GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996


44a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
SENESE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Mirone ed Ayala.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE
(1546) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in materia di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara
(Esame e rinvio)

Il presidente ZECCHINO, considerato che la Commissione è chiamata ad esaminare per la quarta volta consecutiva il disegno di legge in discussione, propone di dare per acquisita la fase della discussione generale e di procedere alla fase della presentazione degli emendamenti, il cui termine è fissato per domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 9. La Commissione concorda.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(964) CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso il 21 ottobre.
Ricordato lo stato dell'esame del provvedimento, il Presidente ripropone la istituzione di un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1407) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati
(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 18 del disegno di legge n. 1409, sospeso nella seduta del 31 ottobre.

L'emendamento 18.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del presentatore.

Il senatore GRECO, a nome anche della senatrice Scopelliti, ritira gli emendamenti 18.2, 18.3 e 18.4.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 19.

Gli emendamenti 19.1 e 19.2, di identico tenore, sono dichiarati decaduti per l'assenza delle presentatrici.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 20.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 20.1.

Il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprimono parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 20.1 non è accolto.

Al chè i senatori CENTARO e GRECO, alla luce della precedente votazione, ritirano l'emendamento 20.2.

Il senatore CARUSO Antonino illustra l'emendamento 20.3, nei confronti del quale esprime adesione il senatore CIRAMI.

Il relatore SENESE dichiara di comprendere lo spirito della proposta: propone comunque il ritiro di esso - come di altri analoghi, riferiti a successivi articoli -, ipotizzando al termine dell'articolato una norma di chiusura che affronti in modo inequivoco ed unitario il problema dell'estensione, o meno, ai pubblicisti della normativa in questione.

I proponenti ritirano l'emendamento 20.3, accogliendo l'idea del relatore e si riservano di fare altrettanto per i successivi, analoghi emendamenti.

Il RELATORE illustra l'emendamento 20.4.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 20.4 è pertanto approvato.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 20.5, in considerazione del fatto che è stato approvato l'emendamento 20.4.

Il senatore CARUSO Antonino illustra l'emendamento 20.6.

Il senatore RUSSO manifesta perplessità sulla formulazione dell'emendamento, capace di ingenerare equivoci, giacchè non in sintonia con la lettera a) del medesimo comma e in ragione del fatto che l'emendamento afferisce erroneamente ad elementi soggettivi e non a qualità oggettive.

Il relatore SENESE condivide le osservazioni del senatore Russo, rammentando che per gli investigatori privati opera già la lettera g). Di contrario avviso è il senatore CENTARO, il quale giudica opportuno l'emendamento, benchè ne auspichi alcune varianti.

Il senatore BUCCIERO osserva che i limiti posti dalla legislazione italiana sono spesso superiori a quelli posti dagli altri Paesi dell'Unione Europea ed esprime pertanto parere favorevole all'approvazione.

Dopo che il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO ha espresso parere contrario, l'emendamento 20.6 è posto ai voti e non è approvato.

La senatrice SALVATO ritira l'emendamento 20.7.

Il senatore CARUSO Antonino ritira la seconda parte dell'emendamento 20.8 (e precisamente quella relativa alla lettera h). Pone però come condizione che il relatore chiarisca che il contenuto di quella lettera h) è da intendersi praticamente già presente all'interno della lettera e).

Il relatore SENESE osserva che l'esigenza manifestata dai proponenti in relazione alla lettera h) può essere tutelata anche attraverso una riformulazione della medesima lettera, mentre manifesta sin d'ora parere nettamente contrario alla lettera i), di cui alla seconda parte dell'emendamento in questione. Presenta pertanto l'emendamento 20.8 (Nuovo testo).

Il senatore Antonino CARUSO chiede l'accantonamento dell'emendamento 20.8.

Il PRESIDENTE, con il consenso della Commissione, dispone l'accantonamento di esso, come pure dell'emendamento 20.8 (Nuovo testo). Per connessione logica sono parimenti accantonati gli emendamenti 20.9 e 20.10.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 20.11.

