GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 24 MAGGIO 2000

583ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,10.


IN SEDE REFERENTE

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura.

(88) LISI. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura.

(1265) PREIONI. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura.

(2178) SERENA. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura.

(4086) MACERATINI ed altri. - Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria .

(4497) BATTAGLIA ed altri. - Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Il senatore FASSONE rileva che la scelta di fondo sottesa al disegno di legge n. 4563 è essenzialmente quella di far fronte alla domanda di giustizia attraverso un aumento quantitativo dell'organico dei magistrati. La recente evoluzione legislativa ha invece cercato di operare attraverso strumenti diversi, quali la riduzione della domanda di giustizia, ad esempio attraverso il meccanismo della depenalizzazione, e la riduzione del carico di lavoro dei tribunali, ad esempio attraverso l'introduzione dell'istituto del giudice di pace. A questo proposito va sottolineato che la decisione di effettuare un intervento della portata di quello delineato nel disegno di legge n. 4563, anche se condivisibile nella situazione attuale, deve però essere realizzata tenendo altresì conto del fatto che un organico eccessivamente ampio potrebbe comportare forme di atomizzazione dell'attività interpretativa suscettibili di incidere in qualche modo sulla certezza del diritto. Proprio al fine di evitare il sopra evidenziato inconveniente, la previsione dell'aumento quantitativo degli organici della magistratura dovrà necessariamente essere integrata da specifiche normative finalizzate a indirizzare e a promuovere la professionalità dei magistrati.
Per altro verso la configurazione di un concorso riservato in modo specifico agli avvocati con un'esperienza professionale di cinque anni trova la sua ratio nella circolarità della cultura forense, che il disegno di legge in questione mira quindi a valorizzare. Al riguardo va evidenziato che il processo di omogeneizzazione della formazione dei magistrati e degli avvocati - che costituisce una linea di intervento senz'altro condivisibile - fa apparire ancor più ingiustificata una scelta nel senso della separazione delle carriere giudicanti e requirenti nell'ambito della magistratura, a seguito della quale verrebbe creata una figura di pubblico ministero non perfettamente integrata nel circuito culturale sopra evidenziato. Va altresì rilevato che i pericoli di incostituzionalità sottesi alla scelta di configurare uno specifico concorso riservato agli avvocati sono stati adeguatamente valutati e di conseguenza arginati attraverso la sostanziale omogeneità delle prove del concorso in questione rispetto a quelle del concorso ordinario, sia pur nella ragionevole differenziazione connessa al bagaglio professionale teorico-pratico degli avvocati di cui è si è tenuto conto nella configurazione delle prove stesse.
Sempre con riferimento al concorso per magistrato di tribunale riservato agli avvocati, per quel che concerne il problema del limite di età, si è mantenuta la soglia dei 45 anni, in considerazione della previsione di analogo limite (sempre per gli avvocati) contenuto nelle norme relative al concorso ordinario. Per quel che riguarda la proposta relativa all'eventuale scelta di introdurre un vincolo distrettuale per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei magistrati che accedano al ruolo attraverso il concorso riservato agli avvocati, va rilevato che tale previsione potrebbe porre problemi di incompatibilità tra i nuovi compiti e l'attività professionale forense precedentemente esercitata dai soggetti in questione.
Per quel che attiene poi alla previsione di magistrati distrettuali destinati alle sostituzioni dei giudici assenti dal servizio, potrebbe essere opportuno configurare per gli stessi forme di incentivazione non generalizzate, ma legate alle peculiarità dello specifico contesto territoriale in cui gli stessi opereranno, prevedendo solo nel caso in cui i posti messi a concorso in relazione ad un certo distretto risultino scoperti oltre una determinata percentuale l'applicazione dei benefici di cui alla legge n. 133 del 1998 per la destinazione a sedi disagiate.

Il presidente PINTO rileva che l'aumento quantitativo degli organici dei magistrati dovrà essere utilizzato in tutta la sua valenza operativa con conseguente necessità di destinare una porzione il più possibile ampia degli stessi all'effettivo esercizio dell'attività giurisdizionale.

Riprendendo il suo intervento, il relatore FASSONE si sofferma sulla problematica della destinazione dei magistrati a funzioni non giudiziarie sottolineando come la previsione di duecento posti, di cui all'articolo 3 del disegno di legge n. 4563, appaia, a suo avviso, una soluzione equilibrata.
Per quel che riguarda poi la materia del concorso ordinario per uditore giudiziario, il relatore sottolinea soprattutto l'esigenza - segnalata anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 4563 - di modificare le disposizioni di cui agli articoli 123 e 123-bis dell'ordinamento giudiziario in modo da chiarire inequivocabilmente la natura della prova preliminare, esplicitando come essa sia volta unicamente a selezionare i candidati da ammettere alla prova scritta e non abbia invece alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per conseguire la nomina a uditore giudiziario. Un intervento di questo tipo appare infatti indispensabile al fine di evitare le difficoltà che nella vigenza dell'attuale normativa sono sorte in seguito ad alcune pronunce della magistratura amministrativa.
Per quel che attiene poi alla proposta di prevedere che della Commissione esaminatrice per il concorso ad uditore giudiziario siano chiamati a far parte anche rappresentanti dell'Avvocatura evidenzia, a titolo personale, di non avere alcuna contrarietà in linea di principio, ma di avere esclusivamente una preoccupazione di ordine pratico in quanto ben difficilmente un avvocato potrebbe assicurare una presenza continuativa a Roma per tutto il tempo necessario allo svolgimento dei lavori della Commissione esaminatrice. Tale proposta potrebbe invece essere presa in considerazione, in una diversa prospettiva, qualora si ritenesse praticabile il suggerimento, da lui già avanzato in sede di relazione sui disegni di legge in titolo, di modificare la disciplina del concorso per uditore giudiziario riprendendo dalla normativa attualmente vigente in Francia la previsione della possibilità di affidare la correzione delle prove scritte ad una vasta platea di correttori esterni alla Commissione esaminatrice. Una soluzione di questo genere potrebbe essere valutata senz'altro positivamente, anche se è necessaria un'attenta riflessione sui problemi che potrebbe derivare da un eccessivo allungamento dei tempi per l'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 14 e 15 del disegno di legge n. 4563.

