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GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
giovedì 28 maggio 1998
90a Seduta
Presidenza del Presidente
BEDIN
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(2204) SELLA DI MONTELUCE ed altri - Norme per lo svolgimento di attività fieristiche
(Parere alla 10a Commissione: favorevole con osservazioni)
Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il relatore BETTAMIO che rileva come il provvedimento disciplini una materia che si caratterizza per l'evoluzione della natura delle fiere negli ultimi anni, divenute centri di business sottoposti alla concorrenza, e per la dicotomia che si presenta tra la proprietà dei quartieri fieristici ed i soggetti che organizzano le manifestazioni. Tali quartieri richiedono infatti elevati investimenti tecnologici oltre che nelle costruzioni, con conseguenti oneri di difficile gestione per i privati e per lo Stato laddove l'organizzazione delle fiere si caratterizza invece per gli aspetti di creatività ed inventiva che costituiscono il necessario presupposto delle manifestazioni. In tale quadro il provvedimento in titolo attribuisce alle Regioni il potere di gestire e autorizzare i vari aspetti dell'attività fieristica e disciplina la separazione tra la proprietà delle infrastrutture, in relazione al cui assetto si cerca di favorire il coinvolgimento di capitali privati, e l'esercizio delle attività fieristiche. L'articolo 3, in particolare, esclude dall'ambito di applicazione della legge le esposizioni universali disciplinate da apposite convenzioni internazionali e le esposizioni promozionali realizzate da singoli produttori. L'articolo 5 definisce la qualificazione delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, regionale e locale precisando che il riconoscimento delle fiere nazionali e regionali è di competenza delle Regioni cui spetta, ai sensi dell'articolo 6, autorizzare le manifestazioni con validità annuale. L'articolo 7 disciplina la concomitanza in calendario delle fiere e l'articolo 9 consente alle persone giuridiche di diritto privato che già gestiscono quartieri fieristici di essere riconosciute come Enti fieristici e attribuisce alle Regioni il compito di riordinare gli Enti fieristici preesistenti.
Ritenendo che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con il diritto comunitario l'oratore rileva come la nuova disciplina rechi norme analoghe a quelle vigenti in Germania a proposito delle competenze dei länder nel settore e propone infine di esprimere parere favorevole.
La senatrice SQUARCIALUPI esprime apprezzamento per la chiarezza dell'esposizione del relatore ma ritiene che una regolamentazione del settore eccessivamente dettagliata come quella disposta dal provvedimento in titolo sia in contrasto con il principio di apertura dei mercati. Le fiere dovrebbero essere invece trattate come qualunque altra merce e ad esse dovrebbero essere applicate disposizioni meno restrittive, analoghe a quelle previste dalla nuova disciplina sul commercio. In tale campo le prescrizioni dovrebbero attenersi alle esigenze di armonizzazione dei calendari e di tutela della sicurezza.
Il senatore TAPPARO rileva che in relazione all'organizzazione delle fiere non si pongono solamente le esigenze di armonizzazione dei calendari e di sicurezza, opportunamente sottolineate dalla senatrice Squarcialupi, ma anche problemi attinenti la disciplina della concorrenza. Riferendosi all'esperienza di Torino - dove nella società che gestiva il Centro Congressi del Lingotto è stata progressivamente ampliata la partecipazione della Regione, del Comune e di altri Enti pubblici - l'oratore osserva come i gravosi oneri connessi alla gestione delle infrastrutture comportino di frequente il coinvolgimento di fondi pubblici per ripianare le perdite. In tale prospettiva si rende necessario un provvedimento normativo che oltre a razionalizzare le date degli eventi fieristici disciplini il settore realizzando condizioni di equilibrio tra le esposizioni che, pure in perdita, fruiscono di imponenti infrastrutture finanziate con fondi pubblici e quelle che dispongono di minori risorse e che, tuttavia, non gravano sul bilancio pubblico. L'oratore esprime inoltre talune perplessità in merito all'attribuzione alle Regioni della competenza sulle fiere di rilevanza nazionale.
