GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 14 FEBBRAIO 2001

706ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Grandi e alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 20,50.


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario MAGGI, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni n.3-03667 e n.3-03668 a firma dei senatori Antonino Caruso e Bucciero fa presente che, sulla base delle notizie fornite della Procura della Repubblica presso il tribunale di Piacenza e della competente articolazione ministeriale, il signor Italo Buzzi, nato il 29 aprile 1963, è stato tratto in arresto in data 17 luglio 1999 per la ravvisata attribuibilità, a carico dello stesso, delle ipotesi di reato contemplate dagli articoli 609-quater (atti sessuali con minorenne), 582, 585, 61 e 576 (lesioni personali aggravate) del codice penale. In pari data è stato condotto presso la casa circondariale di Piacenza, ove è deceduto il 22 luglio 1999.
Dalla certificazione sanitaria di primo ingresso, è emerso che il detenuto aveva manifestato propositi suicidi e rifiutato terapie ansiolitiche. Lo stesso detenuto, tuttavia, aveva accettato la visita psichiatrica a seguito della quale era stata disposta nei suoi confronti, con ordine di servizio del 17 luglio 1999, la massima sorveglianza. In tale situazione il Buzzi è stato particolarmente seguito anche dal personale sanitario. Il suddetto Buzzi, all'atto di ingresso presso la predetta casa circondariale, era stato allocato nella cella numero 2, ma poi nello stesso giorno, a seguito di un tentativo di suicidio, era stato spostato nella cella numero, 5 priva di qualsiasi arredo e suppellettile e dotata di un sola branda, con dotazione personale limitata agli slip e alle lenzuola di carta. Il 20 luglio 1999, a seguito di interrogatorio del magistrato procedente che confermava lo stato di isolamento, il detenuto veniva sistemato, nella stessa condizione di arredi e dotazione sopra indicata, nella cella numero 1 situata vicino all'ingresso, proprio per rendere più agevole e continua la sorveglianza da parte del personale penitenziario.
Dagli atti acquisiti risulta altresì che il 19 luglio 1999 il Buzzi ha effettuato colloqui visivi con la sorella ed il successivo 21 luglio 1999 altri colloqui con la moglie, il padre e la stessa sorella. Il decesso del detenuto è avvenuto il 22 luglio 1999 alle ore 0,10 e, alle ore 0,50 dello stesso giorno, si è provveduto ad informare del fatto la sorella del Buzzi.
In merito al decesso la competente Procura della Repubblica di Piacenza ha avviato indagini, disponendo, tra l'altro, l'esame autoptico, all'esito del quale non sono emersi elementi tali da far sospettare l'intervento, a carico del Buzzi, di lesività di tipo meccanico, chimico-tossicologico o termico, che possano averne determinato il decesso. L'ufficio inquirente, con la richiesta di archiviazione del procedimento, ha poi evidenziato che le indagini svolte nell'immediatezza dei fatti hanno consentito di accertare l'insussistenza di negligenze o carenze nell'espletamento dei compiti d'istituto da parte del personale di Polizia penitenziaria in servizio al momento del fatto. Al riguardo ha osservato, in particolare, il pubblico ministero che la valutazione delle circostanze di tempo, di luogo e di persona, rilevate direttamente nel corso del sopralluogo, ha dato conto del pieno assolvimento, da parte del personale preposto, dei compiti di puntuale e continuativo controllo, nei limiti imposti dal regime di massima sorveglianza, delle condizioni del detenuto nonché della concreta impossibilità di impedire l'accaduto e di far fronte con successo alla pervicace determinazione con la quale il proposito suicida è stato attuato.
La richiesta di archiviazione dell'ufficio di procura è stata accolta dal Gip di Piacenza con decreto 7 agosto 2000. Le medesime conclusioni cui si è pervenuti in sede penale sono state rassegnate dal provveditore regionale dell'Emilia Romagna a seguito della espletata visita ispettiva. Anche in tale sede, infatti, è stata esclusa la sussistenza di responsabilità di ordine amministrativo e disciplinare a carico degli operatori in servizio presso l'istituto di Piacenza, atteso, fra l'altro, che la direzione aveva provveduto, per come già rilevato, a disporre un'attenta sorveglianza nei confronti del detenuto ed erano state adottate tutte le misure intese ad evitare che il Buzzi potesse compiere atti autolesionistici.

