TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 1999

308ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI


La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” (n. 414)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)
(R139 b00, C07a, 0043°)

Riprende l’esame del documento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MAGGI, proseguendo il proprio intervento sul testo in esame, iniziato nella seduta di ieri, osserva che nel titolo II dello schema di testo unico, poiché sono state riprodotte e coordinate non poche disposizioni della legge n. 1497 del lontano 1939, non si fa più riferimento alle province, bensì alle sole regioni ed ai comuni. Nel merito, all’articolo 136, comma 1, sarebbe preferibile utilizzare la locuzione “le regioni promuovono la compilazione…”, al posto dell’espressione “le regioni compilano…”. Quanto poi all’elenco la cui pubblicazione è prevista nell’articolo 138, non è affatto chiaro con che tipo di atto dovrebbe essere approvato dalle regioni. All’articolo 140, comma 1, sarebbe inoltre opportuno aggiungere che il Ministero ha facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati all’articolo 135, su proposta del Soprintendente regionale, sentita la regione interessata; al comma 2 dello stesso articolo, dopo la parola “Ministero”, bisognerebbe coerentemente aggiungere le altre “che l’ha fatta propria”, prevedendo altresì che la proposta in questione viene inviata anche alla regione ed agli altri enti locali; anche al comma 4 dell’articolo 140 occorrerebbe far riferimento alla regione.
All’articolo 142, comma 2, sarebbe forse opportuno chiarire se la limitazione di cui alla lettera b) si applichi ai piani pluriennali di attuazione adottati anche dopo la data del 6 settembre 1985. Quanto poi al successivo articolo 143, comma 1, bisognerebbe tener conto dei problemi che si pongono con l’adozione di tecniche di rappresentazione e di sistemi informatici che un tempo non esistevano. All’articolo 147, comma 5, dopo le parole “Ministero che”, sarebbe opportuno aggiungere le altre “, previa diffida alla regione a provvedere,”. Per quanto concerne l’articolo 154, comma 1, sarebbe preferibile cogliere l’occasione per invitare i comuni ad adottare propri regolamenti sull’uso del colore. Da ultimo, l’articolo 159 fa riferimento alla legge n. 47 del 1985 laddove l’articolo 20 di tale fonte normativa prevede determinate sanzioni penali nel caso di lottizzazione abusiva, mentre sarebbe forse preferibile parlare di lottizzazione illegittima.

Il senatore RIZZI ravvisa, nel testo in esame, previsioni foriere di un’ipertrofia burocratica, con conseguenze punitive nei confronti dei privati: essi (sin dagli articoli 1 e 2) sono posti nell’incapacità di difendersi dinanzi ai poteri autorizzatori conferiti alle soprintendenze, nei confronti delle quali non si specifica quale vigilanza possa esperire il Ministero.
Prassi espropriative del diritto di proprietà sono legittimate dall’articolo 8, il cui testo va assolutamente rivisto a tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione; anche gli articoli 21 e 22 ledono i proprietari, mentre l’articolo 23 prevede istruttorie burocratiche per le quali è assolutamente insufficiente il personale esistente. Nessuna difesa è apprestata a favore dei cittadini dinanzi al potere del soprintendente di disporre la sospensione dei lavori, di cui all’articolo 27; la vigilanza del Ministero sui beni tutelati è proclamata in diverse disposizioni, ma in nessun luogo si rinviene in capo al Ministero un altrettanto pregnante potere di vigilanza nei confronti delle Soprintendenze, neppure in riferimento alle funzioni di cui all’articolo 29.
Coartazioni del diritto di proprietà sono contenute anche negli articoli 33 e 34, nonché nel comma 2 dell’articolo 35 (sull’obbligo di conservazione a carico dei possessori di archivi privati di interesse storico) e nell’articolo 37 (che conferma anche in tale materia il vieto principio del solve et repete). Nessuna sostanziale realtà si rinviene dietro la terminologia dell’articolo 42 (sui pubblici istituti per la custodia dei beni mobili), né agli articoli 43 e 44 comma 1; dilatazioni dei poteri delle soprintendenze sono contenute anche negli articoli 45, 46 e 48. Il periculum in mora è un serio rischio per i prevedibili ritardi dell’autorizzazione all’alienazione di cui all’articolo 50, mentre l’articolo 51 non specifica a chi competa stabilire l’arricchimento delle pubbliche raccolte; assenza di chiarezza è il vizio anche dell’articolo 52, mentre l’articolo 53, comma 1, non contempla la denuncia anche alle regioni.
Dopo essersi soffermato sugli articoli 56 e 59, l’oratore critica il potere monocratico del direttore generale di cui all’articolo 62; il disagio in cui verseranno i privati nelle procedure burocratiche istituite è evidente dalla lettura degli articoli 63 e 64, lesivo del diritto di proprietà, nonché dall’articolo 82 che disincentiva la scoperta dei beni. L’articolo 102 fissa un termine temporale di settant’anni, di cui non si comprende l’esatta portata; l’articolo 107, comma 2, lettera f), non specifica se l’autorizzazione è regionale o ministeriale, mentre l’articolo 113 comma 1 lettera c) sanziona discutibilmente l’assenza di requisiti formali su lavori provvisori giudicati indispensabili. Rilievi critici meritano anche l’articolo 119 comma 1 lettera b), l’articolo 122 comma 1 lettera b) e l’articolo 135 comma 1 lettera b): la genericità di tali previsioni è un serio disincentivo all’iniziativa dei privati, come anche quanto previsto dagli articoli 147, 154 e 155. Per tutti questi motivi il Gruppo di Forza Italia preannuncia voto contrario.

