INDUSTRIA (10a)
GIOVEDÌ 12 MARZO 1998

132a Seduta
Presidenza del Presidente
CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pippo RANCI, presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il professor Giuseppe AMMASSARI e il professor Sergio GARRIBBA, membri della stessa Autorità, accompagnati dai dottori Pierluigi BERRA, Diego GAVAGNIN, Luca LO SCHIAVO, Roberto MALAMAN e Alberto POTOTSCHNIG.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10a, 0019°)

Il presidente CAPONI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche: audizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulle proposte di regolamentazione delle tariffe e della qualità del servizio elettrico
(R048 000, C10a, 0002°)

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 5 novembre 1997.

Il professor Pippo RANCI, presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si sofferma preliminarmente sulle funzioni affidate dalla legge n. 481 del 1995 all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
In particolare, con riferimento ai prezzi dell'energia elettrica, ricorda come la legge istitutiva preveda che l'Autorità stabilisca e aggiorni le tariffe - intese come prezzo massimo unitario dei servizi al netto delle imposte - in modo da assicurare l'efficienza del servizio, la sua diffusione sul territorio nazionale nonchè la realizzazione di obiettivi generali di carattere sociale, con un vincolo fondamentale: le tariffe relative ai servizi di fornitura, per ciascuna tipologia di utenza, devono essere identiche per l'intero paese.
Ricorda quindi come l'Autorità per l'energia elettrica e il gas abbia avviato sin dal mese di giugno 1997 un'ampia consultazione con i soggetti interessati in materia di riordino tariffario e regolamentazione della qualità del servizio elettrico.
Audizioni e incontri si terranno nel prossimo mese di aprile per approfondire quanto esposto nei documenti che vengono presentati alla Commissione. La consultazione consentirà di raccogliere indicazioni che, pur non utilizzabili nell'ambito dei provvedimenti da adottare nell'immediato, saranno di aiuto nel definire linee di intervento soprattutto con riguardo ad altri aspetti nuovi e complessi, quali la gestione della domanda, la promozione dell'efficienza nell'impiego dell'elettricità da parte degli utenti, la tutela dell'ambiente anche in vista di nuovi impegni internazionali.
Venendo ad illustrare le proposte dell'Autorità si sofferma dapprima sul tema della regolamentazione delle tariffe e quindi sulle proposte di regolamentazione in tema di qualità del servizio elettrico.
Sia per quanto riguarda le tariffe che la qualità del servizio, l'Autorità intende introdurre una regolamentazione verticalmente articolata tra i segmenti della filiera elettrica: produzione, trasmissione e fornitura (distribuzione e vendita). Ciò consente il perseguimento di finalità di sviluppo più adeguate per ciascun segmento della filiera; assicura la massima flessibilità del sistema di regolamentazione rispetto a mutamenti dell'assetto del settore; assegna chiare responsabilità agli operatori delle diverse fasi della filiera; facilita l'estensione selettiva della regolamentazione a servizi (come quello di utilizzo del sistema di trasmissione) rilevanti per il futuro mercato libero dell'energia elettrica, così da facilitarne lo sviluppo.
Si sofferma quindi sugli obiettivi fondamentali delle proposte dell'Autorità che mirano essenzialmente alla promozione dell'uso efficiente delle risorse, alla promozione della concorrenza e al progressivo miglioramento della qualità per assicurare livelli del servizio adeguati alle nuove esigenze degli utenti.
Ai fini del riordino e della regolamentazione delle tariffe hanno inoltre, a suo avviso, valore alcuni criteri fondamentali: l'ordinamento tariffario deve essere chiaro, trasparente e basato su regole certe; le tariffe sono definite come prezzi massimi unitari al netto delle imposte (articolo 2, comma 17, della legge n. 481 del 1995), che gli esercenti non possono superare, e che, a parità di altre condizioni, dovrebbero diminuire in seguito alla liberalizzazione del settore elettrico e agli incrementi attesi di produttività; le tariffe devono corrispondere ai costi effettivi del servizio, in generale, non si devono imporre oneri a una tipologia di utenze per sussidiarne un'altra. Infine, l'ordinamento tariffario deve essere flessibile, e consentire agli esercenti di offrire opzioni tariffarie adeguate alle specifiche caratteristiche delle varie tipologie di utenza (purche l'offerta sia estesa a tutti gli utenti appartenenti alla stessa tipologia di utenza in condizioni non discriminatorie).