Il senatore Antonino CARUSO fa presente innanzitutto che il senatore Cò, il quale pure ha intensamente seguito questa vicenda, non ha potuto essere presente a causa di un impegno precedentemente preso. In ordine alla risposta del Sottosegretario non può che dichiararsi radicalmente insoddisfatto in quanto le informazioni raccolte non coincidono con due dati di fatto che sono pacificamente noti alla famiglia del signor Buzzi. Il primo riguarda il fatto che il signor Buzzi nei primi tre giorni di detenzione, e quindi nelle giornate 17, 18 e 19 luglio 1999, fu mantenuto in una situazione di detenzione non isolata. Nel corso di questo periodo il signor Buzzi, così almeno ebbe a segnalare ai propri familiari e alla propria moglie, ebbe a subire condotte violente da parte di altri detenuti delle quali si dolse con la direzione del carcere.
Altro fatto pacifico che emerge dai documenti forniti della stessa amministrazione carceraria, sebbene si tratta di documenti che contengono abrasioni e cancellature, è che il suicidio del signor Buzzi è avvenuto tra le 23 e 35 e le 23 e 40 del 21 luglio 1999, anche se il decesso è stato constatato alle 0.10 del 22. Il punto poco credibile è che egli in cinque minuti, anche in ragione della sua costituzione fisica, sia riuscito a smontare la branda di cui era corredata la cella in cui egli si trovava, a recuperare le lenzuola di carta, ad annodarle alle inferriate del carcere, e quindi a suicidarsi mediante impiccagione problematica anche in ragione di fatti fisici e meccanici sui quali il Sottosegretario non ha fornito alcuna risposta. Quindi la ragione della insoddisfazione deriva dalla incongruità palese, rispetto a dati conosciuti, delle risposte fornite dal rappresentante del Governo, nonchè dal fatto che non sono state indicate, viceversa, circostanze significative ai fini dell'accertamento della verità in merito alla morte del signor Buzzi.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.


PER LA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233

Il senatore PELLICINI sottolinea l'opportunità che, mediante la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 4233, recante istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino - che la Commissione ha già varato in sede referente nella seduta del 19 ottobre 2000 - si possa ottenere almeno l'approvazione definitiva del provvedimento presso questo ramo del Parlamento. In tale ipotesi il Governo potrebbe utilizzare un elemento di maggior peso per procedere nella direzione richiesta.

Il presidente PINTO invita i Gruppi presenti in Commissione a pronunziarsi al riguardo.

I senatori GRECO e PREIONI esprimono l'assenso a nome dei rispettivi Gruppi.

Anche il senatore FOLLIERI preannuncia condivisione rispetto alla richiesta del senatore Pellicini.

Il presidente PINTO comunica, infine, che provvederà ad acquisire l'assenso dei Gruppi al momento non presenti in Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(4948) Deputato PECORELLA. - Disposizioni in materia di difesa d'ufficio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione rinviata nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente RELATORE formula l'auspicio che i presentatori ritirino gli emendamenti proposti al disegno di legge in titolo, in considerazione dell'avvenuta approvazione definitiva dell'atto Camera n. 463-B in materia di formazione e valutazione della prova, provvedimento del quale era stata sottolineata la stretta correlazione con il disegno di legge in materia di difesa d'ufficio in discussione, evidenziando l'opportunità di una contestuale approvazione degli stessi.
Rileva inoltre che gli è pervenuto da parte dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA) un comunicato con il quale, d'intesa con le maggiori associazioni forensi ANF, UIF e AIGA, si auspica l'immediata approvazione del disegno di legge n. 4948 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati in considerazione del rischio che eventuali modifiche – che tengano conto delle pur giuste osservazioni dell'AIGA e del CNF in merito alla previsione di cui all'articolo 7 – potrebbero compromettere la possibilità di una definitiva approvazione del disegno di legge entro la fine della legislatura.

I senatori GRECO e CENTARO ritirano gli emendamenti a propria firma.

