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GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee



mercoledì 10 maggio 2000

207a Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN








La seduta inizia alle ore 8, 35.




SUI LAVORI DELLA GIUNTA



Il presidente BEDIN comunica che, come convenuto nella precedente seduta e previsto nella risoluzione sulla Carta dei diritti fondamentali approvata dalla Giunta lo scorso 15 marzo, è stato trasmesso un progetto di contributo sulla stessa materia al Parlamento portoghese in vista della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) che si svolgerà il prossimo 29 e 30 maggio a Lisbona. Con tale iniziativa viene data per la prima volta applicazione al nuovo Regolamento della COSAC che prevede appunto la possibilità di esaminare documenti proposti dalle delegazioni in vista della presentazione di un “contributo” alle istituzioni dell’Unione europea.
Preannunciando la distribuzione del suddetto documento l’oratore propone quindi di soffermarsi su di esso e sull’ordine del giorno della COSAC di Lisbona nella seduta di domani.

Conviene la Giunta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2704) BESSO CORDARO ed altri. - Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici
(Parere alla 7a Commissione: favorevole con osservazioni)


Il relatore LO CURZIO illustra il provvedimento in titolo il quale è volto in primo luogo a consentire l’acquisto e la realizzazione di opere d’arte negli edifici pubblici che si armonizzino con le costruzioni stesse e con il patrimonio artistico, culturale e storico che caratterizza le varie realtà italiane. Il provvedimento dispone altresì la semplificazione delle norme concorsuali, nel rispetto dell’esigenza di preservare la qualità delle opere, reca disposizioni sul restauro di edifici storici e disciplina le competenze delle regioni e delle Amministrazioni locali.
Soffermandosi sui profili comunitari, l’oratore rileva come gli articoli 4 e 5, che disciplinano i concorsi nazionali ed internazionali per l’acquisto e l’ordinazione di opere d’arte riguardanti interventi di costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici, non contrastino con la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture, servizi e lavori. In particolare non si ravvisano possibili elementi di contrasto con le direttive 93/36/CEE e 92/50/CEE, rispettivamente sugli appalti di forniture e di servizi, in quanto l’acquisizione o la progettazione di un’opera d’arte non possono essere suscettibili di valutazione sulla base di meri criteri quantitativi. I citati articoli prevedono inoltre, ove necessario, l’applicazione della normativa comunitaria il cui rispetto, peraltro, costituisce una condizione per fruire di eventuali finanziamenti dell’Unione europea.
Dopo aver individuato i limiti della legislazione vigente che disciplina gli aspetti decorativi negli edifici pubblici - basata sulla legge n. 717 del 1949 e successive modificazioni – l’oratore evidenzia l’utilità e l’urgenza del provvedimento in titolo, che consentirà all’Italia di adeguarsi all’esperienza di altri paesi europei, e propone pertanto di esprimere un parere favorevole.
Il presidente BEDIN condivide le considerazioni del relatore per quanto concerne gli articoli 4 e 5, che sono quelli con più diretta attinenza ai profili di competenza della Giunta.
Dopo aver rilevato che la regionalizzazione costituisce uno degli elementi caratterizzanti del provvedimento in titolo, l’oratore propone tuttavia di suggerire una modifica dell’articolo 2 – che prevede che le regioni redigano degli elenchi di artisti e di critici e storici dell’arte per la nomina delle commissioni di valutazione previste dal disegno di legge in titolo – contemplando la possibilità di includere negli elenchi ivi indicati anche artisti e critici di altri Stati dell’Unione operanti in Italia. Tale proposta, benché non sia volta ad ottemperare ad alcun formale obbligo comunitario, risponde all’esigenza di ampliare l’orizzonte culturale italiano alla dimensione europea.
La senatrice SQUARCIALUPI chiede chiarimenti sulla configurazione dei concorsi, rispettivamente nazionali ed internazionali, di cui agli articoli 4 e 5.
Il presidente BEDIN rileva come la normativa europea si applichi, ove previsto, anche ai concorsi aperti alla partecipazione di soggetti extracomunitari.
Il relatore LO CURZIO ricorda che il disegno di legge ammette la possibilità che vi siano fattispecie cui non si applichi la normativa comunitaria.
Il senatore MANZI condivide gli obiettivi cui è volto il disegno di legge in titolo, nella prospettiva del recupero e della valorizzazione del patrimonio pubblico italiano, ma osserva come le difficoltà finanziarie che caratterizzano generalmente gli enti locali di piccole e medie dimensioni costituiscano un limite oggettivo. Al riguardo la misura più opportuna sarebbe quella di destinare al decoro artistico una quota delle risorse comunque stanziate per la costruzione degli edifici pubblici.
Il relatore LO CURZIO rileva come il provvedimentoin titolo contempli opportunamente le misure indicate dal senatore Manzi ed osserva tuttavia come, nonostante la disponibilità di risorse finanziarie, nell’esecuzione di opere pubbliche le esigenze culturali ed artistiche vengano spesso trascurate.
Su proposta del presidente BEDIN verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse.