Si propone in un primo tempo l'introduzione di un nuovo regime tariffario con l'utilizzo delle reti di trasmissione e distribuzione per il vettoriamento di energia per conto di terzi aventi diritto e per la fornitura di energia elettrica agli utenti finali (in particolare, per la fornitura di energia elettrica agli utenti domestici).
L'attuazione di questo nuovo regime tariffario richiede che l'Autorità faccia ricorso ad alcuni strumenti, costituiti da aggiornamenti tariffari; perequazione dei costi di fornitura per il mantenimento dell'uniformità tariffaria; contributi sostitutivi delle agevolazioni.
Il nuovo regime di regolamentazione tariffaria delle fasi di generazione e trasmissione dovrà invece, a suo avviso, essere introdotto in un secondo tempo, dopo il recepimento della direttiva comunitaria in materia. Viene quindi a considerare il tema delle tariffe per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica. Il vettoriamento è attualmente previsto solo per specifiche destinazioni dell'energia elettrica (ad esempio circolazione all'interno di consorzi tra imprese o tra società controllate). I corrispettivi di vettoriamento comprendono pedaggi e perdite di energia elettrica commisurati alla potenza vettoriata, alla distanza e alla tensione di consegna o riconsegna. La struttura dei corrispettivi, pensata per una applicazione limitata, non riflette pienamente le principali determinanti dei costi del servizio: la distanza non è infatti oggi una componente significativa dei costi, e manca ogni valutazione esplicita del costo dei cosiddetti servizi ancillari. La riforma proposta dall'Autorità ha invece la duplice finalità di consentire l'accesso e l'uso della rete elettrica in una prospettiva di graduale apertura del mercato come previsto dalla direttiva europea, e di creare condizioni tariffarie per l'accesso alla rete elettrica da parte di tutti gli utenti che ne avranno diritto.
Quanto alle tariffe per la fornitura dell'energia elettrica agli utenti finali oggi i livelli tariffari non corrispondono sempre ai livelli di costo del servizio, cosicchè alcune classi di utenza a volte pagano per sussidiarne altre (i cosiddetti sussidi trasversali). Le tariffe differiscono inoltre non solo a seconda delle diverse caratteristiche della fornitura ma anche per tipo di attività economica dell'utente, configurando una politica settoriale, implicita, non giustificata. Gli utenti hanno scarse possibilità di scelta e vi sono limitati spazi per l'iniziativa imprenditoriale degli esercenti.
La riforma tariffaria proposta dall'Autorità è invece finalizzata: a favorire l'offerta del servizio di fornitura di energia elettrica ad un prezzo più vicino ai costi effettivi, eliminando progressivamente i sussidi trasversali tra le diverse tipologie di utenti; a esercitare uno stimolo sugli esercenti per il contenimento dei costi (e dei prezzi); a consentire agli esercenti di svolgere attività imprenditoriale offrendo agli utenti opzioni tariffarie che tengano conto dei valori economici delle prestazioni erogate e ad ampliare le scelte disponibili agli utenti.
A tal fine l'Autorità intende fare riferimento, per la regolamentazione delle tariffe, ad un numero limitato di tipologie di utenza.
Si propone, in particolare, che ciascuna impresa fornitrice sia obbligata ad offrire, in maniera non discriminatoria a tutti gli utenti appartenenti alla stessa tipologia, almeno una opzione tariffaria «regolamentata», caratterizzata da adeguati livelli specifici di qualità del servizio fissati dall'Autorità. Le opzioni tariffarie regolamentate ed i ricavi dei fornitori da queste derivanti saranno soggetti, per ciascuna tipologia di utenza ad un doppio vincolo: un vincolo al ricavo tariffario che il fornitore può realizzare dal complesso degli utenti appartenenti ad una stessa tipologia che scelgono di usufruire delle opzioni tariffarie regolamentate; un vincolo al prezzo dell'energia elettrica pagato dal singolo utente che sceglie di usufruire delle opzioni tariffarie regolamentate.
L'introduzione di questi vincoli è resa necessaria dal duplice obiettivo di offrire, da un lato, elementi di flessibilità nell'offerta del servizio elettrico, pur mantenendo un elevato livello di tutela dell'utente, e dall'altro, di garantirne la rispondenza dei prezzi ai costi del servizio elettrico. I fornitori potranno comunque offrire ulteriori opzioni tariffarie, non regolamentate, con caratteristiche speciali, purchè queste opzioni siano sempre notificate all'Autorità.