I senatori MELONI, CALLEGARO e PREIONI insistono per la votazione degli emendamenti da loro presentati.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale e procede alla replica in qualità di relatore. Con riferimento all'articolo 7 ritiene superabili le obiezioni ad esso relative in quanto, a suo avviso, la previsione consente che, in collaborazione con gli ordini forensi, anche altri soggetti associativi possano organizzare corsi di aggiornamento professionale, la cui frequenza costituisca titolo per l'inserimento negli elenchi dei difensori d'ufficio.
Per quanto riguarda, poi, l'articolo 17 del disegno di legge, questa disposizione è stata oggetto di critiche di segno diverso, essendosi da alcuni ritenuto che tale previsione non sia in grado di assicurare in maniera efficace la percezione del compenso spettante ai difensori d'ufficio, ed essendosi invece obiettato da altri la non condivisibilità dello stesso principio per cui l'imputato difeso d'ufficio deve pagare un difensore che non si è scelto e una difesa che, magari, non ha neppure voluto. Ciò nonostante, il disposto di cui al citato articolo 17 rappresenta, a suo parere, una soluzione che - tenendo conto dei diversi profili problematici che vengono in rilievo ai fini qui considerati - costituisce comunque un utile punto di equilibrio, funzionale in ogni caso all'esigenza di assicurare una maggiore effettività dei meccanismi della difesa d'ufficio.
Conclude ribadendo che, pur essendo il disegno di legge in discussione certamente perfettibile, la circostanza che sia ormai prossima la conclusione della legislatura e il rischio che eventuali modifiche possano pregiudicarne la definitiva approvazione non possono non indurre a considerare prevalente l'esigenza di evitare che vadano persi gli aspetti positivi del lavoro sin qui compiuto e a ritenere pertanto preferibile l'approvazione senza modifiche dell'articolato in esame.

Il sottosegretario MAGGI concorda con i rilievi del Presidente relatore e sottolinea come l'approvazione del disegno di legge n. 4948 rappresenterà un significativo passo avanti nella prospettiva di un rafforzamento delle garanzie legate alla difesa di ufficio.

Il presidente PINTO rinvia, infine, il seguito della discussione.


IN SEDE REFERENTE

(4247) MACERATINI ed altri. - Modifiche alle norme di contrasto dell'attività di contrabbando

(4957) Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat; Casini ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4957.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti a sua firma sottolineando, in particolare, con riferimento all'emendamento 1.1, come tale proposta emendativa sia volta a chiarire in maniera inequivocabile che la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 291-bis introdotto dall'articolo 1 rappresenta un'unica ipotesi delittuosa rispetto alla quale il disposto del comma 2 dello stesso articolo 291-bis configura una circostanza attenuante. Con riferimento poi all'emendamento 1.6, il senatore Centaro osserva la non condivisibilità dell'ipotesi di attenuante per collaborazione di cui al comma 5 dell'articolo 291-quater - introdotto sempre dall'articolo 1 - e che l'emendamento propone di sopprimere. L'emendamento 1.7 è collegato all'emendamento 4.1 ed è finalizzato a circoscrivere la rilevanza penale delle condotte considerate esclusivamente ai casi in cui esse sono dirette ad alterare o modificare il mezzo di trasporto, al fine di ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità allo scopo di favorire la commissione specifica dei reati di contrabbando.

Il relatore RUSSO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.
Con riferimento in particolare all'emendamento 1.1 fa presente che il suo parere contrario è motivato dalla convinzione che la proposta emendativa sia sostanzialmente superflua, in quanto la corretta interpretazione dell'articolo 291-bis non può che portare alla conclusione che il comma 2 del medesimo articolo configuri un'ipotesi attenuata dell'unico delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, e non un'autonoma fattispecie delittuosa.
Prosegue osservando poi, in merito all'emendamento 1.6, come l'ipotesi di attenuante per collaborazione prevista dall'articolo 291-quater introdotto dall'articolo 1 in esame abbia essenzialmente un fondamento pratico - in quanto tale previsione muove dal presupposto che essa può certamente contribuire a rendere più efficace l'azione di contrasto della criminalità organizzata nel settore in questione, similmente a quanto avvenuto in altri contesti grazie ad analoghe previsioni - e inoltre come, pur non potendosi ignorare il dibattito che più in generale ha avuto luogo nella dottrina penalistica circa il ruolo delle attenuanti per collaborazione, vada evidenziato che nel caso di specie la disposizione richiamata consente anche di riequilibrare un sistema sanzionatorio altrimenti sbilanciato.
Relativamente all'emendamento 1.7, pur dovendosi rilevare che la formula proposta è senz'altro migliorativa, il relatore ritiene che non sia indispensabile una modifica sul punto in quanto, anche in questo caso, un'interpretazione corretta del nuovo articolo 337-bis del codice penale - introdotto dall'articolo 4 - non potrà che limitarne l'applicazione esclusivamente ai casi in cui le alterazioni, le modifiche o le predisposizioni tecniche effettuate sul mezzo di trasporto siano specificamente finalizzate a determinare una situazione di pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.
In conclusione il relatore invita il senatore Centaro a ritirare tutti gli emendamenti presentati ribadendo, in caso contrario, la posizione su di essi già espressa.