(4527) Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori
(Parere alla 6a Commissione: favorevole)


Il relatore MUNGARI riferisce alla Giunta sul disegno di legge in titolo che dispone il recupero delle imposte non versate dagli autotrasportatori, con riferimento ai periodi di imposta 1992, 1993 e 1994, per effetto del decreto legge n. 90 del 1990, convertito dalla legge n. 165 del 1990. Tale recupero, il cui importo è stimato in 1.275 miliardi, si è reso necessario a seguito delle decisioni 93/496/CEE e 97/270/CEE, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, con cui la Commissione europea ha stabilito che il suddetto credito di imposta era stato concesso in violazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.
L’Unione europea ha contestato, in particolare, la violazione dell’obbligo di notifica dei provvedimenti concernenti aiuti di Stato, cui non può essere data esecuzione prima di una pronuncia della Commissione sulla loro ammissibilità, ai sensi dell’articolo 88 del Trattato sulla Comunità europea, nonché l’incompatibilità effettiva del credito di imposta per l’anno 1992 con il regime comunitario in materia di aiuti nel settore dei trasporti. Con la decisione 93/496/CEE la Commissione, richiamando la giurisprudenza comunitaria, che non ammette una sanatoria a posteriori di aiuti di Stato illegittimi, invitava pertanto l'Italia a sopprimere l'agevolazione e a provvedere al recupero degli aiuti già erogati.
L’oratore ricorda quindi che, a seguito della suddetta decisione, il Governo italiano ha parzialmente modificato il regime relativo al credito di imposta, nel tentativo di renderlo compatibile con la disciplina comunitaria, attraverso una compensazione per i trasportatori comunitari non italiani e prevedendo, fra l’altro, un’estensione del beneficio anche agli anni 1993 e 1994. Con la sua seconda decisione 97/270/CEE la Commissione ha tuttavia dichiarato incompatibile con la legislazione comunitaria anche il regime di aiuti così modificato ed ha ribadito l’obbligo di sopprimere l’aiuto e di recuperare le agevolazioni già concesse, maggiorate dell’importo degli interessi.
Successivamente la Corte di giustizia, con le citate sentenze, ha confermato la decisione della Commissione ritenendo che, qualora ad uno Stato membro venga ingiunto di recuperare un aiuto illegittimo, il solo mezzo di difesa sia quello di dimostrare l’impossibilità assoluta di procedere al suddetto recupero. La Corte ha quindi rilevato l’inadeguatezza delle obiezioni presentate dall’Italia, che risultava di non aver compiuto alcun passo presso le imprese interessate.
Dopo aver altresì rilevato l’esigenza che il provvedimento in titolo, d’iniziativa governativa, sia tempestivamente notificato alla Commissione europea - onde prevenire l’avvio di una seconda procedura di infrazione, che potrebbe concludersi questa volta con la comminazione di sanzioni economiche - il relatore evidenzia come esso consenta di superare i rilievi sollevati dall’Unione europea. L’articolo 1 dispone, infatti, il recupero del credito di imposta, che dovrà essere effettuato nei termini indicati dall’articolo 2. L’articolo 3 prevede altresì l'applicazione alle imposte degli interessi al tasso stabilito dalla Commissione nelle citate decisioni e l’articolo 4 consente ai soggetti che hanno beneficiato dell'agevolazione, di comunicare l'entità del beneficio ricevuto mediante autodichiarazione. L’articolo 5 dispone infine l’iscrizione al ruolo delle imposte non versate e disciplina l’apparato sanzionatorio.
Su proposta del PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole.

(4526) Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci
(Parere alla 6a Commissione: esame e rinvio)


Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il relatore BORTOLOTTO che rileva come il provvedimento sia volto a conseguire una riduzione dell’accisa sul gasolio da autotrazione per i veicoli commerciali a decorrere dal 2001, al fine di armonizzare i costi di esercizio delle imprese di trasporto italiane con i livelli comunitari. A tale scopo vengono stanziati 400 miliardi, 100 dei quali finanziati utilizzando uno specifico accantonamento del fondo speciale del Ministero del tesoro e 300 derivanti da maggiori entrate connesse a recuperi fiscali.
L’oratore evidenzia tuttavia come l’esecuzione del provvedimento in titolo sia connessa alla previa autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea, che deve concedere la deroga prevista dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE. La relazione tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge precisa altresì che la concessione di tale deroga è connessa all’iter del provvedimento di autorizzazione della deroga richiesta a proposito delle misure compensative della cosiddetta “carbon tax”, di cui alla legge n. 448 del 1998, come risulta modificata dalla legge n. 488 del 1999. A tale riguardo l’oratore - tenendo conto che l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva richiamata considera automaticamente concessa l’autorizzazione qualora entro due mesi non siano state sollevate obiezioni dalla Commissione o da altri Stati membri e che tale termine è ormai decorso - ritiene necessario, prima di esprimere un parere sul provvedimento in titolo, acquisire maggiori informazioni sui contatti in corso con l’Unione europea e sulle obiezioni eventualmente sollevate in ambito comunitario
Il senatore LO CURZIO condivide la proposta di assumere maggiori informazioni sui profili comunitari del disegno di legge ed esprime talune perplessità sulla concessione di agevolazioni non collegate ad interventi concernenti le infrastrutture.
Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene, quindi, di chiedere al Governo maggiori chiarimenti per quanto concerne la posizione assunta dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri in merito alla deroga connessa all’autorizzazione delle misure previste dal provvedimento in titolo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 9,25.