176a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CARCARINO

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE
(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.6, 2.51, 2.53, 2.56, 2.57, 2.61 e 2.63.

Il relatore IULIANO illustra gli emendamenti 2.68 (di natura tecnica) e 2.69, il quale potrebbe soddisfare le esigenze sottese agli emendamenti 2.62 e 2.63.

Il senatore RESCAGLIO illustra gli emendamenti 2.9 e 2.10.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, volti ad evitare la formazione del silenzio-assenso per alcune categorie di opere assoggettabili a procedura di valutazione di impatto ambientale, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42 volti a realizzare un miglioramento delle tabelle dal punto di vista di una maggiore tutela ambientale, 2.43, il quale riduce a 2 ettari il limite dell'estensione delle miniere per la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 e 2.55.

Il presidente CARCARINO dichiara decaduto l'emendamento 2.52 per assenza dei proponenti.

Il senatore RIZZI illustra l'emendamento 2.58.

Il relatore IULIANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.64 (sul quale il ministro Ronchi ha comunque preannunciato una riformulazione), 2.65, 2.8, 2.49 (a condizione che venga riformulato nel senso di far salvo quanto previsto dal comma 6), 2.66, 2.56, 2.57, 2.60 (la cui approvazione renderebbe inutile l'emendamento 2.67); invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.54, nonchè il senatore Bortolotto a ritirare tutti i suoi emendamenti, impegnandosi a proporre una formulazione diversa per quanto concerne il problema delle miniere affrontato dall'emendamento 2.43 di cui condivide la ratio; rimessosi al Governo sull'emendamento 2.59, sull'emendamento 2.62 si rimette alla Commissione in merito alla soppressione del comma 8 ed invita a ritirare la parte soppressiva del comma 9 in considerazione del proprio emendamento 2.69. Si dichiara contrario sugli altri emendamenti all'articolo 2.

Il ministro RONCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.68, 2.49 (a condizione che venga riformulato nel senso indicato dal relatore), 2.50 e 2.51 (qualora risulti approvato l'emendamento 2.49 riformulato), 2.56, 2.57 (a condizione che venga riformulato), 2.69; invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.2 e 2.3 (le cui esigenze possono ritenersi ricomprese nella ratio dell'emendamento 2.64), 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.59, e 2.63. Per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Bortolotto, invita quest'ultimo ugualmente a ritirarli anche se volti ad accentuare la tutela ambientale, in quanto non sembrano opportune in questo momento modifiche delle tabelle (da concordare in sede comunitaria) nè modifiche del riparto di competenze tra Stato e regioni. Dopo aver ritirato l'emendamento 2.67, si associa al parere del relatore sull'emendamento 2.62, si riserva di presentare una riformulazione dell'emendamento 2.64 e si dichiara contrario agli altri emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti proposti all'articolo 2.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.1, con la riserva del relatore di avanzare proposta di coordinamento con altra parte del testo-base.

Il senatore GIOVANELLI ricorda al Governo l'impegno a riformulare l'emendamento 2.64 in un nuovo testo, che definisca l'autorizzazione ambientale integrata come comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale.

Alla luce delle posizioni del Relatore e del Governo, il presidente CARCARINO dispone, non facendosi osservazioni, l'accantonamento dell'emendamento 2.64.

Su invito del senatore VELTRI, il senatore MAGGI ritira gli emendamenti 2.2 e 2.3.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.65.

Il senatore CAPALDI ipotizza, nel ritirare l'emendamento 2.4, una riformulazione dell'emendamento 2.5, tesa a prevedere un rinvio ai termini di cui all'articolo 7, comma 3 (decorsi inutilmente i quali, la valutazione è rimessa al Consiglio dei ministri, che si pronuncia nei successivi sessanta giorni).

Il ministro RONCHI ed il senatore GIOVANELLI dibattono circa i termini e le modalità della devoluzione al Consiglio dei ministri.

Dopo che il relatore IULIANO ha ipotizzato che la questione trattata dall'emendamento 2.5 sia più utilmente affrontata all'articolo 7, il presidente CARCARINO ne dispone l'accantonamento.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MAGGI, col parere contrario di Relatore e Governo l'emendamento 2.6 è respinto dalla Commissione.

Stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente CARCARINO annuncia che la seduta di domattina, giovedì 2 aprile 1998, alle ore 8,30, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER
I DISEGNI DI LEGGE NN. 64, 149 E 422
(Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, così come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, definisce i principi generali, le procedure, le norme-quadro per la tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sul medesimo».
1.1
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «per quanto riguarda la realizzazione di nuovi impianti».
1.2
Polidoro, Rescaglio


Al comma 1, dopo le parole «un prevedibile» sopprimere la seguente: «rilevante».
1.3
Bortolotto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a tutte le tecniche di ricerca, sperimentali, o industriali che comportano modifiche volontarie dell'informazione genetica degli organismi viventi, di loro parti o di loro cellule, nonchè alla loro propagazione e ai metodi di riproduzione animale che, relativamente alla specie in esame, siano significativamente diversi da quelli naturali; si applicano altresì a qualunque invenzione che comprenda elementi suscettibili di applicazione industriale derivanti dal corpo umano o da qualsiasi sequenza di DNA isolato, anche se non se ne conosce il significato e la funzione.
1-ter. Finalità della presente legge è la regolamentazione ed il controllo delle tecniche di cui al comma 1-bis, nonchè la valutazione dei rischi, anche nel tempo, connessi con le varie fasi della ricerca, della sperimentazione e della produzione».
1.4
Bortolotto

Al comma 2, dopo le parole «dell'articolo 117 della Costituzione» sopprimere il periodo fino alla fine.
1.5
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Al comma 2, dopo le parole «dell'articolo 117 della Costituzione» sopprimere il secondo periodo; al terzo periodo, dopo la parola: «Bolzano» inserire le seguenti: «, aventi competenza primaria in materia,».
1.5 (Nuovo testo)
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Sopprimere il comma 4.
1.6
Il Governo

Art. 2.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e giudica gli effetti diretti e indiretti di un progetto, e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero , sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e sull'interazione tra detti fattori, e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti».
2.1
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Al comma 2 dopo le parole:«e vincolante» inserire le seguenti: «, costituisce autorizzazione ambientale integrata».
2.64
Il Governo

Al comma 2 sostituire le parole: «deve intervenire prima del rilascio del» con le seguenti: «deve sostituire il».
2.2
Maggi, Specchia, Cozzolino

Al comma 2 sopprimere le parole: «e comunque» fino alla fine del comma.
2.3
Maggi, Specchia, Cozzolino

Al comma 2, sostituire le parole «e comunque prima dell'inizio dei lavori» con le seguenti: «. Per tutti i sistemi di realizzazione dei lavori dei progetti di cui al comma 3 in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione di impatto ambientale».
2.65
Il Governo

Al comma 2, dopo le parole «prima dell'inizio dei lavori», sopprimere il successivo periodo fino alla fine.
2.4
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Al comma 2, dopo le parole «prima dell'inizio dei lavori» inserire il seguente periodo: «Per le opere e i progetti soggetti a valutazione dell'impatto ambientale per i quali sia convocata la Conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, lo svolgimento e la conclusione della valutazione dell'impatto ambientale viene fissato un termine non superiore a 12 mesi fissato nella prima seduta della Conferenza dei servizi stessa. Il suddetto termine di 12 mesi non decorre comunque sino alla presentazione all'Agenzia incaricata dell'istruttoria dello studio di valutazione dell'impatto ambientale. Decorso detto termine senza pronunciamento dell'autorità competente, la valutazione dell'impatto ambientale si intende favorevolmente acquisita».
2.5
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Sostituire il comma 3 col seguente:

«3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità e i procedimenti previsti dalla presente legge i progetti di opere di cui all'allegato A e quelli di cui all'allegato B che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394».
2.6
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sostituire il comma 3 col seguente:

«3. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale i progetti di cui agli allegati A, A-bis e A-ter della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'allegato A, aggiungere i seguenti allegati:

ALLEGATO A-bis.
(Articolo 2)

Elenco di tipologie progettuali di cui all'articolo 12 comma 1 (Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996):

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
f) Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 19 maggio 1974, n.256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate.
g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
i) Impianti d'incenerimento e di trattamento dei rifiuti con capacità superiore a 100 t/giorno.
j) Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200 t/giorno.
k) Discariche di rifiuti urbani e assimilabili con una capacità superiore a 100.000 metri cubi.
l) Discariche di rifiuti speciali, a esclusione delle discariche per inerti, con capacità sino a 100.000 metri cubi.
m) Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore ai 150.000 metri cubi.
n) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
o) Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi/ a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
p) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi.
q) Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi/a di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha.
r) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m c/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi.

ALLEGATO A-ter.
(Articolo 2)

Elenco delle tipologie progettuali di cui all'articolo 12, comma 1 (Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996):

1) Agricoltura:

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.
c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40.000 posti di pollame, 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) 750 posti scrofe.
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha.
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2) Industria energetica:
a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.

3) Lavorazione dei metalli:

a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri quadrati di volume.
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora:
forgiatura con magli la cui energia di impianto supera a 50 KJ per maglio e allorchè la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio prezzo all'ora.

d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonchè concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.
g) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 metri cubi.
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 metri quadrati di superficie impegnata 50.000 metri cubi di volume.
i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.
l) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume.