Il senatore PAPPALARDO si richiama alle considerazioni espresse dai senatori Tapparo e Squarcialupi rilevando come nel Comitato ristretto che è stato costituito in seno alla Commissione industria sia stato elaborato un testo unificato che riformula le disposizioni inerenti i procedimenti amministrativi onde evitare sovrapposizioni con il decreto legislativo sulle attività produttive che è stato presentato dal Governo. Tale testo unificato, pertanto, si limita ad affrontare gli aspetti che riguardano l'armonizzazione dei calendari delle fiere e la soluzione dei problemi di gestione delle infrastrutture e delle attività fieristiche menzionati dal senatore Tapparo. Esso prevede, tra l'altro, che per le principali fiere di rilevanza internazionale - rispettivamente Milano, Verona, Napoli e Bari - che non rientrano nella sfera di competenza delle Regioni, vengano costituiti quattro Enti nella forma di società per azioni.
Il presidente BEDIN rileva che la Giunta non può esprimersi sul testo unificato ed osserva come il disegno di legge in titolo, pur recando opportune disposizioni, all'articolo 4, che consentono l'accesso all'organizzazione di manifestazioni fieristiche ai soggetti di altri paesi dell'Unione europea, non prevede le conseguenti disposizioni di accompagnamento in altre parti del provvedimento. L'articolo 9, in particolare, disciplina gli enti fieristici solamente con riferimento al diritto italiano e si pone al riguardo l'esigenza di un'armonizzazione con le precedenti disposizioni onde assicurare l'apertura alla partecipazione di soggetti europei. Talune norme procedimentali, da questo punto di vista, costituiscono un limite in quanto potrebbero oggettivamente limitare la partecipazione di soggetti di altri paesi dell'Unione europea.
Il relatore BETTAMIO sottolinea come il problema principale sia la definizione delle caratteristiche dei soggetti fieristici in vista della loro trasformazione in società di capitale anche a partecipazione pubblica. Il provvedimento in titolo non dovrebbe penalizzare la libera circolazione di beni, capitali e servizi anche se una valutazione più adeguata al riguardo sarebbe stata possibile esaminando il testo unificato. La trasformazione di enti fieristici in società di capitali costituisce in definitiva l'aspetto politico centrale laddove altri profili, quali l'armonizzazione dei calendari, assumono una rilevanza tecnica.
La senatrice SQUARCIALUPI ribadisce di non ritenere in linea con il principio di liberalizzazione dei mercati la complessa disciplina autorizzatoria prevista dal provvedimento in titolo, che attribuisce eccessive competenze anche al Ministero dell'industria e del commercio, e ritiene pertanto di non condividere un parere favorevole.
Il presidente BEDIN propone di esprimere un parere favorevole che tenga conto tuttavia delle osservazioni dianzi esposte, ivi comprese quelle inerenti una maggiore semplificazione delle procedure amministrative in coerenza con lo spirito di liberalizzazione del mercato. Al riguardo, peraltro, le considerazioni del senatore Pappalardo hanno consentito di chiarire talune perplessità in merito all'eventuale sovrapposizione di disposizioni con la disciplina sul commercio.
Il relatore BETTAMIO dichiara di accogliere le proposte del presidente Bedin.
La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore Bettamio a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini emersi nel dibattito.
(3233) Disposizioni in materia di attività produttive (approvato dalla Camera dei deputati)
(Parere alla 10a Commissione: favorevole con osservazioni)
Riferisce alla Giunta il relatore MUNGARI il quale rileva come il provvedimento in titolo conferisca, all'articolo 1, la delega al Governo per disporre una nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, modificando le norme previste dal decreto legge n. 26 del 1979 convertito con modificazioni con la legge n. 95 del 1979. La procedura di amministrazione straordinaria fu istituita accanto alle procedure concorsuali al fine di contemperare l'esigenza di assicurare una più efficace tutela dei creditori con quella di garantire i livelli occupazionali degli addetti alle aziende dichiarate in stato di insolvenza. La normativa vigente prevede al riguardo che la procedura si applichi alle imprese con almeno 300 addetti ed una esposizione debitoria non inferiore a 35 miliardi o a cinque volte il capitale versato.
