TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 1998

231ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(3393) Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri
(536) CARCARINO ed altri. - Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani
(537) CARCARINO ed altri. - Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani
(587) LAVAGNINI ed altri. - Nuove norme in materia di locazioni di immobili urbani (645) SERVELLO. - Modifica all' articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo
(684) SERVELLO ed altri. - Modifica dell' articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore SPECCHIA, con riferimento al disegno di legge n. 3393, presenta ed illustra il subemendamento 2.59/1, sul quale il senatore RIZZI si esprime in senso favorevole.

Il relatore PAROLA, rilevato che il subemendamento creerebbe un enorme contenzioso, per cui non può condividerlo, ritira altresì il proprio emendamento 2.59, invitando il senatore CARCARINO a riformulare nuovamente l'emendamento 2.37 (nuovo testo), avvicinandone il contenuto all'emendamento 2.59.

Il senatore CARCARINO riformula ed illustra tale emendamento, anche alla luce dei chiarimenti nel frattempo da lui acquisiti.

Il senatore SPECCHIA trasforma il subemendamento 2.59/1 nel subemendamento 2.37 (secondo nuovo testo)/1.

Il senatore BORTOLOTTO, ritenendo che avrebbe preferito una formulazione dell'emendamento in senso aggiuntivo e non sostitutivo rispetto all'ultimo periodo del comma 4, in quanto più corrispondente alla posizione della sua parte politica, ritira comunque l'emendamento 2.33.

Il senatore LAURO lamenta che ai Gruppi dell'opposizione non sia lasciata la possibilità di formulare eventuali altri subemendamenti al testo nuovamente riformulato dell'emendamento 2.37.

Sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.34 e 2.35.

Posto ai voti, risulta respinto il subemendamento 2.37 (secondo nuovo testo)/1.

Il senatore SPECCHIA interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 2.37 (secondo nuovo testo) rilevando che, pur essendo apprezzabile lo sforzo della maggioranza per inserire nell'emendamento alcune delle condizioni richieste dall'opposizione, il testo prelude ad un incremento della tassazione degli immobili che non è accettabile alla luce del fatto che sulla casa già grava un eccessivo onere tributario, come ha riconosciuto recentemente anche la Corte dei conti. Ad avviso della sua parte politica, occorre invece andare nella direzione opposta, dal momento che un soggetto non può ritenersi privilegiato o abbiente solo per il fatto di essere proprietario di un immobile.

L'emendamento 2.37 (secondo nuovo testo) è quindi posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del relatore PAROLA e del sottosegretario MATTIOLI.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.36, 2.38, 2.39, 2.55, 2.40 e 2.56.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.41 e 2.57; posti separatemente ai voti, risultano poi respinti gli emendamenti 2.42, 2.12, 2.43 e 2.44.

Dopo che il senatore BORTOLOTTO ha ritirato l'emendamento 2.45, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.46 e 2.47; sono poi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.48 e 2.49, di tenore identico.

Posto ai voti e respinto l'emendamento 2.50, sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.51 e 2.58, di tenore identico, previa dichiarazione favorevole dei senatori SPECCHIA (che chiede alla maggioranza e al Governo di valutare con maggiore attenzione il contenuto dell'emendamento in quanto apporta un chiarimento al testo molto opportuno) e contrario del senatore CARCARINO.

Il senatore CARCARINO illustra il seguente ordine del giorno:

"Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3393 e connessi,

premesso che:

- la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 è volta ad escludere dall'ambito di applicazione della legge gli immobili che per motivi tecnici o urbanistici non potrebbero entrare nel mercato delle locazioni;

- nell'ambito di tali tipologie sono ricompresi immobili ubicati nei centri storici di molte città italiane che, pur essendo soggetti a vincoli di vario tipo, non possono essere considerati affatto abitazioni di lusso presentando anzi molto spesso forti condizioni di degrado;

- il riferimento alla disciplina del codice civile non è sufficiente in quanto tali disposizioni non possono contemplare la varietà delle situazioni urbanistiche riscontrabili nell'assetto attuale delle città italiane, la quale richiede invece una soluzione normativa adeguatamente differenziata;

impegna il Governo
a prevedere, attraverso gli strumenti normativi che riterrà opportuni, idonee forme di sostegno o incentivazione volte a rendere utilizzabili, mediante le necessarie azioni di risanamento, quegli immobili ricompresi nelle tipologie di cui alla citata lettera a) i quali si prestino a soddisfare esigenze abitative senza pregiudizio per l'assetto urbanistico, sottraendoli allo stato di abbandono in cui sarebbero altrimenti condannati a versare."
0/3393/2/13 CARCARINO, BORTOLOTTO, POLIDORO, RESCAGLIO, MANFREDI, RIZZI, FIORILLO
Con il parere favorevole del relatore PAROLA e dopo che il sottosegretario MATTIOLI ha preannunciato la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno, qualora ripresentato in Assemblea, l'ordine del giorno è posto ai voti ed accolto.

Si riprende l'esame dell'ordine del giorno 0/3393/1/13, già precedentemente illustrato dal senatore Carcarino.

Con il parere favorevole del relatore PAROLA e dopo che il sottosegretario MATTIOLI ha preannunciato la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno, qualora ripresentato in Assemblea, anche tale ordine del giorno è posto ai voti ed accolto.

Si passa, quindi, alla votazione dell'articolo 1, in precedenza accantonata. E' accolto.