4. Industria dei prodotti alimentari:

a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.
d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 metri cubi di volume.
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impaniati per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei , industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume.
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta:

a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche:

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con lamento 25.000 tonnellate /anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture:

a) Lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore ai 40 ha.
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha.
c) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.
d) Derivazione e opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo.
e) Interporti.
f) Porti lacuali e fluviali, vie navigabili.
g) Strade extraurbane secondarie.
h) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri.
i) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.
l) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
m) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 Km.
n) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altri lavori di difesa del mare.
o) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi del demanio fluviale e lacuale.
p) Aeroporti.
q) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera k) dell'allegato Dbis, nonchè progetti d'intervento su porti già esistenti.
r) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani e assimilabili con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità superiore a 20 t/giorno.
s) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno.
t) Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 30.000 metri cubi.
u) Discariche di rifiuti urbani e assimilabili.
v) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

8. Altri progetti:

a) Campeggi e villaggi turistici di superfici superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti - letto o volume edificato superiore a 25.000 metri cubi, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette e altri veicoli a motore.
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 metri quadrati.
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5000 metri quadrati di superficie impegnata a 50.000 metri cubi di volume.
f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
g) Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1000 t.
h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.
i) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
l) Cave e torbiere.
m) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di lusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno.
n) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
o) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate».
2.7
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Al comma 3, nel richiamato Allegato A, punto 2, dopo le parole: «50 MW» inserire le seguenti: «con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
2.8
Il Governo

Al comma 3, nel richiamato Allegato A, punto 2, sostituire le parole: «compreso lo smantellamento e lo smontaggio» con le seguenti: «compresa la disattivazione e lo smantellamento».
2.68
Il Relatore

Al comma 3, nel richiamato Allegato A, sopprimere il punto 9. Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È di competenza regionale la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico quale definito dall'Allegato B, punto D 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o interramento di rifiuti pericolosi».
2.9
Polidoro, Rescaglio

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-ter. Le regioni effettuano la valutazione di impatto ambientale degli impianti che impiegano combustibile da rifiuto, di cui alla lettera c), comma 8, dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.».
2.10
Polidoro, Rescaglio

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, all'art. 1, comma 3, le parole “all'allegato A” sono sostituite dalle seguenti: “agli allegati A e B”».
2.11
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, all'art. 1, sono soppressi i commi 4 e 6».
2.12
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, all'art. 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In assenza dei predetti pareri l'autorità competente non può rendere il giudizio di compatibilità ambientale”».
2.13
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, all'art. 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In assenza dei predetti pareri, le autorità competenti non possono rendere il giudizio di compatibilità ambientale”».
2.14
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso di aree naturali protette, in assenza dei predetti pareri, l'autorità competente pronuncia provvedimento di reiezione”».
2.15
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, è soppresso l'articolo 10».
2.16
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 1), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 5.000 posti pollame, 200 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);”».
2.17
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 1), la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) piscicoltura per superficie complessiva oltre 0,5 ha;”».
2.18
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera a) le parole “50.000 m3 di volume” sono sostituite dalle seguenti: “20.000 m3 di volume”».
2.19
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera b) le parole “superiore a 2,5 tonnellate” sono sostituite dalle seguenti: “superiore a 1 tonnellata”».
2.20
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera c) le parole “capacità superiore a 20 tonnellate” sono sostituite dalle seguenti: “capacità superiore a 5 tonnellate”».
2.21
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera f) le parole: “a 50 tonnellate” sono sostituite dalle seguenti: “a 20 tonnellate”».
2.22
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera g) dopo le parole: “un volume” è inserita la seguente: “complessivo”».
2.23
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera h) le parole: “50.000 m3” sono sostituite dalle seguenti: “20.000 m3”».
2.24
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera i) le parole “2 ha” sono sostituite dalle seguenti: “1 ha”».
2.25
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera l) le parole: “50.000 m3” sono sostituite dalle seguenti: “20.000 m3”».
2.26
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera d) le parole: “500.000 hl/anno” sono sostituite dalle seguenti: “100.000 hl/anno”».
2.27
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera e) le parole: “50.000 m3” sono sostituite dalle seguenti: “20.000 m3”».
2.28
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera g) le parole: “50.000 q/anno” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 q/anno”».
2.29
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera h) le parole: “50.000 m3” sono sostituite dalle seguenti: “10.000 m3”».
2.30
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera i) le parole: “10.000 t/giorno” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 t/giorno”».
2.31
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 5), lettera c) le parole: “le 10 tonnellate” sono sostituite dalle seguenti: “i 10 quintali”».
2.32
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 5), lettera d) le parole: “le 5 tonnellate” sono sostituite dalle seguenti: “i 5 quintali”».
2.33
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 6), lettera a) le parole: “25.000 tonnellate/anno” sono sostituite dalle seguenti: “250 tonnellate/anno”».
2.34
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera a) le parole: “lavori per l'attrezzamento” sono sostituite dalle seguenti: “progetti”».
2.35
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera a) le parole: “40 ha” sono sostituite dalle seguenti: “10 ha”».
2.36
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) impianti meccanici di risalita e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 100 metri.”».
2.37
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 100 litri al minuto secondo o comunque di oltre l'1% della portata minima decadica del corso d'acqua.”».
2.38
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera h) sono soppresse le parole: “superiore a 1.500 metri”».
2.39
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), la lettera l) è sostituita dalla seguente:

