272a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il senatore BERTONI rinnova la sollecitazione - da lui già espressa nella seduta dell'8 aprile scorso ad inserire all'ordine del giorno della Commissione lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00460, relativa all'estradizione in Italia dalla Tunisia richiesta per l'onorevole Bettino Craxi.

Il senatore FOLLIERI sollecita, a sua volta, l'interrogazione n. 3-01681 sulla situazione dell'organico del tribunale di Foggia.

IN SEDE REFERENTE
(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia
(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia
(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti all'articolo 5, a partire dall'emendamento 5.3.

Il senatore RUSSO prospetta una riformulazione di tale proposta di modifica, la quale aggiunge i difensori ai soggetti previsti dalla lettera d) del capoverso 2 del comma 1 dell'articolo in esame.

Il senatore Antonino CARUSO raccogliendo il suggerimento del senatore Russo, riformula, quindi, l'emendamento in un nuovo testo, 5.3 (Nuovo testo).

Il relatore FOLLIERI si esprime in senso positivo sulla nuova formulazione, pur ribadendo che la preoccupazione cui essa vorrebbe venire incontro gli appare ingiustificata.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.

Il senatore MILIO annunzia il proprio voto di astensione.

I senatori Antonino CARUSO e RUSSO annunciano, rispettivamente a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale e dei Democratici di Sinistra - L'Ulivo, il proprio voto favorevole, sottolineando l'utilità della proposta di modifica.

Posto, quindi, ai voti l'emendamento è approvato.

La senatrice SCOPELLITI, con riferimento all'emendamento 5.6, già accantonato, unitamente all'emendamento 5.5, dà conto di una riformulazione, come prefigurato dal senatore Pera nella seduta antimeridiana.

Il senatore RUSSO chiarisce nuovamente che la formulazione della lettera e) cui gli emendamenti in questione si riferiscono, si inserisce in un testo che appare normativamente ambiguo, in quanto potrebbe asseverare l'interpretazione che l'obbligo di versare il denaro e trasferire i beni e le altre utilità all'atto di sottoscrivere le speciali misure di protezione riguardi tutti i collaboranti, ivi compreso il testimone che, invece, all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 8 del 1991, come modificato dal successivo articolo 12 del provvedimento in esame, non deve sottostare all'obbligo di dare le informazioni necessarie per la individuazione dei frutti di attività illecite, al momento di sottoscrivere il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. Conseguentemente all'oratore appare preferibile inserire una ulteriore proposta di modifica, la quale chiarisca che gli obblighi di cui alla lettera e) del capoverso 2 del comma 1 del medesimo articolo 5, non si applicano a chi riveste la qualità di persona offesa testimone o persona informata sui fatti.

Concordano i senatori BERTONI e Antonino CARUSO.

Il relatore FOLLIERI, ripercorrendo la sistematica del disegno di legge in discussione ribadisce che - a suo avviso - l'esigenza di precisazione argomentata dal senatore Russo non appare necessaria. Tra l'altro, rileva come il testo della lettera e) in questione, usando l'espressione di attività illecite non può che far riferimento ad ipotesi di reato, quanto meno di ricettazione e, in tal caso, non sarebbe ipotizzabile la presenza della figura del testimone.

Il sottosegretario AYALA condivide interamente la ricostruzione sistematica del relatore ed esclude che il disposto della lettera e) dell'articolo 5 in esame concerna in alcun modo il testimone.

Il senatore SENESE prospetta una riformulazione nel senso suggerito dal senatore Russo, che si modella sul contenuto del comma 2 del nuovo articolo 16-bis del decreto legge n. 8 del 1991 proposto dall'articolo 12 del provvedimento in esame.

Il sottosegretario AYALA reitera la propria contrarietà in merito all'esigenza di modifiche che chiariscano la non applicabilità ai testimoni dell'obbligo di versare il denaro e trasferire i beni e le altre utilità connessi ad attività illecite, chiarimento che gli appare del tutto pleonastico e contrario alla sistematica del provvedimento.

