TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1998

257ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 8,55.


IN SEDE CONSULTIVA

(3455) Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di martedì 10 novembre.

Replica agli intervenuti il relatore CAPALDI, che illustra lo schema di parere sul quale intende richiedere mandato alla Commissione: svolte osservazioni sul comma 7 dell'articolo 1, che contiene un termine (1° gennaio 1999) chiaramente inapplicabile suggerisce di sostituirlo con quello di sei mesi dalla data di entrata in vigore. Il comma 1 dell'articolo 11 prevede, pur introducendo dei termini, il coinvolgimento dell'ufficio tecnico erariale nella stima degli immobili destinati ad uso abitativo ed offerti in vendita dai privati: in un'ottica di coerenza legislativa, di decentramento e di snellimento delle procedure sarebbe opportuno che la responsabilità di valutazione fosse assegnata agli uffici tecnici comunali. Ai fini di una più agevole comprensione del testo una riscrittura semplificata del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11; nell'articolo 14, relativo al trasferimento di competenze alle regioni, occorre introdurre forme di confronto e di partecipazione democratica che coinvolgano l'utenza potenzialmente interessata.
Si prende atto che con l'articolo 24 si interviene ad integrare ulteriormente la normativa sul condono edilizio e sull'acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi. A tale riguardo si sottolinea però l'urgente necessità di integrare e correggere le norme relative alle demolizioni delle opere abusive, tuttora di difficilissima attuazione.

Ciò - secondo un intervento del presidente GIOVANELLI - a causa della complessità ed onerosità delle procedure e delle fasi necessarie, nonché per l'incongrua collocazione della responsabilità di disporre la demolizione in capo a poteri locali elettivi: questi ultimi sono troppo prossimi agli interessi da colpire e, pur essendo idonei alla regolazione dell'attività edilizia, non lo sono per atti di forte contenuto sanzionatorio e repressivo come le demolizioni. A fronte di queste incongruità normative sta il rilevante interesse nazionale per l'urgente recupero ambientale ed urbanistico di vaste aree esposte a degrado, nonché per la preservazione e repressione dell'abusivismo edilizio attraverso la riaffermazione della certezza e dell'effettività del diritto.

Riprende il relatore CAPALDI dichiarando che, nell'esame delle parti di competenza, contenute nei Capi II e III del disegno di legge, propone l'espressione di un parere favorevole condizionato alle seguenti modifiche. Il comma 2 dell'articolo 20 andrebbe sostituito con la mera previsione secondo cui le regioni adottano, entro un anno dalla data di entrata in vigore, proprie leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Laddove non si ritenga di accedere alla sua originaria proposta di stralciare gli articoli 21 e 22, occorrerebbe quanto meno sostituire il comma 1 dell'articolo 21 con il seguente: "1. L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle provincie o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di trasmissione da parte dell'ente che lo ha adottato, del medesimo strumento urbanistico o della relativa variante, corredati della necessaria documentazione. Il termine può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni; la decorrenza dei termini equivale ad approvazione. Sono fatte salve le diverse scadenze previste dalla legislazione regionale vigente o successivamente adottata." Inoltre si potrebbe sostituire il primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 con una norma che preveda che l'approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi d'iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti; anche al comma 6 dell'articolo 22 si dovrebbe aggiungere, in fine, la clausola di salvaguardia delle diverse scadenze previste dalla legislazione regionale vigente o successivamente adottata. Al comma 6 dell'articolo 26 occorrerebbe funzionalizzare il riutilizzo esclusivamente alle spese attinenti la valutazione di impatto ambientale. All'articolo 28, commi 1 e 2, infine, propone riformulazioni dei rispettivi termini.

Il sottosegretario MATTIOLI ribadisce preliminarmente che l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge è connessa con le pressioni provenienti dalle amministrazioni locali e dagli operatori, trattandosi di norme già riconosciute urgenti dal momento in cui furono inserite in un provvedimento d'urgenza ben due anni fa, ragion per cui il Governo è orientato in linea di principio a mantenere il testo inalterato, con un'apertura nei confronti di una eventuale norma di indirizzo sulla materia delle demolizione degli immobili abusivi non sanabili. In riferimento ai rilievi del senatore Rizzi, fa dunque presente che il richiamo a disposizioni normative è un elemento caratterizzante della produzione legislativa in quanto tale e, pertanto, non facilmente evitabile: in ogni caso, l'obiettivo di semplificare la conoscenza delle norme da parte dei cittadini può essere utilmente raggiunto attraverso un'adeguata attività informativa. Richiamandosi all'intervento del senatore Carcarino, giudica eccessive le preoccupazioni espresse sugli articoli 20, 21 e 22, che non segnano un arresto nel cammino verso il federalismo - essendo state adeguatamente ponderate e prese in considerazioni le istanze regionali durante l'iter del provvedimento - ma rispondono semplicemente ad un'esigenza di intervento di omogeneizzazione nella materia urbanistica, consentendo anzi alle regioni di portare finalmente a conclusione iter procedurali pendenti. In merito all'articolo 4, premesso che gli alloggi pubblici ammontano effettivamente a 700.000 anzichè a 900.000, giudica non condivisibile l'ipotesi di continuare ad alienare il patrimonio pubblico immobiliare, che anzi dovrebbe essere gestito in modo economicamente più valido: al riguardo è imminente un incontro del Ministro con le regioni, gran parte delle quali è dell'avviso di continuare ad attingere alla fiscalità generale, così come è avvenuto in passato con le ritenute Gescal. Dichiara poi che anche in relazione al comma 1 dell'articolo 14 può essere possibile solo un atto di indirizzo, essendo la materia di spettanza regionale e ricorda che a suo tempo le regioni, pur condividendo il risanamento degli IACP, si opposero al trasferimento del patrimonio immobiliare agli istituti stessi.
Il Sottosegretario conclude il suo intervento fornendo un chiarimento sull'articolo 13 al senatore CARCARINO, nel senso che i soli fondi del 1995 risultano non ancora attribuiti.

Il senatore SPECCHIA preannuncia la propria contrarietà al ventilato stralcio degli articoli 21 e 22, ritenendo preferibile la loro modificazione nel senso indicato dal relatore stesso.

Dopo che il relatore CAPALDI ha dichiarato di poter accedere alla richiesta del senatore Specchia, avendo prospettato lo stralcio solo in ragione dell'insufficienza del contenuto degli articoli 21 e 22, la Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore CAPALDI di redigere un parere favorevole condizionato nei termini emersi dal dibattito.


SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GIOVANELLI avverte che, essendo stato esaurito l'ordine del giorno della settimana, la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,10.