E' successivamente posto ai voti ed accolto l'articolo 2, nel testo emendato.
Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore SPECCHIA aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 3.1.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 3.23, finalizzato a garantire pienamente il diritto di prelazione dell'inquilino. Si sofferma inoltre sull'emendamento 3.40, volto a definire una norma di garanzia a favore del conduttore che, ricorrendo gravi motivi, recede dal contratto dandone comunicazione al locatore con preavviso di dodici mesi; dà infine per illustrati i rimanenti emendamenti da lui presentati.

Il senatore RIZZI illustra l'emendamento 3.26, finalizzato a prevedere il diritto del locatore al risarcimento del danno nel caso il conduttore rifiuti pretestuosamente di rilasciare l'immobile. Illustra inoltre l'emendamento 3.34, finalizzato alla soppressione del comma 5, la cui previsione appare troppo vessatoria nei confronti del locatore.
Illustra quindi brevemente i rimanenti emendamenti da lui presentati. Aggiunge la firma ed dà per illustrati gli emendamenti 3.7, 3.9, 3.10, 3.12, 3.15, 3.18, 3.21, 3.22, 3.25, 3.28, 3.29, 3.32 e 3.35.

Il senatore POLIDORO ricorda di aver ritirato tutti gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 3.13 soppressivo della lettera g), ritenendo che la vendita dell'immobile a terzi non possa costituire un motivo di disdetta del contratto da parte del locatore. Aggiunge quindi la firma all'emendamento 3.14, di identico contenuto, in assenza del proponente.

Il senatore CAPALDI ritira l'emendamento 3.24, e aggiunge la firma all'emendamento 3.23. Anche il senatore CARCARINO aggiunge la firma all'emendamento 3.23.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 3.33.

Il relatore PAROLA si rimette alla deliberazione della Commissione sugli emendamenti 3.3 e 3.40, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 3.23.
Su tutti gli altri emendamenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario MATTIOLI si rimette alla deliberazione della Commissione sugli emendamenti 3.3, 3.10, 3.23 e 3.40. Esprime invece parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti.

Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Accogliendo una proposta del senatore CARCARINO, il senatore RIZZI riformula l'emendamento 3.3 sostituendo le parole: "della rinnovazione" con le altre: "del rinnovo".

Posto ai voti, nel testo modificato, rimanendo invariati i pareri già espressi, tale emendamento viene approvato.

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 3.5, 3.6. Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 3.7 e 3.8, di identico contenuto, vengono respinti.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 3.9, sull'emendamento 3.10 intervengono per dichiarazione di voto favorevole i senatori POLIDORO e CARCARINO.

Posto ai voti, l'emendamento 3.10 viene quindi approvato.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 3.11.

Sull'emendamento 3.12 il senatore LAURO interviene proponendone una modificazione aggiungendo, dopo la parola: "limitrofo" le parole: "ove si tratti di isole minori". Su tale proposta emendativa, dopo che il relatore PAROLA ed il sottosegretario MATTIOLI hanno motivato il loro parere contrario, intervengono il senatore CARCARINO ed il presidente GIOVANELLI.

Posto ai voti, l'emendamento 3.12, modificato dai presentatori nel senso illustrato dal senatore Lauro, viene respinto.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 3.13 il senatore SPECCHIA preannuncia il proprio voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 3.13, di identico contenuto dell'emendamento 3.14, viene respinto.

Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 3.15, 3.16 (di identico contenuto dell'emendamento 3.17), 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 3.23.

Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30.

Il senatore MANFREDI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.31, finalizzato ad introdurre una norma che riequilibra una disciplina che appare troppo vessatoria nei confronti del locatore. Infatti il testo del disegno di legge prevede un risarcimento del danno non inferiore a 36 mensilità conferendo una discrezionalità nella determinazione di tale risarcimento eccessiva.

Il sottosegretario MATTIOLI motiva il parere contrario del Governo a tale emendamento giudicando difficile per il conduttore documentare le maggiori spese sostenute.

Posto ai voti, l'emendamento 3.31 viene respinto.

In sede di dichiarazione di voto il senatore MAGGI aggiunge la firma e preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.32, condividendo la previsione che il risarcimento del danno scatti allorquando il locatore immotivatamente non adibisca l'immobile agli usi per i quali ha esercitato la disdetta.

Posto ai voti, l'emendamento 3.32 viene respinto.

L'emendamento 3.33 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.34.

Il senatore MANFREDI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.35, ribadendo l'esigenza di rendere meno gravoso per il locatore il risarcimento nel caso previsto dal comma 5. E' opportuno infatti definire un limite massimo entro il quale determinare tale risarcimento.

Il sottosegretario MATTIOLI ribadisce il parere contrario su tale emendamento che, a differenza del comma 5 dell'articolo 3, non prevede il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni del contratto disdettato. D'altra parte il Governo non nega la delicatezza della questione e preannuncia quindi una disponibilità ad approfondire le tematiche connesse, ferma restando l'esigenza di non stravolgere l'equilibrio del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore RIZZI condivide le perplessità del senatore Manfredi sul carattere vessatorio e penalizzante delle disposizioni recate dai commi 3 e 5 nei confronti del proprietario.

Il senatore CARCARINO respinge il giudizio formulato dal senatore Rizzi, sottolineando che il risarcimento del danno trova motivazione in un precedente comportamento illegittimo del proprietario: pertanto ritiene che una discussione sulla misura del risarcimento stesso non possa perdere di vista l'impostazione dei comma 3 e 5.

Il presidente GIOVANELLI ritiene che la delicatezza delle disposizioni in esame risieda non tanto nella determinazione del risarcimento quanto nella individuazione dei casi nei quali tale risarcimento possa essere adeguatamente motivato. Invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento per consentirne un maggiore approfondimento.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 3.35.