Venendo a considerare l'utenza domestica ricorda brevemente le condizioni tariffarie oggi praticate. Gli utenti domestici residenti con potenza impegnata fino a 3KW godono di condizioni tariffarie di «fascia sociale» più favorevoli di quelle applicate alla rimanente utenza domestica. Tali condizioni sono progressivamente «riassorbite» attraverso un meccanismo di «recupero» quando il consumo di energia elettrica supera una soglia prefissata.
Più della metà degli utenti domestici beneficia integralmente delle condizioni tariffarie di «fascia sociale». Per coprire l'onere di queste, il prezzo medio del servizio deve, oggi, essere notevolmente superiore ai costi per l'utenza residente con potenza impegnata fino a 3KW e con livelli di consumo eccedenti la suddetta soglia e per la rimanente utenza domestica. Infatti, un quarto dell'utenza domestica paga un prezzo pari a quasi una volta e mezzo i costi del servizio.
Le attuali condizioni tariffarie di «fascia sociale» risultano incomprensibili alla generalità dell'utenza e non stimolano il risparmio energetico per livelli di consumo medio-bassi. Inoltre tale regime non appare conforme a criteri di equità. Gli utenti con bassissimo consumo, anche se con reddito elevato (utenti single urbani), beneficiano delle condizioni tariffarie di «fascia sociale». Al contrario le famiglie numerose sono soggette al penalizzante meccanismo di «recupero»: ad esempio, una famiglia numerosa che, a parità di potenza, consuma quattro volte di più di un utente «single» paga un importo tredici volte più caro. L'anomalia del vigente regime tariffario italiano per l'utenza domestica risulta ancora più evidente attraverso un confronto internazionale del prezzo medio dell'energia elettrica per utenti domestici tipo.
Finalità della riforma proposta dall'Autorità è quella di prevedere condizioni tariffarie favorevoli per l'utenza che si trovi realmente in condizione economica disagiata. Per l'utenza domestica non disagiata il prezzo del servizio sarà ricondotto con gradualità ai costi. L'impatto di questa manovra sui bilanci delle famiglie sarà tuttavia attenuato dalla generale riduzione del carico tariffario conseguente alla liberalizzazione del settore elettrico e all'introduzione della concorrenza.Verranno introdotti margini di scelta per l'utenza domestica, ma con maggiori tutele rispetto all'utenza non domestica, dato che, in generale, l'utente domestico ha non solo minori esigenze, ma anche minori possibilità di valutare opzioni alternative caratterizzate da diverse condizioni di fornitura. Questo complessivo progetto di riforma delle tariffe elettriche sarà portata ad attuazione facendo ricorso, da un lato, a meccanismi di aggiornamento tariffario e dall'altro a forme di perequazione dei costi di fornitura e a contributi sostitutivi delle agevolazioni tariffarie.
In particolare, ricordato brevemente il sistema oggi vigente, il professor Ranci segnala come il sistema di aggiornamento tariffario proposto miri ad introdurre stimoli all'efficienza nelle attività delle imprese elettriche (consistenti nel fatto che la possibilità di mantenere o accrescere i profitti richieda riduzioni progressive dei costi del servizio) e a trasferire tali riduzioni dei costi in minori tariffe per gli utenti.
L'aggiornamento della parte della tariffa a copertura degli oneri di sistema sarà effettuato dall'Autorità quando ne sussisteranno le condizioni. Per la restante parte della tariffa, l'aggiornamento sarà operato annualmente dall'Autorità, su proposta degli esercenti, utilizzando il metodo del price-cap, predeterminato per un periodo almeno triennale. Il tasso di aumento massimo ammesso della tariffa base, per ciascuna tipologia di utenza rifletterà pertanto il tasso di variazione medio annuo - riferito ai dodici mesi precedenti - dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonchè l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività nell'attività di fornitura, i recuperi attesi di qualità del servizio rispetto a standard prefissati, i costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo (anche ai fini di tutela ambientale) e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale, nonchè i costi derivanti da interventi tesi al controllo e alla gestione della domanda di energia a fini di contenimento dei consumi.
