inizio all'udienza.
3. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena e dell'imputato che espongono la loro difesa. Il pubblico ministero e i difensori possono recplicare una sola volta.
4. Il pubblico ministero ed i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni, utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2, nonché gli atti e i documenti raccolti dal pubblico ministero successivamente all'invito di cui all'articolo 419, comma 3, e delle parti private, le quali devono depositarli almeno cinque giorni prima della data di fissazione dell'udienza.
5. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione”».
24.1
Cirami

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 1, dell'articolo 421, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se l'imputato ha richiesto il giudizio collegiale, il giudice dichiara aperta la discussione”».
24.2
Milio

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 421-bis.
(Ordinanza di prosecuzione delle indagini)

1.Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421 il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini le indica con ordinanza al pubblico ministero fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello”».
24.0.1
Senese, Fassone, Russo, Calvi

Art. 25.

Al comma 1, nell'articolo 422 ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Conclusa la discussione il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l'assunzione di prove che appaiono decisive ai fini della decisione».
25.1
Pera

Al comma 1, nell'articolo 422 ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Quando non provvede a norma dell'articolo 421, comma 4, il giudice, conclusa la discussione, può disporre, su richiesta delle parti, l'assunzione di prove che appaiono manifestamente decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere».
25.2
Il Relatore

Al comma 1, nell'articolo 422 ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421 ovvero a norma dell'articolo 421-bis il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di prove che appaiono manifestamente decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere».
25.3
Senese, Fassone, Russo, Calvi

Al comma 1 nell'articolo 422 ivi richiamato al capoverso 1 sostituire il termine: «manifestamente» con «evidentemente».
25.4
Follieri

Al comma 1 nell'articolo 422 ivi richiamato, al capoverso 4, dopo le parole: «il giudice dispone che l'interrogatorio» inserire le altre: «e l'assunzione delle prove di cui al comma precedente».
25.5
Di Pietro, Occhipinti

Al comma 1 nell'articolo 422 ivi richiamato sopprimere il capoverso 5.
25.6
Pera, Scopelliti, Centaro, Greco

Al comma 1 nell'articolo 422 ivi richiamato sopprimere il capoverso 5.
25.7
Senese, Fassone, Russo, Calvi

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dopo l'articolo 422 del codice di procedura penale è inserito il segeunte:

“Art. 422-bis. - (Istruzione). - 1. Se l'imputato non ha richiesto il giudizio collegiale, il giudice dichiara aperta l'udienza ed invita le parti ad indicare le prove di cui chiedono l'ammissione nell'ordine previsto dall'articolo 493.
2. Il giudice provvede con ordinanza all'ammissione delle prove, a norma dell'articolo 190, comma 1. Quando sia stata richiesta la ammissione di prove già acquisite dal pubblico ministero, il giudice deve dare conto delle ragioni per le quali la rinnovazione non appaia necessaria.
3. Si applica l'articolo 495, commi 2, 3 e 4.
4. Per l'istruzione si osservano le norme relative al giudizio collegiale.
5. Terminata la assunzione delle prove, il giudice dichiara aperta la discussione. Si applica l'articolo 523”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 423 è inserito il seguente:

3. Si applica l'articolo 519”.

3. L'articolo 424 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 424. - (Provvedimenti del giudice). - 1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione.
2. Se l'imputato ha richiesto il giudizio collegiale il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere o accoglie la richiesta di giudizio collegiale.
3. Se l'impituto non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 418, comma 1, lettera a), il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
4. In caso di condanna, le pene irrogabili saranno quelle edittali ridotte da un terzo della metà, l'ergastolo sarà sostituito dalla pena temporanea massima ed i limiti di cui all'articolo 163, commi 1, 2 e 3 sono aumentati, rispettivamente, fino a tre anni, quattro anni e tre anni e sei mesi.
5. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.
6. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenere copia.
7. In caso di emissione della sentenza, si osservano in ogni caso le disposizioni del capo III del titolo III del libro VII in quanto applicabili”».
25.0.1
Milio

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. L'articolo 424 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 424. - (Decisione). - 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per ventotto anni.
3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.
4. In caso di impedimente del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa della sostituzione”».
25.0.2
Cirami

Art. 26.

Al comma 1, nell'articolo 425 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire il punto alla fine del comma con una virgola e aggiungere le parole: «indicandone la causa nel dispositivo».
26.1
Senese, Fassone, Russo, Calvi

Al comma 1, nell'articolo 425 ivi richiamato:

a) sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria e ritiene che l'istruzione dibattimentale non possa modificare o integrare gli elementi acquisiti»;

b) dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537».
26.2
Il Relatore

Al comma 1, nell'articolo 425 ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 422 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio»;

b) dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537».
26.2 (Nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 1, nell'articolo 425 ivi richiamato, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 422 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio».
26.3
Senese, Fassone, Russo, Calvi

Al comma 1, nell'articolo 425 ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire le parole: «quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria» con le parole: «quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori».
26.4
Scopelliti, Pera, Greco, Centaro

Al comma 1, nell'articolo 425 ivi richiamato, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537».
26.5
Senese, Fassone, Russo, Calvi

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 427-bis. - (Limiti all'appello). - 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro:

a) le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula;
b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.

2. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599”».
26.0.1
Cirami

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l'articolo 428 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 428-bis. - (Impugnazione delle sentenze emesse nell'udienza). - 1. Se l'imputato non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 418, comma 1, lettera a), la sentenza è impugnabile secondo quanto disposto dal libro IX. La sentenza è in ogni caso equiparata a quella emessa nel dibattimento”.

2. L'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 429. (Fissazione del giudizio collegiale). - 1. Nel caso in cui l'imputato si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 418, comma 1, lettera a) ed il giudice non abbia pronunciato sentenza di non luogo a procedere, emette un decreto che contiene, a pena di nullità, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione.
2. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
3. Il decreto unitamente alla richiesta del pubblico ministero è notificato alla persona offesa che non era presente all'udienza ed all'imputato contumace almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio”».
26.0.2
Milio

Art. 27.

Al comma 1, sostituire la lettera con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Successivamente alla emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, può compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o ai quali il difensore di questo ha diritto di assistere».
27.1
Senese, Fassone, Russo, Calvi

Al comma 1, sopprimere la lettera a):
27.1 (Nuovo testo)
Senese, Fassone, Russo, Calvi

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis.
27.2
Di Pietro, Occhipinti

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso 2-bis, dopo le parole: «dall'articolo 468» sono inserite le parole: «e da quelle di cui sia stata disposta l'assunzione nel corso del dibattimento».
27.3
Senese, Fassone, Calvi, Russo