Il senatore FASSONE rileva come il testo proposto dal Governo favorisca, comunque, una certa difficoltà nella ricostruzione delle situazioni prese in considerazione.

Il relatore FOLLIERI, prendendo atto delle posizioni emerse dal dibattito presenta, quindi, un emendamento (5.20), interamente sostitutivo della lettera e).

L'emendamento 5.20 è successivamente accolto dalla Commissione.

Restano in conseguenza assorbiti gli emendamenti 5.5 e 5.6. Sono dichiarati preclusi gli emendamenti 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 5 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 6.1, ribadendo, più in generale, la sua contrarietà alla filosofia ispiratrice dell'intero disegno di legge in esame.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 6.3.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 6.4, 6.7, 6.13, 6.14 e 6.15. In merito all'emendamento 6.4 l'oratore sottolinea come la previsione di un'integrazione dell'assegno di mantenimento non possa in alcun modo essere giustificata dal riferimento a speciali esigenze di tutela e come, proprio per tale ragione, debba ritenersi senz'altro opportuna la soppressione dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 13 introdotto dall'articolo 6 del testo in esame. Per quanto riguarda invece gli emendamenti 6.14 e 6.15, evidenzia come la previsione della sanzione processuale dell'inutilizzabilità appaia l'unico modo con cui assicurare concretamente il rispetto dei divieti previsti dal comma 13 del suddetto articolo 13.

Il senatore CARUSO Antonino aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.2.

Il senatore FASSONE aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.8.

Il presidente SENESE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 6.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 6.11, 6.12 e 6.13 in quanto logicamente connessi con gli emendamenti 17.0.1, 17.0.2 e 17.0.3.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.7, 6.8 e 6.15, si riserva di esprimere in altra seduta il parere sugli emendamenti accantonati e sugli emendamenti 6.9 e 6.10 ed esprime infine parere contrario sui rimanenti emendamenti all'articolo 6.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3, si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti accantonati e sugli emendamenti 6.9 e 6.10 ed esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti all'articolo 6.

Il senatore Caruso modifica l'emendamento 6.5, riformulandolo nell'emendamento 6.5 (Nuovo testo).

Dopo un breve intervento del presidente SENESE e del sottosegretario AYALA, il senatore CENTARO modifica l'emendamento 6.15, riformulandolo nell'emendamento 6.15 (Nuovo testo).

Il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, è sostituito dal seguente:

1. L'ammissione allo speciale programma di protezione e controllo, i contenuti e la durata dello stesso, valutati in rapporto ai rischi per l'incolumità del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che può rendere, sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10 su proposta motivata del procuratore della Repubblica che procede. In casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro e dovranno essere ratificate dalla commissione centrale entro sessanta giorni.
4.1
Milio, Greco

Al comma 1, all'articolo 11, ivi richiamato, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti in relazione ai quali risulta che più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale, la proposta è formulata d'intesa con le procure interessate e comunicata al procuratore nazionale antimafia, il quale può formulare il suo parere, vincolante solo in caso di mancata intesa tra gli uffici procedenti».

Conseguentemente, al successivo comma 5 sostituire le parole: «d'intesa con l'una o l'altra delle predette autorità giudiziarie», con le seguenti: «d'intesa con altre procure».
4.2
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 11 ivi richiamato sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Quando le dichiarazioni indicate nel camma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'articolo 371 dello stesso codice, la proposta è formulata da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia; nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia risolve il contrasto. La proposta è formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti d'appello interessati, a norma dell'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedure penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando la situazione delineata nel periodo precedente riguarda procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismno o di eversione dell'ordine costituzionale».