Nella fissazione della variazione annuale massima con il metodo del price cap si potrà anche fare uso di una regola di ripartizione progressiva a favore degli utenti di una quota dei profitti delle imprese fornitrici qualora questi superino una soglia prefissata. Quanto alla perequazione dei costi di fornitura per l'uniformità tariffaria, ricorda come il servizio di fornitura è caratterizzato, oggi, da forti differenze nei costi tra diversi ambiti territoriali. Parte di queste differenze è imputabile alle scelte gestionali delle imprese; parte alle diverse caratteristiche strutturali dell'utenza e del territorio servito. Vi è oggi, quindi, una implicita perequazione dei costi tra le diverse zone servite dall'Enel, ma non vi è alcun meccanismo implicito di compensazione tra esercenti (con la possibilità di creare rendite di posizione).
In presenza di differenze non imputabili alle imprese fornitrici nei costi di fornitura di energia elettrica all'utenza tra diversi ambiti territoriali, l'Autorità intende introdurre vincoli tariffari per tipologia di utenza uniformi sull'intero territorio nazionale ricorrendo ad un apposito sistema di perequazione dei costi. Il sistema di perequazione proposto si basa, in particolare, sulla determinazione, da parte dell'Autorità, dei costi standard da riconoscere, in ciascun ambito territoriale, per l'attività di fornitura. Il sistema troverà automatica applicazione per l'Enel e per altre principali imprese fornitrici, mentre le imprese fornitrici di limitate dimensioni potranno scegliere se parteciparvi o meno.
La proposta dell'Autorità comporta la definizione di vincoli tariffari per tipologia di utenza, identici sull'intero territorio nazionale e in particolare per l'utenza domestica, opzioni tariffarie (generale e «sociale») identiche su tutto il territorio nazionale. Sarà previsto un sistema di compensazione delle differenze nei costi di fornitura non imputabili ai fornitori ma dovute a fattori geografici e quindi una perequazione su base territoriale, in cui i valori da perequare potranno essere positivi (riconosciuti all'impresa), o negativi (versati dall'impresa). La perequazione potrà inoltre essere utilizzata anche per la ridistribuzione tra le varie imprese fornitrici di alcune componenti dovute ai meccanismi di aggiornamento tariffario.
Il professor Ranci si sofferma quindi su alcune categorie di utenza e singoli utenti (specialmente i settori ad alta intensità di energia e le ferrovie dello stato) che attualmente godono di speciali condizioni tariffarie nella fornitura di energia elettrica. Si tratta di condizioni spesso stabilite per legge e in alcuni casi caratterizzate da una limitata vita residua. L'Autorità intende, al riguardo, perseguire con gradualità l'eliminazione dei regimi tariffari speciali già disposta dalla legge e, al fine di evitare che i regimi tariffari speciali costituiscano un ostacolo all'efficienza nell'impiego dell'elettricità e allo sviluppo della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica, ritiene opportuno separare le agevolazioni dalle tariffe elettriche. La proposta dell'Autorità prevede, in particolare, l'erogazione agli utenti che attualmente beneficiano di regimi tariffari speciali di contributi sostitutivi delle agevolazioni. Queste utenze verrebbero quindi assoggettate alle normali condizioni tariffarie, ricevendo al contempo un contributo, in misura decrescente nel tempo, determinato dall'Autorità e finanziato dalla generalità dell'utenza. Avendo separato in tal modo l'agevolazione, gli utenti che attualmente beneficiano di regimi tariffari speciali si presenteranno sul mercato dell'elettricità come normali acquirenti e potranno scegliere l'opzione tariffaria più adatta. In futuro, questi utenti potranno così contrattare il prezzo sul mercato libero.
Il professor Ranci si sofferma quindi sul tema della regolamentazione della qualità del servizio di fornitura dell'energia elettrica. Le proposte dell'Autorità in proposito sono: la regolamentazione delle condizioni contrattuali del servizio per la tutela degli utenti; l'introduzione di livelli specifici di qualità soggetti a rimborso automatico; la definizione, il controllo e il miglioramento di livelli generali di qualità e continuità del servizio. In particolare, i livelli specifici di qualità si riferiscono alle singole prestazioni da garantire all'utente (per esempio, nel servizio di fornitura dell'energia elettrica, possono essere livelli specifici di qualità il tempo massimo per l'attivazione della fornitura su richiesta dell'utente o il tempo massimo per il ripristino della fornitura in caso di interruzioni accidentali).
I livelli generali di qualità, invece, si riferiscono al complesso delle prestazioni rese agli utenti (per esempio, nel servizio di fornitura dell'energia elettrica, possono essere livelli generali di qualità il numero medio per utente, o la durata media per utente delle interruzioni della fornitura).