Il sottosegretario GRANDI concorda con le considerazioni e con i pareri espressi dal relatore e, apprezzando però la serietà delle valutazioni che sono alla base delle proposte emendative presentate dal senatore Centaro, si chiede se non sarebbe possibile pervenire alla stesura di un ordine del giorno in cui potrebbero essere ripresi alcuni degli spunti suggeriti con le predette proposte.

Segue un intervento del senatore PREIONI che sottolinea come la previsione contenuta nell'articolo 291-bis - introdotto dall'articolo 1 - implichi un eccessivo ampliamento dell'area del penalmente rilevante, con in più tutti i rischi derivanti da una formulazione che non appare in grado di distinguere nettamente i comportamenti leciti dagli illeciti.

Il senatore CENTARO, in merito alla proposta avanzata dal rappresentante del Governo, sottolinea che i problemi interpretativi si porranno soprattutto per la magistratura che sarà chiamata ad applicare le nuove norme, mentre l'ordine del giorno si rivolgerebbe esclusivamente al Governo impegnando quest'ultimo sul piano politico.
Ritiene, in conclusione, che la rinuncia ad apportare alcune modifiche al disegno di legge n. 4957, che costituiscono essenzialmente correzioni di ordine tecnico rappresenti un errore e una scelta assolutamente non condivisibile.
Accoglie comunque l'invito del relatore Russo e ritira tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore GRECO, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 1, osserva come tale disposizione non solo non appaia in grado di rafforzare l'attività di contrasto del contrabbando sul piano pratico, ma implichi il rischio di sortire quale unico effetto quello di un inutile aggravamento del carico di lavoro dei giudici.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia il voto favorevole sull'articolo 1, ritenendo che si debbano valutare soprattutto gli aspetti positivi di tale articolo e, più in generale, del disegno di legge n. 4957. Esprime però il proprio rammarico per il fatto che non si sia migliorato il testo del disegno di legge n. 4957 - come pure sarebbe stato possibile se solo si fosse voluto - e sottolinea come non possa non giudicarsi fortemente imbarazzante una situazione in cui il Senato si trova ad esaminare disegni di legge, dovendosi confrontare in ogni momento con il rilievo che modifiche, pur necessarie, non possono essere introdotte perché la prossima conclusione della legislatura rischierebbe di rendere impossibile un'ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati e di pregiudicare quindi la definitiva approvazione degli stessi.

Dopo che il presidente PINTO ha verificato la sussistenza del numero legale, posto ai voti è approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 4.1.

Posto ai voti è approvato l'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 7.1, accogliendo un invito in tal senso del relatore RUSSO e del sottosegretario GRANDI.

Posto ai voti è approvato l'articolo 7.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore GRECO annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia in considerazione del fatto che il disegno di legge n.4957 presenta certamente alcuni aspetti positivi, senza che però possa trascurarsi come, su altri punti del testo in votazione, sarebbero stati senz'altro necessari alcuni interventi correttivi.

La senatrice SCOPELLITI, in dissenso dal Gruppo Forza Italia, annuncia il voto contrario e sottolinea l'inutilità del disegno di legge che la Commissione si appresta a licenziare in sede referente, osservando come l'unico modo per combattere effettivamente il contrabbando di tabacchi è eliminare il monopolio statale in materia, che rappresenta la causa reale del fenomeno.

Il senatore PREIONI annuncia il voto contrario, denunciando l'ipocrisia che traspare dall'articolato in votazione.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore RUSSO a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 4957 e a proporre l'assorbimento nello stesso del disegno di legge n.4247, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 22,20.

EMENDAMENTI DISEGNO DI LEGGE N. 4948


Art. 1.
1.100

Greco, Centaro

        Al comma 1, dopo le parole: «distretto di Corte d’appello» aggiungere le parole «o di ciascuna delle sezioni distaccate delle Corti d’appello».