l) progetti di acquedotti con estensione superiore ai 20 km”».
2.40
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera o) sono soppresse le parole: “destinati ad incidere sul regime delle acque”».
2.41
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera a) le parole: “5 ha” sono sostituite dalle seguenti: “1 ha”».
2.42
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera a) le parole: “20 ha” sono sostituite dalle seguenti: “2 ha”».
2.43
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera e) le parole: “50.000 m3” sono sostituite dalle seguenti: “10.000 m3”».
2.44
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera f) le parole: “25.000 tonnellate/anno” sono sostituite dalle seguenti: “10.000 tonnellate/anno”».
2.45
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), la lettera h) è sostituita dalla seguente:

h) recupero di suoli dal mare”».
2.46
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera n) le parole: “10.000 t/anno” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 t/anno”».
2.47
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera o) le parole: “10.000 t/anno” sono sostituite dalle seguenti: “100 t/anno”».
2.48
Bortolotto

Al comma 4, dopo le parole «destinati alla difesa nazionale», aggiungere le seguenti «e ai progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria».
2.49
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Sopprimere il comma 5.
2.50
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Sopprimere il comma 5.
2.51
Maggi, Specchia, Cozzolino

Al comma 5, dopo le parole: «manutenzione ordinaria» aggiungere le seguenti: «e straordinaria».
2.52
D'Onofrio, Napoli Roberto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti dell'impianto e gli aspetti oggetto della modifica, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. L'autorità competente determina secondo la procedura di verifica di cui al successivo comma 6-bis, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Nel caso di progetti elencati nell'allegato A che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente determina con la stessa procedura se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale».
2.53
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sono sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale le modifiche sostanziali o gli ampliamenti di progetti già autorizzati relativi alle opere appartenenti alle categorie indicate nell'allegato A, in quanto le modifiche stesse comportino un rilevante aggravamento dell'impatto ambientale. Il Ministero dell'Ambiente determina, secondo procedura di verifica di cui al successivo articolo 7, comma 10, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale».
2.54
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ampliamenti di progetti» inserire le seguenti: «di cui al comma 3».
2.66
Il Governo

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «notevoli ripercussioni negative» con le seguenti: «ripercussioni».
2.55
Bortolotto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i progetti di cui all'articolo 2, comma 6, che non comportino modifiche sostanziali il committente o l'autorità proponente trasmette all'autorità competente il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura della valutazione dell'impatto ambientale. L'autorità competente provvede, entro 90 giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato C, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura».
2.56
Maggi, Specchia, Cozzolino

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente possono essere determinati per specifiche categorie progettuali e/o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato C, soglie e criteri per l'esclusione dalla procedura».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 7.
2.57
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sopprimere il comma 7.
2.58
Rizzi

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Sono esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
2.59
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Al comma 7, dopo le parole «stretto necessario» aggiungere le seguenti: «e nei tempi utili».
2.67
Il Governo

Al comma 7, sostituire le parole: «sia per salvaguardare le incolumità delle persone da un pericolo imminente sia in seguito a calamità» con le seguenti: «e nei tempi utili a salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente a causa di calamità».
2.60
Il Governo

Al comma 7 sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
2.61
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sopprimere i commi 8 e 9.
2.62
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La realizzazione delle opere funzionalmente connesse di un impianto soggetto alla disciplina di valutazione di impatto ambientale è subordinata all'integrazione della procedura di valutazione ambientale».
2.63
Maggi, Specchia, Cozzolino

Al comma 9, dopo la parola: «funzionalmente» aggiungere le seguenti: «e direttamente».
2.69
Il Relatore

Art. 17.

Aggiungere dopo il comma 3 il seguente:

«3-bis. Con le stesse modalità di cui al comma 3, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di applicazione della presente legge al rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati».
17.6
Il Relatore