Il sottosegretario di Stato MAGGI richiama l'attenzione della Commissione su quanto il dibattito ha messo in evidenza in merito all'esigenza di massima valorizzazione della professionalità e degli aspetti di deontologia professionale. Fa presente che sul carico di lavoro dei magistrati avranno, senza dubbio, un benefico effetto di sfoltimento gli interventi legislativi in itinere o quelli già realizzati: tuttavia ritiene opportuno un controllo accresciuto sulla laboriosità dei magistrati stessi, rilevando – in particolare - che talora gli adempimenti in termini di deposito delle sentenze rivelano una certa difficoltà per quel che concerne il rispetto dei termini richiesti. Conclude, prendendo atto della sostanziale condivisione rispetto alla filosofia del disegno di legge n. 4563 e preannuncia la disponibilità del Governo a seguire con la massima attenzione lo svolgimento dell'esame nella fase di trattazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3658) GRECO ed altri.- Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio 1999.

Il relatore FOLLIERI ricorda il precedente iter del disegno di legge in titolo, sottolineando in particolare che la Commissione Programmazione e Bilancio, in data 19 gennaio 1999, ha espresso su di esso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Segue un intervento del senatore GRECO che rileva come il disegno di legge sia diretto a eliminare le modifiche apportate all'articolo 8, comma 3, della legge n. 276 del 1997 dal decreto-legge n. 328 del 1998 convertito con modificazioni dalla legge n. 399 dello stesso anno. Richiama l'attenzione sul fatto che tale disegno di legge trae origine da un ordine del giorno (n. 9.3635.250) proposto da lui stesso - in sostituzione di un emendamento da lui presentato in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 328 del 1998 - e accettato dal Governo. In particolare precisa che il Governo si era impegnato a riconsiderare le modifiche che venivano apportate all'articolo 8, comma 3, della legge n. 276 del 1997 dal predetto decreto-legge, in occasione del provvedimento relativo all'organizzazione giudiziaria, che, per primo, sarebbe venuto all'esame del Parlamento, tenendo presente che l'eventuale esigenza di copertura finanziaria di qualsiasi provvedimento legislativo risultava assicurata dall'eccedenza della copertura già approvata con la legge n. 276 del 1997.

Segue un breve intervento del senatore Antonino CARUSO il quale ricorda che sull'emendamento a suo tempo presentato dal senatore Greco non si era presentato alcun problema di copertura finanziaria.

Il presidente PINTO, nel rilevare l'opportunità di un'attenta riflessione sugli elementi su cui si è ulteriormente richiamata l'attenzione nel corso del dibattito odierno, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Prende la parola il senatore Antonino CARUSO il quale esprime il proprio rammarico per il fatto che il disegno di legge n. 4339 non sia stato posto all'ordine del giorno della Sottocommissione pareri della Commissione giustizia che in tal modo non ha potuto esprimersi su un provvedimento che è adesso all'attenzione dell'Aula nel testo predisposto dalle Commissione riunite 8a e 10a e che agli articoli 2, 4, 5 e 6 contiene disposizioni in materia sanzionatoria di notevole rilievo. Rilevato come si tratti di previsioni attinenti alle problematiche dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ritiene, e in questo senso rivolge un appello anche ai rappresentanti della maggioranza, che sarebbe necessario considerare l'opportunità di uno stralcio di queste disposizioni dal testo predisposto dalle Commissione riunite, unitamente ad altre disposizioni che a suo avviso riguardano ugualmente la competenza della Commissione giustizia, in modo da far sì che esse possano essere più opportunamente esaminate insieme con i disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione in materia di danno biologico. A questo riguardo sollecita altresì il rappresentante del Governo affinché venga valutata l'esigenza di un ritiro del disegno di legge su tale materia recentemente presentato dal Governo alla Camera dei deputati al fine di una sua ripresentazione presso il Senato così da congiungerlo con i provvedimento poc'anzi menzionati.

Il presidente PINTO prende atto delle considerazioni svolte dal senatore Antonino Caruso e con riferimento alla questione da ultimo sollevata fa presente di averla già segnalata, nella mattinata odierna, al rappresentante del Governo in seguito a sollecitazioni che gli erano pervenute in via informale.

La seduta termina alle ore 16,20.