L'emendamento 20.12, stante l'assenza della proponente, viene fatto proprio dal senatore CIRAMI; tuttavia, per connessione con gli emendamenti 20.8 e seguenti ne viene disposto il momentaneo accantonamento.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 21.

I senatori GRECO e CENTARO fanno proprio l'emendamento 21.1, che decadrebbe per l'assenza della proponente, e lo illustrano.

Il relatore SENESE manifesta contrarietà in ragione della superfluità di esso: la ricerca scientifica e la statistica sono oggetto già della lettera a) del comma 4, mentre le ricerche di mercato, d'opinione o sociali non meritano pari tutela.

Il senatore CENTARO ritiene invece opportuna una riformulazione dell'emendamento , affinchè si elevi il livello di tutela della riservatezza dei cittadini.

Il senatore RUSSO aderisce a quanto dichiarato dal relatore e paventa che per esigenze di mercato si rischia di ridurre le garanzie di riservatezza per i cittadini.

Il senatore GRECO modifica parzialmente l'emendamento da lui presentato e ritira, a nome anche del collega, senatore CENTARO, l'emendamento 21.1.

Il RELATORE dichiara di rimettersi alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 21.1 (nuovo testo).

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprime invece parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento non è accolto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 22.

L'emendamento 22.1 viene dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Il senatore Antonino CARUSO riformula l'emendamento 22.2, in modo che residui di esso solo la lettera c).

Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO manifestano parere contrario, sottolineando come i presupposti per trattare i dati sensibili non possano essere gli stessi previsti per i dati comuni.

Posto ai voti l'emendamento 22.2 (Nuovo testo) è quindi respinto.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 22.3, nei confronti del quale interviene in senso favorevole il senatore BUCCIERO.

Il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO si dichiarano contrari, argomentando che l'emendamento mira a trasformare il silenzio-rigetto in silenzio-accoglimento, in sostanziale contrasto con lo spirito della Direttiva.

Posto ai voti, l'emendamento 22.3 non è accolto.

Gli emendamenti 22.4 e 22.5 sono dichiarati decaduti per assenza delle proponenti.

Il senatore CARUSO Antonino illustra l'emendamento 22.6.

Il RELATORE si dichiara contrario, giacchè in base all'articolo 8, comma 4 della Direttiva le deroghe per motivi di interesse pubblico rilevante devono essere previste dalla legge. Si associa alle parole del relatore il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

Posto ai voti l'emendamento 22.6 non è approvato.

Il senatore BUCCIERO, a nome anche del collega Caruso Antonino, ritira l'emendamento 22.7.

Il RELATORE illustra l'emendamento 22.8, nei confronti del quale il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO si dichiara favorevole.

Posto ai voti, esso è quindi approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 23.

La senatrice SALVATO illustra congiuntamente gli emendamenti 23.1, 23.2, 23.5, 23.6 e 23.8 che si connotano per un asse culturale volto a valorizzare il diritto costituzionale alla salute.

Il RELATORE esprime parere contrario all'emendamento 23.1 ricordando che la disciplina di cui all'articolo 23 introduce una deroga circoscritta - deve trattarsi infatti delle operazioni e dei dati indispensabili - e che essa è opportunamente modulata in rapporto alle singole operazioni di trattamento come la comunicazione e la diffusione. Oltretutto, il delicato equilibrio previsto da questo articolo è sollecitato dalle organizzazioni impegnate nella ricerca medica specie contro i tumori, nonchè dagli organismi impegnati nei trapianti o nella prevenzione delle malattie professionali.

Al chè la senatrice SALVATO ritira l'emendamento 23.1.

Il relatore SENESE, tenendo ben presenti le esigenze di bioetica, ipotizza una riformulazione dell'emendamento 23.2, ma la proponente senatrice SALVATO, non accoglie l'ipotesi, poichè esso non prevede il consenso dell'interessato: oltretutto, nota che non ha luogo la debita contemperazione delle esigenze di tutela del singolo e della collettività.

Il senatore GRECO aggiunge la propria firma all'emendamento 23.2.