L'oratore rileva tuttavia come l'esperienza dell'applicazione delle suddette disposizioni non sia stata particolarmente felice: l'amministrazione straordinaria delle imprese, autorizzata dal Ministero dell'industria e del commercio previa sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza da parte del Tribunale, nella maggior parte dei casi ha prodotto ulteriori perdite finanziarie senza garantire il recupero dell'impresa. La Commissione europea ha contestato la suddetta procedura rilevandone la difformità rispetto alla procedura di fallimento con riferimento alla maggiore discrezionalità di cui dispone la Pubblica amministrazione ed alla differente finalità dell'istituto che é volto a recuperare le imprese. All'amministrazione straordinaria sono inoltre connessi dei benefici di natura creditizia, contributiva e fiscale, che secondo l'Unione europea sono assimilabili ad aiuti di Stato.
L'oratore osserva inoltre come la Commissione europea abbia avviato delle procedure di infrazione alcune delle quali riguardano, in particolare, le aziende del settore siderurgico. Per tale motivo il Governo ha ritenuto di presentare il provvedimento in titolo che reca taluni miglioramenti alla procedura vigente concernenti, tra l'altro, la definizione di tempi certi per lo svolgimento della fase iniziale della procedura e una riduzione, peraltro non ancora soddisfacente, del potere discrezionale della Pubblica amministrazione. Viene infatti conferito al tribunale il potere di dichiarare lo stato di insolvenza acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, il quale si riserva tuttavia la nomina dei commissari. Il tribunale valuta la risanabilità dell'impresa aprendo eventualmente la procedura di amministrazione straordinaria sulla base di una apposita relazione di un commissario giudiziale che deve essere depositata entro 30 giorni dalla sua nomina. La procedura di amministrazione straordinaria si può svolgere attraverso due indirizzi alternativi concernenti, rispettivamente, la cessione a terzi dei complessi aziendali, entro il termine di un anno, ovvero la ristrutturazione economico-finanziaria sulla base di un programma della durata di due anni. Anche i termini suddetti costituiscono elementi di maggiore certezza laddove la procedura può durare attualmente cinque o sei anni salvo ulteriori proroghe.
Il relatore illustra altresì l'articolo 1, comma 2, lettera n), il quale include fra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega l'esigenza di rispettare le disposizioni e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato sul salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Tale disposizione dovrebbe consentire una ridefinizione della disciplina vigente in senso maggiormente conforme con le indicazioni comunitarie. Considerando, tuttavia, che i motivi di contenzioso sorgono generalmente per il mancato rispetto dell'obbligo di notifica alla Commissione europea di provvedimenti che recano eventuali aiuti di Stato, l'oratore osserva l'opportunità di modificare la suddetta lettera n) nel senso di rendere esplicito il riferimento al rispetto dell'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato sulla Comunità europea. Tenendo conto, inoltre, che vi sono aiuti considerati ammissibili dall'Unione europea diversi da quelli contemplati dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera n) - come quelli concernenti le aziende siderurgiche - si potrebbero altresì introdurre ulteriori riferimenti agli altri aiuti ritenuti ammissibili dalla Comunità europea. Il recepimento delle suddette osservazioni dovrebbe consentire di rendere la normativa del settore pienamente conforme con il diritto comunitario.