Conseguentemente, al successivo comma 5 sostituire le parole: «d'intesa con l'una o l'altra delle predette autorità giudiziarie», con le seguenti: «d'intesa con altre procure».
4.2 (Nuovo testo)
Salvato, Cirami

Al comma 1, nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 ivi richiamato sopprimere le parole: «o potrebbero dover procedere», e sostituire le parole: «d'intesa con il», con le altre: «previa acquisizione del parere del».
4.3
Russo, Calvi, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11 ivi richiamato sostituire le parole: «d'intesa con i», con le altre: «previa acquisizione del parere dei».
4.4
Russo, Calvi, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, all'articolo 11 ivi richiamato sopprimere il comma 3.

Conseguentemente al successivo comma 8 sopprimere le parole da: «ovvero il parere», fino a: «pubblica sicurezza».
4.5
Salvato

Al comma 1, al comma 3 dell'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «previa acquisizione del parere...», fino alla fine.
4.6
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, al comma 3 dell'articolo 11 ivi richiamato sostituire le parole da: «che, se ne ricorrono le condizioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonchè, se ne ricorrono le condizioni, delle altre autorità delle quali è previsto il parere ai sensi del comma 2».
4.7
Russo, Calvi, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, nel comma 5 dell'articolo 11 ivi richiamato sostituire le parole: «quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con l'una o l'altra delle predette autorità giudiziarie», con le seguenti: «quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica previa acquisizione di detti pareri».
4.8
Russo, Calvi, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, nel comma 6 dell'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere le parole: «o di articolare il parere o la proposta d'intesa con il procuratore della Repubblica».
4.9
Russo, Calvi, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, nel comma 6 dell'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere le parole: «o possono dover procedere».
4.10
Russo, Calvi, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, nel comma 8 dell'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere le parole: «di indispensabilità» e sostituire le parole: «a norma dell'», con le parole: «previste dall'».
4.11
Russo, Calvi, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è così modificato:

a) al comma 1, dopo la parola: “protezione” inserire le altre: “e il controllo”;
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Lo speciale programma di protezione e controllo è sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma;
b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte;
c) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione e a non incontrare nè contattare con qualunque mezzo o tramite alcuna delle persone che già collaborano con la giustizia o che risultano dedite al crimine;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. La perdita del programma e dei benefici ad esso collegati sia amministrativi, di assistenza e tutela, sia giudiziari, consegue automaticamente alla violazione degli impegni sottoscritti”».
5.1
Milio

Al comma 1, al capoverso 2, lettera b) dopo la parola: «sottoporsi» aggiungere le altre: «sia in sede di indagini preliminari che di dibattimento».
5.2
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, al capoverso 2, lettera d) dopo le parole: «forze di polizia» inserire le altre: «nonchè ai soggetti indicati nell'articolo 38 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
5.3
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, al capoverso 2, lettera d), sostituire le parole: «dall'autorità giudiziaria o dalle forze di polizia» con le altre: «dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore».
5.3 (Nuovo testo)
Antonino Caruso

Al comma 1, al capoverso 2, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: «ed a non incontrare nè a contattare con qualunque mezzo o tramite alcuna delle persone che già collaborano con la giustizia o che risultano dedite al crimine».
5.4
Greco, Centaro, Pera, Cirami

Al comma 1, al capoverso 2, nella lettera e) premettere le parole: «Dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione».
5.5
Salvato

Al comma 1, al capoverso 2, nella lettera e) premettere le parole: «Specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, nonchè».
5.6
Centaro, Pera, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, al capoverso 2, nella lettera e) sostituire le parole: «versare il denaro e trasferire i beni e le altre utilità» con le altre: «indicare, dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, il denaro, i beni e le altre utilità».
5.7
Salvato

Al comma 1, al capoverso 2, nella lettera e) sostituire le parole: «versare il denaro e trasferire i beni e le altre utilità» con le altre: «indicare il denaro, i beni e le altre utilità».
5.8
Salvato

Al comma 1, al capoverso 2, lettera e) sopprimere le parole: «o indirettamente».
5.9
Lubrano di Ricco

