226a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI
indi del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane
(Parere al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 254. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C02a, 0004°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore FOLLIERI prende la parola per precisare che nel resoconto dell'intervento da lui svolto nella seduta pomeridiana di ieri, non risultava quanto da lui fatto rilevare in merito alla decisione del comune di Zapponeta di essere aggregato al territorio di Trinitapoli. Inoltre, precisa, gli è stata rappresentata da parte del senatore Coviello preoccupazione in merito alla decisione di sopprimere la pretura di Lauria: ritiene, alla luce della documentazione, che tali preoccupazioni vadano condivise.

Anche il senatore GRECO si associa ai rilievi concernenti il territorio di Trinitapoli, mettendo, a sua volta, in rilievo come non gli appaia opportuno il previsto accorpamento di Trinitapoli alla sezione distaccata di Cerignola, considerando che, dato l'elevato indice di lavoro (2,90) della prima località, si verrebbero a creare i medesimi problemi di eccesso di carico di lavoro e conseguenti prevedibili disfunzioni che egli aveva già segnalato relativamente al previsto accorpamento di Andria e Canosa.

Il presidente ZECCHINO sollecita gli iscritti a parlare a contenere al massimo gli interventi, attesa l'esigenza di rispettare i tempi di esame per rendere il parere secondo le scadenze previste.

Il senatore PELLICINI lamenta la scelta del Governo di far confluire nella sezione distaccata di Gavirate la soppressa pretura di Luino. Ritiene che l'opportunità di tale scelta sia contraddetta non solo dai rilievi che lo stesso Governo esprime nella relazione allo schema, per la parte concernente il circondario di Varese, ma anche dalla circostanza che Luino si colloca in zona montana ed in prossimità di valichi, aspetto che non è da trascurare per quanto riguarda la possibilità che si creino intuibili problemi connessi a fenomeni di immigrazione. Inoltre, prosegue il senatore Pellicini, i collegamenti con Gavirate risultano estremamente difficoltosi e, per concludere, segnala il danno che la scelta del Governo determina per il comune di Luino che ha già speso una ingente somma per allestire una nuova sede della pretura, i cui lavori sono già stati ultimati. Conclude invitando il Governo a creare una sezione distaccata di tribunale a Luino, sulla quale potrebbero confluire i comuni di Azzio, Cittiglio, Cuveglio e il comune di Laveno.

Il relatore CALVI invita il senatore Pellicini a verificare se le richieste di tali comuni sono state formalizzate con apposite delibere comunali.

Il senatore BUCCIERO mette in evidenza le ragioni di natura ordinamentale che sconsigliano - a suo avviso - di procedere nell'iter di adozione dello schema di decreto in esame. Segnala in primo luogo che in concreto non sarà possibile rispettare il principio della legge di delegazione n. 254 del 1997 che, al comma 1, lettera q), escludeva che la redistribuzione degli uffici giudiziari potesse comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Non è infatti ipotizzabile immaginare che l'attività di ristrutturazione, locazione di immobili, predisposizione di arredi ed altro, non porteranno costi aggiuntivi. Senza contare gli ingenti costi che i comuni dovranno affrontare nell'ambito delle competenze che ad essi incombono in materia di locali e mobili degli uffici giudiziari.
Il senatore Bucciero fa presente che su tale ultimo profilo i comuni si giovano di un modesto contributo statale il cui ammontare è tabellarmente definito e non risulta più adeguato alle esigenze. Altro aspetto messo in evidenza è il necessario collegamento fra lo schema di decreto in esame e l'entrata a regime delle sezioni stralcio. Su tale versante, in particolare, il senatore Bucciero rileva che le notizie più recenti sembrano far presumere che l'istituzione delle sezioni stralcio è destinata a non decollare: allo stato le domande per svolgere le funzioni di giudice aggregato risulterebbero insufficienti a coprire i posti.

