GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI' 18 GENNAIO 2000

524ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.


IN SEDE REFERENTE

(4336-bis) Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari, risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Prende la parola il sottosegretario AYALA per fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione in quella seduta, acquisiti dagli uffici del Ministero, con la collaborazione degli uffici del Ministero delle finanze.
Il sottosegretario ricorda alla Commissione che con decreto legislativo n. 237 del 1997, è stata soppressa – a far data dal 1° gennaio 1998 – la funzione di cassa assolta fino ad allora dagli uffici del registro. La sostituzione nelle funzioni di cassa dei "concessionari" agli Uffici del registro ha determinato l'esigenza di procedere in pochi mesi alla riorganizzazione delle modalità di riscossione dei crediti recuperati dall'Erario ai sensi dell'articolo 122 del DPR n. 1229 del 1959, nonché l'esigenza di predisporre un nuovo modello – si tratta del modello F 23 – da presentare ai concessionari al momento del pagamento di quanto prima versato all'Ufficio del registro. L'impostazione del modello, la sua distinzione in codici, l'inesperienza nella compilazione del documento ha fatto sì che si verificassero disfunzioni nel nuovo meccanismo avviato con i concessionari, meccanismo in esito al quale gli ufficiali giudiziari conseguivano la quota percentuale loro dovuta sui crediti recuperati dall'Erario. Dopo aver, poi, chiarito che detta quota spetta per legge agli ufficiali giudiziari a prescindere dal riferimento ad una loro specifica attività come componente, ancorchè variabile, di natura stipendiale, il sottosegretario Ayala assicura la Commissione che gli innegabili problemi tecnico-amministrativi cui il provvedimento in titolo si propone di ovviare si possono considerare, per il futuro, in gran parte superati a seguito, da una parte, dell'opera di collaborazione che gli uffici giudiziari sono stati invitati a prestare ai debitori rispetto alla compilazione dei modelli F 23 e, dall'altra, della decisione dell'amministrazione finanziaria di adottare un nuovo modello F 23 più circostanziato, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1998. Passando, quindi, al profilo relativo agli oneri finanziari il rappresentante del Governo informa la Commissione che negli anni precedenti al 1998 non si erano verificati ritardi nel pagamento agli ufficiali giudiziari della quota di cui all'articolo 122 citato, in quanto prima del 1998 l'ufficio del registro, una volta accertata la regolarità della spesa dovuta agli ufficiali giudiziari, pagava con gli introiti incassati giorno per giorno, indipendentemente cioè dall'esistenza della copertura sul relativo capitolo. Tale capitolo, individuato nello stato di previsione del Ministero delle finanze come capitolo 3339 – capitolo 3585 per l'anno 2000 – reca spese di natura obbligatoria. E' pertanto comprensibile come, nonostante gli stanziamenti su tale capitolo siano stati sempre di ammontare non superiore a dieci miliardi – come esplicitato dal sottosegretario fornendo dettagliatamente le cifre dall'anno 1996 all'anno in corso – a fronte di un complesso dovuto agli ufficiali giudiziari in base al predetto articolo 122 che segnatamente che per l'anno 1997 ammontava a 35 miliardi circa, la funzione di anticipatore di cassa dell'ufficio del registro abbia impedito che si manifestassero i problemi economici che sono invece insorti negli anni 1998 e 1999. Pertanto occorre approvare il disegno di legge in esame per risolvere una situazione che, per gli anni predetti, non può essere riportata alla normalità se non attraverso un intervento legislativo ad hoc. Per l'anno in corso sono in atto comunque contatti con l'amministrazione finanziaria la quale ha assicurato che provvederà in tempo utile alle necessarie integrazioni.

Il relatore CALLEGARO prende atto di quanto chiarito dal sottosegretario Ayala in merito alla natura stipendiale della quota dovuta agli ufficiali giudiziari in base al più volte citato articolo 122 del DPR n. 1229 del 1959 e, al riguardo, non può fare a meno di rilevare come tale aspetto sia suscettibile di creare una visibile sperequazione fra le competenze stipendiali spettanti agli ufficiali giudiziari, avuto riguardo alla capacità maggiore o minore dell'erario di riscuotere le somme dovute in relazione alle diverse aree del territorio nazionale. Rileva, altresì, come occorra approfondire le conseguenze della soppressione dell'Ufficio del registro come anticipatore di cassa.
Da ultimo, ricorda come nella seduta dell'11 gennaio scorso aveva invitato la Commissione a valutare l'opportunità di una modifica al testo del disegno di legge volta a prevedere che le somme da erogarsi non vengano corrisposte direttamente ai singoli ufficiali giudiziari, ma agli uffici affinchè siano i dirigenti di questi a provvedere poi al riparto delle stesse fra gli interessati. A tale proposito, sottolinea peraltro come un intervento emendativo in questo senso non appaia in realtà necessario dopo un più approfondito esame della normativa vigente, in quanto l'articolo 146 del citato DPR n. 1229 del 1959 già prevede una soluzione di questo tipo.