Al comma 1, al capoverso 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) fornire ogni precisa indicazione di denaro, beni, od altre utilità di cui abbiano indiretta disponibilità».
5.10
Lubrano di Ricco

Al comma 1, al capoverso 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, nonchè, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, a versare il denaro e trasferire i beni e le altre utilità dei quali dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego»;

e aggiungere, dopo il medesimo capoverso 2, il seguente:

«2-bis La previsione di cui alla lettera e) del comma 2 non si applica ai soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 16-bis».
5.20
Il Relatore

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.
6.1
Milio

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 1, al quarto periodo sostituire le parole: «è ritenuta» con le altre: «si presume oggettivamente».
6.2
Lubrano di Ricco

Al comma 1, nel quarto periodo del comma 1, dell'articolo 13 ivi richiamato, sostituire la parola: «indispensabile» con le altre: «di notevole importanza».
6.3
Russo, Calvi, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: «L'assegno di mantenimento...» fino alla fine del comma.
6.4
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, sostituire le parole da: «L'assegno di mantenimento può essere integrato...» fino alla fine del comma con le altre: «L'assegno di mantenimento non può superare la somma di lire due milioni e cinquecentomila mensili».
6.5
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'assegno di mantenimento non può superare la somma di lire due milioni e cinquecentomila mensili».
6.5 (Nuovo testo)
Valentino, Battaglia, Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le misure di assistenza economica corrisposte periodicamente ai collaboratori di giustizia ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, non possono comunque superare gli importi complessivi annui stabiliti dalla legge per l'assegno sociale».
6.6
Vegas, Greco

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione, specificando dettagliatamente l'importo corrisposto a ciascuno di essi».
6.7
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, al primo periodo, dopo la parola: «riservatezza» aggiungere le seguenti: «e l'anonimato».
6.8
Lubrano di Ricco

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, sopprimere le parole: «e ai collaboratori che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti».

Conseguentemente, dopo il citato comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nei confronti dei collaboratori che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, la commissione centrale delibera le misure di assistenza, provvedendo a garantire, sulla base di idonea documentazione, almeno il medesimo tenore di vita che il nucleo familiare aveva all'inizio della collaborazione. La commissione centrale deve agevolare il reinserimento di detti soggetti nel sistema economico, concordando con gli stessi le forme, i modi e l'importo necessari per consentire l'avvio di una nuova attività economica o, quando ciò non sia possibile, garantire un vitalizio commisurato al detto tenore di vita».
6.9
Salvato

Al comma 1 dell'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti di coloro che assumono esclusivamente la qualifica di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, nel caso in cui vi sia l'assoluta impossibilità di conservazione del posto di lavoro, anche mediante il trasferimento ad altra sede, occorre assicurare una nuova occupazione in grado di garantire loro un reddito analogo a quello goduto prima dell'inizio della collaborazione».
6.10
Lubrano di Ricco

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 13 con il seguente:
«13. Nei casi indicati nel comma 12, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, e curando che sino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni sia internata in apposita sezione di un istituto penitenziario senza possibilità di avere alcun colloquio, alcuna corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, nè possa essere
sottoposta ai colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni».
6.11
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 13, sopprimere il periodo: «nè i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».
6.12
Il Relatore

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 13 sopprimere il periodo: «nè i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».
6.13
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:

«13-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese».
6.14
Centaro, Scopelliti, Pera, Greco, Cirami

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:

«13-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse dalla data in cui si è verificata la violazione».
6.15
Centaro, Scopelliti, Greco, Pera, Cirami

Al comma, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:

«13-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese successivamente alla data in cui si è verificata la violazione».
6.15 (Nuovo testo)
Centaro, Scopelliti, Greco, Pera, Cirami

Art. 17.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato».
17.0.1
Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato».
17.0.2
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“18-bis. Il procuratore nazionale antimafia ha la facoltà di procedere, senza necessità di autorizzazione, a colloqui personali con detenuti e internati, ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale. Tale facoltà non è delegabile».
17.0.3
Il Relatore