Il sottosegretario AYALA precisa che le notizie relative all'andamento delle domande nelle ultime ore rilevano un andamento che fa ben sperare.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore BUCCIERO passa, quindi, ad esaminare nel dettaglio le proposte di istituzione di sezioni distaccate. Si sofferma in modo particolare sulla mancata creazione ad Ostuni di una sezione distaccata, scelta che certamente il Governo ha compiuto senza tener conto della centralità di tale località. Mentre gli appare condivisibile il mantenimento della sede distaccata di Fasano, anche se sarebbe opportuno far confluire su tale sede distaccata il comune di Cisternino, ritiene necessario aggiungere la sede distaccata di Ostuni accorpandovi le località di Carovigno e S. Michele Salentino. Ritiene poi assolutamente insostenibile la decisione di accorpare Assisi alla sede distaccata di Foligno. Occorre che Assisi abbia una sua autonoma configurazione come sezione distaccata e, in tale ipotesi, preannunzia che già su tale sede si sono dichiarati disposti a confluire i comuni di Bastia Umbra, Val Fabbrica, Cannara e Bettona. In subordine si potrebbe eventualmente prospettare di far confluire Assisi non già su Foligno ma su Perugia.
Ritiene, inoltre, incomprensibile l'opzione di accorpare Gioia del Colle alla sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti considerando che mentre Gioia del Colle conta 28 mila abitanti, Acquaviva delle Fonti registra una popolazione di 21 mila abitanti e non già 58 mila come impropriamente affermato nello schema di decreto in esame. Ritiene necessario procedere ad una diversa configurazione, creando la sezione distaccata Gioia del Colle cui accorpare Acquaviva insieme ai comuni di S. Eramo, Cassano, S. Michele, Adelfia e S. Nicandro. A sostegno dell'opzione proposta, l'oratore fa presente che Gioia del Colle gode di una completa dotazione per quanto riguarda gli uffici giudiziari, ed è sede di uffici pubblici, oltrechè di un aeroporto militare fra le più importanti basi Nato. Per quanto riguarda, poi, la sezione distaccata di Cerignola, la scelta appare condivisibile anche se occorre senz'altro istituire anche una sezione distaccata a Trinitapoli, facendovi confluire S. Ferdinando, Margherita di Savoia e Zapponeta. Per quanto riguarda i problemi di Canosa, il senatore Bucciero si riporta a quanto già esposto dal senatore Greco, mentre in merito alla situazione di Gravina di Puglia, mette in rilievo come gli amministratori locali non abbiano avuto dal Ministero, durante i contatti intercorsi, una visione appropriata degli intendimenti del Governo, il che ha determinato erroneamente una scelta a favore della località di Altamura.
Conclude, quindi, richiamando l'attenzione del relatore sui casi di Nardò, Latisana, Pavullo, Palestrina, Civitacastellana, Naso, Castel di Sangro e Augusta.