Il relatore Mungari illustra inoltre l'articolo 2 del disegno di legge, che reca disposizioni eterogenee rispetto al precedente articolo, disciplinando una materia oggetto di grande attenzione da parte della Comunità europea quale il settore siderurgico. Si prevedono infatti disposizioni volte a favorire il completamento degli interventi previsti dal piano di ristrutturazione dell'industria siderurgica prorogando i termini per l'utilizzo dei contributi previsti da tale piano e consentendo che parte dei finanziamenti inizialmente destinati alla riconversione dell'industria del settore sia impiegata per interventi di soppressione di capacità produttive. A tale riguardo l'oratore sottolinea le proprie perplessità sul merito delle suddette disposizioni, che meriterebbero un provvedimento legislativo ad hoc, rilevando tuttavia come sotto il profilo dei rapporti con l'Unione europea le suddette misure siano in linea con le intese definite a livello comunitario nel senso di una riduzione delle capacità produttive.
Il relatore illustra altresì gli articoli 3 e 4, che recano disposizioni concernenti, rispettivamente, l'attività ispettiva sui programmi di investimento finanziati da parte del Ministero dell'industria e l'esenzione degli agenti contabili delle Camere di commercio dall'obbligo di presentazione del conto giudiziale alla Corte dei conti, disposizioni che confermano il carattere eterogeneo del provvedimento in titolo e che non attengono i rapporti comunitari.
L'oratore, quindi, propone di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza della Giunta, con le osservazioni esposte.
Il presidente BEDIN esprime apprezzamento per la relazione e le osservazioni esposte dal relatore e propone di sottolineare altresì l'esigenza che lo stesso testo del disegno di legge in titolo, in quanto attinente una materia oggetto di contenzioso, sia notificato alla Commissione europea onde bloccare la procedura di infrazione in corso.
Il relatore MUNGARI ritiene che siano già intercorsi dei contatti a tale proposito fra il Governo e la Commissione europea e accoglie tuttavia la proposta del Presidente.
La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse.
(3207) Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse
(Parere alla 5a Commissione: favorevole)
Il relatore CORRAO illustra il provvedimento in titolo che reca risorse per le aree depresse del paese in armonia con gli obiettivi di sviluppo perseguiti anche dall'Unione europea. Gli interventi finanziati dal suddetto provvedimento comporteranno tra l'altro lo svolgimento di appalti per cui é prevista l'applicazione della normativa comunitaria.
Esprimendo talune personali perplessità sull'eventualità che le suddette misure finanzino anche gli interventi di un'azienda pubblica come la GEPI, l'oratore propone di esprimere, per quanto di competenza della Giunta, parere favorevole.
La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi.
(2206-B) Interventi nel settore dei trasporti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione: favorevole )
Il presidente relatore BEDIN illustra il provvedimento in titolo, già approvato dal Senato, il quale, in particolare, a seguito dell'esame svolto dall'altro ramo del Parlamento, é stato assegnato all'esame della Giunta in relazione ad una modifica dell'articolo 2, recante interventi nel settore dei trasporti locali, con la quale si prevede, al comma 6, che gli autobus da acquistare siano rispondenti alle norme tecniche indicate nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/C/17/01. Al riguardo l'oratore esprime apprezzamento per un intervento che ha adeguato con estrema sollecitudine il procedimento legislativo interno alla fase preparatoria del diritto comunitario. La citata proposta di direttiva disciplina le disposizioni applicabili ai veicoli adibiti al trasporto di passeggeri aventi più di otto posti a sedere, oltre al conducente, onde facilitare il completamento del mercato interno, contribuendo all'eliminazione degli ostacoli agli scambi, recepisce le prescrizioni tecniche della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ed é volta altresì a garantire l'accessibilità dei veicoli alle persone con ridotta capacità motoria.
Sottolineando come il suddetto progetto di direttiva rechi peraltro implicazioni per la produzione ed il mercato italiani che non sono state sufficientemente approfondite ed illustrate al Parlamento dalle Amministrazioni competenti - anche la fine di consentire una più efficace partecipazione del Parlamento e dell'Italia alla fase ascendente del diritto comunitario - l'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.
La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini esposti.
La seduta termina alle ore 9,30