 


Art. 5.
5.100

Greco, Centaro

        Al comma 1 sostituire le parole «non inferiore a sette giorni» con le altre «non inferiore a quindici giorni».

 


Art. 7.
7.100

Greco, Centaro

        Al comma 1-bis ivi introdotto sopprimere le parole da: «o, ove costituita, » fino alla fine del periodo.

 

7.200

Greco, Centaro

        Al comma 1-bis ivi introdotto sopprimere le parole da: «o, ove costituita, » fino alla fine del periodo con le seguenti: «o da altre organizzazioni od associazioni nazionali rappresentative della categoria professionale».

 

7.300

Greco, Centaro

        Al comma 1, al comma 1-bis dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale ivi richiamato, sostituire le parole «o, ove costituite, dalla Camera penale territoriale, ovvero dall’unione delle Camere penali» con le seguenti «o da altre strutture ed istituzioni dagli ordini stessi delegate».

 


Art. 8.
8.100

Greco, Centaro

        Nel primo comma sopprimere l’ultimo periodo del secondo capoverso dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale ivi disciplinato.

 


Art. 17.
17.100

Greco, Centaro

        Al comma 1 sopprimere il primo capoverso e nel secondo capoverso sopprimere le parole da «quando dimostri» fino alla fine.

 

17.200

Greco, Centaro

        Al comma 1 sostituire il secondo capoverso con il seguente:

        «2. Al difensore d’ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217 anche se non ha esperito preventivamente le procedure per il recupero dei crediti professionali».

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4957


Art. 1.

1.1

Centaro, Greco

        Alla lettera a), del comma 1 sopprimere nel primo capoverso dell’articolo 291-bis le parole «superiore a dieci chilogrammi convenzionali».

        Alla lettera a) del comma 1 sostituire il secondo capoverso dell’articolo 291-bis con il seguente:
        «2. La pena per i fatti previsti dal comma 1 è della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali».

 

1.2

Centaro, Greco

        Alla lettera a) del comma 1 nel secondo capoverso dell’articolo 291-ter premettere le parole «Salva l’applicazione delle norme sul concorso con altri reati».

 

1.3

Centaro, Greco

        Alla lettera a) del comma 1 nel secondo capoverso dell’articolo 291-ter dopo le parole «dall’articolo 291-bis» aggiungere le parole «comma 1».

 

1.4

Centaro, Greco

        Alla lettera a) del comma 1 nel secondo capoverso dell’articolo 291-ter sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) nell’esecuzione del reato o al fine di assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità, il colpevole faccia uso delle armi;».

 

1.5

Centaro, Greco

        Alla lettera a) del comma 1 nel secondo capoverso dell’articolo 291-ter sopprimere la lettera b).

 

1.6

Centaro, Greco

        Alla lettera a) del comma 1 sopprimere il quinto capoverso dell’articolo 291-quater.

 

1.7

Centaro, Greco

        Alla lettera a) del comma 1 dopo l’articolo 291-quater inserire il seguente:

        «Art. 291-quinquies. – (Illegittimo esercizio di attività connesse al contrabbando di tabacco lavorato estero). – 1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque compie attività meccaniche, artigianali o commerciali di esecuzione o approntamento delle modifiche o delle alterazioni degli automezzi o dei natanti di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 291-ter è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni.

        2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque occulta o custodisce gli automezzi o i natanti di cui al medesimo comma.
        3. Se il colpevole è titolare di concessione, autorizzazione o licenza ovvero di altro titolo abilitante l’attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività».

 

1.8

Centaro, Greco

        Alla lettera b) del comma 1 nel terzo capoverso dell’articolo 301-bis la parola «ditte» è sostituita con la parola «imprese».

 

1.9

Centaro, Greco

        Alla lettera b) del comma 1 nel quarto capoverso dell’articolo 301-bis le parole «organo dell’» sono soppresse.

 


Art. 4.
4.1

Centaro, Greco

        Sopprimere l’articolo.

 


Art. 7.
7.1

Centaro, Greco

        Nel comma 1 al sesto capoverso dell’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e successive modificazioni, aggiungere dopo le parole «volume d’affari del produttore» le parole «nonché del quantitativo del prodotto».