297a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398)
(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C13a, 0003o)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il relatore STANISCIA presenta uno schema di parere favorevole corredato di condizioni ed osservazioni, sulle quali il ministro RONCHI si esprime.
Le condizioni riferite all'articolo 2 definiscono «acqua di scarico» - tutte le acque reflue liquide e semiliquide o comunque convogliabili tramite condotta, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoparte a preventivo trattamento di depurazione - e «scarico» (qualsiasi immissione diretta di acque di scarico nelle acque supeficiali sul molo, nel sottosuolo e in rete fognaria»). Il Ministro le giudica meglio precisate, ma preferirebbe escludere riferimenti alle dighe.
La condizione riferita all'articolo 3, volta a ridisciplinare le competenze dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni, dell'Autorità di bacino e delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, incontrerebbero il favore del Ministro, se non fosse che la materia è stata affrontata di intesa con le regioni; auspica pertanto che si degradi la condizione in mera osservazione, pur trattandosi di proposte specifiche meno vaghe del riparto risultante dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Anche prevedere che cittadini, nelle forme stabilite dalla Regione, partecipano all'elaborazione dei programmi, alla individuazione delle forme di gestione, nonché alla determinazione dei criteri per stabilire le tariffe, appare al Ministro improprio senza il consenso delle regioni, per cui auspica che la previsione sia ridotta da obbligo a facoltà.
La condizione riferita all'articolo 5 - dove al comma 2 si vuole sostituire il periodo da «tenendo conto» fino a «ammissibile» con «stabiliscono», aggiungendo anche la possibilità di tener conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni dell'autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i corpi idrici sovraregionali - incontra il favore del Ministro. La condizione riferita all'articolo 18 - tesa ad includere le aree costiere dell'alto Adriatico - è dal Ministro giudicata superflua, ed il Relatore vi rinuncia; insiste invece sulla necessità che, ai commi 5 e 6 ed agli altri articoli interessati, siano soppresse le parole «aree meno sensibili», ed il Ministro vi accede.
Dopo aver udito la condizione riferita all'articolo 19, comma 8, il Ministro invita a trasformare in osservazione la condizione secondo cui un articolo 20-bis dovrebbe trattare le aree vulnerabili alla desertificazione: in base ad esso le regioni verificano la presenza nel loro territorio di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione; in esse stabiliscono ed attuano specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'Azione Nazionale (PAN) di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998.
La condizione riferita all'articolo 21 (per la quale, su proposta dei soggetti d'ambito, le regioni individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e di rispetto, nonché all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda le zone di protezione) rappresenta per il Relatore una complessa rielaborazione del piano di tutela, frutto delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato: il Ministro la giudica con favore, essendo tecnicamente meglio elaborata.
La condizione riferita all'articolo 22 - per la quale i titolari di concessioni alla derivazione trasmettono alle autorità di bacino competenti ogni informazione utile in merito alla gestione della concessione, mentre le autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'ANPA - secondo il Ministro incide troppo sull'impianto della legge «Galli»: per essa, nonchè per le altre condizioni poste al medesimo articolo, il Ministro non può impegnarsi senza investire la collegialità del Governo; il Relatore ne prende atto e comunque rielabora la proposta di riparto delle somme prevedendo un decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'Ambiente, sentita la conferenza Stato-Regioni.
La condizione riferita all'articolo 23 - per cui le domande di cui al comma 1 relative alle grandi derivazioni sono trasmesse alle autorità di bacino territorialmente interessate - incontra il favore del Ministro, che acconsente anche al riferimento sia alle grandi che alle piccole derivazioni; al comma 2, lettera a), occorre anche eliminare la parola «preferenzialmente». Il Ministro - udite senza pronunciarsi la proposta di sostituire al comma 3 la parola «triplicato» con la parola «quintuplicato», nonchè quella per cui tutte le concessioni di derivazione sono temporanee (e la durata delle concessioni, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, non può eccedere i trent'anni, ovvero quaranta per uso irriguo) - acconsente invece alla proposta di soppressione del riferimento al sistema ISO 14001; analogo consenso esprime sulla condizione riferita all'articolo 25 - per cui la Regioni, d'intesa con le autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore e sui controlli degli effettivi emungimento - ed a quella riferita all'articolo 28 (per cui al comma 2 si preveda anche la tabella 3/A, al comma 5 si dica che i valori di emissione non possono essere raggiunti mediante diluizione ed al comma 7 siano aggiunte le acque che presentano caratteristiche qualitative equivalenti).
La condizione riferita all'articolo 29 include gli scarichi di acque reflue urbane e industriali tra quelli per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali, purchè gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5; le Regioni, per il perseguimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici sotterranei e al fine di evitare rischi ambientali ovvero igienico-sanitari, nonché peggioramenti o degradazione della struttura dei suoli, dovrebbero emanare ulteriori prescrizioni e fissare limiti più restrittivi: il Ministro si dichiara favorevole a tali proposte.