Considerando, quindi, ulteriori aspetti relativi alla tutela degli utenti, il professor Ranci ricorda come importanti condizioni contrattuali e di erogazione dei servizi (come ad esempio gli interessi di mora, la frequenza di lettura dei contatori e le modalità di gestione degli utenti morosi), non siano attualmente regolate e non sempre gli utenti appaiono sufficientemente tutelati nei confronti delle imprese fornitrici. Le proposte dell'Autorità perseguono in proposito il duplice obiettivo di proteggere da un lato gli utenti nel rapporto con l'esercente, e dall'altro di rendere uniformi sul territorio nazionale le principali condizioni di erogazione dei servizi. Tenendo conto delle esigenze delle diverse tipologie di utenza e dei costi sostenuti dagli esercenti, l'Autorità intende definire progressivamente varie condizioni di erogazione del servizio al fine di tutelare gli interessi degli utenti.
Venendo invece a considerare la qualità del servizio, il professor Ranci ricorda come questa sia oggi definita solo attraverso le «Carte dei servizi» per gli utenti in bassa tensione e da norme tecniche sulle caratteristiche della tensione e della frequenza. Gli standard di qualità delle carte dei servizi sono differenziati da azienda a azienda e tra le diverse zone di distribuzione all'interno dell'Enel, ma non sono previste differenze per le diverse tipologie di utenza. Le proposte dell'Autorità, al riguardo, perseguono una duplice finalità: da una parte, si intendono garantire i livelli base di qualità alle diverse tipologie di utenza in modo uniforme sul territorio nazionale e migliorarli progressivamente; dall'altra, si intende semplificare e rendere più efficace il sistema dei rimborsi in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità. Per ciascuna tipologia di utenza, l'Autorità intende definire livelli specifici di qualità soggetti a indennizzo automatico. L'Autorità propone, in particolare, una lista di indicatori su cui definire livelli specifici per l'utenza domestica alimentata in bassa tensione, l'utenza non domestica alimentata in bassa tensione e l'utenza alimentata in media tensione.
Un ulteriore fattore di qualità determinante per gli utenti è la continuità del servizio. In proposito anche a parità di densità abitativa (città o campagna), i dati Enel mostrano marcate differenze tra Nord e Centro-Sud del paese. Le proposte dell'Autorità al riguardo mirano a introdurre meccanismi comparativi e incentivanti che promuovano il miglioramento della qualità e recuperi di continuità del servizio. A questo scopo è necessario definire e sperimentare un sistema nazionale di indicatori di qualità e continuità del servizio. Nel settore dell'energia elettrica, la qualità del servizio può costituire un importante fattore di competizione tra le aziende. Una piena concorrenza tra operatori sulla qualità sarà possibile solo con la liberalizzazione della fase di vendita. Fino a che la fase di vendita non sarà liberalizzata, è comunque possibile introdurre meccanismi comparativi e incentivanti, basati sulla rilevazione e pubblicazione di livelli generali di qualità e di continuità, una volta resi omogenei gli indicatori.
Progressivamente questi livelli generali di qualità potrebbero essere utilizzati con modalità più cogenti. Si potrebbe considerare altresì la eventualità di prevedere sanzioni agli esercenti o segnalazioni alle amministrazioni concedenti nel caso di mancato rispetto dei livelli generali, ovvero la trasformazione di alcuni livelli generali in livelli specifici soggetti a indennizzo automatico. Sarà infine valutata la possibilità di introdurre rimborsi generali agli utenti in caso di continuità inferiore a livelli predefiniti.
In sede di aggiornamento tariffario, potrà essere introdotto un fattore legato alla qualità nel metodo del price-cap, per incentivare recuperi di continuità del servizio, anche allo scopo di ridurre le differenze territoriali dovute alle caratteristiche della rete; come esito dell'introduzione di livelli generali e specifici di qualità, il sistema delle Carte dei servizi potrà evolvere e migliorare. Gli esercenti potranno infatti utilizzare le proprie «carte dei servizi» come strumenti di comunicazione e di innovazione, mentre l'amministrazione concedente potrà utilizzare i livelli specifici e generali di qualità fissati dall'Autorità, e altri eventualmente determinati in via autonoma, per integrare gli atti che disciplinano il rapporto di cessione.