Il senatore Antonino CARUSO esprime alcune considerazioni sull'articolato dello schema, rilevando che il testo proposto per l'articolo 48-ter dell'ordinamento giudiziario appare condivisibile. Al testo proposto per l'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario, anche da parte sua viene espresso favore alla proposta di consentire che non solo sia possibile disporre che alcune udienze da trattare nella sede principale siano tenute nella sede distaccata, ma anche il contrario: ciò al fine di ottenere una maggiore flessibilità. In tale ottica gli sembra opportuno alleggerire anche il procedimento da seguire per ottenere tale spostamento di sede; in particolare si potrebbe immaginare la semplice consultazione, da parte del presidente del tribunale, del presidente dell'ordine degli avvocati, omessa ogni ulteriore formalità che, nel caso della consultazione del consiglio giudiziario, dovrebbe coincidere con una convocazione dello stesso. Anche avuto riguardo all'articolo 48-quinquies, al primo capoverso, nel testo proposto, ritiene che occorra accentuare al massimo la flessibilità mentre, per il secondo capoverso, gli appare improprio immaginare che, a parità di condizioni, i magistrati di sezione di un tribunale possano essere coordinati da un presidente, diversamente da quanto avviene per i magistrati che svolgano le propria funzione presso una sede distaccata. Ritiene, inoltre, che in sede di articolo 48-sexies del testo come proposto, si potrebbe procedere alla soppressione del termine «ordinari» sostituendolo con «civili e penali» ed eliminando così la modifica introdotta dal DPR 22 settembre 1988, n. 449, la quale ha denominato tribunale ordinario il tribunale civile o penale. La modifica gli appare opportuna considerando che la denominazione di tribunale ordinario potrebbe fare impropriamente pensare che esistano anche tribunali straordinari. In sede di articolo 3, espone un' esigenza di coordinamento tra il primo e il secondo comma, poichè non è razionale che il primo comma preveda un incarico anche in più sezioni distaccate e il secondo non riprenda tale eventualità con riferimento alle possibili incompatibilità, mentre per quanto attiene al comma 1, suggerisce di sostituire la parola «alternativamente» alla parola «esclusivamente». Con riferimento all'articolo 4, ritiene che per tutti i magistrati dovrebbe essere stabilita quale sede ordinaria di servizio quella della sede principale del tribunale, con ogni conseguenza ai fini del trattamento di missione e connessa necessità di aggiornamento del successivo articolo 12. Circa l'articolo 8 si dichiara assolutamente contrario al testo proposto dal Governo osservando - in particolare - che il comma 4 rappresenta una vera ingiustizia nei confronti dei comuni che saranno costretti per cinque anni a sostenere gli oneri connessi all'edilizia giudiziaria senza godere dello status di sezioni distaccate di tribunale: in tale caso si potrebbe invece prevedere comunque in quelle sedi sezioni distaccate differendo l'efficacia del provvedimento. Sull'articolo 11, poi, si chiede se non si possa immaginare la possibilità di consentire ai presidenti dei tribunali di ridistribuire le cause conformemente ai principi di cui agli articoli 5 e 6. Passando, infine, all'esame dell'articolo 12, il senatore Antonino Caruso dichiara di condividere l'indicazione del relatore in ordine al non esercizio della delega riguardante i nuovi tribunali, aggiungendo che il Governo dovrebbe procedere con disegni di legge riguardanti il nuovo assetto giudiziario dei distretti che fanno capo alle aree metropolitane. Qualora, invece, il Governo decidesse di esercitare la delega, l'oratore ritiene necessario eliminare la previsione che sull'istituendo tribunale di Legnano confluisca la soppressa pretura di Rho. Rho dovrebbe, al contrario, essere costituito come sezione distaccata del tribunale di Legnano stesso, avendone tutti i requisiti e registrando - tra l'altro - un indice di carico di lavoro addirittura doppio rispetto a Legnano. Altra conseguenza della prevista istituzione del tribunale di Legnano sarebbe che la istituenda sezione distaccata di Abbiategrasso afferisse a tale tribunale: tale soluzione non è accettata da alcuno ed è pertanto necessario che la sezione distaccata di Abbiategrasso faccia capo a Milano.
Infine, segnala nuovamente di condividere le argomentazioni già sviluppate nei precedenti interventi in merito alla pretura di Lipari.

Il senatore FIRRARELLO richiama l'attenzione sulle problematiche specifiche dell'area situata ad ovest e a nord ovest dell'Etna, per la quale la proposta contenuta nello schema di decreto in esame prevede unicamente l'istituzione di una sezione distaccata di tribunale ad Adrano. Si tratta di una soluzione che appare insoddisfacente rispetto alle esigenze proprie di questa zona, dove sarebbe invece opportuno prevedere l'istituzione di un'altra sezione distaccata a Bronte. Il comune di Bronte rappresenta, infatti, il naturale punto di riferimento dell'area in questione situata tra l'Etna e i Nebrodi, costituisce il centro degli interessi e delle attività agricole, commerciali e culturali di questa zona ed è inoltre anche sede di un carcere circondariale.

Il senatore BONATESTA considera del tutto inaccettabile la mancata istituzione di una sezione distaccata di tribunale a Civita Castellana e sottolinea come i dati che hanno orientato la scelta del Ministero al riguardo siano privi di qualsiasi fondamento. In realtà, il comune soprammenzionato presenta tutti i requisiti necessari per potervi prevedere l'istituzione di una sezione distaccata e, a tale proposito, è sufficiente considerare come la densità abitativa sia di 114 abitanti per chilometro quadrato, mentre l'assetto del territorio e le distanze relative sono tali da determinare sicuramente, soprattutto nel periodo invernale, quella difficoltà di collegamento cui fa espresso riferimento la lettera l) del comma 1, dell'articolo 1, della legge delega. Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne i carichi di lavoro, la cui entità è certamente in grado di giustificare la soluzione qui proposta, anche alla luce dell'importanza industriale dell'area di Civita Castellana nell'ambito della provincia di Viterbo.