Per le stesse motivazioni il senatore MANFREDI ritira anche l'emendamento 3.38.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.39.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 3.40 il presidente GIOVANELLI fa presente al senatore Bortolotto che l'emendamento, eventualmente accolto, andrà collocato come articolo aggiuntivo all'articolo 3, visto che disciplina il diritto di recesso del conduttore.

Il senatore MANFREDI preannuncia il proprio voto nettamente contrario sull'emendamento 3.40.

I senatori CARCARINO e IULIANO esprimono perplessità circa la genericità della norma che disciplina, tra l'altro, un aspetto da affidare alla libera contrattazione delle parti.

Il presidente GIOVANELLI ritiene che l'emendamento 3.40, pur affrontando una questione certamente delicata, presenta profili di problematicità applicativa che vanno approfonditi. Invita pertanto i presentatori a ritirarlo.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore SPECCHIA, interviene il senatore BORTOLOTTO il quale ribadisce il contenuto di garanzia nei confronti del conduttore, in vista di una piena liberalizzazione del mercato degli affitti. Preso atto dell'orientamento della Commissione, tuttavia, ritira l'emendamento preannunciandone una sua riformulazione per l'Assemblea.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 3.41 viene respinto.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame di un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo all'articolo 3.

Dopo che il senatore RIZZI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.0.2, il relatore PAROLA e il sottosegretario MATTIOLI esprimono parere contrario su tale emendamento.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Si passa quindi all'articolo 4.

I presentatori rinunciano ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore PAROLA ed il sottosegretario MATTIOLI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 4.1, 4.4 e 4.6.

Vengono invece ritirati gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.5.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'articolo 4.

Viene poi dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 4.0.1, sul quale avevano espresso parere contrario il Relatore ed il Rappresentante del Governo.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 5.1, 5.5 e 5.10, così come il senatore RIZZI illustra gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e ritira l'emendamento 5.7.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 5.11, identico all'emendamento 5.4.

Il senatore POLIDORO ricorda di aver ritirato tutti gli emendamenti da lui presentanti.

Il senatore CAPALDI ritira l'emendamento 5.8 ed illustra, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 5.9.

Il relatore PAROLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 5.9, in quanto potrebbero pregiudicare un testo soddisfacente, che riguarda un problema molto delicato.

Il sottosegretario MATTIOLI si associa al parere del relatore.

In sede di votazione è posto ai voti ed accolto l'emendamento 5.4 (identico all'emendamento 5.11) previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori BORTOLOTTO e SPECCHIA e dopo che il relatore PAROLA ed il sottosegretario MATTIOLI ne hanno sottolineato il carattere pleonastico in quanto sono già sedi universitarie quelle che ospitano corsi distaccati; posto ai voti ed accolto l'emendamento 5.9, risultano respinti tutti gli altri emendamenti.

E' quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 5, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.1, 6.20, 6.22, 6.27, 6.37 e 6.38.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 6.2, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.12, 6.13, 6.14, 6.17, 6.18, 6.19, 6.24 (dopo averlo fatto proprio), 6.29, 6.31, 6.32a, 6.33 e 6.36.

Il senatore IULIANO fa proprio ed illustra l'emendamento 6.3.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 6.5, nonché, dopo averli fatti propri per temporanea assenza dei proponenti, gli emendamenti 6.26 e 6.32; illustra quindi i propri emendamenti 6.34 e 6.35.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 6.9, 6.16 e 6.0.3.

Il senatore POLIDORO ricorda di aver ritirato tutti gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo.

Il senatore RIZZI illustra gli emendamenti 6.21, 6.28 e 6.30.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 6.39.

Il relatore PAROLA, riconosciuta l'opportunità di approfondire la questione posta dall'emendamento 6.5, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.11 e sull'emendamento 6.34, qualora riformulato nel senso di recepire il contenuto sostanziale della norma richiamata, e si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.17; dopo aver invitato i proponenti a ritirare gli emendamenti 6.26, 6.35 e 6.0.3, si esprime in senso contrario su tutti gli altri emendamenti presentati.

Il sottosegretario MATTIOLI si sofferma sull'emendamento 6.5, che giudica opportuno da un punto di vista tecnico qualora si limiti a modificare il termine in 180 giorni, dal momento che i conduttori possono avviare le trattative di cui allo stesso articolo 2 secondo una procedura che ha appunto la durata di 180 giorni. Ovviamente tale modifica preclude ogni proposta di proroga delle commissioni prefettizie, anche alla luce dell'orientamento già manifestato al riguardo sia dal Governo nell'ambito di un decreto-legge che dalla Corte costituzionale.
Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 6.11, 6.17 e 6.34 qualora riformulato come suggerito dal relatore, associandosi al parere del relatore sugli altri emendamenti.

Dopo che sono stati posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4, il senatore CARCARINO riformula l'emendamento 6.5 il quale è posto ai voti ed accolto, risultandone preclusi gli emendamenti 6.6 e 6.7.

Il senatore MANFREDI interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.8, sottolineandone l'opportunità.

Il relatore PAROLA, dopo aver manifestato il proprio disagio rispetto all'introduzione di elementi di novità sugli aspetti disciplinati dal codice civile, si riserva tuttavia un approfondimento per l'Assemblea di tale questione, così come per quella del risarcimento del danno affrontata in altri emendamenti.
L'emendamento 6.8 è posto ai voti e respinto.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 6.9, risulta invece accolto l'emendamento 6.11.

Sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 6.12 e 6.13, nonché l'emendamento 6.14 dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MANFREDI e una discussione nella quale intervengono ripetutamente in ordine ai profili di legittimità costituzionale del testo emendativo i senatori MANFREDI e CAPALDI, il relatore PAROLA, il sottosegretario MATTIOLI ed il presidente GIOVANELLI; è altresì posto ai voti e respinto l'emendamento 6.16.

Posto ai voti ed accolto l'emendamento 6.17, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.18, 6.19, 6.21 (dopo un dibattito in merito all'effettiva utilità dell'emendamento nel quale intervengono ripetutamente i senatori CARCARINO, SPECCHIA, CAPALDI, MANFREDI, il relatore PAROLA ed il presidente GIOVANELLI), 6.24, 6.26, 6.39, identico all'emendamento 6.28 che il senatore RIZZI dichiara di ritirare, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.32a e 6.33.

Il senatore CARCARINO riformula, accogliendo il suggerimento del Relatore e del Governo l'emendamento 6.34, il quale è posto ai voti ed accolto; ritira poi l'emendamento 6.35.

Sono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.36 e 6.0.3, dopo che il senatore BORTOLOTTO non ha accolto l'invito del Relatore e del Governo a ritirare quest'ultimo emendamento.

Posto ai voti, è accolto l'articolo 6 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore RIZZI aggiunge la firma agli emendamenti del proprio Gruppo e li ritira tutti, ad eccezione dell'emendamento 7.6.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 7.7.

Dichiarati decaduti gli emendamenti 7.3 e 7.8 per assenza dei proponenti, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.6 (dopo un dibattito nel quale intervengono i senatori RIZZI, CAPALDI e CARCARINO per chiarirne la reale portata) e 7.7.

E' quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 7.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, venerdì 11 settembre alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 19,15.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3393

Art. 2.

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Possono altresì derogare nella misura massima complessiva del 2 per mille i soli comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni».
2.37 (Nuovo testo)
Carcarino

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 4.

Conseguentemente, aggiungere, dopo il comma 4, il seguente comma:

«4-bis. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni».
2.59
Il Relatore

All'emendamento 2.59, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza giustificato motivo».
2.59/1
Specchia, Maggi, Rizzi

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli nei confronti dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni possono, altresì, deliberare aliquote ICI più elevate, nei confronti dei proprietari che concedono in locazione immobili al di fuori delle condizioni previste dagli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, o che hanno un immobile ad uso abitativo che risulti non occupato da oltre un anno. I comuni che adottano tali delibere possono derogare ai limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla vigente normativa ai fini della determinazione delle aliquote».
2.33
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «I comuni possono deliberare aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale».
2.34
Colla, Avogadro, Manfredi

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «nel rispetto dell'equilibrio di bilancio».
2.35
Colla, Avogadro, Manfredi

Aggiungere in fine, le seguenti parole: «senza giustificato motivo».
2.37 (secondo nuovo testo)/1
Specchia, Maggi, Rizzi

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 4.

Conseguentemente, aggiungere, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni».
2.37 (secondo nuovo testo)
Carcarino, Bortolotto, Capaldi, Polidoro

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
2.36
Pastore, Manfredi

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «all'uno per mille e» con le seguenti: «al cinquanta per cento dello stesso».
2.37
Carcarino

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «limitatamente agli immobili non locati» con le seguenti: «limitatamente agli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, tenuti a disposizione del proprietario e da esso non utilizzati nè concessi in uso a propri familiari».
2.38
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «limitatamente agli immobili» inserire le seguenti: «non volutamente».
2.39
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «limitatamente agli immobili» e prima delle parole: «non locati» inserire la seguente: «volutamente».
2.55
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «non locati» aggiungere le seguenti: «per un periodo di tre anni».
2.40
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «non locati» inserire le seguenti: «per un periodo di due anni».
2.56
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'aliquota dell'ICI relativa agli immobili dati in locazione ad uso abitativo resta fissa per tutta la durata del contratto.
2.41
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'aliquota dell'ICI relativa agli immobili dati in locazione ad uso abitativo resta fissa per tutta la durata del contratto.
2.57
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Sopprimere il comma 5.
2.42
Colla, Avogadro, Manfredi

Al comma 5, primo periodo, sostituire dalle parole: «non possono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «non possono avere durata inferiore ai due anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5».
2.12
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 5, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e di quelli autorizzati dagli accordi definiti in sede locale».
2.43
Pastore, Manfredi

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «per due anni» con le seguenti: «per un anno».
2.44
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: «fatta salva...» fino alla fine del periodo.
2.45
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «adibire l'immobile» con le seguenti: «vendere l'immobile o adibirlo».
2.46
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 5, sostituire le parole: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni» con le seguenti: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente per la durata di anni due».
2.47
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
2.48
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
2.49
Colla, Avogadro, Manfredi

Al comma 5, sostituire le parole: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni» con le seguenti: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente per la durata di un anno».
2.50
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.».
2.51
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.».
2.58
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.
3.1
Colla, Avogadro

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».
3.2
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 1, sostituire le parole: «facoltà di disdetta» con le seguenti: «facoltà di diniego della rinnovazione».
3.3
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 1, sostituire le parole: «facoltà di disdetta» con le seguenti: «facoltà di diniego del rinnovo».
3.3 (Nuovo testo)
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»; nella lettera a), sopprimere le parole: «commerciale, artigianale, professionale».

Conseguentemente, al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «l'articolo 38» con le seguenti: «gli articoli 38 e 39».
3.4
Polidoro, Rescaglio

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «destinare l'immobile» con le seguenti: «vendere l'immobile o destinarlo».