Si apre quindi il dibattito.

Il presidente CAPONI, nel ringraziare il professor Ranci per la sua illustrazione, rileva come da essa non emerga l'eliminazione dalle tariffe dei cosiddetti «oneri impropri» attraverso i quali sono stati nel tempo scaricati sugli utenti discutibili operazioni di incentivazione. Nel valutare positivamente l'intento della proposta di riforma delle tariffe sociali crede illusorio, stante l'inefficienza dell'amministrazione finanziaria, il meccanismo previsto e teme che la riforma si possa tradurre in un generale aumento dei livelli tariffari a carico dell'utenza per la quale anche l'ipotizzato processo di apertura alla concorrenza comporterà, a suo avviso, ulteriori aggravi.

Il senatore DE GUIDI, nell'associarsi al ringraziamento del Presidente, chiede alcuni chiarimenti circa il regime delle agevolazioni tariffarie oggi vigenti e l'impatto su di esse delle riforme proposte dall'Autorità. Più in particolare, con riferimento alle agevolazioni di cui godono le aziende dell'ex gruppo Terni, alla cui origine stanno gli indennizzi per le nazionalizzazioni, chiede se il contributo previsto, in sostituzione delle agevolazioni, sia quantitativamente ad esse corrispondente.

Il senatore DE CAROLIS, nel rilevare la complessità della materia e della esposizione del professor Ranci, che impedisce una adeguata valutazione della stessa, chiede alcuni chiarimenti relativamente alla liberalizzazione del settore elettrico ed al problema dell'acquisto da parte dell'Enel delle eccedenze dei produttori privati.

Il senatore TURINI, premesse alcune considerazioni sulla mancanza di trasparenza per l'utente che caratterizza il sistema tariffario nazionale, rivolge al professor Ranci alcune domande volte a conoscere l'opinione dell'Autorità circa le modalità di reperimento delle risorse da attribuire alle regioni e agli enti locali per la gestione delle nuove funzioni in materia di energia ad esse attribuite nell'ambito dei decreti delegati ai sensi della legge n. 59 del 1997. Chiede, inoltre, quali proporzioni debbano essere mantenute tra mercato libero e mercato vincolato nell'ambito del riassetto del mercato elettrico, nonchè chiarimenti sulla figura dell'acquirente unico e sulle prevedibili modalità di svolgimento delle gare.

Il senatore MUNGARI richiama l'attenzione su un problema di innegabile portata sociale riconducibile alla situazione dell'area di Crotone, dove operano quattro piattaforme dell'Agip che estraggono metano per un'entità pari a circa il 16 per cento della produzione nazionale. A fronte del disimpegno dell'Eni da tale area, non sono state previste le auspicabili riduzioni delle tariffe elettriche per le utenze domestiche e per quelle delle piccole e medie imprese. Chiede, quindi, se non meriterebbe un'adeguata considerazione da parte dell'Autorità l'ipotesi della concessione di un regime tariffario agevolato per tale area.

Il senatore SELLA di MONTELUCE lamenta la timidezza con cui viene affrontato il tema del riassetto del mercato elettrico, richiamando in particolare l'attenzione sulla quota troppo limitata che si prevede di riservare al mercato libero e sulla figura dell'acquirente unico. Il fatto, poi, che al possesso degli impianti di produzione di energia elettrica in costruzione possa corrispondere la titolarità della rete di distribuzione, è suscettibile di produrre notevoli difficoltà nell'ottenimento dei finanziamenti. L'Enel d'altra parte, si muove con lentezza sul mercato elettrico, manifestando, invece, la tendenza ad acquisire partecipazioni in altri settori. In questo quadro, gli appare destinato a perpetuarsi un sistema tariffario distorto e non trasparente. Conclude manifestando preoccupazione per un sistema in cui alla titolarità della rete di distribuzione dell'energia elettrica si assomma la qualità di produttore.

