GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1997

54a Seduta
Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO
Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli e proposte di modifiche alla 13a Commissione)
(R144 003, C13a, 0002°)

Sullo schema di decreto legislativo in titolo riferisce alla Giunta il relatore PAPPALARDO il quale rileva come il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abbia inteso rispondere alle sollecitazioni mosse dalla Commissione con la lettera di messa in mora del 27 febbraio 1996 in relazione all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. La Commissione, tuttavia, preso atto che il suddetto decreto legislativo ha innovato la legislazione del settore, con una nota dello scorso 29 settembre ha formulato ulteriori osservazioni in ordine alle quali è stato predisposto lo schema di decreto legislativo in esame, che integra e modifica il decreto legislativo n. 22 del 1997.
Tale provvedimento consta di sette articoli che recano disposizioni concernenti, rispettivamente, la gestione dei rifiuti in generale ed una serie di chiarimenti volte a superare le censure della Commissione europea, la modifica della disciplina degli interventi di bonifica dei siti inquinati, le competenze delle regioni ed i contenuti dei piani di gestione regionali, integrazioni e modifiche delle norme sull'osservatorio nazionale sui rifiuti, chiarimenti sulla disciplina in materia di gestione degli imballaggi connessi alle osservazioni dell'Unione europea, rifiuti sanitari e veicoli a motore nonchè, infine, integrazioni e correzioni alla disciplina del sistema sanzionatorio.
Riconoscendo come in passato si siano verificati clamorosi esempi di disapplicazione della normativa comunitaria in materia ambientale, il relatore rileva tuttavia come talune procedure di infrazione recentemente avviate da parte della Commissione europea risultino connotate da una eccessiva rigidità interpretativa delle norme comunitarie in materia di salute, tutela dell'ambiente e concorrenza. In taluni casi, infatti, si riscontra nelle osservazioni della Commissione europea la pretesa di una trascrizione letterale delle disposizioni delle direttive nella legislazione nazionale piuttosto che una loro trasposizione consona alle peculiarità del nostro ordinamento. Osservando come in taluni casi i rilievi mossi dall'Unione europea risultino oggettivamente eccessivi - come, ad esempio, l'asserzione che la presenza di disposizioni transitorie, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 22 del 1997, configuri una effettiva non trasposizione - l'oratore ritiene che il provvedimento in esame risponda nel suo complesso alle osservazioni dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere su di esso un'opinione favorevole.
Tale giudizio favorevole, peraltro, non esclude l'esigenza di chiedere alcuni chiarimenti al Governo in ordine a taluni dei rilievi avanzati dalla Commissione europea nella nota dello scorso 29 settembre. In particolare, nel testo in esame non sembrerebbe individuabile un riscontro alle osservazioni sull'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in merito alle categorie escluse dal campo di applicazione del decreto, all'articolo 12, comma 4 del decreto, che consente alle piccole imprese di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri anche tramite le organizzazioni di categoria, ed all'articolo 13, comma 1, che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti.

Il senatore BETTAMIO interviene in via preliminare osservando come la Giunta non possa esprimere un'opinione favorevole ove non vengano offerti dei chiarimenti sulle osservazioni esposte dal relatore.

Il ministro RONCHI dà atto al relatore di aver individuato i tre aspetti più problematici della materia disciplinata dal provvedimento in titolo. In particolare l'oratore richiama l'attenzione della Giunta su quei rilievi della Commissione europea che presuppongono una interpretazione formale della direttiva, nella parte in cui si contesta il fatto che non sia stato attribuito alle Regioni il potere di individuare i siti di smaltimento. Tale osservazione sembra impropria al Ministro in quanto spetta agli Stati membri definire la rispettiva organizzazione interna ed in questo caso l'Italia ha previsto di attribuire alle Regioni il potere di individuare le aree dove non possono essere collocati i siti lasciando alle Province il compito della scelta finale. Altro aspetto contestato dalla Commissione europea, che non troverebbe effettivo riscontro, è quello dell'individuazione dei soggetti competenti per le campagne di informazione laddove dovrebbe essere riconosciuta all'Italia la facoltà di individuare dei soggetti diversi dal Ministero in ordine a tali adempimenti.
Con riferimento alle specifiche osservazioni esposte dal relatore il ministro Ronchi rileva come l'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997 preveda la possibilità di emanare ordinanze urgenti qualora si verifichino situazioni di eccezionale necessità sia in relazione alla gestione dei rifiuti pericolosi, come previsto anche dalla direttiva 91/689/CEE, sia in ordine agli altri rifiuti. Considerando i rigorosi criteri e modalità che si applicano a tali ordinanze di emergenza - che, pur costituendo una deroga alla disciplina generale, devono rispettare una serie di requisiti di sicurezza sanitaria - non sembra ragionevole ritenerli illegittimi, solo perchè non previsti dalla direttiva 91/156/CEE, considerando l'esigenza, che invece si può manifestare, di far fronte a situazioni di emergenza per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi.