Conseguentemente, sopprimere la lettera g).
3.5
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ad uso abitativo,» sopprimere le seguenti: «commerciale, artigianale o professionale».
3.6
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «parenti» aggiungere le seguenti: «o affini».
3.7
Pastore, Manfredi

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «parenti» aggiungere le seguenti: «ed affini».
3.8
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «o comunque» con le seguenti: «e comunque».
3.9
Pastore, Manfredi

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «proprie funzioni od attività sociali» con le seguenti: «attività dirette a perseguire le suddette finalità».
3.10
Pastore, Manfredi

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «ed offra» fino a: «disponibilità».
3.11
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «o in un comune limitrofo».
3.12
Pastore, Manfredi

Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «o in un comune limitrofo ove si tratti di isole minori».
3.12 (Nuovo testo)
Pastore, Manfredi

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
3.13
Carcarino

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
3.14
Fiorillo

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) quando il locatore persona fisica intenda vendere l'immobile a terzi».
3.15
Callegaro, Manfredi

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «e non abbia la proprietà...» fino alla fine.
3.16
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «e non» fino a: «propria abitazione».
3.17
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «ad uso abitativo» aggiungere le seguenti: «idonei alla locazione a norma della lettera c)».
3.18
Pastore, Manfredi

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo la parola: «abitativo» aggiungere la seguente: «liberi».
3.19
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.
3.20
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «In tal caso» con le seguenti: «Nel caso in cui il locatore si sia avvalso della facoltà di disdetta e non disponga di altri immobili da offrire al conduttore,».
3.21
Pastore, Manfredi

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «da esercitare» fino alla fine del periodo.
3.22
Pastore, Manfredi

Al comma 1, lettera g), in fine, sostituire le parole: «all'articolo 38» con le seguenti: «agli articoli 38 e 39».
3.23
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «articolo 38» inserire le seguenti: «e all'articolo 39».
3.24
Capaldi, Veltri, Figurelli

Al comma 2, sopprimere le parole: «o dell'autorizzazione».
3.25
Pastore, Manfredi

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il locatore ha diritto al risarcimento del danno quando il conduttore rifiuti pretestuosamente di rilasciare l'immobile nei termini intimati o fissati dal giudice».
3.26
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 2, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
3.27
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «nullità» con la seguente: «inefficacia».
3.28
Pastore, Manfredi

Sopprimere il comma 3.
3.29
Callegaro, Manfredi

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In caso di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta, ai sensi del presente articolo, il locatore è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinarsi in misura non inferiore a quarantotto mensilità del canone di locazione in corso».
3.30
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 3, sostituire le parole da: «il locatore stesso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore pari alle maggiori spese sostenute dallo stesso, documentate».
3.31
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 3, dopo le parole: «non lo adibisca» aggiungere la seguente: «immotivamente».
3.32
Pastore, Manfredi

Al comma 3, sostituire la parola: «trentasei» con la seguente: «dodici».
3.33
Colla, Avogadro

Sopprimere il comma 5.
3.34
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al risarcimento in misura non superiore a 36 mensilità dell'ultimo canone corrisposto».
3.35
Callegaro, Manfredi

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «pari alle maggiori spese documentate, sostenute dal conduttore stesso per affittare altro immobile per uso abitazione».
3.38
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il locatore può avvalersi della facoltà di disdetta del contratto, anche in anticipo rispetto alla prima scadenza, qualora il conduttore sia moroso per almeno due mesi consecutivi o complessivi. Il rilascio dell'immobile è disposto ed eseguito entro i trenta giorni successivi alla disdetta».
3.39
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di dodici mesi».
3.40
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo la scadenza dei contratti, di cui al comma 1 del'articolo 2, l'immobile dovrà essere restituito nelle stesse condizioni documentate, in cui versava alla stipula del contratto. In caso di danni causati all'immobile dal conduttore, il locatore può chiedere un risarcimento documentato, al Fondo nazionale di cui all'articolo 10, non superiore all'80 per cento del danno subìto».
3.41
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disdetta del contratto da parte del conduttore)

1. Qualora ricorrano gravi motivi, il conduttore può recedere dal contratto dandone preavviso al locatore almeno dodici mesi prima».
3.0.1
Polidoro, Rescaglio

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disdetta del contratto da parte del conduttore)

1. Prima della scadenza dei contratti stipulati, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2, il conduttore può avvalersi della facoltà di disdetta del contratto, dandone comunicazione al locatore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

a) quando il conduttore intenda prendere in locazione o acquistare altro immobile, per mutate esigenze familiari;
b) per impossibilità di far fronte alle spese di locazione concordate nel contratto.

2. Il conduttore è tenuto, in caso di disdetta anticipata, a corrispondere al locatore le somme dovute, come da contratto, per sei mesi dopo la disdetta stessa o fino allo scadere del periodo contrattuale se questo inferiore ai sei mesi.
3. Nel caso che il conduttore sia inadempiente nei confronti del locatore, come previsto nel comma 2, il locatore è risarcito a cura del Ministero dei lavori pubblici, avvalendosi del Fondo nazionale di cui all'articolo 10».
3.0.2
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.
4.1
Colla, Avogadro

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».
4.2
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «particolari esigenze delle parti» aggiungere le seguenti: «anche ai fini di quanto stabilito dal successivo articolo 5, comma 1».
4.3
Capaldi, Veltri, Figurelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La determinazione dei canoni deve essere effettuata tenendo conto di tutti gli elementi idonei a fissarli in misura più favorevole al conduttore rispetto ai canoni praticati sul libero mercato».
4.4
Pastore, Manfredi