Il senatore PAPPALARDO ritiene particolarmente interessante e innovativa la parte dell'esposizione del professor Ranci relativa alla qualità del servizio; con le proposte formulate, infatti, si introducono elementi di tutela del consumatore particolarmente opportuni e necessari. Per quanto riguarda invece le proposte relative alle tariffe, manifesta alcune perplessità. Innanzitutto chiede per quale motivo il nuovo regime di regolamentazione tariffaria delle fasi di generazione e trasmissione verrà introdotto solo in un secondo tempo. Con riferimento, poi, alla delibera dell'Autorità del 28 ottobre 1997, chiede chiarimenti in ordine alla sua attuazione e alle prospettive di liberalizzazione del mercato delle eccedenze. Rileva, quindi, come fra gli oneri di sistema ricompaiano i cosidetti «oneri petroliferi», e come, più in generale, appaia irrisolto il problema degli «oneri impropri». Chiede infine delucidazioni circa le possibili modalità per il superamento dei sussidi trasversali.

Agli intervenuti replica il presidente RANCI che, con particolare riferimento agli interventi del presidente Caponi e del senatore Pappalardo, ricorda come i cosiddetti «oneri impropri» continuino a gravare sul sistema tariffario in virtù di vincoli legislativi che la legge n. 481 del 1995 istitutiva dell'Autorità ha confermato e in parte cristallizzato. Quanto al futuro, occorrerà stabilire forme di incentivazione, con particolare riferimento all'energia prodotta da fonti rinnovabili, che non finiscano per gravare direttamente sull'utenza.
Con riguardo alle preoccupazioni, avanzate dal presidente Caponi relativamente alla rideterminazione delle tariffe per la «fascia sociale», ritiene che col sistema proposto si realizzi una semplice redistribuzione fra i vari utenti sulla base di criteri di equità, degli oneri gravanti sull'utenza domestica. I costi complessivi per questa fascia di utenza potranno scendere nel loro complesso grazie ad un processo di riorganizzazione degli apparati produttivi stimolato dalla concorrenza, come dimostrato dalla esperienza di molti paesi stranieri.
Replicando al senatore De Guidi, ricorda come anche le agevolazioni di cui godono taluni settori produttivi e singole aziende, siano diritti legislativamente riconosciuti per i quali si prevede solo una diversa modalità di corresponsione (sotto forma di contributi a favore delle imprese) che, pur non incidendo sul quantum dell'agevolazione, mira tuttavia a incentivare comportamenti delle imprese beneficiarie più conformi a logica economica.
Passa, poi, a considerare le questioni che sono state poste sul tema del riassetto del settore elettrico dai senatori Sella di Monteluce, Pappalardo e De Carolis. In particolare, circa il problema delle eccedenze, ricorda come l'Enel abbia ripreso, dopo il citato provvedimento dell'Autorità, ad acquistarle sulla base del nuovo e minore prezzo e come dopo tale provvedimento non si siano più registrate lamentele da parte dei soggetti interessati. Per risolvere alla radice il problema occorrerebbe liberalizzare il mercato delle eccedenze, misura questa però che non rientra fra le attribuzioni dell'Autorità e per la quale occorre un intervento del legislatore. La questione, a suo avviso, potrebbe essere affrontata in occasione dell'attuazione della direttiva dell'Unione europea sulla liberalizzazione del mercato elettrico; tema questo attualmente all'esame del Senato, rispetto al quale l'Autorità ha, in data odierna, inviato una segnalazione alla Presidenza del Senato, suggerendo la introduzione di alcune modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati, così da renderlo conforme ai principi contenuti nella citata legge n. 481.
Più in generale, con riferimento all'impianto che dovrebbe caratterizzare il riassetto del sistema elettrico nazionale - rispetto al quale ritiene comunque adeguate le proposte di modifica della struttura tariffaria - reputa la prevista istituzione di un acquirente unico funzionale alla garanzia dell'universalità del servizio, anche se, al riguardo, varie possono essere le specifiche modalità di attuazione.
Quanto ai rilievi mossi dal senatore Mungari, ritiene che, in via generale, un sistema caratterizzato da un maggior livello qualitativo non possa che avvantaggiare le economie delle regioni meridionali, ove oggi la qualità del servizio risulta essere più scadente. Non reputa invece proficuo un uso del prezzo dell'energia a fini di riequilibrio territoriale. L'essenziale finalità di sviluppo delle aree depresse può, a suo avviso, essere realizzata con una molteplicità di strumenti, senza intaccare l'equilibrio del sistema tariffario che deve garantire l'efficienza del settore, anche in vista della creazione di un mercato unico europeo dell'energia.

Il presidente CAPONI ringrazia gli intervenuti e li congeda dichiarando chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.