che l’università di Basilicata, autorizzata per l’anno accademico 1999-2000 ad attivare i corsi di specializzazione post-laurea per gli indirizzi fisico-informatico-matematico, linguistico-letterario nonchè delle lingue straniere per un numero complessivo di 150 posti, a tutt’oggi non ha ancora pubblicato il relativo bando, il che crea un notevole disagio tra i neolaureati interessati al conseguimento della abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie; considerato che, perdurando questo stato di cose, esiste il rischio concreto che gli aspiranti insegnanti di scuola secondaria si possano trovare a dover aspettare tempi troppo lunghi rispetto a quelli previsti, il che porterebbe inevitabilmente alla «importazione» di insegnanti delle regioni limitrofe, le cui università hanno già da tempo provveduto alla pubblicazione dei bandi; constatato che oltre ai disagi suddetti, e laddove perdurasse il ritardo, i 150 posti assegnati potrebbero andare irrimediabilmente perduti, così costringendo la Basilicata ad avere 150 insegnanti abilitati in meno rispetto alle altre regioni, si chiede di sapere quale sia l’opinione del Ministro in indirizzo in merito alla sueposta problematica e se non ritenga di poter intervenire nei modi che riterrà più opportuni per risolvere rapidamente la questione.
che, intervenendo nella discussione sulla legge finanziaria 2000, svoltasi il 13 ottobre 1999 nella 7ª Commissione del Senato, l’interrogante sollecitò il Ministro per i beni e le attività culturali ad assumere un’attiva funzione d’impulso e coordinamento affinchè le varie amministrazioni dello Stato che a qualsiasi titolo oggi posseggono immobili di grande pregio storico e artistico non valorizzati o addirittura non utilizzati e abbandonati alle inesorabili conseguenze dell’incuria e del vandalismo siano indotte a desistere da resistenze ed inerzie e, con la cessione alla responsabile gestione di competenti soggetti territoriali, a restituirli alla pubblica fruizione culturale; considerato che, nonostante i molteplici annunci, il Ministero della difesa non ha ancora dismesso e consegnato al comune di Napoli il complesso monumentale del Convento della Santissima Trinità delle Monache, a lungo adibito a ospedale militare ed ora del tutto disattivato, esposto alla pericolosa fatiscenza delle sue strutture e alle devastanti offese dei soliti «ignoti», come nel caso delle scale di accesso alla chiesa, opera del Fanzago, che vanno pezzo per pezzo scomparendo, si chiede di conoscere se e con quale urgenza il Ministro in indirizzo ritenga di dover assumere un’iniziativa adeguata presso il Ministro della difesa e sollecitarne la decisione di promuovere un’intesa risolutiva tra il Ministero della difesa e il comune di Napoli.
che a Nola (Napoli), centro di un ampio territorio fitto di comuni densamente popolati, attivamente produttivi e culturalmente sensibili, ha sede un istituto statale d’istruzione secondaria che, nato come istituto magistrale, è oggi un’unità complessa di corsi di studio nuovi, come il liceo linguistico e il liceo socio-psico-pedagogico (secondo i programmi previsti dal progetto Brocca), nonchè dal 1997-1998 il liceo scientifico e il liceo delle scienze sociali; che questo istituto, dopo molto anni di traversie allogative, del resto non inconsuete, e dispersione in diversi e mal adatti edifici, con l’inizio dell’anno in corso è stato finalmente immesso in un unico edifico di recentissima costruzione, consegnato dall’amministrazione provinciale di Napoli; che l’edificio in questione comprende, oltre i vari ambienti essenziali alle funzioni comuni, dagli edifici alle due sale per laboratori e ai servizi igienici, 29 aule; mancano la palestra coperta e l’alloggio del custode; che l’istituto nel complesso dei suoi corsi è popolato, oltre che dai 142 operatori, da ben 1.371 studenti, distribuiti in 54 classi curriculari e 3 corsi integrativi, dunque circa il doppio delle aule disponibili; che l’istituto, al fine di garantire all’intera utenza il costituzionale diritto all’apprendimento, viene fatto funzionare in regime stabile di doppio