La condizione riferita all'articolo 30 riduce il termine ivi previsto a due anni: conviene il Ministro. La condizione riferita all'articolo 31 verte sulla soppressione del comma 4: il Ministro è favorevole, come anche alla condizione riferita all'articolo 34 (per cui al comma 3 la tabella 3/A va sostituita con la tabella 5). La condizione riferita all'articolo 36 - che considera i liquidi non pericolosi e, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione, anche i rifiuti pericolosi e prevede il rispetto dei valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura - riscontra il consenso del Ministro.
La condizione riferita all'articolo 38 - per cui dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata ogni attività di fertirrigazione in assenza del decreto di cui al comma 2 - è dal Relatore modificata facendo salva diversa disposizione di legge regionale, ma su di essa il Ministro - dopo interventi del presidente GIOVANELLI e del senatore POLIDORO - dichiara di non potersi pronunciare visto che l'intento sollecitatorio della proposta coinvolge anche la responsabilità di altro Dicastero.
La condizione riferita all'articolo 41 - eleva il limite del comma 1 ad almeno 50 metri e prevede che il territorio ricompreso nella fascia di cui al comma 1 non può essere concesso ai fini di bonifica agricola o per estrazione di materiale inerte - incontra il consenso del Ministro, il quale si sofferma anche sulla condizione posta dal Relatore all'articolo 44: per esso il piano di tutela è approvato dalle regioni e dalle provincie autonome entro il 31 dicembre 2004; per i bacini nazionali ed interregionali è vincolante il parere dell'autorità di bacino sulla congruenza del piano; il parere si intende acquisito trascorsi i 60 giorni dal ricevimento del piano da parte dell'autorità di bacino. Tali proposte comportano la soppressione del comma 1, ma su tale necessità controbatte il senatore VELTRI, contrario alla proliferazione dei piani che sottrarrebbe il carattere di programmazione di bacino al piano stralcio.
La condizione riferita all'articolo 45 - che fa salvo solo quanto previsto ai commi 3 e 4, che al comma 6 sopprime le parole da «trascorso» a «respinta» ed al comma 2 la parte finale - incontra il favore del Ministro, che acconsente anche alla condizione riferita all'articolo 46: al comma 1 si aggiunge un periodo («dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nella acque reflue per ridurre l'inquinamento nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di ammissione»), sopprimendo al comma 2 le lettere c) d) e).
La condizione riferita all'articolo 59 - che in tutti i commi in cui è previsto l'arresto limita la responsabilità ai casi di dolo o grave negligenza - non è accolta dal Ministro, che accede invece alla condizione riferita all'articolo 62, per cui la tariffa di riferimento di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 è adeguata agli adempimenti previsti secondo le cadenze temporali degli artt. 18, 27 e 31 del decreto in esame. Quanto al fatto che la quota di tariffa delle acque reflue urbane riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche in assenza di reti fognarie e di impianti centralizzati di depurazione (con i relativi proventi che affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle predette opere), il Ministro preferisce non pronunciarsi e, dopo un breve intervento contrario del senatore SPECCHIA, il Relatore ritira la proposta.
Il Ministro si dice contrario alla soppressione, dall'articolo 8 comma 2 della legge 8 ottobre 1977, n. 344, del periodo «nonché i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36»; è invece favorevole al fatto che si tenga conto della protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fogne agricole. Il Ministro, dettosi favorevole alla condizione riferita all'articolo 63 (per cui occorre inserire nell'elenco delle abrogazioni anche gli articoli 4, 5, 6, 7, e la lettera d) dell'articolo 8 del D.P.R. 24 maggio 1998 n. 236), acconsente anche alla proposta che entro un anno dall'entrata in vigore - con le stesse modalità e procedure seguente per l'adozione del decreto in esame - siano adottate disposizioni integrative e correttive dello stesso nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare dall'articolo 17.
Il Relatore passa alle osservazioni di cui correda il parere: premesso che sul fatto che gli scarichi prodotti dalle piccole attività artigiane, commerciali ed agricole siano assimilati agli scarichi domestici il Relatore esprime la volontà di formulare un'apposita condizione, il Ministro si dichiara in generale favorevole a tutte le osservazioni, salvo quelle concernenti il rame, lo stagno, lo zinco, il boro, il selenio, i cloruri ed i floruri, l'utilizzo di acqua per attività produttive, l'opposizione a considerare rifiuto il refluo fognario, la competenza comunale sui progetti di trattamento e la revisione dei limiti inderogabili di cui alla tabella 5 dell'allegato 5.

Il presidente GIOVANELLI, considerata la mole delle proposte avanzate dal relatore e la necessità di consentire ai Gruppi un loro esame, ai fini delle dichiarazioni di voto, richiede al rappresentante del Governo se sia disposto a recepire il parere anche laddove espresso nella giornata di domani.

Il ministro RONCHI, considerata la decorrenza del termine di legge e la necessità di sottoporre lo schema di decreto al Consiglio dei ministri di venerdì prossimo, acconsente alla richiesta auspicando che non dia luogo ad ulteriori proroghe.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, ventiquattro marzo 1999, alle ore 14,30, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 22,25.