Il senatore MANFREDI osserva come l’articolo 46 dello schema di testo unico sia sintomatico del potere assolutamente spropositato di cui godono oggi in Italia le Soprintendenze ai beni culturali e ambientali le quali, potendo nella sostanza dichiarare inamovibili determinate strutture edilizie, giungono in taluni casi – come è avvenuto in un comune piemontese – ad impedire l’abbattimento di vecchi edifici fatiscenti e pericolosi per la pubblica incolumità.

Si chiude quindi il dibattito.

Il presidente GIOVANELLI, replicando agli interventi svolti nella seduta di ieri e in quella odierna, osserva innanzitutto che alcuni rilievi, per quanto interessanti e assai significativi, non potranno essere puntualmente riprodotti nel testo delle osservazioni della 13a Commissione, la quale non può che attenersi ai limiti del mandato ricevuto. Quel che va sicuramente sottolineato è che nell’ordinamento italiano si avverte oggi il peso di una sorta di separazione, di dualismo tra la normativa edilizia ordinaria e la normativa di tutela, e quindi tra l’amministrazione di tutela (il Ministero) e le amministrazioni di regolazione (le regioni), dualismo che peraltro ha fondamento nella Costituzione. Oltretutto tale situazione è per certi versi giustificata dalle peculiarità del paese. Nei fatti, si è verificato che le Soprintendenze ai beni culturali e ambientali si siano visti ampliare enormemente i margini della propria competenza, rientrando in questa, ad esempio, tutti gli edifici che abbiano almeno cinquanta anni di vita. D’altra parte però in questa sede la Commissione non può certo affrontare il tema testé richiamato, per cui nelle osservazioni si potrà tutt’al più fare un accenno sulla necessità di promuovere forme di coordinamento e di ricomposizione dei due livelli amministrativi precisando, eventualmente, che occorre far sì che al potere di tutela dei beni paesistici, storici e culturali corrisponda un’adeguata assunzione di responsabilità. In altri termini ciò che si può fare è suggerire un certo riequilibrio e un migliore accordo tra amministrazioni di tutela e di regolazione.
Per altro verso, non v’è dubbio che lo schema di testo unico abbia il merito di precisare meglio che in passato quali sono i beni culturali da tutelare, mentre, all’articolo 136, occorrerebbe specificare che della commissione istituita in ciascuna provincia per la compilazione degli elenchi dovrebbero far parte anche i sindaci dei comuni interessati.
Il Presidente invita quindi a considerare le competenze che molteplici province hanno ricevuto per legge regionale in materia di pianificazione territoriale e paesistica, per cui si impone una presenza di loro rappresentanti nelle commissioni incaricate della redazione degli elenchi. Si impegna poi a redigere osservazioni che richiedano la corrispondenza tra diritti e responsabilità dell’amministrazione, che deve rispondere ai cittadini in tempi certi, limitando i poteri delle soprintendenze. Conviene infine con il giudizio contrario all’eccessiva durezza delle sanzioni penali, estendendolo alle norme incriminatrici in bianco ed a quelle che sanzionano più gravemente i reati di pericolo rispetto a quelli di danno.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza mandato al Presidente a redigere osservazioni favorevoli nei termini da lui esposti in replica.

La seduta termina alle ore 17,15.