turno, che colpisce particolarmente i ben 826 studenti provenienti da comuni spesso non vicini; che, al di là di soluzioni a medio o lungo termine come l’edificazione di corpi aggiunti negli ampi spazi circostanti, sono facilmente praticabili misure a brevissimo termine, come l’uso di edifici scolastici sottoulizzati in comuni adiacenti a quello di Nola; considerato che nel tempo in cui la scuola italiana sta faticosamente tentando di riorganizzarsi e rinnovarsi per rispondere alle oggettive esigenze e alle soggettive attese di una società in profonda e rapida trasformazione e assumere finalmente la sua funzione di protagonista del processo di formazione dei giovani, aprendosi alla vita del territorio e, in conformità agli indirizzi della politica riformatrice in corso, permettendo perfino che, in orari non curricolari, le sue strutture divengano luoghi di attività volte sia ad integrare la formazione dei giovani sia a riqualificare quella degli adulti, rimarrebbe incomprensibile alla comune coscienza dei cittadini l’indifferenza delle istituzioni o quanto meno il loro «normale» arroccamento nelle «necessarie» difficoltà dei grovigli procedurali, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nella sua alta responsabilità, intenda intervenire direttamente con la sua autorevolezza per mobilitare tutte le istanze competenti, dai vari organi del suo Ministero agli assessorati dell’amministrazione provinciale di Napoli, perchè attraverso una concorde strategia venga rapidamente perseguita la soluzione possibile innanzitutto a breve termine e vengano restituite serenità e fiducia negli studenti e nelle loro famiglie, attualmente in forte preoccupazione ed in uno stato di crescente protesta.
che la legge 29 luglio 1949, n. 717, recante «Norme per l’arte negli edifici pubblici», all’articolo 1, comma 1 (comma sostituito dall’articolo 1 della legge 3 marzo 1960, n. 237), stabilisce che le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici, distrutti per cause di guerra, devono destinare all’abbellimento di essi mediante opere d’arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto; che la stessa legge all’articolo 2, sostituito prima dall’articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237, e poi dall’articolo 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, stabilisce che la scelta degli artisti per l’esecuzione delle opere d’arte di cui all’articolo 1 è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell’amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall’amministrazione medesima; che accade sempre più spesso che alle procedure concorsuali di cui al citato articolo 2 partecipino e vincano solo alcune categorie, determinandosi, di fatto, situazioni in cui la «qualità» non è tenuta in debita considerazione, essendo i concorsi, già nelle nomine delle commissioni giudicatrici sulle opere d’arte, divenuti fisiologicamente materia di «scambio» di un’attrezzata compagnia in cui attori e registi possono star fermi un giro al massimo, per rientrare in quello successivo; che se il Ministro in indirizzo pretendesse di conoscere i nomi dei vincitori e dei relativi commissari degli ultimi concorsi la cadenza con cui risuonerebbero certi nomi diverrebbe da imbarazzante a, finalmente, sospetta; che appare, altresì, paradossale che gli enti pubblici, di cui alla citata legge, continuino a farsi rappresentare da grandi burocrati dei medesimi – ottimi funzionari nel loro specifico, ma inadatti a giudicare opere d’arte per le quali si spenderanno centinaia di milioni dell’erario – piuttosto che da artisti, pittori, critici d’arte e scultori di talento, gli interroganti chiedono di sapere: se il Ministro in indirizzo non intenda fornire chiarimenti in merito a quanto esposto e, in modo particolare, in merito alla esclusione dalle procedure concorsuali di artisti di talento; se non ritenga di dover adottare iniziative volte a stabilire diversi e più trasparenti criteri per la scelta degli artisti, al fine di creare le condizioni per aspirare al meglio delle possibilità artistiche di un paese, come l’Italia, ricco di talenti.