Rispondendo ad un breve quesito del senatore BETTAMIO sul comportamento degli altri Stati membri il MINISTRO rileva come anche essi si avvalgano della possibilità di attuare delle deroghe anche se l'evenienza è resa più acuta in Italia dall'alta quantità di rifiuti che viene gestita nelle discariche, superiore all'80 per cento, laddove all'estero è maggiore il ricorso ad altre forme di gestione, quali il riciclaggio e l'incenerimento.
Per quanto concerne le annotazioni di carico e scarico il Ministro dichiara la volontà del Governo di resistere in sede comunitaria in quanto, giacchè la direttiva 91/156/CEE non specifica dove debbano essere collocati i relativi registri, ritiene infondata la critica della Commissione sulle disposizioni che consentono alle piccole imprese il ricorso all'ausilio delle organizzazioni di categoria.
L'oratore conviene con le osservazioni del relatore per quanto attiene all'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, concernente le categorie di rifiuti per cui non si applica la disciplina. A tale proposito il Ministro dichiara la propria disponibilità a modificare le disposizioni contestate dalla Commissione europea tenendo conto, tra l'altro, che taluni materiali destinati al recupero tecnicamente non dovrebbero neanche essere considerati rifiuti, che l'eliminazione dei materiali litoidi e vegetali dalle categorie escluse non comporta grossi problemi e che, per quanto concerne gli scarti alimentari, si applica una ben più rigorosa disciplina di tutela igienico-sanitaria.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea l'esigenza di svolgere una riflessione sulle motivazioni che hanno indotto la Commissione ad assumere un atteggiamento così critico nei confronti dell'Italia che, a suo giudizio, devono essere ricondotte alla dispersione di competenze fra Regioni ed Enti locali in ordine alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. In tale contesto l'esercizio dei rispettivi poteri di veto prevale sull'adozione di decisioni operative creando situazioni di incertezza che non possono non destare preoccupazione nella Commissione europea.

Il senatore BESOSTRI, come già è stato rilevato nel corso della discussione della legge comunitaria, attribuisce la fonte primaria del contenzioso sull'attuazione delle direttive comunitarie alla scarsa partecipazione alla fase ascendente. In base ai Trattati, infatti, le direttive dovrebbero vincolare gli Stati solamente in ordine agli obiettivi da perseguire lasciando piena libertà in merito agli strumenti. Con il nome di direttive vengono invece adottati sempre più frequentemente, nel generale disinteresse, dei provvedimenti comunitari che costituiscono nella sostanza dei regolamenti di dettaglio. A tale riguardo appare risibile che la Commissione consideri inammissibili disposizioni nazionali che non siano espressamente vietate dalle direttive ovvero che siano improntate ad un maggior rigore.
In relazione al problema dei registri di carico e scarico delle piccole imprese l'oratore propone che si conservi la possibilità di ricorrere alle organizzazioni di categoria obbligando tuttavia tali aziende a conservare presso la propria sede copia delle annotazioni trasmesse alle suddette organizzazioni.

Il relatore PAPPALARDO si dichiara soddisfatto dei chiarimenti esposti dal ministro Ronchi e conviene con il senatore Besostri che il processo di armonizzazione della legislazione europea non può essere inteso in senso letterale altrimenti si giunge a forme di esasperazione, quali la pretesa che i provvedimenti nazionali di recepimento debbano avere efficacia retroattiva per assicurare il rispetto dei termini delle direttive.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ribadisce come il rigore della Commissione europea possa essere ascrivibile alla situazione di confusione amministrativa che si evince, fra l'altro, dai ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche.

Il ministro RONCHI sottolinea l'impossibilità materiale di costringere gli operatori del settore ad applicare i provvedimenti di recepimento delle direttive con effetto retroattivo e ribadisce la titolarità dello Stato a definire la ripartizione delle competenze fra i vari soggetti interni in ordine all'applicazione delle direttive stesse.

Il senatore BETTAMIO prende atto con soddisfazione che un'alta percentuale di rifiuti viene regolarmente gestita negli impianti di smaltimento e chiede quali iniziative siano state assunte dai Ministeri dell'ambiente, dell'agricoltura e dell'industria per modificare l'attuale tendenza e ricorrere, utilizzando eventualmente i finanziamenti comunitari, a forme di gestione dei rifiuti alternative, quali l'incenerimento e il riciclaggio.

Il ministro RONCHI replica rilevando come gli obiettivi delineati dal senatore Bettamio rientrino tra gli scopi del decreto legislativo n. 22 del 1997, che reca tra l'altro disposizioni volte ad incentivare la raccolta differenziata, la quale consentirebbe a sua volta un maggior impiego dei rifiuti come combustibile per la produzione di energia elettrica caratterizzato da emissioni meno inquinanti del petrolio e del carbone.