Il senatore BUCCIERO si pone il problema della tutela dei diritti del medico di fronte alla non autorizzazione del malato a diffondere i dati concernenti la sua malattia.

Il senatore BERTONI sostiene che l'eliminazione dal disegno di legge in esame di alcuni riferimenti all'uso di sostanza alcoliche o tossiche, quale auspicata da più parti, configura già un progresso; sottolinea al contempo che comunque la medicina moderna va verso la piena comunicazione al malato dei dati concernenti la sua malattia. Per questi motivi ritiene indispensabile il consenso dell'interessato per la diffusione dei dati concernenti il suo stato di salute. Auspica infine una pur limitata riformulazione dell'emendamento 23.2.

Il senatore RUSSO sostiene che il punto di riferimento per la discussione deve essere il diritto alla salute del singolo e pure quello della collettività. Desidererebbe poi chiarimenti riguardo al significato dell'eventuale trattamento dei dati raccolti dal medico. Si dichiara comunque tendenzialmente favorevole alla impostazione data al problema dai senatori Salvato e Bertoni. Fa presente che la disciplina del consenso è già fissata dall'articolo 22, comma 1.

Il senatore CIRAMI si chiede se sia legittimo limitare eccessivamente il trattamento dei dati da parte di un medico che utilizza i dati stessi per la cura del paziente, mentre è chiaro che la tutela deve intervenire per quanto riguarda la diffusione dei dati. Sottolinea che quello alla salute non è un diritto relativo, bensì un diritto assoluto.

Il senatore BATTAGLIA, in adesione a quanto dichiarato dal collega Cirami, ritiene che per la fase del trattamento dei dati non dovrebbe essere obbligatorio il consenso del paziente, mentre dovrebbe esserlo per la trasmissione dei medesimi dati.

Il senatore CENTARO osserva che esistono profili pubblicistici nell'ambito della tutela del diritto alla salute che riguardano non solo i singoli pazienti, ma principalmente la collettività. Pertanto il consenso dell'interessato a trattare i dati non dovrebbe essere necessario, poichè i dati personali possono interessare anche altri soggetti, legati ad esempio dal vincolo della consanguineità. Solo nel caso della trasmissione e della diffusione dei dati devono dunque intervenire le restrizioni.
L'oratore si dichiara quindi favorevole e a mantenere la norma nella attuale formulazione.

Il senatore CARUSO Antonino sostiene che le pur corrette preoccupazioni espresse dalla senatrice Salvato appaiono poste in relazione ad un contesto normativo non conferente. Dichiara in sostanza di ritenere più accettabile la formulazione della norma data dal Governo.

Il senatore BUCCIERO dichiara che il Gruppo di Alleanza Nazionale è contrario a tutti gli emendamenti volti a stravolgere il comma 1 del testo governativo. L'oratore sostiene che sarebbe stato auspicabile prevedere invece l'obbligo del medico di informare il paziente riguardo alle sue condizioni di salute. Afferma altresì che l'emendamento proposto dalla senatrice Salvato appare come un attacco alla ricerca e alla scienza medica poichè impedisce i progressi delle medesime.
Ritiene da ultimo che, in un prossimo futuro, in caso di eventuali conseguenze sanitarie di massicce immigrazioni, potrebbe risultare sbagliato prevedere eccessivi vincoli all'attività dei medici. Auspica, in conclusione, il mantenimento del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il relatore SENESE, sintetizzate le posizioni politiche emerse nel dibattito, sostiene che occorrerà limitare il ricorso al consenso dell'interessato per i soli dati meramente personali, prevedere l'autorizzazione del Garante per i dati che interessano terzi determinati e, allo stesso modo, stabilire l'autorizzazione del Garante per i dati che interessano la collettività.

Il senatore GRECO, ritenendo che effettivamente i problemi sanitari del singolo possono interferire con il diritto alla salute della società (come nel caso di tossicodipendenti), preannuncia la sua astensione, considerata la delicatezza etica dei problemi in discussione.

Su proposta del RELATORE, che si impegna a presentare una riformulazione dell'emendamento 23.2, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.