che in risposta all’interrogazione 4-15321 riguardante i concorsi riservati in base alla legge n. 124 del 3 maggio 1999 il Ministro in indirizzo affermava che i docenti possono partecipare alle sessioni riservate di esami per l’ordine di scuola in cui abbiano prestato servizio, sia pure per breve periodo; visto che per quanto consta agli scriventi numerose domande di ammissione alle sessioni riservate sono state presentate da docenti per ordini di scuola ove non hanno mai prestato nemmeno per un giorno servizio, si chiede di sapere: se non si ritenga estremamente eccessivo ammettere la partecipazione a sessioni riservate in ordini di scuola senza aver mai prestato servizio negli stessi; quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per evitare che lo spirito della legge venga stravolto.
posto: che il Consiglio di Stato (sesta sezione), con sentenza 8/99, ha annullato il decreto ministeriale di approvazione degli atti della commissione esaminatrice a seguito dell’accoglimento di un motivo aggiunto proposto da due appellanti e che – essendo la censura accolta esclusivamente riferita ad uno stato di incompatibilità riguardante uno solo dei commissari e uno solo dei candidati che peraltro lo ha sempre dichiarato inesistente – i candidati vincitori hanno ricorso al Consiglio di Stato per revocazione; che cinque dei sei vincitori hanno chiesto al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ottemperanza della sentenza già citata, di riapprovare con urgenza gli atti del concorso nella parte relativa ai candidati non risultati incompatibili poichè tale illegittimità non inficia il giudizio di maturità scientifica certificato per ognuno di loro e ciò anche in ottemperanza dei princìpi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa; che in data 26 febbraio 1999 il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, nominava un nuovo commissario in sostituzione di un altro sulla scorta del fatto che il parere (n. 461 del 21 aprile 1999, sezione seconda) del Consiglio di Stato, nell’esprimersi a favore della rinnovazione della procedura concorsuale limitata ai soli vincitori e al ricorrente, afferma che l’eventuale «annullamento delle nomine (dei vincitori), anche per salvaguardare la continuità didattica, possa essere differito in via provvisoria sino al termine dell’anno accademico in corso e comunque all’esito della innovazione della procedura sempre che i relativi tempi, è inutile sottolinearlo, siano particolarmente rapidi»; tenuto conto: che contro la decisione del Ministro, a seguito di una ordinanza del TAR del Lazio, veniva ammesso alla valutazione dei titoli da parte della Commissione un concorrente già dichiarato inidoneo, che mai prima aveva impugnato gli atti del concorso; che a lavori della Commissione conclusi, mentre i suoi atti erano alla valutazione del CUN (Consiglio nazionale universitario), ancora il TAR del Lazio, intervenendo per una seconda volta, ha ammesso un altro candidato al concorso; avuta considerazione dei seguenti fatti: a otto anni dall’indizione del concorso, a sei anni dalla sua conclusione e a quasi due anni dall’avvio della seconda fase della procedura concorsuale ancora non si delinea una conclusione certa per un iter concorsuale di tanta rilevanza; gravi danni continuano ad arrecarsi ad interessi legittimi di istituzioni universitarie e sanitarie di primaria importanza di diverse città italiane: Modena, Brescia, Perugia, Pisa, Roma e Cagliari, poste in prolungato stato di incertezza direzionale e questa situazione colpisce i vincitori del concorso, i quali, senza alcuna loro responsabilità da otto anni sono tra l’altro impediti, per l’assurda condizione giuridica in cui versano, a partecipare a nuovi concorsi, si chiede di sapere: quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per porre fine ad uno stato di fatto tanto increscioso e certamente disdicevole per l’amministrazione pubblica; se, anche con riferimento alla necessità «di tempi particolarmente rapidi» auspicati dal Consiglio di Stato, non si ritenga urgente fissare a breve un termine ultimativo per i lavori della Commissione, anche per porre fine al ripetersi di iniziative che, oltre ad apparire non trasparenti e dilatorie, arrecano gravi danni ad interessi legittimi di primaria rilevanza.