Sopprimere il comma 4.
4.5
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Non si applicano l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e la procedura di rifissazione della data di esecuzione per i conduttori che, in regime di equo canone, rifiutino l'offerta del locatore di stipulare un nuovo contratto in base ai criteri fissati negli accordi locali di cui al presente articolo».
4.6
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale)

1. Ai fini della presente legge sono considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni che abbiano rilevanza nazionale sulla base di concreti elementi di riferimento quali la diffusione, la presenza attiva ed articolata sul territorio nazionale, la stipulazione di contratti ed accordi collettivi nel settore, la partecipazione, secondo quanto previsto da leggi regionali, a commissioni ed organi amministrativi. Per l'attività prestata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, in sede di stipula dei contratti, le predette organizzazioni possono richiedere a ciascuna parte contraente un corrispettivo di importo non superiore al costo per il servizio fornito alle parti medesime, determinato con apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici. Sull'importo corrisposto si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare con cadenza triennale, a decorrere dalla medesima data, sono individuate le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sia degli inquilini che dei proprietari.
4.0.1
Bosi, Tarolli

Art. 5.

Sopprimere i commi 1 e 2.
5.1
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 1, dopo le parole: «delle parti» aggiungere le seguenti: «, anche di durata inferiore a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2».
5.2
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 2, sostituire le parole da: «per soddisfare» a: «studenti universitari» con le seguenti: «per soddisfare le esigenze transitorie per motivi di lavoro o di studio sulla base di dichiarazioni più vincolanti espresse dal conduttore e riportate nel contratto di locazione».
5.3
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 3, dopo le parole: «sede di università» inserire le seguenti: «o di corsi universitari distaccati».
5.4
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 3, dopo le parole: «sede di università» inserire le seguenti: «o di corsi universitari distaccati».
5.11
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, studenti di scuola media superiore e comunque per quelli fuori sede».
5.5
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 3, dopo la parola: «universitari» aggiungere le seguenti: «e per studenti di scuola media superiore fuori sede».
5.6
Polidoro, Rescaglio

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
5.7
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 3, dopo le parole: «associazione degli studenti» aggiungere il seguente periodo: «Ai contratti stipulati in violazione delle norme della presente legge, compresa la previsione di cui al precedente articolo 1, comma 4, con conduttori che abitano stabilmente l'alloggio per motivi di studio si applicano i canoni e le altre condizioni definite negli accordi di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo».
5.8
Capaldi, Veltri, Figurelli

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore».
5.9
Rescaglio

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai contratti stipulati in violazione delle norme della presente legge con conduttori che abitano stabilmente l'alloggio per motivi di studio si applicano i canoni e le altre condizioni definite negli accordi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo».
5.10
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Art. 6.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
6.1
Colla, Avogadro

Sopprimere il comma 1.
6.2
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 1, dopo le parole: «per finita locazione» inserire le seguenti: «con scadenza di contratto successiva al 31 dicembre 1995».
6.3
Fiorillo

Al comma 1, dopo le parole: «... per finita locazione» aggiungere le seguenti: «con scadenze di contratto successive al 31 dicembre 1995».
6.4
Callegaro, Manfredi

Al comma 1, sostituire le parole: «sono sospese per un periodo di centocinquanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino a 150 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4».
6.5
Carcarino

Al comma 1, sostituire la parola: «150» con la seguente: «180».
6.5 (Nuovo testo)
Carcarino

Al comma 1, sostituire la parola: «centocinquanta» con la seguente: «sessanta».
6.6
Pastore, Manfredi

Al comma 1, sostituire la parola: «centocinquanta» con la seguente: «novanta».
6.7
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 1, dopo le parole: «... della presente legge.» aggiungere le seguenti: «in caso di morosità, disponibilità di altro alloggio, abbandono dell'immobile o cessione dello stesso a terzi da parte del conduttore, il locatore potrà ricorrere al pretore, senza formalità ai sensi dei commi da 2 a 8 dell'articolo 44 del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 22 luglio 1998 in attuazione dell'articolo 47 della legge 6 marzo 1998, n. 40, per ottenere il provvedimento di autorizzazione alla immediata esecuzione dello sfratto».
6.8
Callegaro, Manfredi

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La sospensione non si applica, qualora per tali provvedimenti sia già stata dichiarata la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, o sia stata notificata la dichiarazione di urgente necessità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge citata».
6.9
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«La sospensione non si applica, qualora per tali provvedimenti sia già stata dichiarata la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1998, n. 61, o sia stata notificata la dichiarazione di urgente necessità di cui al comma 3 dell'articolo 3».
6.10
Polidoro, Rescaglio

Al comma 2, sostituire la parola: «avviano» con le seguenti: «possono avviare».
6.11
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche» a: «sindacali».
6.12
Pastore, Manfredi

Al comma 2, sopprimere le parole da: «in base» fino alla fine del periodo.
6.13
Pastore, Manfredi

Al comma 2, dopo le parole: «... in base alle procedure definite all'articolo 2 della presente legge.» aggiungere le seguenti: «La sospensione dell'esecuzione dei titoli per finita locazione previsti dal comma 1 dell'articolo 6 e la successiva procedura di cui al comma 3 e seguenti del medesimo articolo 6 non si applicano alle procedure per le quali il prefetto abbia già programmato l'intervento della forza pubblica».
6.14
Callegaro, Manfredi

Sostiture il comma 3 con il seguente:

«3. Il locatore e il conduttore degli immobili di cui al comma 1 entro il termine di sospensione, avviano a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto in base alle procedure di cui all'articolo 2 della presente legge, ovvero comunicano all'altra parte i motivi della rinuncia alla nuova locazione».
6.15
Polidoro, Rescaglio

Sostiture il comma 3 con il seguente:

«3. Il locatore e il conduttore degli immobili di cui al comma 1, entro il termine di sospensione, avviano a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto in base alle procedure di cui all'articolo 2, ovvero comunicano all'altra parte i motivi della rinuncia alla nuova locazione».
6.16
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 3, dopo le parole: «possono chiedere» aggiungere le seguenti: «, entro e non oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1».
6.17
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 3, dopo le parole: «... di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.» aggiungere le seguenti: «Il decreto con cui il pretore rifissa la data di esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servizi dell'assistenza della forza pubblica.».
6.18
Callegaro, Manfredi

Al comma 4, dopo le parole: «di rilascio» aggiungere le seguenti: «per finita locazione».
6.19
Pastore, Manfredi

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge».
6.20
Colla, Avogadro

Al comma 4, dopo le parole: «sola volta,» aggiungere le seguenti: «entro e non oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1».
6.21
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro un termine di sei mesi».
6.22
Colla, Avogadro

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Trascorso il termine di cui al comma 1, ed in mancanza di accordo tra le parti per la stipula di un nuovo contratto di locazione, a tali provvedimenti di rilascio si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 6-bis».
6.23
Polidoro, Rescaglio

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi di dimostrata occupazione abusiva degli immobili, il proprietario può chiedere con azione proponibile dinanzi al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del codice di procedura civile, che sia rilasciato immediatamente l'immobile. Alla prima udienza il giudice, con provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'immobile, dispone il rilascio dell'immobile medesimo e fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento. Non sono ammessi differimenti del termine dell'esecuzione. Ai soggetti che hanno occupato abusivamente un immobile è fatto divieto di poter partecipare ai bandi per l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica».
6.24
Colla, Avogadro

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
6.25
Polidoro, Rescaglio

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
6.26
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Sopprimere il comma 5.
6.27
Colla, Avogadro

Al comma 5 sostituire le parole: «fino a diciotto mesi» con le seguenti: «fino a dodici mesi».
6.28
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 5 sostituire le parole: «fino a diciotto mesi» con le seguenti: «fino a dodici mesi».
6.39
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Al comma 5, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «otto».
6.29
Pastore, Manfredi

Al comma 6, sostituire le parole: «al settantacinque per cento della» con la seguente: «alla».
6.30
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 6, dopo le parole: «... l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento» aggiungere le seguenti: «salvo il risarcimento del maggior danno».
6.31
Callegaro, Manfredi

Al comma 6, dopo le parole: «è maggiorato del venti per cento» aggiungere le seguenti: «nei casi di contratti stipulati ai sensi della legge n. 359 del 1992, e del 50 per cento nei casi di contratti stipulati ai sensi della legge n. 392 del 1978».
6.32
Fiorillo

Al comma 6, le parole: «La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile» sono soppresse.
6.32a
Callegaro, Manfredi

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «La corresponsione» a: «codice civile» con le seguenti: «Salvo il risarcimento del maggior danno».
6.33
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «dal terzo comma» con le seguenti: «dal secondo comma».
6.34
Carcarino

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da: «si applica» fino a: «legge 15 febbraio 1980, n. 25» con le seguenti: «il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio comunque concesso».
6.34 (Nuovo testo)
Carcarino

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nei comuni indacati nel decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del sindaco, possono essere sospese per 12 mesi le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione. Tale misura può essere prorogata ulteriormente per non più di 12 mesi».
6.35
Carcarino

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. La sospensione dell'esecuzione dei titoli di cui al comma 1 e la successiva procedura di cui al comma 3 e seguenti, non si applicano alla procedure per le quali il prefetto abbia già programmato l'intervento della forza pubblica nonchè qualora si accerti, con procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1989, che il conduttore abbia abbandonato l'immobile, abbia comunque la disponibilità non precaria di altro alloggio; versi in stato di inadempimento, sopravvenuto alla cessazione del contratto, agli obblighi di cui all'articolo 1591, codice civile, anche riferito agli oneri accessori, quando l'importo complessivo non pagato superi quello di due mensilità del canone.
7-ter. Al procedimento di graduazione pretorile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 ed ai commi 2 e 3 della legge 21 febbraio 1989 n. 61.
7-quater. Il decreto con cui il pretore rifissa la data di esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.».
6.36
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nei casi di dimostrata occupazione abusiva degli immobili, il proprietario può chiedere con azione proponibile dinanzi al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia rilasciato immediatamente l'immobile. Alla prima udienza il giudice, con provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'immobile, dispone il rilascio dell'immobile medesimo e fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento. Non sono ammessi differimenti del termine dell'esecuzione. Ai soggetti che hanno occupato abusivamente un immobile è fatto divieto di poter partecipare ai bandi per l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica.
7-ter. Il termine di cui al comma precedente è ridotto in 90 giorni nei casi di dimostrata necessità del proprietario dell'immobile per i motivi di cui al comma 1 dell'articolo 3 o, se si tratti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, di enti locali o di istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per l'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.».
6.37
Colla, Avogadro

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di dimostrata occupazione abusiva degli immobili di proprietà privata o di proprietà delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, degli enti locali o degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, il proprietario può chiedere con azione proponibile dinanzi al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia rilasciato immediatamente l'immobile. Alla prima udienza il giudice, con provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'immobile, dispone il rilascio dell'immobile medesimo e fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento. Non sono ammessi differimenti del termine dell'esecuzione. Ai soggetti che hanno occupato abusivamente un immobile è fatto divieto di poter partecipare ai bandi per l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica.».
6.38
Colla, Avogadro