Il senatore GASPERINI si sofferma innanzitutto sulle problematiche concernenti il comune di Feltre, evidenziando le caratteristiche peculiari di questa zona e ritenendo senz'altro opportuno che vi venga mantenuto un presidio giudiziario nella convinzione che una decisione diversa non corrisponderebbe nè allo spirito della normativa vigente in materia di tutela delle aree montane nè alle concrete esigenze delle popolazioni residenti in questo territorio.
L'oratore non condivide la mancata previsione di una sezione distaccata di tribunale nel comune di Piove di Sacco, in quanto la zona in questione si contraddistingue, tra l'altro, per una situazione particolarmente grave sul fronte della criminalità, tanto che la stessa procura distrettuale antimafia competente ha manifestato perplessità rispetto alla soluzione prospettata dal Governo, rilevando al riguardo piuttosto la necessità di una scelta che costituisca un segnale della presenza dello Stato in questo territorio. Il senatore considera altresì utile ed auspicabile - diversamente da quanto proposto con lo schema in titolo - l'istituzione di una sezione distaccata di tribunale a Camposampiero, dove è situato un edificio praticamente nuovo, completato solo pochi anni fa, che potrebbe essere adibito a sede di uffici giudiziari, mentre l'accorpamento di questa località con Padova provocherebbe sicuramente problemi non trascurabili in quanto su quest'ultima città verrebbe a gravitare un bacino eccessivamente vasto.
Conclude quindi il suo intervento esprimendo apprezzamento per le proposte del Governo relative ai comuni di Cittadella e di Este, dove la prevista istituzione di sezioni distaccate di tribunale è certamente condivisibile e ad essa deve senz'altro essere dato seguito.

Il senatore SCHIFANI sottolinea come siano del tutto privi di fondamento gli elementi addotti dal Governo per giustificare l'istituzione di un'unica sezione distaccata a Partinico alla quale dovrebbe fare riferimento anche la zona corrispondente al comune di Carini. L'oratore rileva infatti come Carini presenti tutti i requisiti necessari per giustificare l'istituzione di una sezione distaccata e se il Governo si è orientato in senso diverso, adducendo peraltro ragioni completamente insussistenti, ciò non solo non è condivisibile, ma fa inevitabilmente sorgere il sospetto che le motivazioni reali siano altre. In questo caso va detto che sarebbe allora preferibile che determinate scelte venissero effettuate in maniera palese e, soprattutto, con modalità tali da evitare che si determinino sul territorio contrapposizioni e contrasti.
Per quanto riguarda il comune di Corleone, l'oratore osserva invece che una soluzione suscettibile di conciliare, da un lato, l'esigenza di dare un segnale sul fronte della lotta alla criminalità organizzata e, dall'altro, la necessità di tener conto dei carichi di lavoro effettivi in questa località potrebbe essere quella di continuare a prevedere l'istituzione di una istituzione distaccata a Monreale, alla quale farebbe riferimento Corleone, prevedendo altresì, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 8 dello schema in titolo che a tal fine dovrebbe comunque essere modificato, il mantenimento di un presidio giudiziario nello stesso comune di Corleone, non per un periodo limitato a cinque anni, ma stabilmente a regime.
In conclusione auspica che sezioni distaccate di tribunale vengano previste anche nei comuni di Bra e Arona.

Il presidente CIRAMI rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0071°)

Il presidente CIRAMI avverte che i componenti della sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari che intendessero partecipare al previsto sopralluogo nel carcere di San Vittore sono invitati a far pervenire la loro adesione agli uffici della Segreteria della Commissione entro la giornata di giovedì.

La seduta termina alle ore 16,35.