Interviene il senatore CENTARO il quale ritiene i chiarimenti forniti dal sottosegretario Ayala soddisfacenti soltanto sotto il profilo formale, mentre da un punto di vista sostanziale non solo non risultano chiarite le ragioni che hanno portato ad errori di rilievo nella redazione della modulistica considerata, ma non si riescono ancora a comprendere i motivi per cui è effettivamente indispensabile un intervento legislativo come quello proposto con il disegno di legge in titolo.


Il senatore Antonino CARUSO giudica indispensabile la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, sia in quanto ritiene che il testo del disegno di legge vada modificato perlomeno indicando precisamente l'importo della somma che dovrà essere corrisposta agli ufficiali giudiziari per ciascuno degli anni 1998 e 1999, sia in quanto un ulteriore spazio di approfondimento delle problematiche in questione, a suo avviso, appare senz'altro opportuno.
Dal punto di vista politico, risulta peraltro indiscutibile che l'entrata in vigore della cosiddetta "riforma Visco" ha determinato, in concreto, una situazione in cui lo Stato, negli anni 1998 e 1999, non è stato in grado di determinare l'ammontare dei crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali ed amministrativi, nonché delle somme introitate per effetto della vendita dei corpi di reato.
Dopo aver richiamato criticamente l'attenzione sul fatto che - stando a quanto affermato dallo stesso sottosegretario Ayala - le somme spettanti agli ufficiali giudiziari prima del 1998 venivano erogate dall'Ufficio del registro con gli introiti incassati giorno per giorno, indipendentemente cioè dall'esistenza della copertura sul relativo capitolo, preannuncia la presentazione anche di una proposta emendativa volta a prevedere la corresponsione degli interessi a favore degli ufficiali giudiziari che decideranno di accedere alla proposta transattiva contenuta nel testo in esame.

Dopo interventi dei senatori GRECO e RUSSO, la Commissione conviene di fissare a giovedì 20 gennaio 2000, alle ore 19, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO


Schema di decreto legislativo recante: "Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della Magistratura" (n. 608)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore SENESE il quale rileva preliminarmente come lo schema di decreto in esame dia attuazione alla delega contenuta nell'articolo 13 della legge n.266 del 1999, relativa all'istituzione del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura. L'articolo 1 dello schema istituisce tale ruolo prevedendo per lo stesso la dotazione organica di 230 unità e riducendo in analoga misura il ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia. L'articolo 2 attribuisce al CSM la potestà di disciplinare con proprio regolamento gli organi competenti ad adottare atti di organizzazione riguardanti il personale, le procedure concorsuali e l'ordinamento delle carriere, l'articolazione dell'organico, nonché tutti gli ulteriori aspetti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale in questione, nei limiti fissati dal medesimo articolo 2. L'articolo 3 prevede poi che il CSM , nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, possa stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedono particolari professionalità e specializzazioni, ivi comprese quelle della segreteria particolare del Vice presidente, anche per periodi determinati. Al riguardo, il relatore ritiene peraltro che sarebbe opportuno esplicitare che, qualora i soggetti interessati dai contratti in questione provengano dalle pubbliche amministrazioni, essi dovranno essere posti in posizione di fuori ruolo, di comando o in aspettativa, senza assegni.
L'articolo 4 concerne il trattamento previdenziale, mentre l'articolo 5 reca la disciplina di coordinamento e transitoria che recepisce, tra l'altro, le indicazioni dell'ordine del giorno 0/3919/20/1 e 3, presentato nelle Commissioni riunite affari costituzionali e affari esteri del Senato, come modificato e accolto dal Governo nella seduta delle medesime Commissioni del 1° luglio 1999. In merito a quest'ultimo articolo il relatore, più in particolare, sottolinea l'opportunità di sostituire al comma 2 il termine "selezione" con l'altro "valutazione" che appare più coerente con i contenuti del predetto ordine del giorno.
Il relatore propone infine che la Commissione esprime un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo con le osservazioni su cui si è soffermato nel corso del suo intervento.

Il senatore CENTARO concorda con le considerazioni svolte dal relatore Senese in merito all'articolo 5 dello schema di decreto in esame, mentre manifesta perplessità con riferimento al disposto dell'articolo 3, non apparendo in alcun modo chiare le ragioni che possono giustificare la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di stipulare fino a dieci contratti di collaborazione continuativa, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, per far fronte a non meglio specificate esigenze che richiederebbero particolari professionalità o specializzazioni.

Il relatore SENESE, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore GRECO, fa presente come la dotazione organica dell'istituendo ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sia determinata in 230 unità dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge n.266 del 1999, mentre, con riferimento ai rilievi svolti dal senatore Centaro, va sottolineato che è la successiva lettera d) del medesimo articolo a prevedere la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, per le esigenze che richiedono particolari professionalità e specializzazioni, di collaboratori nel limite massimo di dieci unità da assumersi con contratto di prestazione d'opera.

Il senatore CENTARO osserva peraltro che la citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge n.266 del 1999 sembra far riferimento esclusivamente a personale proveniente da pubbliche amministrazioni.

Il relatore SENESE non condivide tale osservazione e rileva come l'istituto dell'aspettativa possa trovare applicazione anche nel contesto di rapporti di lavoro di diritto privato.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,20.