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Rilascio degli immobili)

1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo, derivanti da rapporti di locazione, il prefetto stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la concessione della assistenza della forza pubblica nell'ambito delle priorità individuate all'articolo 2 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni.
2. È costituita, con decreto del prefetto, una commissione con il compito di valutare le richieste di assistenza della forza pubblica inoltrate dagli ufficiali giudiziari e programmare la concessione della forza pubblica, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. La commissione è composta da un magistrato, anche in quiescenza, con il compito di presidente, dal sindaco o suo delegato del comune nel cui territorio debba essere eseguito lo sfratto, dal presidente o suo delegato dell'Istituto autonomo case popolari o ente equivalente, da un rappresentate delle organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello provinciale e un rappresentante delle organizzazioni dei proprietari maggiormente rappresentative a livello provinciale.
3. In caso di dichiarazione di urgente necessità di cui al comma 3 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, il locatore che, nel termine di novanta giorni dalla avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, del genitore o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore, nonchè al risarcimento del danno in misura non inferiore a quarantotto mensilità del canone versato al momento del rilascio. Qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, l'esecutato e il proprio nucleo familiare sia ospitato a spese del comune, il risarcimento viene richiesto dallo stesso che provvede alla riscossione con il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. Durante il periodo di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 e comunque fino all'effettivo rilascio, il conduttore, dietro richiesta del locatore, è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone legale dovuto alla cessazione del contratto, oltre ai successivi aggiornamenti di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio 1978 n. 392, maggiorato del vento per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile.».
6.0.1
Polidoro, Rescaglio

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.
(Riserva alloggi degli enti previdenziali e assicurativi
da destinare agli sfrattati)

1. È mantenuta la quota di cui al comma 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 nonchè le procedure previste dall'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
2. Nell'ambito della quota e delle procedure di cui al comma 1, verrà data priorità agli sfratti per i quali è stata concessa l'assistenza della forza pubblica, ai sensi dell'articolo 6-bis della presente legge.».
6.0.2
Polidoro, Rescaglio

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

«Art. 6-bis.
(Esecuzione dei provvedimenti di rilascio)

1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo, derivanti da rapporti di locazione, il prefetto stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la concessione della assistenza della forza pubblica nell'ambito delle priorità individuate all'articolo 2 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni.
2. È costituita, con decreto del prefetto, una commissione con il compito di valutare le richieste di assistenza della forza pubblica inoltrate dagli ufficiali giudiziari e programmare la concessione della forza pubblica, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. La commissione è composta da un magistrato, anche in quiescienza, con il compito di presidente, dal sindaco o suo delegato del comune nel cui territorio debba essere eseguito lo sfratto, dal presidente, o suo delegato, dell'Istituto autonomo case popolari o ente equivalente, da un rappresentante delle organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello provinciale e da un rappresentante delle organizzazioni dei proprietari maggiormente rappresentative a livello provinciale.
3. In caso di dichiarazione di urgente necessità di cui al comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, il locatore che, nel termine di novanta giorni dalla avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, del genitore o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore, nonchè al risarcimento del danno subito in misura non inferiore a quarantotto mensilità del canone versato al momento del rilascio. Qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio l'esecutato e il proprio nucleo familiare sia ospitato a spese del comune, il risarcimento viene chiesto dallo stesso che provvede alla riscossione con il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. Durante il periodo di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 e comunque fino all'effettivo rilascio, il conduttore, dietro richiesta del locatore, è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone legale dovuto alla cessazione del contratto, oltre ai successivi aggiornamenti di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile.

Art. 6-ter.
(Riserva alloggi degli enti previdenziali e assicurativi
da destinare agli sfatti)

1. È mantenuta la quota di cui al comma 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, nonchè le procedure previste dall'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
2. Nell'ambito della quota e delle procedure di cui al comma 1, verrà data priorità agli sfratti per i quali è stata concessa l'assistenza della forza pubblica, ai sensi dell'articolo 6-bis della presente legge.».
6.0.3
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.
7.1
Pastore, Manfredi

Sopprimere l'articolo.
7.2
Callegaro, Manfredi

Sopprimere l'articolo.
7.3
Colla, Avogadro

Sopprimere l'articolo.
7.4
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il contratto» a: «sui redditi» con le seguenti: «il locatore, che attiva la esecuzione di titoli formatisi dopo l'entrata in vigore della presente legge, abbia dichiarato il reddito ai fini IRPEF ed ICI relative all'anno precedente, ovvero denunzi agli uffici competenti l'esistenza di un reddito ai fini ICI ed IRPEF o IRPEG».
7.5
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè» a: «competenza».
7.6
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In relazione a quanto sopra, il termine di cui all'articolo 617, commi 1 e 2 del codice civile, è elevato a 90 giorni».
7.7
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È fatto salvo il diritto dei proprietari di immobili di chiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia rilasciato immediatamente l'immobile occupato abusivamente. Nei casi di dimostrata occupazione abusiva degli immobili, il giudice, alla prima udienza, con provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'immobile, dispone il rilascio dell'immobile medesimo e fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento. Tale termine è ridotto in 90 giorni nei casi di dimostrata necessità del proprietario dell'immobile per i motivi di cui al comma 1 dell'articolo 3 o, se si tratti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, di enti locali o di istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per l'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Non sono ammessi differimenti del termine dell'esecuzione».
7.8
Colla, Avogadro