Rispondendo ad un quesito del senatore TAPPARO sui fanghi di depurazione il MINISTRO illustra come essi siano destinati generalmente ad essere riutilizzati come composti per l'agricoltura ovvero come materiali di riempimento.

Il senatore BESOSTRI osserva che, in assenza di misure specifiche, il rispetto dell'autonomia finanziaria dell'ENEL comporta che l'impiego dei rifiuti come combustibili per la produzione di energia elettrica sia soggetto alle scelte di tale Ente ed alle oscillazioni tariffarie.

Il senatore TAPPARO si associa nel chiedere chiarimenti sulle connessioni tra il fabbisogno di energia elettrica e l'utilizzo dei rifiuti come combustibile.

Il ministro RONCHI rileva come già siano disponibili molti impianti per l'impiego dei rifiuti come combustibile per la produzione di energia elettrica e come, considerando le potenzialità produttive già disponibili e la possibilità di importare energia elettrica di produzione nucleare a basso costo dalla Francia, l'ENEL sia indotta a preferire l'utilizzo dei rifiuti come combustibile negli impianti esistenti piuttosto che ipotizzare la costruzione di nuovi impianti. Tale orientamento è stato ulteriormente rafforzato dal programma dell'ENEL volto a riammodernare gli impianti minori, che ha condotto a una crescita di capacità produttive. Inoltre la domanda di energia è stata saturata con l'installazione di numerose centrali a gas al punto che sono stati sospesi gli incentivi a tali centrali.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in titolo, con le proposte di modifica emerse nel dibattito.

(123) MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409
(252) DI IORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria
(1145) MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra
(2246) BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409 e istituzione dell'ordine degli odontoiatri
(2653) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere alla 12a Commissione: favorevole con osservazioni sui disegni di legge nn. 2246 e 2653; contrario sui disegni di legge nn. 123, 252 e 1145)

Il presidente relatore BEDIN ricorda come in occasione dell'illustrazione dei provvedimenti in titolo, lo scorso 17 settembre, abbia raccomandato di utilizzare come testo di riferimento il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati AS 2653, che risulta quello più in linea con la normativa e la giurisprudenza comunitaria, eventualmente integrato con le disposizioni di raccordo con la normativa comunitaria di cui agli articoli 3 e 12 del disegno di legge AS 2246, rilevando altresì di non aver ricevuto osservazioni sulle considerazioni già esposte. Al riguardo l'oratore ribadisce come la Giunta non possa che esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario sui disegni di legge AS 123, AS 252 e AS 1145, che non tengono conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 1o giugno 1995.
Sottolineando l'esigenza di chiedere alla Commissione di merito di verificare se l'attuale formulazione dell'articolo 4 dell'AS 2653 corrisponda alle intese intercorse tra la Commissione e il Governo, onde prevenire l'insorgere di un ulteriore contenzioso per quanto riguarda l'accesso alla professione di odontoiatra dei laureati in Medicina e Chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea dal 1980-81 al 1984-85, il Presidente relatore propone di esprimere un parere favorevole sul suddetto disegno di legge e sul disegno di legge AS 2246, con le osservazioni esposte nella precedente seduta.
In particolare l'oratore ricorda , in relazione al disegno di legge AS 2653, l'esigenza di aggiungere tra i requisiti, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), l'appartenenza all'albo degli odontoiatri al momento dell'entrata in vigore della nuova legge e la necessità di un coordinamento tra le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 in merito all'iscrizione all'albo dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Per quanto concerne il disegno di legge n. 2246 si rende necessaria una valutazione approfondita sulla norma transitoria introdotta dall'articolo 14, laddove prevede la possibilità di esercitare la professione sanitaria di odontoiatra per i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea dopo il 28 gennaio 1980, iscritti alle scuole di specializzazione in odontostomatologia entro il 31 dicembre 1993. Anche tale norma, infatti, in assenza di una verifica in sede comunitaria, rischierebbe concretamente di generare un nuovo contenzioso.
La Giunta, quindi, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere sui disegni di legge in titolo nei termini emersi.

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere alla 1a Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore TAPPARO ricorda come, sulla base delle richieste emerse nel dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, abbia raccolto ed esposto delle informazioni sulle procedure di valutazione delle richieste di asilo vigenti negli altri Stati membri dell'Unione europea e come, da ultimo, anche dai riscontri effettuati circa la normativa che viene applicata in Germania, Spagna e presso altri paesi risulti generalmente lo svolgimento di un iter piuttosto rapido per l'esame della sussistenza dei requisiti preliminari di ammissibilità della domanda. Tenendo conto delle considerazioni già esposte l'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole sui disegni di legge in titolo.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore ad esprimere un parere nei termini emersi.

La seduta termina alle ore 9,30.